TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4496/2017
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Chiaramonte, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale in atti
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli, giusta procura generale in atti
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2017, , riassumeva Parte_1 innanzi a codesto Tribunale il giudizio introdotto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, pronunciatasi con sentenza di difetto di giurisdizione su determinate intimazioni di pagamento impugnate, e conseguentemente riassunto innanzi al Tribunale di Patti in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciatosi con un'ordinanza di incompetenza territoriale limitatamente a determinate intimazioni di pagamento opposte. Premetteva di aver proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, notificato in data 6 aprile 2010 e depositato in data 20 aprile 2010, impugnando nn.
25 intimazioni di pagamento unitamente ai Ruoli ed alle presupposte Cartelle di pagamento in quanto mai ritualmente notificategli - nel dettaglio: l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002432773 e la Cartella di pagamento n. 295 2003 0010506425 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436922 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0046520881 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433783 e la Cartella di pagamento n.
295 2004 0055371527 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434288 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0030178113 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435104 e la Cartella di pagamento n. 295 2006 0039082640 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432470 e la Cartella di pagamento n. 295 2002
0018573279 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432571 e la Cartella di pagamento n. 295 2002 0030477582/001 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295
2010 9002433581 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0044222645 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433682 e la Cartella di pagamento n. 295 2004
0044222746 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434700,e la Cartella di pagamento n. 295 2006 0019348040 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002435609 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435508 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0012205017 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433278 e la Cartella di pagamento n.
295 2004 0029196572 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432672 e la Cartella di pagamento n. 295 2002 0074901662 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0044222544 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435407 e la Cartella di pagamento n. 295 2007
0007219510 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436013 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0050564782 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002436215 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0001628670 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436619 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0019589503 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434086 e la Cartella di pagamento n.
295 2005 0001973334 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434187 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0024874277 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434389 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0038117073 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434490, e la Cartella di pagamento n. 295 2006
0005702920 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435912 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0045694317 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002434591, nonché della Cartella di pagamento n. 295 2006 0009216805 ivi richiamata – e,
a seguito della costituzione in giudizio di controparte ( di Messina) e Controparte_3 della produzione documentale dalla stessa versata in atti, la Commissione Tributaria
Provinciale di Messina adita, con sentenza n. 2553/03/16 pronunciata l'1 marzo 2016 e depositata in data 19 aprile 2016, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, limitatamente ad alcune intimazioni di pagamento fra quelle impugnate.
Precisava di aver conseguentemente riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Patti, in funzione di giudice del Lavoro, il quale, a sua volta, con Ordinanza depositata il 2 agosto 2017, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di Messina - Sezione
Lavoro, limitatamente all'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435609 e della Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 ivi richiamata;
l'intimazione di pagamento n. 295 2010
9002433278 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0029196572 ivi richiamata limitatamente al ruolo n. 282/04; l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 44222544 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002436619, e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0019589503.
Riassumeva, pertanto, il giudizio innanzi a codesto Tribunale, proponendo l'impugnazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 - D. Lgs. n. 546/92 per vizi propri dei ruoli e cartelle di pagamento
(atti presupposti), nonché delle Intimazioni di pagamento (atti consequenziali notificati e/o derivati).
Eccepiva, preliminarmente, la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate e delle cartelle di pagamento ivi richiamate, per omessa notifica delle stesse.
Richiamava l'art. 50, comma 2 - Dpr. n. 602/73, secondo il quale ai fini della legittima emissione di un'intimazione di pagamento è necessario che decorrano sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presupposto.
Richiamava, poi, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nel caso di specie le cartelle di pagamento, costituiva un vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia le intimazioni di pagamento.
Eccepiva altresì la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, e 17 - legge n. 212/2000, nonché dell'art. 24 della Costituzione, ritenendo che il solo richiamo alle cartella di pagamento di riferimento non permetteva al contribuente di avere cognizione in ordine al credito per il quale l'amministrazione intendeva procedere, e quindi di assolvere l'obbligo ad adempiere la pretesa creditoria contenuta nelle intimazioni di pagamento impugnate, posto che, negli atti impugnati erano del tutto assenti le informazioni relative alla specie e ad alla natura del ruolo.
Chiedeva, preliminarmente, che venissero dichiarate nulle, annullate o, con qualunque altra statuizione, private di ogni efficacia giuridica le Intimazioni di pagamento opposte e gli atti presupposti, Ruoli e Cartelle di pagamento, per loro omessa e/o irrituale previa notifica, e che venisse conseguentemente dichiarata non dovuta somma alcuna a qualsiasi titolo.
Chiedeva altresì che le controparti venissero condannate al tempestivo rimborso di quanto, in denegata ipotesi, egli ricorrente fosse stato costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto fosse stato ad egli coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
instava per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività originaria, in quanto le intimazioni di pagamento di pagamento di competenza del giudice del lavoro, originariamente opposte innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, erano state notificate in data 4 marzo 2010, mentre il ricorso era stato depositato in data 20 aprile 2010, quando ormai era trascorso il termine per l'impugnativa previsto dal D.Lgs. .46/99.
Affermava che l'applicazione dell'art. 59 della Legge n.69/2009 e del principio della translatio iudicii - consistente nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta al giudice incompetente - non consentiva una rimessione in termini per effetto della riassunzione dinanzi al giudice competente, in quanto gli effetti giuridici sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservavano solo nel caso in cui la domanda fosse stata tempestivamente proposta, posto che, lo stesso art.59 dispone espressamente che con la riproposizione della domanda restano ferme le decadenze e preclusioni intervenute.
Deduceva la legittimità e l'ineccepibilità delle intimazioni di pagamento e la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
Contestava, altresì, la fondatezza dell'eccezione sulla carenza di motivazione degli atti impugnati.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata inammissibile l'opposizione proposta, per tardività, maturatasi già in sede di originaria impugnazione proposta dinanzi al giudice tributario privo di giurisdizione e che venisse rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, perché non ne ricorrevano i presupposti di legge;
chiedeva altresì, che il ricorso proposto venisse ritenuto e dichiarato inammissibile e venisse interamente rigettato perché infondato, conseguentemente, che venissero ritenuti e dichiarati legittimi gli atti impugnati, nonché l'intero operato di essa resistente, e che parte ricorrente venisse condannata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
instava per le spese di lite.
3.- L' , costituendosi in giudizio, affermava che le cartelle presupposto della intimazione CP_1 erano state regolarmente notificate ma, non avendo formato oggetto di opposizione, i vizi anteriori alla formazione non erano più suscettibili di rilievo alcuno.
Eccepiva la tardività dell'azione, in quanto il ricorrente, proponendo un'opposizione all'intimazione di pagamento per la mancata notifica dell'avviso, di fatto aveva instaurato un'azione di accertamento negativo ormai inammissibile, in quanto la censura dell'atto per irregolarità formali integrava un'opposizione agli atti esecutivi proponibile nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto. Rilevava inoltre che ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.
Lgs n. 46 del 26 febbraio 1999, il contribuente, contro l'iscrizione a ruolo, può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sostenendo che tale termine doveva essere ritenuto perentorio, in quanto diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva pertanto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e che la domanda venisse rigettata, con vittoria di spese e compensi.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente, con il ricorso proposto in riassunzione innanzi a codesto Tribunale, propone opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435609 e la presupposta
Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 richiamata, l'Intimazione di pagamento n. 295
2010 9002433278 e la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2004 0029196572, limitatamente al ruolo n. 282/04, l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 nonché la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2004 44222544 ed infine l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436619, e la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2008
0019589503, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle stesse per la loro omessa e/o irrituale notifica.
6.- Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di parte ricorrente sul difetto di legittimatio ad processum dell' per inidoneità della procura alle liti, essendo Controparte_2 quest'ultima stata conferita al procuratore di parte dal Direttore Generale f.f. procuratore della resistente, sulla base di una determinata procura notarile che, tuttavia, non è stata allegata agli atti al momento della costituzione.
L'eccezione non appare tuttavia meritevole d'accoglimento e va pertanto disattesa.
Nel caso di specie, in eseguito all'eccezione di carenza di legittimatio ad processum della resistente l' ha allegato la procura notarile al Direttore Controparte_2
Generale - risalente al 30 aprile 2015, pertanto in data antecedente alla propria costituzione in giudizio - nelle note depositate il 23 aprile 2021, con ciò sanando il vizio inerente la propria costituzione in giudizio
7.- Va altresì esaminata l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per tardività originaria.
Il ricorrente censura gli atti opposti sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso dal punto di vista formale – la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate e delle cartelle di pagamento ivi richiamate, per omessa notifica delle stesse, violazione dell'art. 50, comma 2 -
Dpr. n. 602/73, difetto di motivazione – e va qualificata, sotto questo profilo, come opposizione agli atti esecutivi da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione;
la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso presentato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, deve essere considerato tardivo, in quanto dagli atti emerge che le intimazioni di pagamento impugnate, sono state notificate tutte in data 4 marzo 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 6 aprile 2010, così come riferito dallo stesso ricorrente, e depositato in data 20 aprile 2020, quando oramai era decorso il termine di decadenza dei 20 giorni.
Va infatti rilevato che, in questo caso il principio della translatio iudicii, sancito nell'art. 59 delle legge n. 69/2009 non vale ad impedire il prodursi della decadenza, dal momento che lo stesso espressamente prevede che “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente è inammissibile (v.
Trib. Barcellona P.G., n. 160/2021).
8.- In ordine, poi, alle eccezioni di parte ricorrente relativi ad asseriti vizi della notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, sollevate nelle note depositate il 17 settembre 2020, ne va rilevata la tardività. Parimenti tardiva è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, sollevata da parte ricorrente, sempre nelle note del 17 settembre 2020, che sarebbe intervenuta in quanto l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 900 2433278 è stata notificata il 4 marzo 2010, mentre la notifica della prodromica Cartella di pagamento, è avvenuta in data 2 agosto 2004.
Al riguardo si richiamano le argomentazioni del Tribunale di Barcellona P.G., condivise da questo decidente.
“Occorre verificare se il profilo inerente alla prescrizione possa essere esaminato, considerato che in ricorso nessuna doglianza è stata sollevata in tal senso dal ricorrente. È noto che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata
è sottratto alla disponibilità delle parti … La Corte di Cassazione ha però di recente precisato che “il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. 29 novembre 2019, n. 31282). Nel caso in esame, il ricorrente, con il ricorso originariamente proposto davanti alla Commissione Tributaria di
Messina, ha impugnato l'intimazione di pagamento e le cartelle sottostanti esclusivamente per vizi di forma, sicché, non venendo in rilievo un'azione di accertamento negativo del debito contributivo, il rilievo d'ufficio della prescrizione deve ritenersi precluso. Al contempo non può attribuirsi rilevanza al rilievo, contenuto solo in sede di riassunzione, con il quale il ricorrente ha contestato “ai sensi degli artt. 615, co. 1, e 618 bis co. 1 c.p.c., il diritto stesso dei resistenti di procedere all'esecuzione forzata”. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite” (Cass. 19 marzo 2008, n. 7392). Tale principio, statuito con riguardo alla riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza, va applicato analogicamente anche in caso di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione, posto che anche in tale secondo caso la riassunzione non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione del giudizio originario (cfr. sul punto Cass. 21 febbraio 2013, n.
4484: “in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della translatio judicii, la naturale prosecuzione dell'unico giudizio)”.
9.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione,
l'opposizione va rigettata.
10.- Tenuto cono dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4496/2017
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Chiaramonte, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale in atti
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli, giusta procura generale in atti
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2017, , riassumeva Parte_1 innanzi a codesto Tribunale il giudizio introdotto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, pronunciatasi con sentenza di difetto di giurisdizione su determinate intimazioni di pagamento impugnate, e conseguentemente riassunto innanzi al Tribunale di Patti in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciatosi con un'ordinanza di incompetenza territoriale limitatamente a determinate intimazioni di pagamento opposte. Premetteva di aver proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, notificato in data 6 aprile 2010 e depositato in data 20 aprile 2010, impugnando nn.
25 intimazioni di pagamento unitamente ai Ruoli ed alle presupposte Cartelle di pagamento in quanto mai ritualmente notificategli - nel dettaglio: l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002432773 e la Cartella di pagamento n. 295 2003 0010506425 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436922 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0046520881 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433783 e la Cartella di pagamento n.
295 2004 0055371527 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434288 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0030178113 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435104 e la Cartella di pagamento n. 295 2006 0039082640 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432470 e la Cartella di pagamento n. 295 2002
0018573279 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432571 e la Cartella di pagamento n. 295 2002 0030477582/001 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295
2010 9002433581 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0044222645 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433682 e la Cartella di pagamento n. 295 2004
0044222746 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434700,e la Cartella di pagamento n. 295 2006 0019348040 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002435609 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435508 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0012205017 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433278 e la Cartella di pagamento n.
295 2004 0029196572 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002432672 e la Cartella di pagamento n. 295 2002 0074901662 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0044222544 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435407 e la Cartella di pagamento n. 295 2007
0007219510 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436013 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0050564782 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002436215 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0001628670 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436619 e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0019589503 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434086 e la Cartella di pagamento n.
295 2005 0001973334 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434187 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0024874277 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434389 e la Cartella di pagamento n. 295 2005 0038117073 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002434490, e la Cartella di pagamento n. 295 2006
0005702920 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435912 e la Cartella di pagamento n. 295 2007 0045694317 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002434591, nonché della Cartella di pagamento n. 295 2006 0009216805 ivi richiamata – e,
a seguito della costituzione in giudizio di controparte ( di Messina) e Controparte_3 della produzione documentale dalla stessa versata in atti, la Commissione Tributaria
Provinciale di Messina adita, con sentenza n. 2553/03/16 pronunciata l'1 marzo 2016 e depositata in data 19 aprile 2016, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, limitatamente ad alcune intimazioni di pagamento fra quelle impugnate.
Precisava di aver conseguentemente riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Patti, in funzione di giudice del Lavoro, il quale, a sua volta, con Ordinanza depositata il 2 agosto 2017, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di Messina - Sezione
Lavoro, limitatamente all'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435609 e della Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 ivi richiamata;
l'intimazione di pagamento n. 295 2010
9002433278 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 0029196572 ivi richiamata limitatamente al ruolo n. 282/04; l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 e la Cartella di pagamento n. 295 2004 44222544 ivi richiamata;
l'Intimazione di pagamento n. 295 2010
9002436619, e la Cartella di pagamento n. 295 2008 0019589503.
Riassumeva, pertanto, il giudizio innanzi a codesto Tribunale, proponendo l'impugnazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 - D. Lgs. n. 546/92 per vizi propri dei ruoli e cartelle di pagamento
(atti presupposti), nonché delle Intimazioni di pagamento (atti consequenziali notificati e/o derivati).
Eccepiva, preliminarmente, la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate e delle cartelle di pagamento ivi richiamate, per omessa notifica delle stesse.
Richiamava l'art. 50, comma 2 - Dpr. n. 602/73, secondo il quale ai fini della legittima emissione di un'intimazione di pagamento è necessario che decorrano sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presupposto.
Richiamava, poi, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nel caso di specie le cartelle di pagamento, costituiva un vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia le intimazioni di pagamento.
Eccepiva altresì la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, e 17 - legge n. 212/2000, nonché dell'art. 24 della Costituzione, ritenendo che il solo richiamo alle cartella di pagamento di riferimento non permetteva al contribuente di avere cognizione in ordine al credito per il quale l'amministrazione intendeva procedere, e quindi di assolvere l'obbligo ad adempiere la pretesa creditoria contenuta nelle intimazioni di pagamento impugnate, posto che, negli atti impugnati erano del tutto assenti le informazioni relative alla specie e ad alla natura del ruolo.
Chiedeva, preliminarmente, che venissero dichiarate nulle, annullate o, con qualunque altra statuizione, private di ogni efficacia giuridica le Intimazioni di pagamento opposte e gli atti presupposti, Ruoli e Cartelle di pagamento, per loro omessa e/o irrituale previa notifica, e che venisse conseguentemente dichiarata non dovuta somma alcuna a qualsiasi titolo.
Chiedeva altresì che le controparti venissero condannate al tempestivo rimborso di quanto, in denegata ipotesi, egli ricorrente fosse stato costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto fosse stato ad egli coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
instava per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività originaria, in quanto le intimazioni di pagamento di pagamento di competenza del giudice del lavoro, originariamente opposte innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, erano state notificate in data 4 marzo 2010, mentre il ricorso era stato depositato in data 20 aprile 2010, quando ormai era trascorso il termine per l'impugnativa previsto dal D.Lgs. .46/99.
Affermava che l'applicazione dell'art. 59 della Legge n.69/2009 e del principio della translatio iudicii - consistente nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta al giudice incompetente - non consentiva una rimessione in termini per effetto della riassunzione dinanzi al giudice competente, in quanto gli effetti giuridici sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservavano solo nel caso in cui la domanda fosse stata tempestivamente proposta, posto che, lo stesso art.59 dispone espressamente che con la riproposizione della domanda restano ferme le decadenze e preclusioni intervenute.
Deduceva la legittimità e l'ineccepibilità delle intimazioni di pagamento e la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
Contestava, altresì, la fondatezza dell'eccezione sulla carenza di motivazione degli atti impugnati.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata inammissibile l'opposizione proposta, per tardività, maturatasi già in sede di originaria impugnazione proposta dinanzi al giudice tributario privo di giurisdizione e che venisse rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, perché non ne ricorrevano i presupposti di legge;
chiedeva altresì, che il ricorso proposto venisse ritenuto e dichiarato inammissibile e venisse interamente rigettato perché infondato, conseguentemente, che venissero ritenuti e dichiarati legittimi gli atti impugnati, nonché l'intero operato di essa resistente, e che parte ricorrente venisse condannata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
instava per le spese di lite.
3.- L' , costituendosi in giudizio, affermava che le cartelle presupposto della intimazione CP_1 erano state regolarmente notificate ma, non avendo formato oggetto di opposizione, i vizi anteriori alla formazione non erano più suscettibili di rilievo alcuno.
Eccepiva la tardività dell'azione, in quanto il ricorrente, proponendo un'opposizione all'intimazione di pagamento per la mancata notifica dell'avviso, di fatto aveva instaurato un'azione di accertamento negativo ormai inammissibile, in quanto la censura dell'atto per irregolarità formali integrava un'opposizione agli atti esecutivi proponibile nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto. Rilevava inoltre che ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.
Lgs n. 46 del 26 febbraio 1999, il contribuente, contro l'iscrizione a ruolo, può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sostenendo che tale termine doveva essere ritenuto perentorio, in quanto diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva pertanto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e che la domanda venisse rigettata, con vittoria di spese e compensi.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente, con il ricorso proposto in riassunzione innanzi a codesto Tribunale, propone opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002435609 e la presupposta
Cartella di pagamento n. 295 2007 0014893424 richiamata, l'Intimazione di pagamento n. 295
2010 9002433278 e la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2004 0029196572, limitatamente al ruolo n. 282/04, l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002433480 nonché la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2004 44222544 ed infine l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 9002436619, e la presupposta Cartella di pagamento n. 295 2008
0019589503, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle stesse per la loro omessa e/o irrituale notifica.
6.- Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di parte ricorrente sul difetto di legittimatio ad processum dell' per inidoneità della procura alle liti, essendo Controparte_2 quest'ultima stata conferita al procuratore di parte dal Direttore Generale f.f. procuratore della resistente, sulla base di una determinata procura notarile che, tuttavia, non è stata allegata agli atti al momento della costituzione.
L'eccezione non appare tuttavia meritevole d'accoglimento e va pertanto disattesa.
Nel caso di specie, in eseguito all'eccezione di carenza di legittimatio ad processum della resistente l' ha allegato la procura notarile al Direttore Controparte_2
Generale - risalente al 30 aprile 2015, pertanto in data antecedente alla propria costituzione in giudizio - nelle note depositate il 23 aprile 2021, con ciò sanando il vizio inerente la propria costituzione in giudizio
7.- Va altresì esaminata l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per tardività originaria.
Il ricorrente censura gli atti opposti sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso dal punto di vista formale – la nullità delle intimazioni di pagamento impugnate e delle cartelle di pagamento ivi richiamate, per omessa notifica delle stesse, violazione dell'art. 50, comma 2 -
Dpr. n. 602/73, difetto di motivazione – e va qualificata, sotto questo profilo, come opposizione agli atti esecutivi da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione;
la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso presentato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, deve essere considerato tardivo, in quanto dagli atti emerge che le intimazioni di pagamento impugnate, sono state notificate tutte in data 4 marzo 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 6 aprile 2010, così come riferito dallo stesso ricorrente, e depositato in data 20 aprile 2020, quando oramai era decorso il termine di decadenza dei 20 giorni.
Va infatti rilevato che, in questo caso il principio della translatio iudicii, sancito nell'art. 59 delle legge n. 69/2009 non vale ad impedire il prodursi della decadenza, dal momento che lo stesso espressamente prevede che “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente è inammissibile (v.
Trib. Barcellona P.G., n. 160/2021).
8.- In ordine, poi, alle eccezioni di parte ricorrente relativi ad asseriti vizi della notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, sollevate nelle note depositate il 17 settembre 2020, ne va rilevata la tardività. Parimenti tardiva è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, sollevata da parte ricorrente, sempre nelle note del 17 settembre 2020, che sarebbe intervenuta in quanto l'Intimazione di pagamento n. 295 2010 900 2433278 è stata notificata il 4 marzo 2010, mentre la notifica della prodromica Cartella di pagamento, è avvenuta in data 2 agosto 2004.
Al riguardo si richiamano le argomentazioni del Tribunale di Barcellona P.G., condivise da questo decidente.
“Occorre verificare se il profilo inerente alla prescrizione possa essere esaminato, considerato che in ricorso nessuna doglianza è stata sollevata in tal senso dal ricorrente. È noto che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata
è sottratto alla disponibilità delle parti … La Corte di Cassazione ha però di recente precisato che “il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. 29 novembre 2019, n. 31282). Nel caso in esame, il ricorrente, con il ricorso originariamente proposto davanti alla Commissione Tributaria di
Messina, ha impugnato l'intimazione di pagamento e le cartelle sottostanti esclusivamente per vizi di forma, sicché, non venendo in rilievo un'azione di accertamento negativo del debito contributivo, il rilievo d'ufficio della prescrizione deve ritenersi precluso. Al contempo non può attribuirsi rilevanza al rilievo, contenuto solo in sede di riassunzione, con il quale il ricorrente ha contestato “ai sensi degli artt. 615, co. 1, e 618 bis co. 1 c.p.c., il diritto stesso dei resistenti di procedere all'esecuzione forzata”. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite” (Cass. 19 marzo 2008, n. 7392). Tale principio, statuito con riguardo alla riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza, va applicato analogicamente anche in caso di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione, posto che anche in tale secondo caso la riassunzione non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione del giudizio originario (cfr. sul punto Cass. 21 febbraio 2013, n.
4484: “in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della translatio judicii, la naturale prosecuzione dell'unico giudizio)”.
9.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione,
l'opposizione va rigettata.
10.- Tenuto cono dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NZ