CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16741 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR NI DO, nella sua qualità di terzo interessato avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AF GA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni e la memoria del 07/03/2023 del difensore Avv. Guido GUERRA per AR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal AR, quale terzo interessato, avverso il provvedimento del G.i.p. di sequestro preventivo del 03/12/2021. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Roma con un solo motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in presenza di una motivazione del tutto apparente quanto alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare le Penale Sent. Sez. 2 Num. 16741 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/03/2023 conseguenze del reato, tenuto conto della locazione a terzi dei beni da parte di terzo interessato di buona fede, con particolare riferimento al bene di cui all'interno 2/c già occupato dal NG MO e per il quale è stato emesso provvedimento di sfratto per morosità, mentre per l'appartamento di cui all'interno 16 è stata riscontrata l'assenza dell'indagato per lo meno dal maggio 2020, mentre lo stesso risulta affittato dal fratello dello stesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è proposto con motivo manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali"(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). 2. Quanto alla posizione del AR, occorre inoltre considerare che questa Corte ha in diverse occasioni evidenziato ambito e portata della attività del terzo estraneo quanto al sequestro preventivo disposto a proprio carico per attività d'indagine a carico di altri soggetti rilevando, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). 3. Ciò posto, appare evidente come le valutazioni espresse dal Tribunale di Roma sul punto non appaiano censurabili. Difatti, con motivazione ampia ed 2 articolata, è stato ricostruito in modo analitico lo stato del procedimento e la posizione rispetto allo stesso del terzo di buona fede, chiarendo come nel caso in esame il decreto preventivo, come indicato nel provvedimento, "ha riguardato e riguarda ancor oggi l'appartamento dove veniva trovato l'indagato NG MO (riferibile alla particella 512, int 2/c, come corretta) e quello dove veniva rinvenuto OP IM, fratello dell'indagato OP AY, riferibile alla particella 561, int. 16 (come corretta). Certamente, dunque, ricorre un'ampia e articolata motivazione sulle singole censure sollevate ed una analisi specifica delle stesse quanto alla asserita estraneità e buona fede del terzo istante, con le quali di fatto il ricorrente non si confronta, in mancanza di qualsiasi violazione di legge. Difatti, la motivazione ha affrontato specificamente anche l'aspetto relativo alla convalida dello sfratto ed ha chiarito che dall'insieme degli elementi emersi, nonostante la presenza di contratto di locazione diverso, sebbene con parente dell'indagato, i beni sono sostanzialmente rimasti nella disponibilità degli indagati. Viene, dunque, a mancare l'elemento caratterizzante anche la legittimazione ad agire del terzo di buona fede e ricorre un evidente legame, anche tenuto conto della connotazione attuale dei beni rispetto agli indagati, in assenza di quella relazione di estraneità necessaria al fine di far valere la propria posizione di terzo estraneo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/03/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AF GA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni e la memoria del 07/03/2023 del difensore Avv. Guido GUERRA per AR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal AR, quale terzo interessato, avverso il provvedimento del G.i.p. di sequestro preventivo del 03/12/2021. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Roma con un solo motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in presenza di una motivazione del tutto apparente quanto alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare le Penale Sent. Sez. 2 Num. 16741 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/03/2023 conseguenze del reato, tenuto conto della locazione a terzi dei beni da parte di terzo interessato di buona fede, con particolare riferimento al bene di cui all'interno 2/c già occupato dal NG MO e per il quale è stato emesso provvedimento di sfratto per morosità, mentre per l'appartamento di cui all'interno 16 è stata riscontrata l'assenza dell'indagato per lo meno dal maggio 2020, mentre lo stesso risulta affittato dal fratello dello stesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è proposto con motivo manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali"(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). 2. Quanto alla posizione del AR, occorre inoltre considerare che questa Corte ha in diverse occasioni evidenziato ambito e portata della attività del terzo estraneo quanto al sequestro preventivo disposto a proprio carico per attività d'indagine a carico di altri soggetti rilevando, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). 3. Ciò posto, appare evidente come le valutazioni espresse dal Tribunale di Roma sul punto non appaiano censurabili. Difatti, con motivazione ampia ed 2 articolata, è stato ricostruito in modo analitico lo stato del procedimento e la posizione rispetto allo stesso del terzo di buona fede, chiarendo come nel caso in esame il decreto preventivo, come indicato nel provvedimento, "ha riguardato e riguarda ancor oggi l'appartamento dove veniva trovato l'indagato NG MO (riferibile alla particella 512, int 2/c, come corretta) e quello dove veniva rinvenuto OP IM, fratello dell'indagato OP AY, riferibile alla particella 561, int. 16 (come corretta). Certamente, dunque, ricorre un'ampia e articolata motivazione sulle singole censure sollevate ed una analisi specifica delle stesse quanto alla asserita estraneità e buona fede del terzo istante, con le quali di fatto il ricorrente non si confronta, in mancanza di qualsiasi violazione di legge. Difatti, la motivazione ha affrontato specificamente anche l'aspetto relativo alla convalida dello sfratto ed ha chiarito che dall'insieme degli elementi emersi, nonostante la presenza di contratto di locazione diverso, sebbene con parente dell'indagato, i beni sono sostanzialmente rimasti nella disponibilità degli indagati. Viene, dunque, a mancare l'elemento caratterizzante anche la legittimazione ad agire del terzo di buona fede e ricorre un evidente legame, anche tenuto conto della connotazione attuale dei beni rispetto agli indagati, in assenza di quella relazione di estraneità necessaria al fine di far valere la propria posizione di terzo estraneo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/03/2023 Il Consigliere estensore