TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2944/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Casaleone (VR), via Venera n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Romanato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via G.M. Giberti n. 7;
- attore opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Ottaviano (NA), Via Michele Tenore n. 16 rappresentata e difesa dagli Avv. Cristina Maria De Vivo e Rosa
D'Ambrosio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ottaviano (NA), Viale della
Rinascita n. 6.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente in data 24.6.2024.
Per parte opposta, come da foglio depositato telematicamente in data 20.6.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.4.2022, la società ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 488/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 28.2.2022, con cui pagina 1 di 7 le è stato ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di € 43.909,14, quale CP_2 residuo dovuto in base alle fatture n. 2/2021 e n. 3/2021, relative al contratto di appalto per lavori di ristrutturazione intercorso tra le parti.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia dichiarato nullo, inefficace e sia quindi revocato, lamentando l'insussistenza del credito azionato, poiché riferito, in parte, ad una penale per recesso anticipato mai pattuita e comunque non dovuta (in quanto il recesso è stato esercitato dalla stessa CP_2
) e, in parte, ad asseriti lavori extra-contratto mai eseguiti e non autorizzati.
[...]
In via riconvenzionale, ha inoltre chiesto che sia accertato il proprio controcredito ex art. 2033 c.c. pari ad €
476.782,00 a titolo di restituzione di somme pagate in eccesso, e quindi che l'appaltatrice sia condannata al relativo pagamento, previa compensazione con l'eventuale credito accertato in suo favore.
Ha inoltre chiesto la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
A sostegno della propria domanda l'opponente ha dedotto che: (a) in data 6.7.2020 Controparte_1
e hanno concluso un contratto di appalto di lavori di ristrutturazione relativi al
[...] CP_2 compendio immobiliare di proprietà dell'opponente sito in Casaleone (VR), poi integrato da un successivo contratto in data 18.9.2020; (b) ha eseguito pagamenti in acconto in favore Controparte_1 dell'appaltatrice per complessivi € 581.782,00; (c) nel gennaio 2021, a causa del deterioramento dei rapporti tra le parti, ha rinunciato all'incarico, comunicando l'interruzione dei lavori;
(d) a seguito delle CP_2 verifiche di un proprio tecnico di fiducia, ha scoperto che la consistenza dei Controparte_1 lavori eseguiti, pari a € 105.000,00, era inferiore rispetto alla contabilità finale redatta dall'appaltatrice (che indicava lavori svolti per il maggior importo di € 143.000,00) e, in ogni caso, notevolmente inferiore rispetto ai pagamenti dalla stessa già ricevuti, con un'eccedenza di € 476.782,00; (d) per completare le opere in origine affidate ad e recuperare il ritardo causato dall'interruzione dei lavori, l'opponente ha CP_2 dovuto incaricare altre imprese, sostenendo costi per € 248.000,00.
si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto sul rilievo CP_2 che: i) è stata a voler interrompere il rapporto contrattuale, in seguito al rifiuto Controparte_1 di di aderire all'insistente richiesta di trasferire la propria sede nella provincia di Verona;
in altre CP_2 parole, il recesso è stato esercitato dalla committente e l'appaltatrice ha preso atto di tale volontà interrompendo i lavori;
ii) coerentemente con quanto precede, ha addebitato a CP_2 [...]
la penale per il recesso emettendo la fattura n. 2/2021, che la committente non ha mai CP_1 espressamente contestato e che anzi parzialmente ha pagato;
iii) i lavori extra-capitolato a cui si riferisce la fattura n. 3/2021 sono stati autorizzati dalla committente e dalla stessa riconosciuti, nella misura in cui ha effettuato un pagamento parziale anche di tale fattura;
iv) la domanda riconvenzionale è inammissibile, pagina 2 di 7 stante la mancata indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo, e comunque è infondata, in quanto la perizia di parte non costituisce prova della consistenza dei lavori eseguiti ed è inattendibile poiché redatta dopo il recesso e con riferimento ad uno stato dei luoghi modificato per l'intervento di altre imprese.
Con ordinanza del 13.10.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 4.5.2023 sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste dalle parti ed è stata disposta CTU per l'accertamento e la quantificazione delle opere realizzate da in CP_2 esecuzione dell'appalto.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previo deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenuta in decisione.
* * *
1. In via preliminare, appare doveroso segnalare che entrambi i contratti di appalto posti a fondamento delle contrapposte pretese di parte (quello datato 6.7.2020 e il successivo del 18.9.2020) contengono al rispettivo art. 32 una clausola compromissoria del seguente tenore: “le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto al collegio arbitrale di competenza secondo i tempi e i modi di rito”.
A prescindere dalla genericità della clausola e, quindi, dalla sua dubbia validità, la competenza del giudice ordinario in relazione alle domande proposte in questa sede va senz'altro confermata in considerazione del contegno univoco tenuto dalle parti, da cui è desumibile l'implicita e concorde rinuncia a tale pattuizione.
È infatti opinione comune che equivalga ad una rinuncia alla clausola arbitrale tanto la mancata formulazione dell'exceptio compromissi, quanto la proposizione di domande giudiziali rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione d'arbitrato, circostanze che ricorrono entrambe nella fattispecie in esame
(in giurisprudenza si è peraltro precisato che la rinuncia ad avvalersi della clausola in occasione di una controversia determinata non comporta la risoluzione del patto compromissorio, bensì la mera rinuncia ad avvalersi della clausola in relazione alla specifica controversia;
cfr. Cass. n. 3464 del 20.2.2015).
Ciò premesso, si procedere all'esame del merito.
2. In punto di fatto, si osserva in primis che non vi è contestazione sul fatto che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con cui ha commissionato a la realizzazione Controparte_1 CP_2 di lavori di ristrutturazione sull'immobile ad uso commerciale di sua proprietà in Comune di Casaleone.
Altrettanto pacifica è la circostanza che l'esecuzione del contratto si è interrotta anticipatamente, prima del completamento delle opere appaltate, e precisamente nel mese di gennaio 2021, allorché ha CP_2 liberato il cantiere e presso il Comune è stata depositata la dichiarazione di chiusura parziale dei lavori sottoscritta dal Direttore Lavori in data 29.1.2021 (doc. 8 fascicolo opponente). pagina 3 di 7 Sono infine positivamente accertati i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_1 CP_2
per complessivi € 587.132,86, e ciò non soltanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestati,
[...] ma anche perché documentati dall'opponente mediante produzione delle relative contabili bancarie (doc. 7
e prospetto riepilogativo sub doc. 6).
Le prospettazioni dell'opponente e dell'opposta divergono invece sulle motivazioni dell'interruzione dei lavori, poiché ciascuna parte addebita all'altra l'iniziativa del recesso dal contratto. Secondo la tesi dell'opposta, in particolare, il recesso sarebbe stato esercitato da e Controparte_1 legittimerebbe quindi la richiesta del pagamento di una penale.
Vi è inoltre contestazione sulla consistenza delle opere realizzate da fino al rilascio del cantiere CP_2
e sull'autorizzazione all'esecuzione di opere extra-contratto.
3. La questione del recesso, e di quale parte ne abbia assunto l'iniziativa, a ben vedere non rileva ai fini della decisione.
Il credito azionato in sede monitoria ha duplice natura, riguardando, da un lato, l'applicazione di una penale per il recesso anticipato e, d'altro lato, il pagamento delle opere eseguite nel cantiere di Casaleone.
Ebbene, l'importo di € 38.100,00 addebitato a titolo di penale per il recesso anticipato (oggetto della fattura n. 2/2021) non è in nessun caso dovuto, qualunque sia la ricostruzione in fatto circa l'iniziativa del recesso.
È infatti evidente che nessuna penale può essere richiesta dall'appaltatrice nel caso in cui sia stata essa stessa a recedere anticipatamente dal contratto.
Nel caso contrario, l'eventuale recesso da parte della committente costituirebbe legittimo esercizio di una facoltà prevista in suo favore dall'art. 1671 c.c., in via generalizzata e persino svincolata dall'esistenza di una giusta causa. Una penale potrebbe pertanto applicarsi soltanto ove pattuita in via convenzionale tra le parti.
Nel caso in esame, tuttavia, né il contratto del 6.7.2020 né il contratto integrativo del 18.9.2020 contengono la previsione di penali per il recesso anticipato. Le uniche penali previste sono quelle a carico dell'appaltatrice per il caso di ritardo nella consegna dei lavori finiti (art. 12).
Parte opposta non ha nemmeno provato l'esistenza di ulteriori pattuizioni inter partes, sicché manca in radice il titolo per la pretesa avanzata dall'opposta.
È appena il caso di precisare che, a fronte di un contratto scritto, la prova di pattuizioni aggiuntive coeve al contratto non può essere data per testi o per presunzioni, stante il limite posto dagli artt. 2722 e 2729 c.c..
Ne consegue che non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza probatoria al fatto che l'opponente abbia eseguito un pagamento parziale della fattura n. 2/2021.
4. Diversamente dalla penale, il corrispettivo per i lavori eseguiti va invece riconosciuto all'appaltatrice sia nel caso di proprio recesso dal contratto, sia nel caso di recesso esercitato dal committente. pagina 4 di 7 Nel primo caso (recesso esercitato dall'appaltatrice), la pretesa sarebbe infatti qualificabile come indennizzo per l'arricchimento, altrimenti ingiustificato, conseguito dalla parte committente, avendo quest'ultima acquisito alla propria sfera patrimoniale le opere realizzate prima dell'interruzione del rapporto, e dunque si fonderebbe sull'art. 2041 c.c..
Nel secondo caso (recesso esercitato dal committente), la medesima pretesa dell'appaltatrice troverebbe invece fondamento nell'art. 1671 c.c., norma che, come già anticipato, attribuisce al committente il diritto di recedere ad nutum dal contratto di appalto, con l'unica conseguenza di dover riconoscere all'appaltatore il corrispettivo dei lavori già eseguiti e, laddove specificamente richiesti e dimostrati (cosa che non accaduta nel caso di specie) le spese sostenute e il mancato guadagno.
Pertanto, fermo restando che il recesso ad iniziativa di non è stato dimostrato Controparte_1
(stante l'inammissibilità, perché generici e valutativi, dei capitoli di prova dedotti da ), resta il CP_2 fatto che, secondo entrambe le ricostruzioni, va riconosciuto all'appaltatrice il valore delle opere commissionate che essa ha realizzato fino al momento dell'interruzione del rapporto.
5. Circa la consistenza delle opere eseguite e la quantificazione del loro valore, si richiamano e si condividono integralmente le motivate, coerenti ed esaustive conclusioni esposte dal C.T.U. Arch. Per_1 nel proprio elaborato del 30.11.2023.
[...]
Sul piano metodologico, il C.T.U. ha compiutamente illustrato le modalità della propria indagine, che si è dovuta necessariamente basare sulla documentazione anche fotografica fornita dalle parti e su quella ottenuta dagli Uffici comunali, atteso che lo stato dei luoghi risulta modificato rispetto al momento dell'interruzione dei lavori a gennaio 2021. Il C.T.U. ha comunque operato, ove possibile, un raffronto con la situazione in loco ed ha agito nel pieno contraddittorio con i C.T.P., alle cui osservazioni ha dato puntuali ed argomentate risposte.
Si omette ogni valutazione relativa alle parti dell'elaborato in cui il perito ha esaminato opere esulanti dal quesito sottoposto, relative ad un diverso contratto di appalto intercorso tra e - in proprio - la CP_2 sig.ra legale rappresentante di , per lavori su un immobile Parte_1 Controparte_1 abitativo di proprietà di quest'ultima. La circostanza in questione, peraltro, non inficia in alcun modo la validità delle conclusioni raggiunte con riferimento alla materia oggetto del contendere.
Ciò premesso, è stato dunque accertato che , in esecuzione dell'appalto per cui è causa, ha CP_2 realizzato opere del valore di € 128.009,08, a cui va applicata l'IVA nella misura del 10% (pag. 18, 20 dell'elaborato), ottenendosi così l'importo di € 140.810,00.
6. Tutte le opere eseguite per il valore complessivo appena indicato devono qualificarsi come opere
“contrattuali”, e non come opere “extra-capitolato”. pagina 5 di 7 Il C.T.U. ha infatti riscontrato che “le opere contrattualmente previste sono state descritte sommariamente, in molti casi inserendo 'macro voci' valutate a corpo” (pag. 8). Ed ancora, ha rilevato che “i computi metrici contrattuali sono profondamente diversi e non rapportabili in modo analitico” (pag. 19), in quanto sono “basati su una documentazione progettuale a dir poco 'sintetica' e costituiti da descrizioni se non approssimative quantomeno generiche (certamente non analitiche)” (pag. 18).
In altre parole, il C.T.U. ha accertato che in sede contrattuale le parti si sono limitate ad operare una
“definizione a livello preliminare e qualitativa delle opere in appalto”, rinviando alla fase esecutiva per una “più approfondita e analitica definizione a livello esecutivo dei progetti di cui agli appalti” (pag. 19).
Ciò chiarito, il C.T.U. ha anche affermato che tutte le opere realizzate da rientrano nel progetto CP_2 enucleato (seppur in termini non analitici) dal capitolato di appalto (“le opere descritte sono comunque riconducibili ai contratti di appalto agli atti, i quali fanno esplicito riferimento ai progetti depositati presso il Controparte_3
”; così a pag. 18 dell'elaborato).
[...]
Se ne trae la conseguenza che tutte le opere per complessivi € 140.810,00 sono state realizzate in esecuzione delle originarie pattuizioni contrattuali, e non possono neanche in minima parte essere intese come variazioni ed aggiunte richieste in corso d'opera (si disattende sul punto l'affermazione del C.T.U. a pag. 19, la quale del resto, investendo una questione di inquadramento giuridico della fattispecie, esula dall'ambito del quesito sottoposto al perito e, in ogni caso, non vincola il giudice).
Ad ulteriore conferma di quanto precede, si osserva altresì che l'opponente ha contestato solo in modo generico di non aver mai richiesto opere extra-capitolato, mentre non ha mai specificato quali delle opere realizzate sarebbero state prive di una sottostante autorizzazione.
7. Si è detto in precedenza che sono stati accertati pagamenti di per € Controparte_1
581.782,00, a fronte di lavori eseguiti per il minor valore di € 140.810,00.
Nessun credito residua pertanto in favore della società appaltatrice e si impone l'accoglimento dell'opposizione, con revoca integrale del decreto ingiuntivo.
L'importo differenziale di € 440.972,00 corrisponde invece alla somma ricevuta da in CP_2 eccedenza e quindi priva di titolo giustificativo, che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la stessa deve essere condannata a restituire all'opponente, maggiorata degli interessi al tasso legale dal singolo pagamento alla data della domanda giudiziale e degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo (per l'applicabilità della disposizione da ultimo richiamata anche alle azioni di ripetizione, si veda Cass. n. 61 del 3.1.2023).
8. Alla soccombenza segue la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, applicando valori prossimi ai medi tariffari. pagina 6 di 7 Vanno infine poste a carico definitivo dell'opponente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 488/2022 del
28.2.2022;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, condanna a Controparte_2 restituire a la somma di € 440.972,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal singolo pagamento alla data della domanda giudiziale (28.4.2022) e oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
3) condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_2 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 1.241,00 per spese ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto in data 1.2.2024.
Verona, 23.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Casaleone (VR), via Venera n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Romanato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via G.M. Giberti n. 7;
- attore opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Ottaviano (NA), Via Michele Tenore n. 16 rappresentata e difesa dagli Avv. Cristina Maria De Vivo e Rosa
D'Ambrosio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ottaviano (NA), Viale della
Rinascita n. 6.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente in data 24.6.2024.
Per parte opposta, come da foglio depositato telematicamente in data 20.6.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.4.2022, la società ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 488/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 28.2.2022, con cui pagina 1 di 7 le è stato ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di € 43.909,14, quale CP_2 residuo dovuto in base alle fatture n. 2/2021 e n. 3/2021, relative al contratto di appalto per lavori di ristrutturazione intercorso tra le parti.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia dichiarato nullo, inefficace e sia quindi revocato, lamentando l'insussistenza del credito azionato, poiché riferito, in parte, ad una penale per recesso anticipato mai pattuita e comunque non dovuta (in quanto il recesso è stato esercitato dalla stessa CP_2
) e, in parte, ad asseriti lavori extra-contratto mai eseguiti e non autorizzati.
[...]
In via riconvenzionale, ha inoltre chiesto che sia accertato il proprio controcredito ex art. 2033 c.c. pari ad €
476.782,00 a titolo di restituzione di somme pagate in eccesso, e quindi che l'appaltatrice sia condannata al relativo pagamento, previa compensazione con l'eventuale credito accertato in suo favore.
Ha inoltre chiesto la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
A sostegno della propria domanda l'opponente ha dedotto che: (a) in data 6.7.2020 Controparte_1
e hanno concluso un contratto di appalto di lavori di ristrutturazione relativi al
[...] CP_2 compendio immobiliare di proprietà dell'opponente sito in Casaleone (VR), poi integrato da un successivo contratto in data 18.9.2020; (b) ha eseguito pagamenti in acconto in favore Controparte_1 dell'appaltatrice per complessivi € 581.782,00; (c) nel gennaio 2021, a causa del deterioramento dei rapporti tra le parti, ha rinunciato all'incarico, comunicando l'interruzione dei lavori;
(d) a seguito delle CP_2 verifiche di un proprio tecnico di fiducia, ha scoperto che la consistenza dei Controparte_1 lavori eseguiti, pari a € 105.000,00, era inferiore rispetto alla contabilità finale redatta dall'appaltatrice (che indicava lavori svolti per il maggior importo di € 143.000,00) e, in ogni caso, notevolmente inferiore rispetto ai pagamenti dalla stessa già ricevuti, con un'eccedenza di € 476.782,00; (d) per completare le opere in origine affidate ad e recuperare il ritardo causato dall'interruzione dei lavori, l'opponente ha CP_2 dovuto incaricare altre imprese, sostenendo costi per € 248.000,00.
si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto sul rilievo CP_2 che: i) è stata a voler interrompere il rapporto contrattuale, in seguito al rifiuto Controparte_1 di di aderire all'insistente richiesta di trasferire la propria sede nella provincia di Verona;
in altre CP_2 parole, il recesso è stato esercitato dalla committente e l'appaltatrice ha preso atto di tale volontà interrompendo i lavori;
ii) coerentemente con quanto precede, ha addebitato a CP_2 [...]
la penale per il recesso emettendo la fattura n. 2/2021, che la committente non ha mai CP_1 espressamente contestato e che anzi parzialmente ha pagato;
iii) i lavori extra-capitolato a cui si riferisce la fattura n. 3/2021 sono stati autorizzati dalla committente e dalla stessa riconosciuti, nella misura in cui ha effettuato un pagamento parziale anche di tale fattura;
iv) la domanda riconvenzionale è inammissibile, pagina 2 di 7 stante la mancata indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo, e comunque è infondata, in quanto la perizia di parte non costituisce prova della consistenza dei lavori eseguiti ed è inattendibile poiché redatta dopo il recesso e con riferimento ad uno stato dei luoghi modificato per l'intervento di altre imprese.
Con ordinanza del 13.10.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 4.5.2023 sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste dalle parti ed è stata disposta CTU per l'accertamento e la quantificazione delle opere realizzate da in CP_2 esecuzione dell'appalto.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previo deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenuta in decisione.
* * *
1. In via preliminare, appare doveroso segnalare che entrambi i contratti di appalto posti a fondamento delle contrapposte pretese di parte (quello datato 6.7.2020 e il successivo del 18.9.2020) contengono al rispettivo art. 32 una clausola compromissoria del seguente tenore: “le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto al collegio arbitrale di competenza secondo i tempi e i modi di rito”.
A prescindere dalla genericità della clausola e, quindi, dalla sua dubbia validità, la competenza del giudice ordinario in relazione alle domande proposte in questa sede va senz'altro confermata in considerazione del contegno univoco tenuto dalle parti, da cui è desumibile l'implicita e concorde rinuncia a tale pattuizione.
È infatti opinione comune che equivalga ad una rinuncia alla clausola arbitrale tanto la mancata formulazione dell'exceptio compromissi, quanto la proposizione di domande giudiziali rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione d'arbitrato, circostanze che ricorrono entrambe nella fattispecie in esame
(in giurisprudenza si è peraltro precisato che la rinuncia ad avvalersi della clausola in occasione di una controversia determinata non comporta la risoluzione del patto compromissorio, bensì la mera rinuncia ad avvalersi della clausola in relazione alla specifica controversia;
cfr. Cass. n. 3464 del 20.2.2015).
Ciò premesso, si procedere all'esame del merito.
2. In punto di fatto, si osserva in primis che non vi è contestazione sul fatto che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con cui ha commissionato a la realizzazione Controparte_1 CP_2 di lavori di ristrutturazione sull'immobile ad uso commerciale di sua proprietà in Comune di Casaleone.
Altrettanto pacifica è la circostanza che l'esecuzione del contratto si è interrotta anticipatamente, prima del completamento delle opere appaltate, e precisamente nel mese di gennaio 2021, allorché ha CP_2 liberato il cantiere e presso il Comune è stata depositata la dichiarazione di chiusura parziale dei lavori sottoscritta dal Direttore Lavori in data 29.1.2021 (doc. 8 fascicolo opponente). pagina 3 di 7 Sono infine positivamente accertati i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_1 CP_2
per complessivi € 587.132,86, e ciò non soltanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestati,
[...] ma anche perché documentati dall'opponente mediante produzione delle relative contabili bancarie (doc. 7
e prospetto riepilogativo sub doc. 6).
Le prospettazioni dell'opponente e dell'opposta divergono invece sulle motivazioni dell'interruzione dei lavori, poiché ciascuna parte addebita all'altra l'iniziativa del recesso dal contratto. Secondo la tesi dell'opposta, in particolare, il recesso sarebbe stato esercitato da e Controparte_1 legittimerebbe quindi la richiesta del pagamento di una penale.
Vi è inoltre contestazione sulla consistenza delle opere realizzate da fino al rilascio del cantiere CP_2
e sull'autorizzazione all'esecuzione di opere extra-contratto.
3. La questione del recesso, e di quale parte ne abbia assunto l'iniziativa, a ben vedere non rileva ai fini della decisione.
Il credito azionato in sede monitoria ha duplice natura, riguardando, da un lato, l'applicazione di una penale per il recesso anticipato e, d'altro lato, il pagamento delle opere eseguite nel cantiere di Casaleone.
Ebbene, l'importo di € 38.100,00 addebitato a titolo di penale per il recesso anticipato (oggetto della fattura n. 2/2021) non è in nessun caso dovuto, qualunque sia la ricostruzione in fatto circa l'iniziativa del recesso.
È infatti evidente che nessuna penale può essere richiesta dall'appaltatrice nel caso in cui sia stata essa stessa a recedere anticipatamente dal contratto.
Nel caso contrario, l'eventuale recesso da parte della committente costituirebbe legittimo esercizio di una facoltà prevista in suo favore dall'art. 1671 c.c., in via generalizzata e persino svincolata dall'esistenza di una giusta causa. Una penale potrebbe pertanto applicarsi soltanto ove pattuita in via convenzionale tra le parti.
Nel caso in esame, tuttavia, né il contratto del 6.7.2020 né il contratto integrativo del 18.9.2020 contengono la previsione di penali per il recesso anticipato. Le uniche penali previste sono quelle a carico dell'appaltatrice per il caso di ritardo nella consegna dei lavori finiti (art. 12).
Parte opposta non ha nemmeno provato l'esistenza di ulteriori pattuizioni inter partes, sicché manca in radice il titolo per la pretesa avanzata dall'opposta.
È appena il caso di precisare che, a fronte di un contratto scritto, la prova di pattuizioni aggiuntive coeve al contratto non può essere data per testi o per presunzioni, stante il limite posto dagli artt. 2722 e 2729 c.c..
Ne consegue che non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza probatoria al fatto che l'opponente abbia eseguito un pagamento parziale della fattura n. 2/2021.
4. Diversamente dalla penale, il corrispettivo per i lavori eseguiti va invece riconosciuto all'appaltatrice sia nel caso di proprio recesso dal contratto, sia nel caso di recesso esercitato dal committente. pagina 4 di 7 Nel primo caso (recesso esercitato dall'appaltatrice), la pretesa sarebbe infatti qualificabile come indennizzo per l'arricchimento, altrimenti ingiustificato, conseguito dalla parte committente, avendo quest'ultima acquisito alla propria sfera patrimoniale le opere realizzate prima dell'interruzione del rapporto, e dunque si fonderebbe sull'art. 2041 c.c..
Nel secondo caso (recesso esercitato dal committente), la medesima pretesa dell'appaltatrice troverebbe invece fondamento nell'art. 1671 c.c., norma che, come già anticipato, attribuisce al committente il diritto di recedere ad nutum dal contratto di appalto, con l'unica conseguenza di dover riconoscere all'appaltatore il corrispettivo dei lavori già eseguiti e, laddove specificamente richiesti e dimostrati (cosa che non accaduta nel caso di specie) le spese sostenute e il mancato guadagno.
Pertanto, fermo restando che il recesso ad iniziativa di non è stato dimostrato Controparte_1
(stante l'inammissibilità, perché generici e valutativi, dei capitoli di prova dedotti da ), resta il CP_2 fatto che, secondo entrambe le ricostruzioni, va riconosciuto all'appaltatrice il valore delle opere commissionate che essa ha realizzato fino al momento dell'interruzione del rapporto.
5. Circa la consistenza delle opere eseguite e la quantificazione del loro valore, si richiamano e si condividono integralmente le motivate, coerenti ed esaustive conclusioni esposte dal C.T.U. Arch. Per_1 nel proprio elaborato del 30.11.2023.
[...]
Sul piano metodologico, il C.T.U. ha compiutamente illustrato le modalità della propria indagine, che si è dovuta necessariamente basare sulla documentazione anche fotografica fornita dalle parti e su quella ottenuta dagli Uffici comunali, atteso che lo stato dei luoghi risulta modificato rispetto al momento dell'interruzione dei lavori a gennaio 2021. Il C.T.U. ha comunque operato, ove possibile, un raffronto con la situazione in loco ed ha agito nel pieno contraddittorio con i C.T.P., alle cui osservazioni ha dato puntuali ed argomentate risposte.
Si omette ogni valutazione relativa alle parti dell'elaborato in cui il perito ha esaminato opere esulanti dal quesito sottoposto, relative ad un diverso contratto di appalto intercorso tra e - in proprio - la CP_2 sig.ra legale rappresentante di , per lavori su un immobile Parte_1 Controparte_1 abitativo di proprietà di quest'ultima. La circostanza in questione, peraltro, non inficia in alcun modo la validità delle conclusioni raggiunte con riferimento alla materia oggetto del contendere.
Ciò premesso, è stato dunque accertato che , in esecuzione dell'appalto per cui è causa, ha CP_2 realizzato opere del valore di € 128.009,08, a cui va applicata l'IVA nella misura del 10% (pag. 18, 20 dell'elaborato), ottenendosi così l'importo di € 140.810,00.
6. Tutte le opere eseguite per il valore complessivo appena indicato devono qualificarsi come opere
“contrattuali”, e non come opere “extra-capitolato”. pagina 5 di 7 Il C.T.U. ha infatti riscontrato che “le opere contrattualmente previste sono state descritte sommariamente, in molti casi inserendo 'macro voci' valutate a corpo” (pag. 8). Ed ancora, ha rilevato che “i computi metrici contrattuali sono profondamente diversi e non rapportabili in modo analitico” (pag. 19), in quanto sono “basati su una documentazione progettuale a dir poco 'sintetica' e costituiti da descrizioni se non approssimative quantomeno generiche (certamente non analitiche)” (pag. 18).
In altre parole, il C.T.U. ha accertato che in sede contrattuale le parti si sono limitate ad operare una
“definizione a livello preliminare e qualitativa delle opere in appalto”, rinviando alla fase esecutiva per una “più approfondita e analitica definizione a livello esecutivo dei progetti di cui agli appalti” (pag. 19).
Ciò chiarito, il C.T.U. ha anche affermato che tutte le opere realizzate da rientrano nel progetto CP_2 enucleato (seppur in termini non analitici) dal capitolato di appalto (“le opere descritte sono comunque riconducibili ai contratti di appalto agli atti, i quali fanno esplicito riferimento ai progetti depositati presso il Controparte_3
”; così a pag. 18 dell'elaborato).
[...]
Se ne trae la conseguenza che tutte le opere per complessivi € 140.810,00 sono state realizzate in esecuzione delle originarie pattuizioni contrattuali, e non possono neanche in minima parte essere intese come variazioni ed aggiunte richieste in corso d'opera (si disattende sul punto l'affermazione del C.T.U. a pag. 19, la quale del resto, investendo una questione di inquadramento giuridico della fattispecie, esula dall'ambito del quesito sottoposto al perito e, in ogni caso, non vincola il giudice).
Ad ulteriore conferma di quanto precede, si osserva altresì che l'opponente ha contestato solo in modo generico di non aver mai richiesto opere extra-capitolato, mentre non ha mai specificato quali delle opere realizzate sarebbero state prive di una sottostante autorizzazione.
7. Si è detto in precedenza che sono stati accertati pagamenti di per € Controparte_1
581.782,00, a fronte di lavori eseguiti per il minor valore di € 140.810,00.
Nessun credito residua pertanto in favore della società appaltatrice e si impone l'accoglimento dell'opposizione, con revoca integrale del decreto ingiuntivo.
L'importo differenziale di € 440.972,00 corrisponde invece alla somma ricevuta da in CP_2 eccedenza e quindi priva di titolo giustificativo, che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la stessa deve essere condannata a restituire all'opponente, maggiorata degli interessi al tasso legale dal singolo pagamento alla data della domanda giudiziale e degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo (per l'applicabilità della disposizione da ultimo richiamata anche alle azioni di ripetizione, si veda Cass. n. 61 del 3.1.2023).
8. Alla soccombenza segue la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, applicando valori prossimi ai medi tariffari. pagina 6 di 7 Vanno infine poste a carico definitivo dell'opponente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 488/2022 del
28.2.2022;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, condanna a Controparte_2 restituire a la somma di € 440.972,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal singolo pagamento alla data della domanda giudiziale (28.4.2022) e oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
3) condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_2 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 1.241,00 per spese ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto in data 1.2.2024.
Verona, 23.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 7 di 7