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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6891/2024 R.G. Lavoro
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annalisa Castiello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli al Viale Gramsci n. 18, come da procura in atti
Ricorrente
E
(P.I. Controparte_1
), con sede legale in Napoli alla via dell'Incoronata n. 20/7, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Immacolata Coppola, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza Garibaldi n. 73, come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di avere lavorato, dal 13.04.2023 al 31.12.2023, come badante a persona non autosufficiente alle dipendenze della cooperativa sociale “ , che ha per oggetto sociale, tra le Controparte_1 altre cose, l'assistenza domiciliare agli anziani e a persone disagiate;
che, in forza di tale rapporto, la cooperativa le affidava mansioni di badante da svolgere in favore del sig.
, presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Napoli al Viale degli Oleandri Persona_1
n. 14/A; che, durante l'intero rapporto di lavoro, si era occupata dell'assistenza del sig.
e della pulizia dell'immobile in cui l'assistito vive con la propria moglie;
che Per_1 tanto era accaduto senza inquadramento a fini assistenziali e contributivi, ma in regime di subordinazione, sotto il potere disciplinare e le direttive impartite dai legali rappresentanti
1 e dai preposti della convenuta, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito in 59 ore settimanali, lavorate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 19,00, e il sabato dalle ore 8,30 alle ore
15,00; che aveva percepito una retribuzione mensile pari ad euro 950,00, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto;
che non aveva percepito la tredicesima mensilità,
l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, né la maggiorazione per il lavoro festivo espletato in data 1.11.2023; che, alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per effetto di dimissioni per giusta causa, avendo intrapreso una gravidanza a rischio, nulla aveva percepito a titolo di TFR e di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo che, previo accertamento dell'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le mansioni indicate, da ricondursi al livello B 1 CCNL Cooperative sociali – settore socioassistenziale, la convenuta venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 13.472,22 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita la “ che ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, la nullità del ricorso per difetto di allegazione e l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità della fonte contrattuale invocata dall'istante; nel merito, ha negato l'intercorrenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, affermando che la stessa, in qualità di socia della cooperativa, si limitava ad espletare prestazioni di assistenza, su base volontaria, in modo del tutto discontinuo e saltuario. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
La domanda è fondata, nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi
2 delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa va osservato che la ricorrente ha dimostrato di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, in forza di un rapporto de facto che va ricondotto nell'alveo del lavoro subordinato.
Tanto ha fatto mediante l'istruttoria orale, che ha fornito riscontro alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo.
Infatti, la teste , figlia dell'assistito della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
“A novembre 2022 mi sono recata presso l'associazione convenuta perché mio padre aveva bisogno di assistenza e ho stipulato con questa associazione un contratto che ancora conservo e ho portato. Il contratto prevedeva un servizio di assistenza in favore dell'ammalato cioè mio padre,
[...]
da prestarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 19.00 se ricordo bene, Per_1 con delle pause durante la giornata, nonché il sabato dalle 8.30 fino alle 14.30/15,00. Il contratto prevedeva che il servizio fosse prestato da una persona che risultasse di gradimento dell'ammalato, così inizialmente venne prestato da altre ragazze e anche ragazzi mandati dalla associazione. Ad aprile
2023 venne che prestò l'assistenza in favore di mio padre fino a tutto dicembre 2023, secondo Per_2
i giorni e gli orari che ho già indicato, ovviamente con una certa flessibilità in caso di problemi ad es. con la metropolitana. Io non vivevo in casa con i miei genitori, in casa con papà vi era mia madre. Mio padre non era autosufficiente, era sulla sedia a rotelle e piano piano è peggiorato, la ricorrente doveva assisterlo nei bisogni quotidiani di pulizia, alimentazione, somministrazione farmaci;
si occupava anche di piccola collaborazione in casa per tenere in ordine la stanza e gli altri locali frequentati da papà. Per questo servizio abbiamo versato una quota di iscrizione di 75 euro, poi abbiamo versato mediante bonifico a vantaggio della la somma mensile netta di euro Controparte_2
1300,00, comprensiva di IVA. La ricorrente nel mese di agosto 2023 fruì di una settimana di ferie a cavallo del ferragosto. Ricordo che l' aveva una sede al Vomero, vicino Piazza Bernini, lì CP_2 ci recammo io e mia sorella per le informazioni e per sottoscrivere il contratto. Ricordo che parlammo con la signora e ho sempre interagito con lei. Non ricordo giorni di assenza da parte della Pt_2 ricorrente, mia madre me lo avrebbe riferito perché era un problema per lei. Anche nell'ultimo mese, nonostante la gravidanza, è sempre venuta, come mi riferiva mia madre. Tutte le volte che mi recavo
a trovare i miei genitori, cioè tre o quattro volte alla settimana, incontravo la ricorrente. Avevo una interfaccia con la signora , con lei mi sono lamentata prima che arrivasse della scarsa Pt_2 Per_2 qualificazione del personale precedentemente selezionato. Anche nel mese di agosto 2023, quando la ricorrente ha goduto della settimana di ferie ricordo che pagammo alla Associazione la solita somma mensile di euro 1300,00. Ricordo che il contratto sottoscritto con la assolveva noi da ogni CP_1
3 onere retributivo e contributivo nei confronti della persona che prestava il servizio. Non ho mai contattato la ricorrente per prestazioni a mio favore.”.
La teste ha riferito: Testimone_2
“Sono in Italia da circa 4 anni, la ricorrente era già in Italia quando sono arrivata, siamo amiche ci conoscevano già in Georgia. Ricordo che aveva trovato lavoro con una agenzia al Vomero, Pt_1
l'ho accompagnata io due volte presso questa agenzia che stava vicino a piazza Bernini. L'Ufficio della agenzia non era grande ma non ricordo se si entrava dalla strada oppure era in un palazzo, non ricordo bene se era una stanza sola oppure due stanze. La strada era come un vicoletto. Presso l'agenzia ricordo una donna, si chiamava aveva gli occhi azzurri e i capelli castani. Accompagnai la ricorrente Pt_2 in agenzia una prima volta nel 2023, ma non ricordo il mese, forse prima di aprile, mi diceva Pt_1 che doveva trovare lavoro con contratto e per questo c'era questo incontro con . Ho sentito Pt_2
che diceva che a che le avrebbe trovato un lavoro con contratto. Poi ad aprile Pt_2 Pt_1 Pt_1 ha cominciato a lavorare, mi ricordo che ha lavorato fino a dicembre 2023. Sono andata all'agenzia con un'altra volta ma non ricordo quando, lei doveva chiedere informazioni sulla sua Pt_1 situazione di lavoro. Ricordo che c'era anche in questa occasione”. Pt_2
Le dichiarazioni di entrambi i testi risultano circostanziate e coerenti tra loro, oltre a non essere mai risuonate come eccessive, compiacenti o forzate. Né le autrici hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettati dall'intento di favorire una delle parti processuali, o ancora eventuale interesse ad un determinato esito della lite.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla , orientano per la verosimiglianza della Per_1 prospettazione fornita dalla ricorrente. La testimone, invero, ha raccontato di avere stipulato con la cooperativa un contratto per prestazioni di assistenza in favore del padre,
[...]
, assistenza che, nel periodo in esame, venne prestata proprio dalla ricorrente;
Per_1 ha precisato che provvedeva a pagare le prestazioni alla cooperativa, obbligata a sua volta agli oneri di retribuzione e contribuzione nei confronti della lavoratrice.
Del resto, anche le dichiarazioni rese dal teste indotto dalla convenuta non sono apparse utili a fornire la prova contraria delle circostanze dedotte in ricorso.
Invero, il teste ha riferito: Tes_3
“Sono socio volontario della convenuta dal 2023 circa. La maggior parte delle persone che collaborano con noi sono soci volontari, molti sono stranieri che non parlano bene la lingua e non conoscono le strade, perciò il mio compito è quello di accompagnarli presso le persone che hanno fatto richiesta di assistenza. Questo accade quando la cooperativa me ne fa richiesta, di solito due volte a settimana circa. Riconosco la ricorrente che è presente oggi in aula, la accompagnai presso una famiglia,
ai Colli Aminei, ricordo bene questo episodio perché il dott. è stato il mio Per_1 Per_1 medico aziendale per circa 25 anni. Presso il dott. ho accompagnato la ricorrente più Per_1 volte. Sicuramente ho accompagnato la ricorrente presso altri indirizzi ma non ricordo quando né dove. So che il compito della ricorrente era quello di accudire le persone con problemi o collaborare in
4 casa. Al di fuori di queste occasioni non ha mai incontrato la ricorrente. Ricordo di avere accompagnato anche altre persone, indicatemi dalla cooperativa, presso il dott. . Per_1
Pertanto, stanti le suindicate testimonianze, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per il periodo dal
13.04.2023 al 31.12.2023.
Invero, avuto riguardo al materiale probatorio raccolto, deve ritenersi il carattere simulato della domanda di ammissione (e successiva domanda di dimissione da) a socio della cooperativa sottoscritta dalla e versata in atti dalla convenuta, essendosi Parte_1 invece il rapporto tra le parti in concreto atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, avendo anzi negato l'intercorrenza di ogni rapporto di lavoro con la ricorrente.
Tuttavia, l'accertamento giudiziale compiuto nei termini che precedono non consente di statuire pienamente in merito alla dedotta insufficienza della retribuzione corrisposta.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, parte ricorrente ha prospettato di avere svolto mansioni da ricondursi a suo dire al livello “B1” del C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative sociali – settore Socio assistenziale e sanitario del 21 maggio 2019, allegato al ricorso;
di avere osservato orario di lavoro pari a 59 ore settimanali, con prestazione di lavoro straordinario.
Tuttavia, i testi citati, presenti solo saltuariamente sul luogo di lavoro, non consentono di ritenere positivamente riscontrate le allegazioni di parte attrice in ordine alle mansioni svolte e all'orario effettivamente osservato.
Su tali presupposti, è rimasto impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
Inoltre, nulla è dovuto per ferie/festività non godute, il limitato contributo dei testi non avendo riscontrato le asserzioni della ricorrente. Si rammenta che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751
/2004; conforme Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020).
5 Gli unici crediti che conseguono naturalmente alla statuizione di riconducibilità del rapporto allo schema di cui all'art. 2094 cc sono quelli per il trattamento di fine rapporto e per tredicesima mensilità, con i relativi ratei.
Trattasi, infatti, di diritti scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, la prova del cui adempimento competeva al datore convenuto.
Tali crediti, in assenza di prova circa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa, vengono commisurati alla paga di fatto percepita dalla ricorrente, pari ad euro 950,00 al mese, per come in ricorso asserito.
Pertanto, avuto riguardo alla retribuzione percepita, nella misura indicata in ricorso, escluse le voci non dovute per quanto sopra osservato, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di € 1.476,63 a titolo di differenze retributive, di cui € 712,50
a titolo di tredicesima ed € 764,13 a titolo di trattamento di fine rapporto
E' altresì dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, attese le dimissioni rassegnate per stato di gravidanza (v. prod. ric.).
Ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 151 del 2001 “
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso” (…).
Come precisato dalla Corte di Cassazione “La lavoratrice madre che presenta le dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento per maternità (art. 54 D.Lgs n. 151/01) ha diritto all'indennità di preavviso di cui all'art. 55 del decreto 151/01, anche nel caso il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e senza che la stessa debba provare che la nuova occupazione sia per lei meno vantaggiosa sul piano patrimoniale” (Sez. Lav. sent. n.
4919/2014 ; sent. n. 16176/2019).
In ordine al quantum, in ragione della natura delle mansioni svolte, rientranti nel settore della assistenza familiare/domestica in senso ampio e della complessiva durata del rapporto di lavoro, appare equa la commisurazione della indennità in questione a n. 15 gg. di lavoro, da calcolarsi sulla base della paga mensile della lavoratrice come accertata, corrispondenti pertanto all'importo di euro 475,00.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 1951,63.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dal 9.5.2023
(giorno successivo alla cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensate nella misura della metà in relazione all'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 - in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 Controparte_1
nel periodo dal 13.04.2023 al 31.12.2023 e, per l'effetto,
[...] condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1951,63 a titolo di differenze retributive, di cui € 712,50 a titolo di tredicesima ed € 764,13
a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese di lite, metà che liquida in € 1350,00
a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Si comunichi
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6891/2024 R.G. Lavoro
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annalisa Castiello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli al Viale Gramsci n. 18, come da procura in atti
Ricorrente
E
(P.I. Controparte_1
), con sede legale in Napoli alla via dell'Incoronata n. 20/7, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Immacolata Coppola, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza Garibaldi n. 73, come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di avere lavorato, dal 13.04.2023 al 31.12.2023, come badante a persona non autosufficiente alle dipendenze della cooperativa sociale “ , che ha per oggetto sociale, tra le Controparte_1 altre cose, l'assistenza domiciliare agli anziani e a persone disagiate;
che, in forza di tale rapporto, la cooperativa le affidava mansioni di badante da svolgere in favore del sig.
, presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Napoli al Viale degli Oleandri Persona_1
n. 14/A; che, durante l'intero rapporto di lavoro, si era occupata dell'assistenza del sig.
e della pulizia dell'immobile in cui l'assistito vive con la propria moglie;
che Per_1 tanto era accaduto senza inquadramento a fini assistenziali e contributivi, ma in regime di subordinazione, sotto il potere disciplinare e le direttive impartite dai legali rappresentanti
1 e dai preposti della convenuta, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito in 59 ore settimanali, lavorate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 19,00, e il sabato dalle ore 8,30 alle ore
15,00; che aveva percepito una retribuzione mensile pari ad euro 950,00, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto;
che non aveva percepito la tredicesima mensilità,
l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, né la maggiorazione per il lavoro festivo espletato in data 1.11.2023; che, alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per effetto di dimissioni per giusta causa, avendo intrapreso una gravidanza a rischio, nulla aveva percepito a titolo di TFR e di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo che, previo accertamento dell'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le mansioni indicate, da ricondursi al livello B 1 CCNL Cooperative sociali – settore socioassistenziale, la convenuta venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 13.472,22 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita la “ che ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, la nullità del ricorso per difetto di allegazione e l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità della fonte contrattuale invocata dall'istante; nel merito, ha negato l'intercorrenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, affermando che la stessa, in qualità di socia della cooperativa, si limitava ad espletare prestazioni di assistenza, su base volontaria, in modo del tutto discontinuo e saltuario. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
La domanda è fondata, nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi
2 delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa va osservato che la ricorrente ha dimostrato di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, in forza di un rapporto de facto che va ricondotto nell'alveo del lavoro subordinato.
Tanto ha fatto mediante l'istruttoria orale, che ha fornito riscontro alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo.
Infatti, la teste , figlia dell'assistito della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
“A novembre 2022 mi sono recata presso l'associazione convenuta perché mio padre aveva bisogno di assistenza e ho stipulato con questa associazione un contratto che ancora conservo e ho portato. Il contratto prevedeva un servizio di assistenza in favore dell'ammalato cioè mio padre,
[...]
da prestarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 19.00 se ricordo bene, Per_1 con delle pause durante la giornata, nonché il sabato dalle 8.30 fino alle 14.30/15,00. Il contratto prevedeva che il servizio fosse prestato da una persona che risultasse di gradimento dell'ammalato, così inizialmente venne prestato da altre ragazze e anche ragazzi mandati dalla associazione. Ad aprile
2023 venne che prestò l'assistenza in favore di mio padre fino a tutto dicembre 2023, secondo Per_2
i giorni e gli orari che ho già indicato, ovviamente con una certa flessibilità in caso di problemi ad es. con la metropolitana. Io non vivevo in casa con i miei genitori, in casa con papà vi era mia madre. Mio padre non era autosufficiente, era sulla sedia a rotelle e piano piano è peggiorato, la ricorrente doveva assisterlo nei bisogni quotidiani di pulizia, alimentazione, somministrazione farmaci;
si occupava anche di piccola collaborazione in casa per tenere in ordine la stanza e gli altri locali frequentati da papà. Per questo servizio abbiamo versato una quota di iscrizione di 75 euro, poi abbiamo versato mediante bonifico a vantaggio della la somma mensile netta di euro Controparte_2
1300,00, comprensiva di IVA. La ricorrente nel mese di agosto 2023 fruì di una settimana di ferie a cavallo del ferragosto. Ricordo che l' aveva una sede al Vomero, vicino Piazza Bernini, lì CP_2 ci recammo io e mia sorella per le informazioni e per sottoscrivere il contratto. Ricordo che parlammo con la signora e ho sempre interagito con lei. Non ricordo giorni di assenza da parte della Pt_2 ricorrente, mia madre me lo avrebbe riferito perché era un problema per lei. Anche nell'ultimo mese, nonostante la gravidanza, è sempre venuta, come mi riferiva mia madre. Tutte le volte che mi recavo
a trovare i miei genitori, cioè tre o quattro volte alla settimana, incontravo la ricorrente. Avevo una interfaccia con la signora , con lei mi sono lamentata prima che arrivasse della scarsa Pt_2 Per_2 qualificazione del personale precedentemente selezionato. Anche nel mese di agosto 2023, quando la ricorrente ha goduto della settimana di ferie ricordo che pagammo alla Associazione la solita somma mensile di euro 1300,00. Ricordo che il contratto sottoscritto con la assolveva noi da ogni CP_1
3 onere retributivo e contributivo nei confronti della persona che prestava il servizio. Non ho mai contattato la ricorrente per prestazioni a mio favore.”.
La teste ha riferito: Testimone_2
“Sono in Italia da circa 4 anni, la ricorrente era già in Italia quando sono arrivata, siamo amiche ci conoscevano già in Georgia. Ricordo che aveva trovato lavoro con una agenzia al Vomero, Pt_1
l'ho accompagnata io due volte presso questa agenzia che stava vicino a piazza Bernini. L'Ufficio della agenzia non era grande ma non ricordo se si entrava dalla strada oppure era in un palazzo, non ricordo bene se era una stanza sola oppure due stanze. La strada era come un vicoletto. Presso l'agenzia ricordo una donna, si chiamava aveva gli occhi azzurri e i capelli castani. Accompagnai la ricorrente Pt_2 in agenzia una prima volta nel 2023, ma non ricordo il mese, forse prima di aprile, mi diceva Pt_1 che doveva trovare lavoro con contratto e per questo c'era questo incontro con . Ho sentito Pt_2
che diceva che a che le avrebbe trovato un lavoro con contratto. Poi ad aprile Pt_2 Pt_1 Pt_1 ha cominciato a lavorare, mi ricordo che ha lavorato fino a dicembre 2023. Sono andata all'agenzia con un'altra volta ma non ricordo quando, lei doveva chiedere informazioni sulla sua Pt_1 situazione di lavoro. Ricordo che c'era anche in questa occasione”. Pt_2
Le dichiarazioni di entrambi i testi risultano circostanziate e coerenti tra loro, oltre a non essere mai risuonate come eccessive, compiacenti o forzate. Né le autrici hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettati dall'intento di favorire una delle parti processuali, o ancora eventuale interesse ad un determinato esito della lite.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla , orientano per la verosimiglianza della Per_1 prospettazione fornita dalla ricorrente. La testimone, invero, ha raccontato di avere stipulato con la cooperativa un contratto per prestazioni di assistenza in favore del padre,
[...]
, assistenza che, nel periodo in esame, venne prestata proprio dalla ricorrente;
Per_1 ha precisato che provvedeva a pagare le prestazioni alla cooperativa, obbligata a sua volta agli oneri di retribuzione e contribuzione nei confronti della lavoratrice.
Del resto, anche le dichiarazioni rese dal teste indotto dalla convenuta non sono apparse utili a fornire la prova contraria delle circostanze dedotte in ricorso.
Invero, il teste ha riferito: Tes_3
“Sono socio volontario della convenuta dal 2023 circa. La maggior parte delle persone che collaborano con noi sono soci volontari, molti sono stranieri che non parlano bene la lingua e non conoscono le strade, perciò il mio compito è quello di accompagnarli presso le persone che hanno fatto richiesta di assistenza. Questo accade quando la cooperativa me ne fa richiesta, di solito due volte a settimana circa. Riconosco la ricorrente che è presente oggi in aula, la accompagnai presso una famiglia,
ai Colli Aminei, ricordo bene questo episodio perché il dott. è stato il mio Per_1 Per_1 medico aziendale per circa 25 anni. Presso il dott. ho accompagnato la ricorrente più Per_1 volte. Sicuramente ho accompagnato la ricorrente presso altri indirizzi ma non ricordo quando né dove. So che il compito della ricorrente era quello di accudire le persone con problemi o collaborare in
4 casa. Al di fuori di queste occasioni non ha mai incontrato la ricorrente. Ricordo di avere accompagnato anche altre persone, indicatemi dalla cooperativa, presso il dott. . Per_1
Pertanto, stanti le suindicate testimonianze, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per il periodo dal
13.04.2023 al 31.12.2023.
Invero, avuto riguardo al materiale probatorio raccolto, deve ritenersi il carattere simulato della domanda di ammissione (e successiva domanda di dimissione da) a socio della cooperativa sottoscritta dalla e versata in atti dalla convenuta, essendosi Parte_1 invece il rapporto tra le parti in concreto atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, avendo anzi negato l'intercorrenza di ogni rapporto di lavoro con la ricorrente.
Tuttavia, l'accertamento giudiziale compiuto nei termini che precedono non consente di statuire pienamente in merito alla dedotta insufficienza della retribuzione corrisposta.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, parte ricorrente ha prospettato di avere svolto mansioni da ricondursi a suo dire al livello “B1” del C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative sociali – settore Socio assistenziale e sanitario del 21 maggio 2019, allegato al ricorso;
di avere osservato orario di lavoro pari a 59 ore settimanali, con prestazione di lavoro straordinario.
Tuttavia, i testi citati, presenti solo saltuariamente sul luogo di lavoro, non consentono di ritenere positivamente riscontrate le allegazioni di parte attrice in ordine alle mansioni svolte e all'orario effettivamente osservato.
Su tali presupposti, è rimasto impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
Inoltre, nulla è dovuto per ferie/festività non godute, il limitato contributo dei testi non avendo riscontrato le asserzioni della ricorrente. Si rammenta che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751
/2004; conforme Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020).
5 Gli unici crediti che conseguono naturalmente alla statuizione di riconducibilità del rapporto allo schema di cui all'art. 2094 cc sono quelli per il trattamento di fine rapporto e per tredicesima mensilità, con i relativi ratei.
Trattasi, infatti, di diritti scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, la prova del cui adempimento competeva al datore convenuto.
Tali crediti, in assenza di prova circa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa, vengono commisurati alla paga di fatto percepita dalla ricorrente, pari ad euro 950,00 al mese, per come in ricorso asserito.
Pertanto, avuto riguardo alla retribuzione percepita, nella misura indicata in ricorso, escluse le voci non dovute per quanto sopra osservato, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di € 1.476,63 a titolo di differenze retributive, di cui € 712,50
a titolo di tredicesima ed € 764,13 a titolo di trattamento di fine rapporto
E' altresì dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, attese le dimissioni rassegnate per stato di gravidanza (v. prod. ric.).
Ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 151 del 2001 “
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso” (…).
Come precisato dalla Corte di Cassazione “La lavoratrice madre che presenta le dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento per maternità (art. 54 D.Lgs n. 151/01) ha diritto all'indennità di preavviso di cui all'art. 55 del decreto 151/01, anche nel caso il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e senza che la stessa debba provare che la nuova occupazione sia per lei meno vantaggiosa sul piano patrimoniale” (Sez. Lav. sent. n.
4919/2014 ; sent. n. 16176/2019).
In ordine al quantum, in ragione della natura delle mansioni svolte, rientranti nel settore della assistenza familiare/domestica in senso ampio e della complessiva durata del rapporto di lavoro, appare equa la commisurazione della indennità in questione a n. 15 gg. di lavoro, da calcolarsi sulla base della paga mensile della lavoratrice come accertata, corrispondenti pertanto all'importo di euro 475,00.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 1951,63.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dal 9.5.2023
(giorno successivo alla cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensate nella misura della metà in relazione all'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 - in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 Controparte_1
nel periodo dal 13.04.2023 al 31.12.2023 e, per l'effetto,
[...] condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1951,63 a titolo di differenze retributive, di cui € 712,50 a titolo di tredicesima ed € 764,13
a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese di lite, metà che liquida in € 1350,00
a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Si comunichi
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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