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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 21/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1735/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 2
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A302847/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1410/2025 depositato il
24/06/2025 Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.a. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente a IRES, IRAP e sanzioni per l'anno 2016.
La vertenza concerne la rideterminazione del reddito di impresa dichiarato, con il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché riferiti a fatture di acquisto considerate soggettivamente inesistenti.
In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'operato dell'Ufficio, stante l'effettività dei costi sostenuti e comunque data la propria buona fede. Ai fini IVA rilevava la neutralità delle operazioni in regime di reverse charge. Contestava altresì la quantificazione delle sanzioni comminate.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite per 13.232,00
Euro. Il primo giudice rilevava che le operazioni erano effettive, che la società contribuente aveva operato con diligenza e che nessuna evasione era stata perpetrata ai fini IVA. Evidenziava altresì che il legale rappresentante della società è stato assolto in sede penale.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia sostenendo di avere dimostrato sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni, sia la consapevole partecipazione della società contribuente al sistema di frode;
comunque, nel caso di fatture soggettivamente inesistenti è onere della parte dimostrare la propria buona fede. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio la società contribuente insistendo per la genuinità delle fatture. Ripropone le argomentazioni volte a dimostrare l'operatività dei propri fornitori, l'effettività delle prestazioni e comunque la propria buona fede, ribadendo che grava sull'Ufficio dimostrare la consapevolezza della parte di partecipare ad una condotta fraudolenta. Evidenzia inoltre che la sentenza di primo grado non si è espressa sull'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, che riformula in via subordinata, così come la richiesta di rideterminazione delle sanzioni. Chiede il rigetto dell'appello, con rifusione di spese.
Il 16.06.2025 parte contribuente deposita istanza di estinzione del giudizio con compensazione di spese, dando atto che il 28.05.2025 è stato sottoscritto con l'Ufficio accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, come confermato dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate il 19.06.2025.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 16.06.2025 la società contribuente ha depositato atto di “richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione tra le parti” con il quale dà atto che il 28.05.2025 è stato sottoscritto accordo conciliativo, che prevede la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni, il pagamento rateizzato degli importi dovuti nonché la compensazione delle spese di lite. Analoga istanza ha prodotto l'Agenzia delle
Entrate il 19.06.2025. L'accordo prevede inoltre che la conciliazione si intende perfezionata sin dal momento della sottoscrizione, con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Brescia, 19 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
GI CI NA AV
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1735/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 2
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A302847/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1410/2025 depositato il
24/06/2025 Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.a. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente a IRES, IRAP e sanzioni per l'anno 2016.
La vertenza concerne la rideterminazione del reddito di impresa dichiarato, con il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché riferiti a fatture di acquisto considerate soggettivamente inesistenti.
In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'operato dell'Ufficio, stante l'effettività dei costi sostenuti e comunque data la propria buona fede. Ai fini IVA rilevava la neutralità delle operazioni in regime di reverse charge. Contestava altresì la quantificazione delle sanzioni comminate.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite per 13.232,00
Euro. Il primo giudice rilevava che le operazioni erano effettive, che la società contribuente aveva operato con diligenza e che nessuna evasione era stata perpetrata ai fini IVA. Evidenziava altresì che il legale rappresentante della società è stato assolto in sede penale.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia sostenendo di avere dimostrato sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni, sia la consapevole partecipazione della società contribuente al sistema di frode;
comunque, nel caso di fatture soggettivamente inesistenti è onere della parte dimostrare la propria buona fede. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio la società contribuente insistendo per la genuinità delle fatture. Ripropone le argomentazioni volte a dimostrare l'operatività dei propri fornitori, l'effettività delle prestazioni e comunque la propria buona fede, ribadendo che grava sull'Ufficio dimostrare la consapevolezza della parte di partecipare ad una condotta fraudolenta. Evidenzia inoltre che la sentenza di primo grado non si è espressa sull'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, che riformula in via subordinata, così come la richiesta di rideterminazione delle sanzioni. Chiede il rigetto dell'appello, con rifusione di spese.
Il 16.06.2025 parte contribuente deposita istanza di estinzione del giudizio con compensazione di spese, dando atto che il 28.05.2025 è stato sottoscritto con l'Ufficio accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, come confermato dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate il 19.06.2025.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 16.06.2025 la società contribuente ha depositato atto di “richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione tra le parti” con il quale dà atto che il 28.05.2025 è stato sottoscritto accordo conciliativo, che prevede la rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni, il pagamento rateizzato degli importi dovuti nonché la compensazione delle spese di lite. Analoga istanza ha prodotto l'Agenzia delle
Entrate il 19.06.2025. L'accordo prevede inoltre che la conciliazione si intende perfezionata sin dal momento della sottoscrizione, con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Brescia, 19 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
GI CI NA AV