TRIB
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/01/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9059/2019 R.G. promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Spitale che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Francesca Fichera che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
1 e nei confronti di , nata in [...] il [...], CP_2
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pappalardo che rapp. e dif. per procura in atti
INTERVENIENTE
[...]
Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 12/12/2023, attesa la autorizzata rinunzia ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2019 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio che in data 11/12/1993 aveva contratto con e dal quale erano nate due figlie il CP_1 _1
Con 26/4/1994 ed il 14/11/1998.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2009 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitasi in giudizio chiedeva a sua volta la pronuncia CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso inter partes svolgendo le deduzioni ed ulteriori domande ivi calendate.
Dinnanzi al Presidente alla udienza in data 15/7/2020 per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo, comparivano entrambi i coniugi.
Dispiegava indi intervento volontario autonomo litisconsortile la figlia maggiorenne dei coniugi, , svolgendo le deduzioni e domande CP_2
calendate nella relativa comparsa di costituzione.
2 In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta
e dalle parti istata, venuta indi la causa dinnanzi al Giudice
Istruttore, odierno estensore, alla udienza in data 16/11/2023,
i procuratori alle liti dei coniugi altresì personalmente presenti, avv. Maria Concetta Spitale e Francesco Fichera, ed
il difensore di , avv. Sabina Trovato in sost. del CP_2
procuratore alle liti, avv. Sebastiano pappalardo, precisavano concordemente e congiuntamente le conclusioni negli analitici
termini calendati in processo verbale di udienza dalle parti e
dai rispettivi difensori sottoscritto;
indi la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, decisa in data 12/12/2023, attesa la autorizzata rinunzia ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 663/09 emanato dal Tribunale di Catania in data 3/7/2009 nel proc. n. 1410/2009
RG, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in
3 considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore delle concordemente e congiuntamente precisate conclusioni dai difensori di
tutte le parti, altresì personalmente presenti i coniugi
e alla udienza in Parte_1 CP_1
data 16/11/2023, ivi calendati in processo verbale di udienza dalle parti e dai rispettivi difensori sottoscritto: “dichiarare non più dovuto dal sig.
l'assegno mensile di mantenimento Parte_1
stabilito in favore delle figlie e Persona_2
in quanto maggiorenni ed CP_2
economicamente autonome;
la casa coniugale di proprietà del sig. sita in Pt_1
Acireale, Largo Mons. Biagio Catania n. 10, continuerà allo stato ad essere abitata dalla madre e CP_1
dalle figlie ed che utilizzeranno i Persona_2 Contr
relativi arredi;
il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Pt_1 [...]
la somma di euro 200,00 mensili a titolo di CP_1
4 assegno divorzile da rivalutarsi anno per anno secondo indici ; Org_1
detto assegno, fino a quando una delle figlie ed _1
abiterà la casa coniugale con la madre, sarà versato Contr
dal in forma indiretta attraverso il pagamento Pt_1
delle utenze domestiche (luce, telefono, acqua e metano), purchè contenute nei limiti dei normali consumi avuti fino ad oggi;
dal momento in cui nessuna delle figlie ed ida _1
abiterà più la casa coniugale e comunque entro e non oltre 5 anni da oggi, la signora si impegna a CP_1
rilasciare la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. nel termine di mesi 6 decorrenti dal giorno in Pt_1
cui l'ultima delle figlie avrà lasciato la casa;
dal momento in cui nessuna delle figlie ed _1 Contr
abiterà più la casa coniugale il sig. si impegna Pt_1
a versare in forma diretta alla signora il superiore CP_1
importo mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione
ISTAT; prima del rilascio della casa coniugale, i signori e CP_1
provvederanno consensualmente a suddividere Pt_1
5 i relativi arredi di rispettiva proprietà esclusiva e/o di proprietà comune”.
Alla stregua del raggiunto accordo le spese del processo vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il
11/12/1993 tra nato in [...] il Parte_1
19/6/1968 e , nata in [...] il [...] e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile
del Comune di Acireale, anno 1993, n. 686, parte II, S. A,
statuendo quanto specificamente in parte motiva; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 12/12/2023
Il Presidente Il Giudice
Estensore
Massimo Escher Cannata
Baratta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9059/2019 R.G. promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Spitale che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Francesca Fichera che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
1 e nei confronti di , nata in [...] il [...], CP_2
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pappalardo che rapp. e dif. per procura in atti
INTERVENIENTE
[...]
Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 12/12/2023, attesa la autorizzata rinunzia ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2019 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio che in data 11/12/1993 aveva contratto con e dal quale erano nate due figlie il CP_1 _1
Con 26/4/1994 ed il 14/11/1998.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2009 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitasi in giudizio chiedeva a sua volta la pronuncia CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso inter partes svolgendo le deduzioni ed ulteriori domande ivi calendate.
Dinnanzi al Presidente alla udienza in data 15/7/2020 per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo, comparivano entrambi i coniugi.
Dispiegava indi intervento volontario autonomo litisconsortile la figlia maggiorenne dei coniugi, , svolgendo le deduzioni e domande CP_2
calendate nella relativa comparsa di costituzione.
2 In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta
e dalle parti istata, venuta indi la causa dinnanzi al Giudice
Istruttore, odierno estensore, alla udienza in data 16/11/2023,
i procuratori alle liti dei coniugi altresì personalmente presenti, avv. Maria Concetta Spitale e Francesco Fichera, ed
il difensore di , avv. Sabina Trovato in sost. del CP_2
procuratore alle liti, avv. Sebastiano pappalardo, precisavano concordemente e congiuntamente le conclusioni negli analitici
termini calendati in processo verbale di udienza dalle parti e
dai rispettivi difensori sottoscritto;
indi la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, decisa in data 12/12/2023, attesa la autorizzata rinunzia ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 663/09 emanato dal Tribunale di Catania in data 3/7/2009 nel proc. n. 1410/2009
RG, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in
3 considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore delle concordemente e congiuntamente precisate conclusioni dai difensori di
tutte le parti, altresì personalmente presenti i coniugi
e alla udienza in Parte_1 CP_1
data 16/11/2023, ivi calendati in processo verbale di udienza dalle parti e dai rispettivi difensori sottoscritto: “dichiarare non più dovuto dal sig.
l'assegno mensile di mantenimento Parte_1
stabilito in favore delle figlie e Persona_2
in quanto maggiorenni ed CP_2
economicamente autonome;
la casa coniugale di proprietà del sig. sita in Pt_1
Acireale, Largo Mons. Biagio Catania n. 10, continuerà allo stato ad essere abitata dalla madre e CP_1
dalle figlie ed che utilizzeranno i Persona_2 Contr
relativi arredi;
il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Pt_1 [...]
la somma di euro 200,00 mensili a titolo di CP_1
4 assegno divorzile da rivalutarsi anno per anno secondo indici ; Org_1
detto assegno, fino a quando una delle figlie ed _1
abiterà la casa coniugale con la madre, sarà versato Contr
dal in forma indiretta attraverso il pagamento Pt_1
delle utenze domestiche (luce, telefono, acqua e metano), purchè contenute nei limiti dei normali consumi avuti fino ad oggi;
dal momento in cui nessuna delle figlie ed ida _1
abiterà più la casa coniugale e comunque entro e non oltre 5 anni da oggi, la signora si impegna a CP_1
rilasciare la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. nel termine di mesi 6 decorrenti dal giorno in Pt_1
cui l'ultima delle figlie avrà lasciato la casa;
dal momento in cui nessuna delle figlie ed _1 Contr
abiterà più la casa coniugale il sig. si impegna Pt_1
a versare in forma diretta alla signora il superiore CP_1
importo mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione
ISTAT; prima del rilascio della casa coniugale, i signori e CP_1
provvederanno consensualmente a suddividere Pt_1
5 i relativi arredi di rispettiva proprietà esclusiva e/o di proprietà comune”.
Alla stregua del raggiunto accordo le spese del processo vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il
11/12/1993 tra nato in [...] il Parte_1
19/6/1968 e , nata in [...] il [...] e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile
del Comune di Acireale, anno 1993, n. 686, parte II, S. A,
statuendo quanto specificamente in parte motiva; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 12/12/2023
Il Presidente Il Giudice
Estensore
Massimo Escher Cannata
Baratta
6