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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5208/24 RG iscritta in data 2.7.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Fabiana Pagano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via Luigi Imperato n. 10;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Baccaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Vito Lembo n. 40;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.7.24 premettendo che, con decreto emesso in data Parte_1
9.3.21 era stata omologata la separazione persone dei coniugi alle condizioni concordate con a seguito del matrimonio contratto tra loro in data 25.8.18, determinando le parti Controparte_1 la somma di € 300,00 per il figlio (4.9.19), chiedeva la riduzione dell'assegno di Per_1 mantenimento in favore del figlio, atteso che egli era stato posto in cassa integrazione oltre ad aver avuto problemi di salute, sottoponendosi ad intervento di resezione colica e colostomia terminale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che instava per il rigetto della domanda.
Disposta l'audizione delle parti, all'udienza del 7.2.25, a seguito della discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto in parte, dovendo dichiararsi, in primo luogo, l'ammissibilità della proposta domanda, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive al decreto di omologa.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, dagli atti di causa risulta che il ricorrente, prima operaio presso la Parte_2
è stato posto in cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto per il periodo dal 16 ottobre 2023 fino al 14.1.24 (si veda attestazione di Cassa integrazione), per poi cessare con licenziamento collettivo in data 11.8.24 (si veda lettera di licenziamento). Egli ha percepito uno stipendio ridotto di € 800,00 mensili a maggio 2024 e, come dallo stesso dichiarato, percepisce la Naspi per € 1000,00, indennità che è destinata per legge a ridursi nei due anni per poi del tutto cessare. Ha dichiarato di aver ricevuto a titolo di TFR la somma di € 22.000,00.
Egli è titolare di un bene immobile, quella che fu la casa coniugale, per la quale paga un mutuo, contratto già prima del matrimonio, con una rata a tasso variabile di € 950,00 ad oggi (si veda documento di sintesi). Inoltre, come da certificazione medica prodotta, è stato sottoposto ad intervento di resezione colica e colostomia terminale in data 16.3.24, per poi subire altro ricovero nel novembre 2024.
La resistente, invece, svolge attività di insegnante anche se precaria, con contratti a tempo determinato e comproprietaria di una casa unitamente al fratello gravata da un mutuo con una rata mensile di circa
€ 238,56 (come da documentazione prodotta). Ha percepito per l'anno 2023 una retribuzione complessiva di € 12719,43 (si veda C.U.) e convive con i suoi genitori.
Entrambe le parti percepiscono al 50% l'assegno unico (circostanza non contestata).
Questa la fotografia dell'attuale situazione reddituale delle parti dalla quale emerge un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, posto in cassa integrazione, con conseguente riduzione dell'entrate mensili, con difficoltà recenti di salute, con una rata di mutuo di notevole entità, di talchè ritiene il Tribunale di dover accogliere il ricorso e rideterminare la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per il minore da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il resto la regolamentazione già in vigore tra le parti.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura del giudizio, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, determina l'assegno di mantenimento per il minore Per_1 in € 200,00 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermano per il resto le condizioni della separazione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi