Ordinanza cautelare 14 gennaio 2019
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 01592/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02887/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2018, proposto da
Comune di Vidigulfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Versaci, con studio in Milano, via Bigli, 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefetto di Pavia, Sezione della Polizia Stradale di Pavia, Provincia di Pavia, Polizia Provinciale di Pavia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto, proc. 6881/2018 A.C.T. – prot. 52238 del 5 ottobre 2018, nella parte in cui il Prefetto di Pavia ha eliminato il tratto di Strada Provinciale 205 “Vigentina” dal Km 7,850 al Km 8,850, sui quali era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 121/2002, convertito nella Legge 168/2002; nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi:
- la Relazione del Compartimento Polizia Stradale di Milano - Sezione di Pavia n. 180003714/220.7 del 6 aprile 2018;
- il verbale della Conferenza Provinciale Permanente - Osservatorio provinciale sulla incidentalità di Pavia relativo alla seduta del 27 luglio 2018;
- il verbale della Prefettura di Pavia relativo alla seduta del Tavolo Tecnico del 2 ottobre.
- il verbale della Prefettura di Pavia relativo alla seduta del Tavolo Tecnico del 30 ottobre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria depositata il 19 maggio 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 5 ottobre 2018 il Prefetto espunse il tratto della Strada Provinciale (S.P.) n. 205 “Vigentina” ricadente nel territorio del Comune di Vidigulfo dal novero di quelli ove era possibile installare impianti di rilevazione automatica della velocità.
2. Con ricorso, depositato il 21 dicembre 2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’udienza camerale, svoltasi in data 11 gennaio 2019, il Collegio ha respinto l’stanza cautelare del ricorrente.
4. Con memoria, depositata il 19 maggio 2023, il ricorrente ha dato atto di aver modificato la viabilità nel tratto oggetto della presente controversia e di non aver, pertanto, più interesse a una decisione di merito.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. In virtù della natura della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO