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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 14/10/2022, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 00499/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01008/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento del 18/06/2022 con cui il Liceo “Virgilio – Redi” – Liceo classico ha pubblicato sul registro elettronico gli esiti degli scrutini della classe 3^ A, decretando la sospensione del giudizio di ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva e due materie da recuperare e del verbale/provvedimento degli scrutini con cui il Consiglio di Classe della classe 3^A del Liceo “Virgilio - Redi” – Liceo classico ha elaborato gli scrutini della classe 3^A nella parte relativa alla sospensione del giudizio per due materie e alla assegnazione allo studente -OMISSIS- di due materie da recuperare;
2) del provvedimento con cui il Liceo “Virgilio - Redi” - Liceo classico ha pubblicato gli scrutini finali e decretato la mancata ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe quarta, nonché del verbale/provvedimento degli scrutini del 31/08/2022 con cui il Consiglio di Classe della classe 3^A del Liceo “Virgilio – Redi” – Liceo classico ha elaborato gli scrutini finali della classe 3^A e decretato la mancata ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe quarta;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale compresa la comunicazione della “sospensione del giudizio” inviata sulla e-mail istituzionale dello studente -OMISSIS- il 18.06.2022, ed in particolare delle due schede relative al recupero delle insufficienze per le discipline di Latino e Greco in cui si legge che “L ’ alunno pertanto dovrà recuperare l ’ intero programma di studio dei tre anni di Liceo” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. S. Manca per la parte ricorrente;
Ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, in quanto:
a ) l’Amministrazione scolastica, dopo la sospensione del giudizio valutativo per la rilevata insufficienza grave riportata dall’alunno in due discipline (latino e greco), ha posto a base dell’intervento di recupero “l ’ intero programma di studio dei tre anni di Liceo” (v. schede di “ Recupero delle insufficienze ” prodotte in atti), mentre - per espressa previsione di legge - “la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell ’ alunno è riferita a ciascun anno scolastico” (v. art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2022);
b ) dal chiaro disposto degli artt. 2 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007, emerge la centralità delle attività di recupero, in quanto finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico mediante tempestive azioni rimediali sulle accertate carenze scolastiche; tali attività sono tanto più necessarie in caso di valutazioni insufficienti “in una o più discipline” , qualora il consiglio di classe reputi possibile il raggiungimento degli “ … obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate” (art. 6, comma 3, O.M. cit.);
c ) nel caso di specie, il consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale del 15.6.2021, ha sospeso il giudizio sull’ammissione del ricorrente alla classe successiva e ha disposto il recupero del debito formativo accumulato nelle predette materie, deliberando “di attivare interventi didattici specifici di sostegno e recupero delle carenze rilevate” ;
d ) a fronte di ciò, non è stato attivato alcun intervento di recupero per le materie de quibus e alle prove di esame susseguenti il ricorrente ha nuovamente riportato una votazione gravemente insufficiente nelle due materie di recupero; dunque, il minore – pur riconosciuto dalla stessa Amministrazione in grado di recuperare le carenze scolastiche mediante messa in funzione di specifici interventi di recupero – non è stato concretamente messo nelle condizioni di fruire di tale possibilità;
Ritenuto, pertanto, di sospendere l’efficacia degli atti gravati, ai fini delle seguenti attività conformative, che l’Istituto scolastico dovrà intraprendere in esecuzione della presente ordinanza:
- attivazione di un corso di recupero, in favore del minore ricorrente, relativamente alle carenze riscontrate nelle due materie oggetto di recupero (latino e greco), avuto esclusivo riguardo al programma didattico del terzo anno di liceo;
- successivamente all’attivazione e alla concreta somministrazione del corso di recupero, nuova ripetizione delle prove nelle materie oggetto di recupero;
Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 23 febbraio 2023 e di rinviare la regolazione delle spese della fase al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2023.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.