Articolo 30 della Legge 30 aprile 1999, n. 136
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19 maggio 1999
Art. 30. (Sanatoria) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670 .
Note all' art. 30:
- Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.
- Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150.
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201.
- Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253.
- Il decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 546 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1995, n. 301.
- Il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1996, n. 48.
- Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1996, n. 98.
- Il decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1996, n. 148.
- Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 , reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199.
- Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670 , reca: "Proroga dei termini", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305.
Entrata in vigore il 19 maggio 1999