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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1160/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. V. Drago;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Augello;
Appellata – appellante incidentale
OGGETTO: appello – accertamento rapporto di lavoro subordinato –– risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2087 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.6.2021, , chiedeva al giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Catania, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dall'1.3.2007 al 20.4.2014, alle dipendenze della Controparte_1
con le mansioni di operario di V livello del Ccnl metalmeccanici industria, di
[...] condannare la società convenuta in giudizio al pagamento delle differenze retributive, del lavoro straordinario, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del tfr.
Chiedeva, altresì, dichiararsi la responsabilità ex art. 2087 c.c. della CP_1
per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 16.7.2011, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 3842/2022 del 10.11.2022, il giudice adito dichiarava, anzitutto, inammissibile, per difetto di interesse, la domanda volta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e degli altri emolumenti indicati in ricorso. Premesso che il ricorrente, nell'agosto 2014, aveva proposto un altro giudizio avente ad oggetto pretese economiche sovrapponibili a quelle fatte valere nel giudizio de quo, rilevava che parte resistente aveva prodotto una scrittura privata intercorsa tra le parti dalla quale risultava che “ Parte_1
dichiara di non avere, per effetto dei prelievi effettuati negli anni pregressi,
[...]
alcun credito nei confronti della né dei suoi soci, né Controparte_1
di e Dichiara di rinunziare in questa sede al ricorso di Parte_2 Pt_3
lavoro di cui al punto d) delle premesse, obbligandosi, altresì a procurare entro il
28.11.2014 la rinunzia alla solidarietà prevista dalla legge professionale da parte dell'avv. ed a non comparire all'udienza fissata ed a non coltivare, Controparte_2
comunque, il giudizio”. Il giudice riteneva che tale rinunzia precludesse al Pt_1
la possibilità di proporre nuovamente il medesimo giudizio. Evidenziava che, in ogni caso, le pretese creditorie vantate si sarebbero dovute ritenere estinte per prescrizione, non sussistendo validi atti interruttivi del termine nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
Disattendeva, poi, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità della società datrice di lavoro ex art. 2087 c.c. in ordine all'asserito infortunio occorso al sul luogo di lavoro e al conseguente risarcimento del Pt_1
danno. Rilevato che presupposto di tale responsabilità era l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice dichiarava che, invero, parte ricorrente non aveva dato prova della ricorrenza degli elementi qualificanti la subordinazione e, anzi, aveva dedotto una circostanza incompatibile con la sua configurabilità, avendo affermato che egli e il fratello all'epoca dei fatti, erano effettivi Persona_1
soci della convenuta.
Rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata resistente, reputando le allegazioni sul punto generiche.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con atto depositato il 13.12.2022. Resisteva al gravame la proponendo Controparte_1
appello incidentale, notificato in data 23.2.2023.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Assume che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, ricorrevano nel caso di specie gli elementi rilevatori della subordinazione, quali la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro,
l'osservanza di un orario di lavoro costante, la corresponsione della retribuzione a scadenze prestabilite, l'obbligo di giustificare assenze o ritardi.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ammettere la prova per testi formulata a riguardo e, accertata la natura subordinata del rapporto de quo, dichiarare la responsabilità dell'odierna appellata ex art. 2087 c.c., con condanna al risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio sul lavoro.
2. Con il primo motivo d'appello incidentale, la società datrice di lavoro impugna la sentenza per non aver dichiarato il difetto di interesse anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2087 c.c. Assume che anche tale pretesa, invero, doveva intendersi rinunziata per effetto della transazione stipulata. 3. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96
c.p.c.
Premesso che la condanna per lite temeraria era stata richiesta per aver il agito con colpa grave e mala fede, a fronte della stipula dell'accordo Pt_1
transattivo, l'appellante incidentale precisa che, con la memoria di costituzione del giudizio di primo grado, era stata richiesta sia la condanna ex art. 96, commi 1 e 2, che ai sensi del comma 3. Rileva che, con precipuo riferimento a tale ultimo comma, non è richiesta né una specifica domanda di parte né tantomeno la prova del danno.
4. Con il terzo motivo, l'appellante incidentale contesta la quantificazione delle spese di lite, eccependo la violazione del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.
Deduce che il primo giudice avrebbe liquidato solo € 3.689,00, ossia un importo al di sotto dei minimi previsti per le controversie di valore indeterminabile, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
5. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata, atteso che l'appello – in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36481 del
13.12.2022 – individua le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata con le relative doglianze, ribadendo la sussistenza delle circostanze di fatto che costituiscono indici della subordinazione che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere oggetto dell'istruttoria orale già richiesta in primo grado. Né sussistono i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
6. Ciò posto, l'appello principale è infondato.
Parte appellante chiede nel presente grado di appello l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per l'infortunio asseritamente occorsogli in data 16.7.2011.
Orbene, “In materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 c.c. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano i seguenti principi:
l'obbligo di prevenzione impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41 Cost.; il concetto di specificità del rischio va inteso nel senso che incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività del posto di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'altra, e solo se il lavoratore abbia allegato tale prova sussiste per il datore
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere individuati dal lavoratore sono i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2025, n.11631).
Nel caso in esame non ha descritto compiutamente la Parte_1
dinamica del preteso infortunio, limitandosi ad allegare che in data 16 luglio 2011, durante lo svolgimento delle proprie mansioni nei pressi di un cantiere sito in via
Giovannini n. 7 Catania, aveva subito un infortunio che lo aveva costretto a recarsi al presidio ospedaliero Cannizzaro, presso il quale era stato diagnosticato un “trauma contusivo mano destra con f.l.c. superficie dorsale e plantare”.
La genericità della deduzione esclude che il lavoratore abbia assolto all'onere di allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale con il danno, per cui non si potrebbe affermare alcuna responsabilità della società, fonte di obbligo risarcitorio, anche ove si provasse la sussistenza della subordinazione.
7. La conferma della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2087
c.c. comporta l'assorbimento del primo motivo di appello principale.
8. Va, di contro, accolta la censura circa la liquidazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice, atteso che la somma di euro 3.689,00 di cui alla pronuncia impugnata è inferiore ai minimi previsti per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa, scaglione utilizzato dal tribunale. In riforma della sentenza impugnata le spese del giudizio di primo grado vanno, pertanto, liquidate in euro 5.000,00.
9. Non è condivisibile la censura relativa al rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., motivata dalla mancata allegazione del danno subito, ulteriore rispetto ai costi della tutela legale coperti dalla rifusione delle spese legali.
In merito alla responsabilità ex art. 96 primo comma la motivazione del primo giudice è corretta e condivisibile, oltre che supportata dai richiami a pronunce del giudice di legittimità; quanto alla previsione del terzo comma della suddetta norma,
l'inammissibilità di una parte della domanda per essere le pretese oggetto di un accordo transattivo non è sufficiente a configurare l'abuso del processo, né la ricorrenza della mala fede o della colpa grave.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
giudizio di primo grado che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in Parte_1
euro 5.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi