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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 24404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24404 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AN DI IU NG RI NN RI RE ON - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti da: PO GE nato a [...] il [...] RO NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Russo;
Udito il Procuratore generale, Marco dall’Olio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori dell’imputato PO, avv. Sergio Rotundo e IO LL, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Uditi i difensori dell’imputato RO, avv. OR Staiano e OR GA, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in rito abbreviato, ha condannato: - GE PO alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per essere stato partecipe di un’associazione di stampo mafioso, ed, in particolare, della cosca AL-RE di Rizziconi, - NZ RO alla pena di 9 nove anni di reclusione per il medesimo reato in ragione dell’appartenenza alla medesima cosca, nonché per il delitto di cui all’art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto, con l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen., un’arma da guerra di tipo bazooka. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24404 Anno 2025 Presidente: DE AR SE Relatore: SO CA Data Udienza: 29/05/2025 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso PO 2.1.1. Primo atto di ricorso (avv. LL) Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione delle chat Sky Ecc;
nella sentenza impugnata non sono stati vagliati né i requisiti di legittimità dell'ordine di indagine europeo né quelli per utilizzare le chat nel presente giudizio, atteso che l'utilizzazione nei procedimenti nazionali di materiale intercettato raccolto all'estero non può essere ricondotto nello schema dell'art. 270 cod. proc. pen.; mentre nel trasferimento della prova tra procedimenti interni si può ritenere siano state osservate le medesime regole di assunzione della prova, altrettanto non può dirsi con riguardo al procedimento estero;
inoltre, il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'ordine di indagine europeo dimenticandosi che nel caso di specie non sussisteva il requisito del poter essere l'atto di indagine disposto alle stesse condizioni in un caso interno, perché la disciplina italiana sul captatore informatico di cui all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. permette l'inserimento dello stesso solo su dispositivo elettronico portatile, e non su un server;
l'ordine di indagine europeo n. 62 del 2021 era un atto ibrido, perché aveva ad oggetto tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di pin, e non chiariva neanche se si trattasse di acquisizione dal vivo o fredda di dati già registrati nel sistema, a fronte di materiale probatorio eterogeneo, non è individuabile con chiarezza la normativa interna di riferimento;
il giudice d'appello, inoltre, è apodittico nel momento in cui sostiene che le operazioni eseguite in Francia sarebbero state sicuramente legittime, atteso che non è dato sapere in che modo le chat sono state acquisite. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio di responsabilità nella parte in cui la sentenza ritiene identificato l'imputato con l'utilizzatore del pin JiN1PV; si sostiene in sentenza che dai tabulati dell’utenza criptata e degli spostamenti della Fiat Panda in uso al ricorrente si è arrivati alla conclusione che questa utenza fosse nella disponibilità del ricorrente ma il positioning non dà certezze in punto di prova;
anche gli ulteriori elementi di prova da cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il pin in questione fosse attribuibile al ricorrente sono insufficienti perché si cita un messaggio in cui l'utilizzatore del pin inoltra ad un altro l'immagine di una email in cui c'è la frase “egregio signor PO, buongiorno” che però è un è un riferimento neutro perché l'imputato non è l'unico calabrese ad avere questo cognome;
illegittimo è anche il riferimento alla circostanza che il pin avrebbe interagito sulla piattaforma con quello 96EA81 riconducibile al coimputato RO, atteso che la corretta attribuzione del pin a RO non è dimostrata;
illegittimo è anche il riferimento al contatto rilevato tra il pin in uso a PO e quello in uso a RO che si sarebbero incontrati il 1° dicembre 2020 nei pressi di una concessionaria a Rizziconi, riferimento insufficiente perché dimostrato soltanto dall'aggancio di celle, nè i giudici territoriali hanno indicato ulteriori riscontri dimostrativi della presenza anche di RO nella zona in cui è stata localizzata l'autovettura di PO;
ancora insufficiente è il riferimento alla conversazione avvenuta il 25 gennaio 2021 tra l'utilizzatore del pin e l'utilizzatore di altro pin, individuato in IA AS, in cui il ricorrente si sarebbe lamentato di aver trovato una microspia sulla propria autovettura, riferimento che non è sufficiente perché non è mai stata riscontrata la presenza di una microspia sulla Panda del ricorrente né nella conversazione si fa un preciso riferimento al fatto che si tratti proprio di quella in uso al ricorrente;
apodittica è anche la affermazione della sentenza impugnata secondo cui, ad ulteriore conforto del fatto che l'utilizzatore del pin fosse proprio il ricorrente, è il fatto che costui chiamasse nelle conversazioni EN RE cl. 82 con il termine “fratello”, posto che non vi è prova che PO usasse effettivamente questo termine per appellare RE. 2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio di responsabilità con riferimento alla parte della motivazione che ha ritenuto credibili i collaboratori di giustizia OS ed EN, nonostante che nessuno dei collaboratori di giustizia della fascia tirrenica, né del reggino né del vibonese, abbia mai reso dichiarazioni su PO;
nel giudizio di attendibilità del collaboratore OS non sono stati applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stato considerato che OS ha iniziato il percorso collaborativo dopo l'esecuzione del fermo emesso nei suoi confronti e pertanto aveva conoscenza diretta delle risultanze investigative, non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS negava di conoscere PO;
non è stato considerato che OS era inattendibile quando ha riferito che il “HE delle chat era il ricorrente, cui ha errato nell'attribuire i soprannomi di TMax o scooterista, risultando sul punto smentito dalle indagini;
non è stato considerato che nella chat del 17 dicembre 2020 l'utilizzatore di un telefono che gli investigatori hanno attribuito a La OS invia a quello attribuito al ricorrente il messaggio “ora vado che mi aspetta HE, il che vuol dire che il “HE non poteva essere di certo il ricorrente, circostanza che ammette anche la sentenza impugnata che ritiene che La OS, che si trovava in territorio calabrese, si stesse occupando di altro omicidio e che il “HE in questione fosse altri. È inoltre incompatibile con l’affectio societatis aver preteso 150.000 euro per realizzare un omicidio, circostanza compatibile al più con quella di un mercenario a pagamento assoldato per il singolo affare. Nel giudizio di attendibilità del collaboratore EN, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che sulla vicenda della microscopia EN riferisce de relato per aver appreso da LE TI, per cui, in assenza di riscontro da parte di quest'ultimo, quanto dichiarato deve ritenersi inutilizzabile per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.; inoltre la Corte di merito avrebbe dovuto esprimere il giudizio di attendibilità anche sulla fonte diretta, ovvero TI;
non vi è, inoltre, alcuna corrispondenza temporale tra l'episodio della microscopia e la latitanza di EN RE perché questi è stato latitante tra marzo 2015 ed agosto 2019, mentre la conversazione sulla microspia è del 25 gennaio 2021; inoltre, non è stato documentato alcun contatto tra PO e EN RE cl. 82; è stata travisata anche la deposizione del teste di p.g. LA, perché il fatto che ci fossero altri fiancheggiatori della cosca non autorizza a ritenere che tra gli stessi vi fosse anche l'imputato. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova sull’omicidio SE, sul tentato omicidio FE e su ciò che in atti viene chiamato tentato omicidio della “montagna”. Con riferimento al tentato omicidio FE, a differenza di quanto scritto nella sentenza impugnata, non c'è stato alcun processo a Brescia per tale omicidio, dal momento che in quella vicenda PO era imputato solo di detenzione di una pistola e di ordigni esplosivi: per di più l'imputato è stato anche assolto;
nel processo di Brescia si è accertato che al momento dell'arresto di EN RE questo era stato trovato in possesso di criptofonini e la successiva analisi degli stessi ha testato l'assenza di contatti tra PO e RE;
all'esito la Corte bresciana ha ritenuto non pacifica la provenienza del mandato omicidiario da parte della cosca RE;
queste affermazioni contenute in una sentenza irrevocabile fanno cadere uno dei pilastri della decisione impugnata. Con riferimento all'omicidio SE, la condanna dell'imputato per essere esecutore materiale di tale delitto non è irrevocabile, c'è solo la sentenza di primo grado, essa pertanto avrebbe dovuto essere valutata ex art. 234 cod. proc. pen., e non come prova dei fatti in essa rappresentata. Con riferimento alla natura stabile del contributo all'associazione, si coglie un ulteriore limite della sentenza che ha sostenuto che la partecipazione sia continua e duratura affermando in modo generico che la partecipazione è anche recente, circostanza però che è soltanto asserita, e che sarebbero esistiti rapporti leali e ciechi con la famiglia RE nel suo complesso, che è affermazione generica, atteso che i rapporti sarebbero avvenuti soltanto con un 3 soggetto (EN RE) e le chat con gli altri presunti sodali riguardano un arco temporale molto ristretto di due mesi a fronte di un'imputazione di vent'anni; gli omicidi cui l'imputato avrebbe preso parte non sono riconducibili ai RE, atteso che nessun membro di quella famiglia ne è stato imputato. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'essere l'associazione armata, in quanto la motivazione sul punto è contraddittoria perché ha negato rilevanza alla sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha assolto definitivamente l'imputato per la detenzione di armi ed ha richiamato però proprio due chat di quel periodo aventi ad oggetto armi menzionate nella imputazione bresciana, chat ritenute autoevidenti circa la consapevolezza del carattere armato dell'associazione; tuttavia, se l'arco di tempo è lo stesso della sentenza di Brescia, allora quelle conversazioni devono essere ritenute irrilevanti;
dagli atti non risulta alcun elemento da cui ricavare la identificabilità in armi da sparo di ciò che i conversanti chiamano “metodo tradizionale”; per quanto riguarda il tentativo di omicidio asseritamente commesso ai danni di FE, esso non può costituire prova posto che si tratta di un fatto assolutamente incerto, mentre la prova non può essere desunta dagli elementi raccolti nel processo per l'omicidio SE perché le sentenze non definitive possono essere utilizzate come prova solo limitatamente all'esistenza della decisione. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che erano state negate per la partecipazione all’omicidio in danno di SE, che però è ancora sub iudice, nessun valore può essere dato al silenzio processuale dell’imputato, ed avrebbe dovuto essere apprezzata invece la sua sostanziale incensuratezza. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, pur se è stata inflitta pena nel minimo edittale, è la stessa sentenza che a pag. 83 ammette che il sodalizio sarebbe stato operativo al più fino al 4 marzo 2015, data della sentenza del Tribunale di Palmi che ha condannato alcuni membri della famiglia RE, ma allora avrebbe dovuto essere applicata la pena per il reato di cui all’art. 416-bis prevista prima della novella della l. 27 maggio 2015, n. 69. 2.1.2. Secondo atto di ricorso (avv. Rotundo) Con il primo motivo deduce violazione di legge, degli artt. 6 e 8 CEDU, e motivazione apparente sull’acquisizione delle chat Sky Ecc. in quanto nel processo non è stata acquisita la messaggistica integrale ma soltanto il report delle chat estrapolate dalla polizia giudiziaria;
inoltre vi si trovano delle anomalie come una sequenza di messaggi provenienti dal solo pin attribuito all'imputato senza le risposte dell'interlocutore il che rende ogni analisi sul contenuto delle conversazioni meramente apparente;
la difesa dell'imputato infatti aveva prodotto un ulteriore report dei messaggi depositati in un altro processo da cui emergevano chiaramente dati utili ad attribuire ad altro soggetto il criptofonino oggetto d‘indagine. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, a fronte di una contestazione associativa per una partecipazione durata circa vent'anni, singolare appare la totale assenza dell'imputato nei numerosi processi relativi alla cosca RE;
il testimone di polizia giudiziaria LA, che ha riferito di aver svolto una lunga attività investigativa sulla cosca RE e di aver scoperchiato la rete dei fiancheggiatori della latitanza, non ha mai riferito in merito alla figura dell'imputato; la motivazione della sentenza di appello sull'assenza di qualsiasi riferimento allo stesso in tutti i contributi dichiarativi sulla cosca RE per la diversa provenienza geografica di PO è illogica posto che nessuno dei collaboratori dell'area reggina ha mai parlato di PO ma neanche nessuno dei collaboratori del vibonese ha mai parlato di PO. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, questi assegna a PO il ruolo di corriere di 4 stupefacenti per la cosca, ruolo che non è neanche contestato nell'imputazione, perchè su di esso non è stato trovato il minimo elemento di riscontro, inoltre il collaboratore ha precisato di aver letto del coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio SE ma di essersene meravigliato ritenendo che l'imputato non avesse lo spessore per compiere un omicidio;
inoltre il collaboratore sostiene di un rapporto stretto tra PO e EN RE che, però, non riconosce in foto, ed inoltre è smentito dal fatto che non è mai stato censito un incontro tra i due;
incongruo è anche il riferimento alla cattura della latitante RE in un comune limitrofo all'area di provenienza dell'imputato perché si tratta di un argomento assolutamente suggestivo ma privo di addentellati probatori;
la motivazione della sentenza dedica molto spazio al coinvolgimento del ricorrente negli episodi dell'omicidio di SE e del tentato omicidio FE e di quello della montagna ma il reclutamento dell'imputato per questi omicidi era avvenuto dietro compenso, il che è incompatibile con il ruolo di partecipe ad una associazione;
resta in ogni caso insoluto il tema del conferimento del mandato omicidiario. Sull'omicidio della montagna la sentenza sconta di aver ammantato di certezza dati del tutto ipotetici e valorizza la presunta partecipazione del ricorrente in assenza di individuazione della vittima, in assenza di individuazione del luogo di esecuzione dell'agguato e dei soggetti che lo avevano commissionato, che vengono identificati con inammissibile automatismo in appartenenti alla famiglia RE;
con riferimento al tentato omicidio FE, la sentenza definisce certificato il coinvolgimento dell'imputato ma viola la preclusione derivante dal giudicato formatosi non solo in merito alle estraneità di PO ai fatti quanto soprattutto all'esclusione dell'aggravante mafiosa. Sulle chat criptate, sulla attribuibilità a PO del pin A6C51, monitorato in relazione al tentato omicidio FE e al tentato omicidio della montagna, si deduce che era stata segnalata anche l’esistenza di chat riferibili all’agguato in danno di FE, da cui emergeva l’esistenza di un altro “HE non identificabile nel ricorrente;
si richiamava la chat del 24 maggio 202 tra La OS e CA in cui il primo riferiva che si sarebbe incontrato con un “HE che non poteva essere il ricorrente perché RO si trovava in San Gregorio di Ippona, mentre il secondo era in provincia di Reggio, dopo l’incontro era La OS a sollecitare CA circa il lavoro della montagna, e non viceversa come sarebbe stato più logico. Sulla attribuibilità a PO del pin JP1NIV, non poteva valere quale identificazione l’invio della email in cui c’era scritto “Egr sig. PO, buongiorno” perché tra coloro che sono stati condannati per concorso con RE vi è un altro PO di nome OR;
nelle chat acquisite nel processo Eureka l’utilizzatore del pin in questione aveva un sito internet ed un indirizzo di posta che nulla hanno a che vedere con PO. Circa il riferimento alla capacità di PO di procurare documenti falsi a RE, derivata dal fatto che lo stesso utilizzatore afferma di averli utilizzati per un viaggio in Albania, perché è emerso documentalmente che PO ha usato i suoi documenti per recarsi in Albania. La intermediazione prestata per risolvere una controversia tra TE RE cl 2001 ed i cugini sarebbe dimostrata da una frase di La OS “puoi venire che a te non ti conoscono” che in realtà è dimostrativa della prova negativa del reato contestato. Lo stesso utilizzo da parte di RO del “noi” che la sentenza impugnata intende come indice del sentirsi RO parte della famiglia esclude a contrario che ne facesse parte PO;
peraltro, si era sostenuto che non emerge in alcun modo che PO poi abbia svolto questa opera di paciere. Mancano totalmente rapporti tra PO e RE anche nella frequentazione del casolare Terra Grande. La sentenza omette inoltre di considerare come elemento a discarico la mancata partecipazione al summit di mafia del 23 dicembre 2012 valorizzato come prova a carico di RO. Con riferimento alle dichiarazioni di EN, occorre rilevare che, per ritenere configurato il reato, non basta un rapporto con un solo partecipe, ed occorre una permanente ed incondizionata offerta di contributo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura armata dell’associazione, le chat in cui si discuteva di armi sono in realtà le stesse chat di Brescia che 5 hanno portato ad un esito favorevole al ricorrente, di cui è stato violato il giudicato. Inoltre, le attenuanti generiche sono state negate sulla base della gravità del reato commesso, ma per esse dovrebbero essere usate elementi diversi da quelli già rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. 2.1.3. Motivi nuovi (avv. Rotundo) Con unico ulteriore motivo, con riferimento all’utilizzabilità delle chat criptate, si deduce ulteriormente che nell’ambito di un’operazione dalla DDA di Milano, convenzionalmente denominata “Delivery Money”, sono stati depositati file multimediali che contengono riferimenti e materiale fotografico che valgono a sconfessare la riconducibilità del PIN di interesse a PO;
si ripropone l’argomento secondo cui la mancata acquisizione del report integrale delle chat ha di fatto impedito la ricostruzione corretta e completa della consecutio dei messaggi con potenziale travisamento degli elementi indiziari dagli stessi ricavabili, si deduce che non sono mai stati acquisiti la copia forense dei supporti informatici trasmessi dall’autorità francese in esecuzione dell’O.E.I. n. 62/2021 né il relativo processo verbale, e si allega consulenza di parte dell’imputato datata 14 maggio 2025, che, qualora non acquisibile, è da intendersi quale memoria. 2.2. Ricorso RO Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla utilizzabilità delle chat criptate per la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria francese, per la mancata trasmissione degli atti che consentono il controllo di legittimità delle operazioni, per la parzialità dei contenuti della messaggistica acquisita;
la difesa dell’imputato aveva depositato consulenza tecnica da cui emergeva la inaffidabilità del risultato acquisito dall’autorità francese, per cui non è vero ciò che scrive la sentenza impugnata sul fatto che nessuna delle difese ha sollevato rilievi sul contenuto dei messaggi, né è sufficiente la risposta della sentenza secondo cui i messaggi dal punto di vista del contenuto non presentano anomalie, perchè sono una sequenza logica e coordinata, affermazione solo giudiziale non sorretta dalle competenze equivalenti a quelle del consulente tecnico;
la massima parte delle chat non contiene la risposta dell’interlocutore, quando la risposta c’è essa è liberatoria per l’interessato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla identificazione del ricorrente come l’utilizzatore del pin 96EA81; quanto al messaggio del 2 marzo 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di trovarsi a Roma per il parto della cugina, la circostanza che RO si trovasse in Roma è insufficiente atteso il costante continuo flusso di calabresi a Roma, inoltre sarebbe stato necessario trovare i due dispositivi nella stessa cella, e non semplicemente in Roma;
quanto al messaggio del 12 dicembre 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, non basta sostenere come fa la sentenza che tra gennaio e febbraio 2021 il figlio di La OS sia stato visto guidare l’auto, perché la immatricolazione è solo di luglio 2021, per cui l’auto della conversazione del dicembre 2020 non era quella del figlio di RO;
neanche è decisivo il messaggio del 9 febbraio 2021 in cui l’utilizzatore aveva coinvolto PO nel dirimere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini perché dal messaggio non c’è nulla che possa consentire di ritenere che si parli di RE. La impossibilità di ricondurre a RO il pin in questione incide anche sulla imputazione del capo b) che si fonda solo su una conversazione del 30 novembre 2020. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’utilizzo dei dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi elettronici perché l’acquisizione è soggetta al regime transitorio e deve essere confermata da elementi di riscontro, e nel caso in esame con riferimento all’omicidio SE, la localizzazione di RO in sentenza è sorretta da un solo elemento indiziario, con riferimento al tentato omicidio FE, il riscontro sono dichiarazioni non individualizzanti a sua volta 6 rette sulla geolocalizzazione, quanto alle dichiarazioni di OS, esse non individuano il ricorrente come responsabile di azioni di sangue e gli attribuiscono un soprannome in contrasto con quelli emersi nell’indagine. Sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO IO SE, si tratta di dichiarazioni de relato che SE riferisce per averle sapute da EN RE, e su cui mancano i riscontri esterni;
inoltre, si tratta di un soggetto caratterizzato da incostanza narrativa. Irrilevante è la partecipazione di RO ad una riunione di mafia avvenuta il 23 dicembre 2021 in una masseria a Rizziconi perchè in essa non si sa se RO abbia profferito parola o mantenuto un contegno solo passivo. Inoltre, in sentenza si sostiene che i partecipanti alla riunione quando avevano bisogno di parlare con TE RE, cl. 1939, si appartavano con lui sotto fitta vegetazione senza considerare il clima caldo del sud Italia, l’orario della riunione, le condizioni climatiche. L’attribuzione al ricorrente del tentato di omicidio FE quale espressione della partecipazione all’organizzazione criminale è in contrasto con le regole degli omicidi mafiosi, il proposito sarebbe stato abbandonato per l’arresto di EL, ma non si prende in considerazione che le mafie sono in grado di superare le contingenze se il crimine è considerato rilevante. Si omette inoltre di considerare che la matrice mafiosa è stata esclusa nel processo a Brescia, l’episodio quindi è privo di significato sotto il profilo della partecipazione all’associazione. L’appoggio al giovane RE non significa intraneità, la affectio dimostrata nei confronti degli esponenti della famiglia RE non corrisponde all’affectio rilevante ai fini penali. La sentenza è inoltre contraddittoria quando da un lato esclude che i rapporti tra RO e OS possano avere origine diversa dal tentato omicidio di canale d’DO, ma poi non attribuisce rilievo allo stupore di OS nel constatare che anche RO era oggetto del fermo perché, se i due erano in contatto proprio per compiere questo omicidio allora OS non si sarebbe dovuto stupire del fermo di RO. La frase della sentenza impugnata secondo cui la cosca RE è ancora adesso operativa è del tutto incerta: la si ricava dall’esser stati in grado di trovare notizie sulla residenza del fratello del collaboratore SE, ma in realtà la stessa sentenza riconosce che alla residenza del fratello del collaboratore si è arrivati mediante banali ricerche su internet;
inoltre, la stessa circostanza che RO prometta a PO denaro per l’omicidio dovrebbe ricondurlo ad un canale diverso da quello della ndrangheta che non commissiona omicidi a pagamento ma li delega ai sodali;
non risultano peraltro tracce del mandato dai vertici della cosca, peraltro è la stessa sentenza che riconosce che la cosca RE non ha le possibilità economiche per pagare perché TE RE, cl. 1939, deve vendere un terreno per pagare gli avvocati. È inoltre non coerente con le mafie storiche l’aver sostenuto in sentenza che l’uso di armi sia servito a RO per esercitare la forza di intimidazione laddove le associazioni storiche non abbisognano di esse perché la capacità intimidatrice c’è già. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna per il capo b) perché l’affermazione “il giocattolo c’è” non vuol dire nulla, ed anche ammesso che il giocattolo in questione potesse essere una pistola, la frase non è indizio di dominicalità sull’arma da parte di La OS;
pur se non necessario il riscontro esterno, però serve un giudizio sulla credibilità dei conversanti. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante mafiosa del capo b), l’interesse della cosca è indicato genericamente nelle varie azioni criminali, e peraltro non si dimostra in alcun modo se RO fosse consapevole di favorire un ente criminale, atteso che mancano incarichi a RO, che potrebbe anche aver detenuto armi per favorire il consuocero. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura armata dell’associazione perchè la motivazione della sentenza sulla notoria disponibilità di armi da parte della ndrangheta non è sufficiente perché non è detto che il sottogruppo criminale le abbia, ed in nessuno degli apporti probatori vi è un riferimento al fatto che il gruppo operi per il mezzo delle armi. La sentenza fa riferimento alla disponibilità del bazooka ma ciò non vuol dire che le armi venissero 7 utilizzate per il sodalizio. È la stessa sentenza che riconosce che la cosca non disponeva di armi quando nelle conversazioni tra CA ed altro sodale si dice che non stanno trovando le armi. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attenuanti generiche, a sostegno era dedotto il contenuto collaborativo dell’interrogatorio di garanzia che non si è risolto soltanto nel negare gli addebiti;
invece, la condanna per il favoreggiamento di AR AL ed il disvalore della condotta partecipativa non sono utilizzabili per negare le generiche perché non sono successive al fatto come chiede l’art. 133 cod. pen.. La sanzione inflitta a titolo di continuazione è eccessiva, la motivazione sulla natura fortemente offensiva dell’arma non vuol dire nulla perché si trattava già di per sé di una arma da guerra, mentre l’aver usato come motivazione la sussistenza dell’aggravante mafiosa non spiega in quanta parte essa abbia inciso nella pena per il reato satellite. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria anticipata per iscritto, il Procuratore generale, Marco dall’Olio, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Con nota scritta il difensore di PO, avv. IO LL, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. I difensori dell’imputato PO, avv. Sergio Rotundo e IO LL, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. I difensori dell’imputato RO, avv. OR Staiano e OR GA, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati. 1. Sono infondati, anzitutto, i motivi che attaccano la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto utilizzabili le chat criptate acquisite attraverso ordine di indagine europeo rivolto all’autorità giudiziaria francese (primo motivo atto di ricorso avv. LL nell’interesse di PO;
primo motivo, e motivo nuovo, atto di ricorso avv. Rotundo nell’interesse di PO;
primo motivo ricorso La OS); motivi che si esaminano congiuntamente. 1.1. Il motivo formulato dall’atto di ricorso dell’avv. LL deduce anzitutto che l'utilizzazione nei procedimenti nazionali di materiale intercettato raccolto all'estero non può essere ricondotto, come ha fatto la sentenza impugnata, nello schema dell'art. 270 cod. proc. pen., perchè, mentre nel trasferimento della prova tra procedimenti interni si può ritenere che a monte siano state osservate le medesime regole di assunzione della prova, altrettanto non può dirsi con riguardo al procedimento estero. L’argomento è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto di quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, in motivazione. Le Sezioni Unitehanno ritenuto che all’attività di indagine già svolta all’estero da altra autorità giudiziaria, per effetto della richiesta dall’autorità giudiziaria italiana con ordine di indagine europeo, si applichi il medesimo regime di circolazione delle prove tra procedimenti penali, superando l’argomento prospettato nel motivo di ricorso della mancata verifica della legittimità a monte dell’acquisizione, in quanto “il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte della 8 giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386 - 01; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886 - 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 01)” ed in quanto “nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, poi, è espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali”. Il motivo di ricorso deduce ancora che il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'ordine di indagine europeo che ha disposto l’acquisizione di queste conversazioni laddove, nel caso di specie, non sussisteva il requisito del poter essere l'atto di indagine disposto alle stesse condizioni in un caso interno, perché la disciplina italiana sul captatore informatico di cui all’art. 266, comma 2- bis, cod. proc. pen. permette l'inserimento dello stesso solo su dispositivo elettronico portatile, e non su un server: pertanto in Italia non è in realtà ammessa una procedura come quella seguita dalla polizia francese che ha acquisito i dati direttamente dal server all'insaputa del gestore del servizio. Anche questo argomento è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto di quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589, le quali, in motivazione, precisano che “non può ritenersi che l'inserimento di un captatore informatico sul server di una piattaforma di un sistema informatico o telematico costituisca mezzo "atipico" di indagine o di prova, come tale non consentito dall'ordinamento italiano perché incidente sui diritti fondamentali della persona. In proposito, non assume valenza dirimente il fatto che, nel codice di rito, in materia di intercettazioni, si faccia menzione della sola ipotesi dell'«inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile». Il captatore informatico, infatti, non è un autonomo mezzo di ricerca della prova, e tanto meno un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. Sicché non è indispensabile che il legislatore preveda dove lo stesso possa essere inserito”. Il motivo di ricorso deduce ancora che l'ordine di indagine europeo aveva ad oggetto tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di pin, e non chiariva se si trattasse di acquisizione dal vivo o fredda di dati già registrati nel sistema;
a fronte di materiale probatorio eterogeneo, non sarebbe individuabile con chiarezza la normativa interna di riferimento necessaria a valutare l’ammissibilità della prova. Anche questo argomento è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, secondo le quali “unico presupposto di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine, sotto il profilo del soggetto legittimato a presentarlo, è che l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo” (pag. 30), e che, poiché spetta, in conformità alle regole generali sull’onere della prova dei fatti processuali (sempre sentenza Gjuzi) alla parte che contesta l’utilizzabilità della prova l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepita, tale onere non è soddisfatto nel caso in esame da una allegazione perplessa quale quella che propone il motivo di ricorso, che non permette di individuare un atto di indagine acquisito dall’autorità francese e “circolato” in questo processo che non sarebbe stato comunque acquisibile per il diritto interno. Il ricorso deduce ancora che la sentenza d'appello è stata apodittica nel momento in cui ha sostenuto che le operazioni eseguite in Francia sarebbero state sicuramente legittime, atteso che non è noto sapere in che modo gli esiti dell’indagine siano stati acquisiti. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la pronuncia di appello è conforme allo schema legale della pronuncia Gjuzi delle Sezioni Unite già sopra citata, nella parte, anche essa già sopra citata, della presunzione di legittimità dell'attività di indagine compiuta all'estero dall’autorità giudiziaria e trasferita nel procedimento penale interno attraverso un ordine di indagine europeo. 9 1.2. Il primo motivo formulato dall’atto di ricorso dell’avv. Rotundo deduce, anzitutto, che nel processo non è stata acquisita la messaggistica integrale ma soltanto il report delle chat estrapolate dalla polizia giudiziaria, e che in esso vi si trovano delle anomalie come una sequenza di messaggi provenienti dal solo pin attribuito all'imputato senza le risposte dell'interlocutore, il che renderebbe ogni analisi sul contenuto delle conversazioni meramente apparente, e che a questa deduzione la sentenza di appello ha risposto sostenendo che l’autorità giudiziaria si sarebbe limitata ad esibire i messaggi per cui non vi era vincolo di segretezza, ma la motivazione sarebbe erronea sia perché non ha senso un vincolo di segretezza nel momento in cui la messaggistica viene utilizzata come elemento indiziante e sia perché l'omesso deposito integrale delle chat ha impedito la ricostruzione corretta e completa della consecutio dei messaggi e la possibile individuazione di elementi favorevoli all'imputato. L’argomento è infondato. Come ha rilevato correttamente la sentenza di appello, il ricorrente ha chiesto di essere giudicato in rito abbreviato, e quindi di essere giudicato sulla base del materiale probatorio che è in atti senza potersi lamentare della mancata acquisizione di ulteriore materiale probatorio che la sentenza impugnata ritiene non sia stato trasmesso perché non relativo alla posizione dell’imputato, ma di altre persone (di qui il riferimento alla segretezza), e che avrebbe potuto in astratto essere utile alla sua posizione. La mancanza in alcune conversazioni delle risposte dell’interlocutore del soggetto che aveva in uso il criptofonino attribuito dai giudici di merito al ricorrente non permette di ritenere che l’analisi del contenuto delle conversazioni sia meramente apparente, perché il contenuto di una risposta si può ricavare anche dal messaggio successivo del mittente, ed in ogni caso si tratta di questione che attiene non all’utilizzabilità della prova, ma, al più, alla correttezza del percorso logico-argomentativo del giudizio di responsabilità in relazione ad uno o più elementi di accusa che si dovessero ricavare dalle conversazioni acquisite, e che, pertanto, non può essere valutato in via generale ed astratta. Il motivo deduce ancora che la difesa dell'imputato aveva prodotto in giudizio un ulteriore report dei messaggi depositati in un altro processo da cui emergevano chiaramente dati utili ad attribuire ad altra persona il criptofonino oggetto d‘indagine; l’argomento è ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo, in cui si deduce che in altro processo sono stati depositati file multimediali che contengono riferimenti e materiale fotografico che vale a sconfessare la riconducibilità del pin di interesse a PO. L’argomento è infondato, in quanto non vi sono vizi logici nella motivazione della pronuncia di appello che ha affrontato questa specifica deduzione della difesa di PO ed ha risposto che le chat depositate dalla difesa, che le ha ottenute in altro processo, riguardano un periodo diverso rispetto a quelle del periodo in cui è documentato che il criptofonino fu consegnato dall’organizzazione mafiosa a PO;
la possibilità di attribuire ad altra persona la stessa utenza in altro periodo storico non è un ostacolo sul piano logico ad attribuirla con certezza al ricorrente nel periodo in cui sono documentate le conversazioni acquisite nel processo. Ciò vale a maggior ragione a fronte di un bene scarso, nel significato che ha questo termine nella teoria economica, come il criptofonino, e della circostanza che nel processo è stato documentato che il bene apparteneva all’organizzazione mafiosa, e fu da questa consegnato a PO in una occasione specifica, e con la finalità specifica di tenere i contatti con gli altri sodali nella pianificazione di uno dei delitti di sangue in cui era stato coinvolto, finalità che pure si percepisce agevolmente dalla motivazione della pronuncia impugnata. Il motivo nuovo è, invece, inammissibile nella parte in cui introduce in giudizio deduzioni ed elementi di prova successivi alla sentenza di secondo grado, ivi compresa la relazione tecnica del 15 maggio 2025, che neanche può valere come memoria come pretende, invece, il ricorso per 10 motivi nuovi, in quanto, anche a considerarla come memoria, si tratta in ogni caso di memoria che contiene argomenti non sottoposti previamente alla valutazione del giudice di appello, e che, quindi, sono stato sottratti alla cognizione del giudice di appello (v., per tutte, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01). 1.3. Il primo motivo del ricorso RO deduce, invece, anzitutto l’inutilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite ordine investigativo europeo per la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria francese e per la mancata trasmissione degli atti che consentono il controllo di legittimità delle operazioni. L’argomento è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, che ha ritenuto che “l'art. 14 Direttiva cit. fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la fase di esecuzione, e quindi anche quelle concernenti la scelta di riconoscere ed eseguire l'o.e.i., siano proponibili esclusivamente nello Stato di esecuzione” (pag. 24) e che non “appare seriamente ipotizzabile che identiche questioni possano essere proposte sia nello Stato di esecuzione, sia nello Stato di emissione” (sempre pag. 24). Nella sistematica della sentenza Gjuzi l’introduzione nel processo del materiale probatorio acquisito all’estero non avviene mediante il controllo della procedura di acquisizione da parte dello Stato di esecuzione, ma si risolve nella mera verifica del “rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” (pag. 25). Il ricorso RO deduce ancora l’inutilizzabilità dell’acquisizione per la parzialità dei contenuti della messaggistica acquisita che impedisce la completezza della informazione. L’argomento, che è sovrapponibile a quello speso anche dal ricorso PO e già esaminato, è infondato per le ragioni già espose al punto 1.2. di questa decisione. Il ricorso RO deduce, inoltre, che la sentenza impugnata è illegittima anche perché la difesa dell’imputato aveva depositato in giudizio consulenza tecnica di parte da cui emergeva la inaffidabilità degli esiti probatori trasmessi dall’autorità francese, e la risposta della sentenza impugnata secondo cui i messaggi dal punto di vista del contenuto non presentano anomalie, perchè sono una sequenza logica e coordinata non è sorretta dalle competenze equivalenti a quelle del consulente tecnico. L’argomento è infondato. La deduzione difensiva è, in effetti, coerente con la sistematica della pronuncia Gjuzi più volte citata, che ha ritenuto che “ai fini dell'accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove, e dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata” (pag. 26), e che ha aggiunto che il mancato accesso all'algoritmo utilizzato per criptare il contenuto delle conversazioni non comporta “il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrari” (pag. 37). La difesa dell’imputato, infatti, attraverso la consulenza tecnica di parte, mira ad introdurre quell’allegazione contraria che nella sistematica della pronuncia Gjuzi può indurre il giudice a ritenere esistente il pericolo che i dati trasmessi siano stati alterati. Pur se correttamente articolato in diritto, il motivo è, però, infondato nel merito, perché la consulenza tecnica di parte della difesa dell’imputato RO contiene, in realtà, soltanto argomenti suggestivi, ma non evidenzia alcun elemento concreto da cui si possa ricavare l’esistenza del pericolo che il dato trasmesso dall’autorità francese sia un dato alterato, come ha correttamente rilevato, alle pagine 59 e seguenti, la sentenza impugnata quando ha risposto all’analogo motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le ripetizioni delle conversazioni nei 11 report dipendono dalle operazioni di back up cui è stato sottoposto in automatico il dato informatico, che la differenza di registro stilistico di alcuni messaggi consegue all’esser il dato trasmesso alla autorità giudiziaria italiana una ritraduzione in italiano dal francese del contenuto originario delle conversazioni effettuate in italiano, e che l’utilizzo di diversi standard di indicazione delle cifre, o l’errore nella indicazione di alcune di esse, non sono proprie del dato informatico ma del report della polizia giudiziaria che riferisce su di esso, e che quindi non inducono a ritenere che il dato informatico possa essere stato alterato. 2. Il ricorso PO è infondato anche nella parte in cui censura il percorso logico attraverso cui la sentenza impugnata è giunta a confermare il giudizio di responsabilità per il reato contestato (secondo, terzo e quarto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL;
secondo motivo dell’atto di ricorso avv. Rotundo). 2.1. È infondato anzitutto il motivo che deduce il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui questa ritiene che l'utilizzatore, nelle chat criptate, del pin JiN1PV debba essere identificato con l’imputato PO (secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL). L’attribuzione a PO del pin in questione è stata ricavata da un coacervo di elementi indizianti che, secondo la sentenza impugnata, conducono in modo univoco a ritenere che lo stesso fosse nella sua disponibilità nel periodo oggetto dell’indagine. Il ricorso attacca ciascuno di questi elementi indizianti che ritiene privi di attitudine significatoria, ma gli argomenti che propone sono infondati. Il ricorso deduce che il pin in questione è associato all'utenza olandese *746 e che dai tabulati telefonici di questa utenza e dagli spostamenti della Fiat Panda, in uso al ricorrente, sono stati tratti argomenti per sostenere che questa utenza fosse nella disponibilità del ricorrente, perché l'utenza ed il veicolo si sono trovati contemporaneamente in contrada Cannevello di Taurianova nell'azienda agricola Terra Grande: il ricorso deduce che la conclusione sarebbe illegittima perché il positioning non offre dati attendibili;
il ricorso deduce ancora che insufficiente è anche il messaggio in cui l'utilizzatore del pin inoltra ad un altro l'immagine di una e-mail che inizia con la frase “egregio signor PO, buongiorno”, che il ricorso sostiene essere un riferimento neutro perché l'imputato non è l'unico calabrese ad avere questo cognome;
il ricorso deduce che sarebbe insufficiente ad attribuire la titolarità del pin in questione anche la circostanza che lo stesso avrebbe scambiato messaggi con il pin 96EA81 riconducibile al coimputato RO, che l’imputato PO pacificamente conosceva, atteso che la corretta attribuzione del pin a RO sarebbe ancora sub iudice;
il ricorso deduce ancora che insufficiente sarebbe il riferimento all’appuntamento concordato, via chat criptate, con RO per il 1° dicembre 2020 nei pressi di una concessionaria a Rizziconi, che sarebbe dimostrato dalla presenza della Fiat Panda di PO nei pressi della concessionaria in giorno dell’appuntamento, riferimento ritenuto insufficiente perché derivante soltanto dall'aggancio di celle e perché comunque non è dimostrata la presenza di RO;
il ricorso deduce ancora che sarebbe insufficiente anche il riferimento alla conversazione avvenuta il 25 gennaio 2021 tra l'utilizzatore del pin e l'utilizzatore di altro pin, individuato in IA AS, in cui il ricorrente si sarebbe lamentato di aver trovato una microspia sulla propria autovettura, riferimento che si reputa sufficiente perché non è mai stata riscontrata la presenza di una microspia sulla Panda del ricorrente;
il ricorso deduce che non sarebbe sufficiente ad identificarlo come utilizzatore del pin neanche la circostanza che nelle chat criptate egli chiamasse EN RE cl. 82 con il termine “fratello”, posto che non vi è prova che PO usasse effettivamente questo termine per appellare RE. Queste deduzioni devono essere affrontate congiuntamente per evitare una ricostruzione 12 atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678: In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Esse si rivelano infondate, perché l’attribuzione a PO del pin JiN1PV nel periodo coperto dall’indagine poggia su una base molto solida, difficilmente scalfibile, e non scalfita, infatti, dal ricorso;
se, infatti, un singolo elemento indiziario (la circostanza che l’utilizzatore si possa chiamare PO ricavata dall’inizio della e-mail che egli trasmette in chat) può anche non essere sufficientemente individualizzante, però questo indizio, valutato unitariamente all’altro elemento indiziario ricavato dagli spostamenti dell’utenza olandese *746 e dell’autovettura di PO che, il giorno della consegna al ricorrente del criptofonino, vengono a trovarsi tutti e due in Taurianova e poi effettuano il percorso di ritorno insieme verso Vibo Valentia, per terminare lo spostamento proprio nella cella di traffico che serve l’abitazione del ricorrente, e valutato unitariamente all’altro elemento indiziario costituito dalla presenza dell’autovettura del ricorrente proprio nel luogo e nell’ora in cui l’utilizzatore del pin aveva preso un appuntamento con altra persona (chiunque egli sia, perché, ai fini dell’attribuzione del pin JiN1PV, è neutro che la persona con cui era stato concordato l’appuntamento fosse RO), inducono a ritenere del tutto logica la conclusione raggiunta dai giudice del merito, sia in primo che in secondo grado, dell’attribuzione a PO della disponibilità del criptofonino nel periodo di indagine all’odierno ricorrente. 2.2. Sono infondati anche il terzo ed il quarto terzo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, che contestano la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al giudizio di responsabilità. Il terzo motivo contesta, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OS ed EN, e le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria LA;
il quarto motivo contesta, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente coinvolto nell’omicidio SE, nel tentato omicidio FE ed in ciò che in atti viene chiamato tentato omicidio della “montagna”. I due motivi devono essere affrontati congiuntamente per evitare una ricostruzione atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, secondo lo schema già ricordato sopra al punto 2.1, della pronuncia Mannino. Il ricorso deduce, anzitutto, che la sentenza impugnata ha risposto alla obiezione della difesa che ha rilevato che nessuno dei collaboratori di giustizia della fascia tirrenica abbia mai reso dichiarazioni su PO affermando che egli vive in un'area geografica diversa, essendo residente nel vibonese, ma non ha risposto alla deduzione che anche i collaboratori del vibonese non sapevano nulla del ricorrente. La circostanza che soltanto un collaboratore di giustizia (EN) indichi PO come uomo stabilmente a disposizione di EN RE coglie senz’altro un aspetto di debolezza della contestazione mossa al ricorrente, al tempo stesso, però, non può ritenersi manifestamente illogica la risposta che ha ritenuto di dare a questo argomento la sentenza impugnata, che ha sostenuto 13 trattarsi di un dato neutro, ma non di un dato che smentisca l’accusa, perchè la partecipazione di PO al sodalizio criminale è documentata in tempi recenti, e quindi non essere stata oggetto di contributi dichiarativi di persone che si sono allontanate dal clan prima che questa partecipazione si concretizzasse. La risposta della sentenza impugnata è coerente, in effetti, con le condotte attribuite al ricorrente che, seppure investito di un capo di imputazione che faceva iniziare la partecipazione di PO alla cosca RE al 2003, si è visto poi contestare soltanto fatti specifici avvenuti dal 2018 in poi. D’altronde, la partecipazione di PO all’associazione criminale negli anni oggetto dell’indagine trova una conferma nell’omicidio SE e nella progettazione di un attentato in danno di FE, fatti entrambi in modo non illogico attribuiti dai giudici del merito al mandato della cosca RE, interessata all’assassinio del fratello del collaboratore di giustizia SE che aveva reso dichiarazioni sulla cosca e, per le ragioni indicati in sentenza, anche a quello di DO FE per esigenze di equilibri criminali cui pure ha fatto riferimento la sentenza, e su cui si rimanda al punto 2.2. di questa sentenza. Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione” (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, MO, Rv. 281889 – 01, in motivazione a pag. 35). Pertanto, l’aver compiuto crimini – peraltro, di notevole importanza quale la esecuzione in un caso, e la progettazione nell’altro, di omicidi di complessa realizzazione in quanto da perpetrare fuori del territorio in cui è radicata la associazione criminale - nell’interesse della cosca RE corrobora, e rende attendibile, la chiamata in reità di EN, che lega PO a EN RE, ovvero ad uno dei vertici del clan, e supera un’argomentazione di sicuro pregio logico, ma comunque non decisiva, quale la mancata indicazione del nome di PO quale consociato nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia provenienti dalla cosca. Il ricorso deduce che il coinvolgimento di PO nell’omicidio SE e nell’attentato ai danni di FE prevedeva un compenso, in contrasto con le regole delle organizzazioni mafiose che non pagano i loro associati per commettere i crimini, per cui da tale ruolo mercenario svolto da PO nel caso in esame non si potrebbero trarre argomenti nel giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma questo argomento è infondato, perché cerca di neutralizzare un elemento probatorio a carico del ricorrente (l’aver commesso dei crimini nell’interesse della cosca RE) con un argomento assertivo e non fondato sull'id quod plerumque accidit (ovvero, che le organizzazioni criminali non pagherebbero i loro associati per commettere crimini), che, in quanto tale, non è idoneo a costituire base razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, Rv. 277312). Il ricorso deduce che nel giudizio di attendibilità del collaboratore EN, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che sulla vicenda della microscopia EN riferisce de relato per aver appreso da LE TI per cui, in assenza di riscontro da parte di quest'ultimo, quanto dichiarato deve ritenersi inutilizzabile per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., ma l’argomento è infondato, perché la circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). Il ricorso deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto esprimere il giudizio di attendibilità anche sulla fonte diretta, ovvero TI. Questa deduzione è corretta, perché, in caso di chiamata de 14 relato non riscontrata dalla fonte di conoscenza diretta, è necessaria “un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice” (Sez. U Aquilina, citata), ma la deduzione non è destrutturante, perché nel percorso logico della sentenza impugnata la vicenda del rinvenimento della microspia riferito da EN non è un passaggio necessario della motivazione del giudizio di responsabilità, essendo stato inserito soltanto per documentare l’esistenza di rapporti tra PO e EN RE. Per le stesse ragioni non ha efficacia destrutturante neanche l’argomento successivo del ricorso, che deduce che non vi è corrispondenza temporale tra il rinvenimento della microspia sull’auto di PO, che risale al 25 gennaio 2021, e la latitanza di EN RE, che è stato latitante tra marzo 2015 ed agosto 2019. Eliminando, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata il riferimento al rinvenimento della microspia, non viene disarticolato il percorso logico che conduce al giudizio di responsabilità. Il ricorso deduce che in atti non risulta nessun contatto diretto tra il ricorrente e EN RE. Anche questo argomento coglie senz’altro un aspetto della contestazione mossa al ricorrente, che la sentenza impugnata supera in modo non illogico, attesa la lunga latitanza di EN RE - circa quattro anni tra il 2015 ed il 2019 – che, in ragione delle cautele associate generalmente al comportamento di un latitante, è stata un ostacolo a che il rapporto personale fosse documentato da un controllo di polizia, un servizio di osservazione, una dichiarazione testimoniale o una intercettazione. Il ricorso deduce che è stata travisata anche la deposizione del teste di polizia giudiziaria LA, perché il fatto che nel corso della latitanza di EN RE vi fossero altri fiancheggiatori della cosca che non sono stati scoperti, non autorizza a ritenere che tra gli stessi vi fosse anche l'imputato. L’argomento è infondato, perché non si confronta con il reale significato dellamotivazione della sentenza impugnata. Questa, nel fare riferimento alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, si è limitata a sostenere che la prova introdotta dalla difesa non ha un contenuto a discarico, ma è neutra, non essendo stati identificati tutti i fiancheggiatori della latitanza;
tuttavia non ha tratto da ciò argomenti a carico del ricorrente. Il ricorso contesta anche il giudizio di attendibilità del collaboratore OS, deducendo che non sono stati applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stato considerato che OS ha iniziato il percorso collaborativo dopo l'esecuzione del fermo emesso nei suoi confronti e pertanto aveva conoscenza diretta delle risultanze investigative;
del pari non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS abbia negato di conoscere PO, non è stato considerato che OS è stato smentito dalle indagini quando ha riferito che il “HE (o Michel, o Michè), delle chat era il ricorrente, cui ha errato nell'attribuire i soprannomi di TMax o scooterista. L’argomento è infondato. Nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), OS appartiene alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una 15 attendibilità più elevata (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), in quanto dichiarante che chiama in correità, accusando anche se stesso, ed in quanto dichiarante che riferisce circostanze che conosce non de relato, ma per averle apprese direttamente. Nel caso in esame, non presenta tratti di manifesta illogicità il giudizio di attendibilità del narrato del collaboratore formulato nella sentenza impugnata sulla base del rilievo della conoscenza molto limitata tra lui e PO, che si sono incrociati soltanto per il singolo affare criminoso in cui sono stati coinvolti, e mediante il riferimento a circostanze che hanno trovato conferma (il riconoscimento di PO incontrato in compagnia di CA;
il riferimento ad una autovettura Renault Kangoo le cui chiavi egli avrebbe consegnato a PO: autovettura effettivamente in uso a questi nel periodo oggetto d’indagine) che non sono neanche attaccate in ricorso. Il ricorso deduce che il collaboratore conosceva gli atti dell’indagine, ma la questione della attendibilità di una collaborazione avvenuta quando già si conoscevano gli atti del giudizio, ha rilievo non di per sé, ma soltanto nella parte in cui essa può inficiare la genuinità delle dichiarazioni del collaboratore, che si può adagiare sulle dichiarazioni già rese da altri, e nel caso in esame il ricorso non spiega quale tra le dichiarazioni di OS sarebbe corrispondente a quella di una fonte di prova che egli conosceva per averla letta negli atti di indagine, e perché la corrispondenza deve ritenersi indice non di convergenza delle chiamate ma di provenienza indiretta dalla fonte già esaminata. La circostanza poi che OS abbia errato nell’attribuire un nickname (TMax o scooterista) a PO è stato valutato dalla sentenza impugnata, che dà atto esplicitamente dell’errore, ma lo ritiene in modo non illogico non inficiante la credibilità del ricorrente, perché l’errore inconsapevole, determinato da ricordo non corretto o fraintendimento, quale può essere ritenuto in modo non illogico quello che deriva dall’attribuzione di un soprannome usato soltanto per un affare criminoso determinato e poi abbandonato, non dice nulla sulla credibilità soggettiva del dichiarante, e non incide sulla attendibilità oggettiva della narrazione di quanto avvenuto. Il ricorso deduce che non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS abbia negato di conoscere PO, ma si tratta di argomento manifestamente infondato, non potendosi fondare una conclusione su un comportamento non necessariamente concludente, in quanto OS in quell’occasione non era tenuto a dire il vero al correo. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che nella chat del 17 dicembre 2020 l'utilizzatore di un telefono che investigatori hanno attribuito a La OS ha inviato a quello attribuito al ricorrente il messaggio “ora vado che mi aspetta HE, il che vuol dire che LE non poteva essere di certo il ricorrente, ma l’argomento è infondato, perché è la stessa sentenza impugnata che ricorda quest’episodio e che ne deduce che in quell’occasione si stesse parlando di un altro “HE, circostanza che non incide quindi sul giudizio di responsabilità che non è stato tratto da questa conversazione. Con riferimento all’attentato in danno di FE, il ricorso deduce che, a differenza di quanto scritto nella sentenza impugnata, non c'è stato alcun processo a Brescia per tale omicidio, in quella vicenda PO era imputato solo di detenzione di una pistola e di ordigni esplosivi, e per di più è stato assolto;
il ricorso deduce ancora che la Corte bresciana ha ritenuto non pacifica la provenienza del mandato omicidiario da parte della cosca RE;
la sentenza impugnata nel ritenere che il mandato omicidiario provenisse dalla cosca RE si sarebbe posta in contrasto con affermazioni contenute in una sentenza irrevocabile. L’argomento è infondato. La sentenza impugnata non è incorsa in alcun errore nella individuazione delle imputazioni formulate nel processo bresciano che indica con chiarezza a pag. 16 235. Inoltre, la sentenza irrevocabile sulla detenzione delle armi da impiegare nella vicenda dell’attentato in danno di FE non è stata usata, né poteva esserlo, come fonte di prova diretta a carico del ricorrente secondo lo schema previsto dall’art. 238-bis cod. proc. pen., per la ragione preclusiva che PO, come ricorda il ricorso, è stato assolto. L’interferenza tra i due processi consiste, in realtà, nel fatto che sono state utilizzate le medesime fonti di prova, e che esse hanno dato esito diverso quanto alla conclusione sulla finalità di agevolazione mafiosa del delitto contestato nel processo bresciano, ed, in particolare, alla riconducibilità dello stesso ad un ordine dato dalla cosca RE. L’argomento del contrasto della sentenza impugnata con la affermazione della matrice non mafiosa del delitto contenuta in una sentenza passata in giudicato è, però, infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ha più volte ripetuto che “l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate” (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 – 01; conforme Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non solo è pervenuta legittimamente a conclusioni diverse sulla base di un materiale probatorio che era più ricco di quello su cui ha deciso il giudice bresciano, ma si è fatta anche carico di considerare le conclusioni cui era giunta la Corte di appello di Brescia (notando che la sentenza bresciana non esclude che il mandato potesse provenire dalla criminalità organizzata, ed anzi ritiene che l’attentato potesse, in effetti, essere nell’interesse della stessa) ed ha riempito di contenuto il segmento che è mancato al giudice bresciano, per pervenire al giudizio di responsabilità anche per l’aggravante mafiosa, con i collegamenti tra persone e storie criminali di cui non disponeva l’altro giudice, e con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE, riportate a pag. 236 della sentenza impugnata, che ha riferito sul perché TE RE, cl. 1939, avesse decretato la morte di FE. Il ricorso deduce che, con riferimento all'omicidio SE, la condanna dell'imputato per essere esecutore materiale di tale delitto non è irrevocabile, essendo ancora pendente il giudizio di appello, essa pertanto avrebbe dovuto essere valutata ex art. 234 cod. proc. pen., e non come prova dei fatti in essa rappresentata. L’argomento è infondato, in quanto, come già per la vicenda dell’attentato in danno di FE, il percorso logico della motivazione della sentenza impugnata utilizza come prova a carico di PO non la sentenza del Tribunale di Pesaro, ma gli elementi di prova acquisiti in quel processo;
l’interferenza tra i due processi consiste, pertanto, anche in questo caso, soltanto nella circostanza che siano state utilizzate le medesime fonti di prova, ma non nel fatto che sia stata utilizzata come prova una sentenza, conformemente allo schema della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01). Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non argomenta in modo adeguato in ordine alla natura stabile del contributo all'associazione, affermando in modo generico che la partecipazione è continua e duratura ed anche recente, e di rapporti leali e ciechi con la famiglia RE nel suo complesso, ma i rapporti sarebbero avvenuti soltanto con un soggetto (EN RE), e le chat con gli altri presunti sodali riguardano un arco temporale molto ristretto di due mesi a fronte di 17 un'imputazione di vent'anni. L’argomento è infondato. Nel ritenere sufficientemente provato l’inserimento di PO nell’organizzazione criminale, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la partecipazione ad una associazione mafiosa si sostanzi nella “realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva” (sentenza MO citata, pag. 35). Un apporto concreto riconoscibile, e neanche minimale, di PO alla vita dell'associazione è, infatti, stato ricostruito nel percorso logico della sentenza impugnata, nel coinvolgimento dello stesso nella pianificazione in un caso, e nell’esecuzione nell’altro, di due omicidi nell’interesse del clan, non essendo sufficiente ad elidere tale interesse la circostanza che nessun capoclan sia stato riconosciuto responsabile per tali due delitti di sangue, in quanto la provenienza del mandato dalla cosca può essere ritenuta accertata incidentalmente anche dalla sentenza impugnata. E questo a tacere del comportamento ulteriore dell’aver procurato a EN RE documenti falsi, di cui PO si autoaccusa nelle chat acquisite, e che pure è riportato nella motivazione della sentenza impugnata. Il rapporto duraturo con RO, che, anche in ragione dei legami di parentela, ha nel percorso logico della sentenza impugnata il ruolo di elemento di raccordo tra i vertici della cosca ed i livelli inferiori, contribuisce a rendere infondato anche l’argomento di ricorso, secondo cui, al più, sarebbe provato solo il rapporto personale con EN RE, ma non quello con altri appartenenti al clan. 2.3. Sempre in punto di giudizio di responsabilità di PO per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è infondato anche il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. Rotundo. Il ricorso deduce anzitutto che a fronte di una contestazione di partecipazione all’associazione mafiosa per circa vent'anni, è singolare la totale assenza dell'imputato nei numerosi processi che hanno attinto la cosca RE;
la risposta della sentenza d'appello, secondo cui ciò è giustificato dall’inserimento dello stesso nel sodalizio solo in tempi recenti, non tiene conto della circostanza che la contestazione associativa ha come data di partenza il 2006; la motivazione della sentenza di appello sulla diversa provenienza geografica di PO per giustificare l’assenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia su di lui è illogica, posto che nessuno dei collaboratori dell'area reggina ha mai parlato di PO ma che anche nessuno dei collaboratori del vibonese, luogo di provenienza dell’imputato, ha mai parlato di PO. L’argomento è infondato, in quanto già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che la difesa aveva prodotto in giudizio le dichiarazioni rese in altro procedimento dal testimone di polizia giudiziaria LA, che ha riferito di aver svolto una lunga attività investigativa sulla cosca RE, di aver scoperchiato la rete dei fiancheggiatori della latitanza, ma non ha mai riferito in merito alla figura dell'imputato. L’argomento è infondato, in quanto già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, il ricorso deduce che questi sostiene che PO era vicino alla cosca dei Lo Bianco, non era formalmente affiliato ma aveva modi di ndranghetista e portava rispetto agli stessi, e che il suo ruolo era di corriere di stupefacenti per la cosca, ruolo che non è neanche contestato nell'imputazione, perchè su di esso non è stato trovato il minimo elemento di riscontro, e che il collaboratore ha precisato di aver letto del coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio SE ma di essersene meravigliato ritenendo che l'imputato non avesse lo spessore per compiere un omicidio, e che le dichiarazioni del collaboratore sarebbero perciò prive di riscontro, documentalmente smentite o divergenti dall’impostazione accusatoria. 18 L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché formula la contestazione con riferimento a parametri diversi dalla motivazione della sentenza impugnata (la non convergenza tra dichiarazioni del collaboratore ed impostazione accusatoria in questo giudizio, assumendo che la mancata trasposizione in un capo di imputazione del contenuto integrale delle dichiarazioni del collaboratore stia a significare una smentita alle stesse). I motivi di ricorso devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e non con le decisioni di altre autorità giudiziarie, e devono prendere posizione sui passaggi logici della motivazione delle sentenze di merito per evidenziarne gli eventuali vizi. La funzione tipica dell'impugnazione è, infatti, quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. I motivi di ricorso per cassazione sono, pertanto, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il ricorso non prende posizione sulla parte della motivazione della sentenza impugnata (pag. 242 e 243) in cui viene effettuato un articolato giudizio di credibilità del collaboratore ME EN e di attendibilità delle sue dichiarazioni, evidenziando che il collaboratore è già stato ritenuto credibile in altri processi, che lo stesso merita di superare lo scrutinio di credibilità perché si è autoaccusato di reati gravissimi che non erano stati ancora scoperti, perché gran parte del suo narrato è stato riscontrato, e perché finanche con riferimento alle dichiarazioni rese su PO il narrato è riscontrato da elementi di prova rinvenuti dalle chat criptate. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché omette di considerare che il collaboratore afferma l’esistenza di un rapporto stretto tra PO e EN RE che, però, non riconosce in foto, ed inoltre è smentito dal fatto che non sia mai stato censito un incontro tra i due. L’argomento è infondato, perchè la circostanza che il collaboratore non abbia riconosciuto in foto EN RE non inficia l’attendibilità del racconto nella parte in cui fa riferimento a RE, che può essere stato conosciuto anche per fama criminale, e non necessariamente per prolungata frequentazione personale, anche in ragione della lunga latitanza di RE. Sulla circostanza che non sia mai stato censito un incontro tra PO e RE si tratta di argomento infondato già valutato al punto 2.2., cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché contiene un incongruo riferimento alla cattura del latitante RE in un comune limitrofo all'area geografica di provenienza dell'imputato PO, che è un argomento assolutamente suggestivo ma privo di addentellati probatori. L’argomento è infondato, perché, per la non essenzialità della forza dimostrativa di questa affermazione della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01), la eventuale caduta di questo passaggio della motivazione non è, in ogni caso, in grado di disarticolare il percorso logico della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provata l’appartenenza di PO alla cosca RE. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza dedica molto spazio al coinvolgimento del ricorrente negli episodi dell'omicidio di SE e del tentato omicidio FE e di quello della montagna, ma il reclutamento dell'imputato per questi omicidi era avvenuto dietro compenso, il che è incompatibile con il ruolo di partecipe ad una associazione, resta in ogni caso insoluto il tema del conferimento del mandato omicidiario. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che sull'omicidio della montagna la sentenza sconta il vizio di aver ammantato 19 di certezza dati del tutto ipotetici e valorizza la presunta partecipazione del ricorrente in assenza di individuazione della vittima e in assenza di individuazione del luogo di esecuzione dell'agguato e dei soggetti che lo avevano commissionato, che vengono identificati con inammissibile automatismo in appartenenti alla famiglia RE. L’argomento è infondato, perché, a ciò che gli stessi diretti protagonisti chiamano “il lavoro della montagna”, la sentenza impugnata dedica le pagine 277 e 278 della motivazione, da cui effettivamente, come nota correttamente il ricorso, non si comprende chi sia la vittima dell’agguato né il luogo in cui lo stesso dovrebbe avvenire. Al tempo stesso, però, ciò che si comprende dalle chat scambiate dagli imputati e riportate dal giudice di appello nella sentenza impugnata, ovvero l’intenzione di effettuare un attentato nei confronti di una persona che viaggia in auto blindata, attentato che avrebbe dovuto essere perpetrato prima di Natale, la stretta connessione temporale tra i messaggi che riguardano questa vicenda, la precisione dei dettagli sulle armi da utilizzare e sulla circostanza che esse dovessero essere in grado di superare gli ostacolo costituiti dalla blindatura dell’auto della vittima, la individuazione dei componenti della squadra incaricata di effettuare l’attentato, ed il solito riferimento alla persona che PO indica come “fratello”, e che la sentenza impugnata individua in EN RE come persona cui effettuare il “regalo” in questione, rende non manifestamente illogica la conclusione della sentenza impugnata che ha valorizzato anche questo episodio nel percorso motivazionale che ha portato a ritenere PO responsabile del reato contestato. Con riferimento al tentato omicidio FE, il ricorso deduce che la sentenza definisce certificato il coinvolgimento dell'imputato ma viola la preclusione derivante dal giudicato formatosi non solo in merito alle estraneità di PO ai fatti quanto soprattutto all'esclusione dell'aggravante mafiosa. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza sarebbe illegittima perché la motivazione ha omesso di considerare che sulla attribuibilità a PO del pin A6C51, asseritamente in uso a PO alla data del 6 aprile 2019, monitorato in relazione al tentato omicidio FE e al tentato omicidio della montagna, si deduce che l‘autorità giudiziaria di Brescia aveva riconosciuto che le celle agganciate dall'utenza ubicate nel territorio siciliano non consentivano di ricondurre il terminale ad un soggetto ben individuato, si deduce anche che era stata segnalata l’esistenza di chat riferibili all’agguato in danno di FE, da cui emergeva l’esistenza di un altro “HE non identificabile nel ricorrente, in particolare nella conversazione del 27 maggio 2020 tra La OS e CA il primo riferiva che si sarebbe incontrato con un “HE che non poteva essere il ricorrente perché PO si trovava in San Gregorio di Ippona, mentre RO era in provincia di Reggio, e che dopo l’incontro era La OS a sollecitare CA circa il lavoro della montagna, e non viceversa come sarebbe stato più logico. L’argomento è infondato. Nella parte relativa al “HE della conversazione del 27 maggio 2020 l’argomento è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, alla cui motivazione si fa rinvio. Nella parte relativa all’utenza in uso a PO il 6 aprile 2019, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità perché non prende posizione sull’argomento di prova usato dalla sentenza impugnata a pag. 120 e poi a pag. 139 sul possesso della utenza olandese da parte di PO nella giornata in questione, che è stato accertato nel corso di un controllo di polizia avvenuto ad Ala, in cui fu controllata l’auto su cui viaggiavano PO e CA. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha attribuito in modo illogico a PO il pin JP1NIV, non potendo valere quale elemento di identificazione l’invio della email in cui c’era scritto “Egr sig. PO, buongiorno” perché tra coloro che sono stati condannati per concorso con RE vi è un altro PO di nome OR, e perché nelle chat acquisite nel processo Eureka l’utilizzatore del pin in questione aveva un sito internet ed un indirizzo 20 di posta che nulla hanno a che vedere con PO. L’argomento è infondato, è stato già affrontato al punto 2.1. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla circostanza che PO avrebbe procurato documenti falsi a RE, che si fonderebbe a sua volta sulla circostanza che lo stesso PO afferma di averli utilizzati per un viaggio in Albania, mentre la difesa avrebbe provato documentalmente che PO ha usato i suoi documenti per recarsi in Albania. L’argomento è infondato, in quanto la risposta che dà la sentenza di appello a questa deduzione difensiva, ovvero che non è certo che PO si stesse riferendo proprio al viaggio in Albania documentato dalla difesa, non ha tratti di manifesta illogicità, perché in effetti la mancanza di precisi riferimenti circostanziali da parte di PO rende non agevole individuare il viaggio cui faceva riferimento, e la mancata indicazione del nome falso con cui avrebbe viaggiato rende non possibile controllare se tale viaggio vi sia stato. In questo contesto la impossibilità di confermare, o smentire, quanto dichiarato dallo stesso PO nella conversazione informatica rende non illogica la decisione del giudice del merito di utilizzare la prova costituita dalla dichiarazione resa da PO nella conversazione e di valutarla come indizio nel complesso del compendio probatorio su cui ha fondato la decisione. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla intermediazione che era stata richiesta a PO da RO per risolvere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini, in cui la frase di RO “puoi venire che a te non ti conoscono” sarebbe, in realtà, dimostrativa della prova negativa del reato contestato;
lo stesso utilizzo da parte di RO del “noi” che la sentenza impugnata usa come indice del sentirsi RO parte della famiglia RE esclude a contrario che ne facesse parte PO, circostanza confermata anche dalla risposta sprezzante che TE RE, cl. 2001, avrebbe dato a PO di fronte all’invito di tenere unita la famiglia. L’argomento è inammissibile perché pretende una rivalutazione di un elemento di prova che legittimamente ha fatto parte del materiale probatorio su cui fondare la decisione, non è stato travisato, e che la sentenza ritiene sostenga il giudizio di responsabilità e cui il ricorrente, invece, attribuisce valenza liberatoria. Nel giudizio di legittimità il sindacato sul modo in cui il giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legale dell’art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui “il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, e di quella di cui al successivo comma 2, secondo cui “l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti” è molto ristretto, perchè si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicata all'interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità di rivalutazione degli stessi. Nel caso in esame, il motivo di ricorso non introduce un vizio logico nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a dare una lettura diversa ad un elemento di prova, che non è ammessa in sede di legittimità. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla frequentazione del casolare Terra Grande da parte dell’imputato, atteso che valorizza il fatto che ivi il ricorrente abbia più volte incontrato RO e CA, ma mancano totalmente incontri tra PO e EN RE. L’argomento è infondato, in quanto non si rinviene un vizio logico nel percorso motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver attribuito il luogo in esame alla cosca RE, ha tratto dalla frequentazione del luogo da parte di PO un ulteriore elemento di conferma della sua intraneità alla cosca. La circostanza che non siano stati documentati incontri, neanche in quel luogo, con EN RE riprende un argomento già proposto più volte negli atti di ricorso e ritenuto infondato al punto 2.2. di questa sentenza cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha omesso di considerare come elemento a discarico la mancata partecipazione di PO al summit di mafia del 21 23 dicembre 2012, valorizzato, invece, nella stessa decisione come prova a carico di RO. L’argomento è manifestamente infondato, sia perché il summit in questione è avvenuto in un periodo molto risalente nel tempo, che, sia pure ricompreso nella imputazione, è lontano temporalmente dal periodo su cui la sentenza impugnata ha concentrato gli elementi di prova della partecipazione all’associazione da parte di PO, sia perché comunque sul piano strettamente logico la documentazione della mancata partecipazione ad un summit di mafia non è una prova correlativa ed opposta rispetto alla documentazione della partecipazione allo stesso, perché quest’ultima ha effettivamente una attitudine significatoria che alla prima manca del tutto, potendo essa dipendere da diverse ragioni. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima perché ha omesso di considerare che, per sostenere la partecipazione ad un’associazione mafiosa, non basta un rapporto con un solo partecipe, neanche se questi è in posizione apicale, ed occorre una disponibilità piena dell’associato con riferimento alla totalità dei fini associativi. L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità dell’impugnazione, perché, per il modo in cui è redatto, privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed ai passaggi della motivazione della sentenza impugnata, e formato soltanto da una successione di citazioni giurisprudenziali, idonee ad essere utilizzate in altri ricorsi dello stesso tipo, esso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e difetta, pertanto, della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato 3. È infondato anche il secondo motivo del ricorso RO, che contesta la sentenza impugnata nella parte in cui identifica nel ricorrente l’utilizzatore del pin 96EA81. Il ricorso deduce che, quanto al messaggio del 2 marzo 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di trovarsi a Roma per il parto della cugina, la circostanza che RO si trovasse in Roma in quel giorno non è prova sufficiente, atteso il costante continuo flusso di calabresi a Roma, per attribuire alla circostanza un significato concludente sarebbe stato necessario trovare i due dispositivi nella stessa cella, e non semplicemente in Roma;
quanto al messaggio del 12 dicembre 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, non basta sostenere, come fa la sentenza impugnata, che tra gennaio e febbraio 2021 il figlio di La OS sia stato visto guidare l’auto, perché la prova in tal senso, in realtà, è soltanto una, il controllo di polizia del 23 febbraio 2021, e comunque la immatricolazione dell’auto è avvenuta soltanto a luglio 2021, per cui l’auto della conversazione del dicembre 2020 non poteva essere quella del figlio di RO;
neanche è decisivo il messaggio del 9 febbraio 2021 in cui l’utilizzatore del pin aveva chiesto a PO di intervenire per dirimere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini, perché dal messaggio non c’è nulla che possa consentire di ritenere che si parli di RE. La impossibilità di ricondurre a RO il pin in questione inciderebbe anche sulla imputazione del capo b) che si fonda soltanto su una conversazione del 30 novembre 2020, in cui l’utilizzatore del pin afferma di avere in disponibilità un bazooka. Queste deduzioni devono essere affrontate congiuntamente per evitare una ricostruzione atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. la già citata Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678: In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria 22 valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Esse si rivelano infondate, perché l’attribuzione a RO del pin 96EA81 nel periodo coperto dall’indagine poggia su una base molto solida, solo parzialmente attaccata in ricorso. Infatti, anche a prescindere dal riferimento a RE come il consuocero indicato nel messaggino in cui l’utilizzatore del pin chiedeva aiuto a PO per dirimere una controversia, la circostanza che sia stato accertato in due occasioni (quella del parto della cugina in Roma e quella del 23 gennaio 2020 in cui RO, insieme a US PA, si reca a far visita a tale EN Iannaci) che il soggetto che ha la disponibilità del pin in questione si trovasse negli stessi luoghi del soggetto che aveva la disponibilità dell’utenza nota in uso a RO, unita alla circostanza che l’utilizzatore del pin usasse un nickname con cui era conosciuto RO, ed alla circostanza che l’utilizzatore del pin comunicasse di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, che in effetti circa tre mesi dopo ne veniva controllato alla guida, sono elementi da cui in modo non illogico la sentenza impugnata ha tratto la conclusione sulla attribuzione dell’utenza criptata in questione a RO. Il ricorso deduce, come detto, che la presenza di RO a Roma il giorno in cui la cugina del titolare dell’utenza criptata partoriva non è significativa atteso il numero di calabresi che ogni giorno viaggia verso Roma, ma l’argomento è infondato, perché la presenza delle due utenze in contemporanea in luogo molto distante dalla residenza e dimora abituale di RO costituisce elemento di prova che in modo non illogico è stato considerato avere una certa attitudine significatoria nel percorso logico della sentenza impugnata, per quanto possa essere ampia l’area occupata dalla città di Roma e per quanti possano essere i calabresi che ogni giorno si trovano a passare per essa. Il ricorso deduce, come detto, che anche il riferimento all’Audi Q3 deve ritenersi illogico, perché la conversazione sull’acquisto della Audi Q3 per il figlio è avvenuta il 12 dicembre 2020, mentre l’auto in questione è stata immatricolata il 23 marzo 2021 ed intestata al figlio del ricorrente il 9 luglio 2021, ma l’argomento è infondato, perché si tratta a sua volta di una coincidenza altrimenti difficile da spiegare, e che la differenza temporale tra la data della conversazione e la data della immatricolazione (circa tre mesi) non è tale da togliere attitudine significatoria all’elemento di prova in questione, atteso che il riferimento all’aver acquistato una Audi Q3 nel messaggio intercettato ha una sua genericità di forma espressiva che è compatibile sia con un acquisto in cui sia già avvenuta anche la consegna materiale dell’auto che con un acquisto che sia stato soltanto concordato contrattualmente, ma in cui la consegna seguirà quando l’auto sarà disponibile ed all’esito delle procedure di immatricolazione. Si tratta, pertanto, di un elemento di prova dotato di una certa attitudine significatoria che non illogicamente è stato considerato nel percorso logico della sentenza impugnata. In definitiva, il motivo di ricorso è infondato. 4. È infondato anche il terzo motivo del ricorso RO, che attacca, per ragioni diverse dalla attribuzione del pin, il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il ricorso deduce anzitutto che sarebbero state violate le regole legali di valutazione della prova con riferimento all’utilizzo dei dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi elettronici, perché l’acquisizione è soggetta al regime transitorio previsto dall’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2021, n. 178, che richiede la conferma di elementi di riscontro, e nel caso in esame con riferimento all’omicidio SE, la circostanza che RO si sia recato in Brescia per parlare con CA mentre si pianificava 23 l’omicidio è sorretta da un solo elemento di riscontro, ovvero la concomitanza temporale con i sopralluoghi che PO stava eseguendo in Pesaro;
invece, con riferimento al tentato omicidio FE, il riscontro è costituito da dichiarazioni non individualizzanti di EL e OS, che non attribuiscono al ricorrente un ruolo specifico nel fatto di sangue, mentre la geolocalizzazione di RO in Canale d’DO proprio nel periodo in cui erano in corso i sopralluoghi preliminari all’attentato in danno di FE è oggetto solo di una affermazione epidermica della corte territoriale che viola la regola legale di valutazione della prova. L’argomento è infondato. In questa parte il ricorso non attacca il complesso della motivazione della sentenza impugnata sul coinvolgimento del ricorrente nella pianificazione ed esecuzione dell’omicidio SE e nella pianificazione dell’attentato in danno di FE, ma due singole frasi, contenute nella motivazione della sentenza impugnata, e relative entrambe alla geolocalizzazione di RO in Brescia e poi Canale d’DO in occasione della preparazione di questi due progetti criminali. Nel modo in cui è proposto il motivo non consente, in realtà, di comprendere se la censura si rivolga ad una geolocalizzazione accertata mediante tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 132 del 1978, perché solo in tal caso sono necessari, per l’accertamento di responsabilità, gli elementi di conferma di cui all’art. 1, comma 1-bis del medesimo decreto, che non servono, invece, se i tabulati sono stati acquisiti con l’autorizzazione del giudice né servono se la geolocalizzazione è stata ricavata dagli elementi di prova trasmessi dall’autorità francese, che, come ricordato sopra, nella sistematica della pronuncia Gjuzi, sono soggetti alle regole della circolazione della prova, e non a quelle della formazione della prova. Il riferimento alla circostanza che sarebbe stata la stessa sentenza impugnata a ritenere implicitamente a pag. 69, nel valutare una fonte di prova a carico di PO, che ai tabulati fosse applicabile la normativa transitoria del d.l. n. 132 del 2021, avendo citato una massima pertinente a questo argomento, non sta, infatti, a significare che tale riferimento sia applicabile anche alle diverse fonti di prova che localizzano RO a Brescia ed a Canale d’DO su cui si è soffermato il motivo di ricorso. In ogni caso, anche a voler ritenere pertinente il richiamo con riferimento a queste due geolocalizzazioni alla norma dell’art. 1, comma 1-bis, citata, l’argomento è comunque infondato, perché la norma in esame dispone che “i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati (…)”. Gli “altri elementi di prova” di cui alla norma del comma 1-bis sono elementi di prova della responsabilità per il fatto contestato in imputazione, non elementi di conferma della esistenza della comunicazione telefonica risultante dal tabulato o della geolocalizzazione (v., in motivazione, Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 – 01; Sez. 2, n. 18092 del 04/03/2025, Bannò, n.m.; Sez. 5, n. 34242 del 04/07/2024, Palombo, n.m.; Sez. 5, n. 29268 del 21/03/2024, Iannone, n.m.), e nel caso in esame il fatto contestato in imputazione è il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non la partecipazione allo specifico delitto commesso in danno di LO SE, né a quello in danno di Ferrar;
gli elementi di riscontro al dato probatorio fornito dal tabulato non possono essere limitati, pertanto, alla geolocalizzazione in Brescia ed in Canale d’DO, ma nel complesso degli elementi di prova da cui il giudice del merito ha tratto la responsabilità dell’imputato per il reato contestato ed in cui legittimamente ha, pertanto, inserito anche il dato della geolocalizzazione. Il ricorso deduce ancora che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui valuta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO IO SE, atteso che, con riferimento all’apprestamento di un bunker, si tratta di dichiarazioni de relato che SE riferisce per averle 24 sapute da EN RE, e su cui mancano i riscontri esterni;
inoltre, si tratta di un soggetto caratterizzato da incostanza narrativa, perché in altro processo nel riferire i nomi delle persone vicine al gruppo di TE RE non aveva fatto il nome di RO, la incoerenza è destrutturante perchè si tratta della stessa consorteria, neutro sarebbe, invece, il riferimento ad una rapina ad un portavalori perché si tratterebbe di una deduzione del collaboratore. Il ricorso sul punto è inammissibile per difetto di specificità, perché non prende posizione sugli elementi contenuti nel percorso logico della sentenza impugnata per ritenere credibile il collaboratore di giustizia SE ed attendibile il suo racconto riferito a RO;
infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato che la credibilità di SE è stata ritenuta tale in tutti i processi in cui è stato sentito, e che è da confermare anche in questo giudizio in quanto lo stesso si è autoconsegnato ai Carabinieri di Polistena autoaccusandosi di un crimine grave che non era noto, tutte circostanze su cui il ricorso non prende posizione per contestare il giudizio di credibilità del collaboratore. Il ricorso sostiene che il collaboratore sarebbe soggetto ad incostanza narrativa, ma per sostenere tale deduzione evidenzia che, in altro processo, all’udienza del 6 aprile 2010 davanti al Tribunale di Palmi, egli avrebbe elencato una serie di soggetti, ma non avrebbe citato RO, tra i componenti del gruppo facente capo a TE RE, che, però, è un fatto privo di una concreta capacità significatoria di ciò che si vuole provare, ovvero che RO avrebbe dichiarato in diverse occasioni cose diverse, come aveva, peraltro, già fatto rilevare questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 22308 del 24/05/2022, RO, n.m., che ha deciso il ricorso cautelare, atteso che la mancata citazione di una persona in un elenco, per di più dai contorni molto vaghi (“la composizione del gruppo facente capo a TE RE”), non equivale alla dichiarata esclusione della stessa da una cosca criminale. Il ricorso deduce che non costituirebbe riscontro individualizzante l’essere stato osservato RO mentre partecipava ad un incontro, che per la sentenza impugnata è un summit di mafia, avvenuta il 23 dicembre 2012 a Rizziconi in una masseria in disponibilità dei RE, perchè in essa non si sa se RO abbia profferito parola o mantenuto un contegno solo passivo. L’argomento è infondato, perché la mera partecipazione in sé di RO, a prescindere dal fatto che questi sia stato silente o abbia tenuto un discorso, ad un incontro di questo tipo non illogicamente è stato considerato dalla sentenza impugnata un riscontro alle dichiarazioni di SE sulla intraneità del ricorrente alla cosca e sul suo rapporto di vicinanza con i RE, perché l’elemento significativo è che il ricorrente sia stato invitato ad un incontro riservato di questo tipo, non che abbia parlato in esso, che può essere indicativo, al più, del livello criminale raggiunto in seno all’organizzazione. Il ricorso deduce che non costituirebbe riscontro questo incontro di mafia, perché la mafiosità è stata tratta in sentenza da comportamenti privi di significato incriminante, quale il fatto che i presenti si appartassero di volta in volta con TE RE tra le frasche, e facili da spiegare con l’orario della riunione ed il clima mite della Calabria anche nei mesi invernali. L’argomento è infondato, perchè in modo non illogico la sentenza impugnata ha tratto argomenti per sostenere la natura di summit di mafia della riunione dalla circostanza che ad essa non abbiano reso parte le donne di famiglia, elemento non attaccato in ricorso, e che i presenti si appartassero di volta in volta con TE RE, comportamento che, come rileva il ricorso, non ha di per sé un significato univoco, ma che, letto insieme alle altre circostanze dell’azione, non illogicamente è stato ritenuto indice di una cautela tenuta dall’anziano capoclan che è compatibile con la trattazione di affari illeciti. Il ricorso deduce che l’attribuzione al ricorrente del tentativo di omicidio in danno di FE quale uno dei coelementi di prova della partecipazione all’organizzazione criminale è in contrasto con le regole degli omicidi mafiosi, perché, secondo la sentenza impugnata, il proposito sarebbe stato abbandonato per l’arresto di IL EL, in contrasto con la regola secondo cui le mafie sono 25 in grado di superare le contingenze se il crimine è considerato importante. L’argomento, che pure coglie correttamente un limite del percorso logico della sentenza impugnata, è, ciò nonostante, infondato, perché attacca la motivazione della sentenza sulla base di un postulato indimostrato, ovvero che l’organizzazione criminale, anche dopo l’arresto di EL, avrebbe potuto comunque portare a termine l’agguato, che avrebbe dovuto svolgersi in una zona molto lontana da quella in cui è radicata la cosca, e per di più caratterizzata da un controllo sociale piuttosto diffuso tipico dei paesi di montagna delle Alpi, quale Canale d’DO; l’argomento, inoltre, non tiene conto della regola logica di osservazione dei comportamenti umani che induce a ritenere che l’arresto di uno dei componenti del gruppo incaricato di eseguire l’azione criminale costituisca un deterrente a portarla a termine, perché introduce nei componenti del gruppo il dubbio che il progetto criminale sia stato scoperto e che di esso si dovrà rispondere. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata omette di considerare che la matrice mafiosa del progetto di attentato in danno di FE è stata esclusa nel processo a Brescia, circostanza che cita ma non pondera adeguatamente. L’argomento è infondato, è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata è illegittima perché omette di considerare che l’interesse di RO per la controversia nata tra il giovane TE RE, cl. 2001, ed i cugini non significa intraneità alla cosca, perché la sentenza dimentica i legami familiari esistenti tra RO e la famiglia RE, per cui la affectio che egli dimostra nei confronti degli esponenti della famiglia RE può essere determinata da motivi familiari e non corrisponde all’affectio societatis rilevante ai fini penali. L’argomento, pur in sé corretto - perché nella vicenda dell’incarico a PO a far da paciere tra i cugini RE l’attitudine del significante a provare l’appartenenza ad una associazione a delinquere è limitata - è, però, in ogni caso infondato, perché nel percorso logico della sentenza impugnata esso è assunto soltanto come conferma del pieno inserimento di RO, che in fin dei conti è soltanto un consuocero, negli affari della famiglia RE (la controversia tra i cugini RE aveva ad oggetto la somma di 50.000 euro, era quindi una controversia patrimoniale, per di più per importi molto consistenti, per di più di origine non precisata), inserimento che in modo non manifestamente illogico è stato considerato poi nel complesso degli elementi di prova della partecipazione al reato associativo. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata è illegittima perché inserisce tra gli elementi di prova a carico anche un “pensiero” del collaboratore RO IO SE, che ha dichiarato di ritenere che RO fosse responsabile dell’attentato in danno di suo zio, OR SE, avvenuto nel 2004. L’argomento è infondato, perché non destrutturante, in quanto attacca una parte del percorso logico della motivazione della sentenza impugnata che non è necessario per la tenuta logica della motivazione che ad esso dedica uno spazio estremamente marginale e solo come elemento che si pone in aderenza alle altre acquisizioni probatorie. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in una contraddittorietà interna quando afferma da un lato che i rapporti tra RO e OS possano avere origine diversa dall’attentato da compiere a Canale d’DO, e poi riporta, senza trarne le conseguenze, lo stupore di OS nel constatare che anche RO era oggetto del decreto di fermo, perché se i due fossero stati effettivamente in contatto proprio per compiere questo omicidio allora OS non si sarebbe dovuto stupire di leggere il nome del sodale. L’argomento della conversazione intercettata tra OS e AP è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in un vizio logico nel momento in cui sostiene che la cosca RE è ancora adesso operativa, circostanza che ricava dalle date delle imputazioni dei procedimenti penali che si sono conclusi, che, però, fotografano il passato, ed in cui 26 comunque RO, nonostante l’asserita prolungata intraneità alla cosca, non è mai stato coinvolto;
l’esistenza attuale della cosca è stata ricavata da circostanze non significative come l’esser stati in grado di trovare notizie sulla residenza del fratello del collaboratore SE, che era a sua volta protetto dalla giustizia, ma in realtà la stessa sentenza riconosce che alla residenza del fratello del collaboratore ci si è arrivati mediante ricerche su un portale internet. L’argomento è infondato, perché il percorso logico della sentenza impugnata che dedica all’attuale operatività della cosca RE le pagine da 83 a 85 appare scevro da tratti di manifesta illogicità, atteso che essa trae elementi da dati certi quali le condanne passate in giudicato. Come visto sopra, il ricorso deduce che, però, i processi fotografano il passato, ma non il presente. La deduzione in sé è corretta quando il reato commesso è un singolo e specifico fatto storico, ma non necessariamente quando oggetto del processo è un reato permanente, quale quello di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso;
nel caso in esame, l’esistenza della cosca RE nel periodo oggetto di indagine emerge in modo non manifestamente illogico da diversi passaggi della sentenza impugnata, quali il riferimento alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 170 del 20220 che ha condannato EN RE per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché alla latitanza del medesimo RE prolungatasi fino al 2019, e di cui in sentenza si sostiene che sia stata sostenuta da rete di fiancheggiatori, che non è concepibile senza postulare l’esistenza della cosca negli anni in cui è avvenuta. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in un vizio logico nel momento in cui sostiene che la circostanza che RO prometta a PO denaro per l’omicidio dovrebbe ricondurre questa vicenda ad un canale diverso da quello della ndrangheta, che non commissiona omicidi a pagamento ma li delega ai sodali. L’argomento è infondato, ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe da annullare perchè è la stessa pronuncia che riconosce che la cosca RE non ha le possibilità economiche per pagare una somma quale quella indicata nella messaggistica intercettata per il compimento del progetto di attentato, perché risulterebbe che TE RE, cl. 39, abbia dovuto vendere un terreno per pagare gli avvocati, circostanza che è stata desunta da un commento effettuato da PO in uno dei messaggi intercettati. L’argomento è manifestamente infondato, perché, anche a voler assumere come riscontrata l’affermazione di PO sulla necessità dei RE di vendere un terreno per pagare gli avvocati, però si tratta di canali di procacciamento della provvista del tutto diversi, perché i componenti di un gruppo criminale di fuoco vengono ragionevolmente pagati in nero con il profitto di attività criminali di cui la sentenza impugnata in modo non illogico assume che la cosca RE avesse ampia disponibilità, mentre il pagamento di una prestazione professionale di un avvocato richiede ragionevolmente una provvista lecita, di cui i soggetti coinvolti della famiglia RE potrebbero anche non disporre in misura adeguata tanto da essere stati costretti a vendere una proprietà. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe da annullare perché ricava la caratura ndranghetista di RO dall’uso delle armi, affermazione che non è coerente con le mafie storiche, che non abbisognano di armi per esercitare la forza di intimidazione essendo sufficiente la spendita del nome. L’argomento è manifestamente infondato, perché non legge correttamente l’affermazione di pag. 30 della sentenza impugnata su cui costruisce la censura, atteso che in essa la sentenza impugnata si è limitata a sostenere, peraltro in termini generali e con mera citazione di massime, che la ndrangheta, in quanto costituita da mere articolazioni locali che fanno parte di un organismo verticistico e centralizzato, è già di per sé una associazione armata, e che comunque lo è in particolare quella di cui fanno parte i ricorrenti, per ragioni che saranno esaminate nel punto 27 successivo. La sentenza, pertanto, non sostiene che RO avesse avuto bisogno delle armi per ottenere la capacità intimidatoria, ma solo che le abbia usate per singoli affari, e conseguentemente non si presta ad essere censurata con l’argomento che è stato proposto in ricorso. 5. Sono infondati anche i motivi del ricorso PO che contestano la natura armata dell’associazione (quinto motivo dell’atto di ricorso avv. LL;
prima parte del terzo motivo dell’atto di ricorso avv. Rotundo), mentre è inammissibile l’analogo motivo del ricorso RO (sesto motivo). 5.1. Il ricorso RO è inammissibile sul punto, perché il motivo sulla natura armata dell’associazione non era stato proposto nell’atto di appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 5.2. Il quinto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL deduce anzitutto che vi sarebbe contraddittorietà tra la parte della sentenza che ha ritenuto vi fosse prova della disponibilità di armi da parte dell’associazione e quella che ha ritenuto non necessaria tale prova. L’argomento è manifestamente infondato, perché la parte della sentenza in questione è quella di pag. 30 già citata al punto 4, ultimo paragrafo, di questa sentenza, e non contiene alcuna contraddittorietà ma solo una premessa di metodo sulla natura armata della ndrangheta in quanto tale, che sarebbe supportata nel caso in esame dalla accertata disponibilità di armi in capo al ricorrente ed a coloro che con lui hanno concorso nei progetti criminosi. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto ha negato rilevanza alla sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha assolto definitivamente l'imputato per la detenzione di armi ed ha richiamato, però, proprio due chat di quel periodo aventi ad oggetto armi menzionate nella imputazione bresciana ritenendole autoevidenti circa la consapevolezza del carattere armato dell'associazione, ma se l'arco di tempo è lo stesso della sentenza di Brescia allora quelle conversazioni avrebbero dovuto essere ritenute non decisive. L’argomento è infondato. La decisione della Corte di appello di Brescia ha avuto ad oggetto un fatto diverso rispetto a quello che in questo processo ha fondato la responsabilità per l’aggravante della natura armata dell’associazione, perché il giudice bresciano ha accertato, ed escluso, che PO abbia mai avuto un rapporto di materiale detenzione delle specifiche armi che l’organizzazione avrebbe dovuto usare per il progetto criminale di Canale d’DO, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che le stesse armi fossero in disponibilità dell’associazione; la disponibilità in capo all’associazione è un fatto diverso dalla disponibilità in capo al singolo associato, e la circostanza che altri componenti del gruppo criminale siano stati condannati nel processo bresciano per la detenzione delle medesime armi per cui PO è stato, invece, assolto, corrobora la compatibilità tra l’accertamento dei fatti come effettuato dalla sentenza della Corte di appello di Brescia e quello effettuato nella sentenza impugnata, che non era chiamata a decidere se PO come persona fisica avesse in disponibilità delle armi, ma se le avesse in disponibilità l’associazione di cui lo stesso è stato ritenuto far parte e che non era oggetto di indagine davanti all’autorità giudiziaria bresciana. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, perché dagli atti non risulta alcun elemento da cui ricavare che ciò di cui parlava PO quando nella messaggistica acquisita usava l’espressione “metodo tradizionale” erano pistole. L’argomento è manifestamente infondato, perché attacca non il significante, ma il significato, e quindi si risolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione delle prove, che è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica anche con 28 riferimento alla rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’aggravante, del tentativo di omicidio asseritamente commesso ai danni di FE, perché esso non può costituire prova posto che si tratta di un fatto assolutamente incerto, mentre la prova non può essere desunta dagli elementi raccolti nel processo per l'omicidio SE perché le sentenze non definitive possono essere utilizzate come prova solo limitatamente all'esistenza della decisione, e quindi dedurre il carattere armato dell'associazione dall'esser stato accertato il possesso di una pistola in altro procedimento ancora aperto costituisce violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. L’argomento è infondato, in quanto, con riferimento alla vicenda FE, il fatto della disponibilità di armi da parte di persone coinvolte nel progetto di attentato ed in parte ritenute affiliate alla cosca RE è, in realtà, giudizialmente accertato, mentre con riferimento alla vicenda dell’omicidio SE si è già detto al punto 2.2. di questa decisione che la sentenza impugnata non trae argomenti dalla sentenza in sé, ma dagli elementi di prova utilizzati in quel processo e riversati in questo, in tal modo non incorrendo in alcuna violazione delle regole legali di valutazione della prova. 5.3. La prima parte del terzo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. Rotundo deduce, sulla natura armata dell’associazione, che le chat in cui si parlava di armi sono in realtà le stesse chat che nel processo davanti alla Corte di appello di Brescia hanno portato ad un esito favorevole al ricorrente, sarebbe stato, pertanto, violato il giudicato del processo bresciano. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 5.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. 6. È inammissibile, invece, il quarto motivo del ricorso RO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo b) (la detenzione di un bazooka). Il motivo non è stato proposto in appello, esso pertanto incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 7. È inammissibile anche il quinto motivo del ricorso RO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per l’aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. che correda il capo b) dell’imputazione. Anche questo motivo non è stato proposto in appello, esso pertanto incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 8. Sono infondati i motivi del ricorso PO (sesto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, seconda parte del terzo motivo di ricorso dell’avv. Rotundo) che censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre è inammissibile il settimo motivo del ricorso RO che contiene analoga censura, nonché altra sull’eccessività della continuazione. 8.1. Il ricorso RO è inammissibile sul punto, perché il motivo sulle attenuanti generiche e sulla continuazione non era stato proposto nell’atto di appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’unico riferimento al trattamento sanzionatorio si rinviene, infatti, direttamente nelle conclusioni dell’atto di appello, in cui si chiede “minimo della pena e benefici di legge”, che, però, in difetto di una articolazione logica contenente una critica motivata alla sentenza impugnata, non può essere considerato, per ciò solo, un motivo di appello ammissibile. 29 8.2. Il sesto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL deduce, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che esse sono state negate per la partecipazione all’omicidio in danno di SE, che però è una vicenda ancora sub iudice, nessun valore potrebbe essere dato al silenzio processuale dell’imputato, ed avrebbe dovuto essere apprezzata, invece, la sua sostanziale incensuratezza. L’argomento è infondato, in quanto le attenuanti generiche sono state negate (pag. 287 della sentenza impugnata) per la mancanza di elementi positivi valutabili, per la oggettiva gravità del reato, per il ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio in quanto lo stesso ha accettato di essere coinvolto in omicidi;
il giudice di appello ha valorizzato anche la mancanza di apporti collaborativi. Già solo la prima affermazione sarebbe stata sufficiente a motivare il diniego delle attenuante, che non è adeguatamente contrastata dalla deduzione difensiva sulla “sostanziale” incensuratezza del ricorrente, atteso che “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01), e non essendo sufficiente a ribaltare l’assenza di elementi positivi la incensuratezza, ancora meno può esserlo una incensuratezza soltanto “sostanziale”. Le altre deduzioni sono, pertanto, assorbite. 8.3. La seconda parte del terzo motivo del ricorso dell’avv. Rotundo deduce che le attenuanti generiche sono state negate sulla sola base della gravità del reato commesso, ma per la loro concessione dovrebbero essere usati elementi diversi da quelli già rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Il motivo è infondato, sia per le ragioni indicate al punto 8.2 cui si fa rinvio, sia perché, in realtà, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che, il giudice del merito possa legittimamente usare agli effetti di cui all’art. 62-bis cod. pen. elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (v., tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 9. È inammissibile, invece, il settimo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, in cui si deduce che avrebbe dovuto essere applicata la pena per il reato di cui all’art. 416-bis prevista prima della novella della l. n. 69 del 2015. Il motivo è inammissibile sia perché non proposto in appello, e quindi incorrente nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché del tutto inconferente con la posizione dell’attuale ricorrente e con le emergenze probatorie a suo carico ritenute accertate nella sentenza impugnata, in quanto tutti i comportamenti che gli sono stati attribuiti come indicativi della sua partecipazione all’associazione sono successivi al 2015 (omicidio SE, 2018; progetto di attentato in danno di FE, 2019-2020; aiuto alla latitanza di EN RE, tra il 2015 ed il 2019; supporto a RO nel comporre la questione tra i cugini RE, 2021). 10. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 30 Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SO SE DE AR 31
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Russo;
Udito il Procuratore generale, Marco dall’Olio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori dell’imputato PO, avv. Sergio Rotundo e IO LL, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Uditi i difensori dell’imputato RO, avv. OR Staiano e OR GA, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in rito abbreviato, ha condannato: - GE PO alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per essere stato partecipe di un’associazione di stampo mafioso, ed, in particolare, della cosca AL-RE di Rizziconi, - NZ RO alla pena di 9 nove anni di reclusione per il medesimo reato in ragione dell’appartenenza alla medesima cosca, nonché per il delitto di cui all’art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto, con l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen., un’arma da guerra di tipo bazooka. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24404 Anno 2025 Presidente: DE AR SE Relatore: SO CA Data Udienza: 29/05/2025 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso PO 2.1.1. Primo atto di ricorso (avv. LL) Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione delle chat Sky Ecc;
nella sentenza impugnata non sono stati vagliati né i requisiti di legittimità dell'ordine di indagine europeo né quelli per utilizzare le chat nel presente giudizio, atteso che l'utilizzazione nei procedimenti nazionali di materiale intercettato raccolto all'estero non può essere ricondotto nello schema dell'art. 270 cod. proc. pen.; mentre nel trasferimento della prova tra procedimenti interni si può ritenere siano state osservate le medesime regole di assunzione della prova, altrettanto non può dirsi con riguardo al procedimento estero;
inoltre, il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'ordine di indagine europeo dimenticandosi che nel caso di specie non sussisteva il requisito del poter essere l'atto di indagine disposto alle stesse condizioni in un caso interno, perché la disciplina italiana sul captatore informatico di cui all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. permette l'inserimento dello stesso solo su dispositivo elettronico portatile, e non su un server;
l'ordine di indagine europeo n. 62 del 2021 era un atto ibrido, perché aveva ad oggetto tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di pin, e non chiariva neanche se si trattasse di acquisizione dal vivo o fredda di dati già registrati nel sistema, a fronte di materiale probatorio eterogeneo, non è individuabile con chiarezza la normativa interna di riferimento;
il giudice d'appello, inoltre, è apodittico nel momento in cui sostiene che le operazioni eseguite in Francia sarebbero state sicuramente legittime, atteso che non è dato sapere in che modo le chat sono state acquisite. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio di responsabilità nella parte in cui la sentenza ritiene identificato l'imputato con l'utilizzatore del pin JiN1PV; si sostiene in sentenza che dai tabulati dell’utenza criptata e degli spostamenti della Fiat Panda in uso al ricorrente si è arrivati alla conclusione che questa utenza fosse nella disponibilità del ricorrente ma il positioning non dà certezze in punto di prova;
anche gli ulteriori elementi di prova da cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il pin in questione fosse attribuibile al ricorrente sono insufficienti perché si cita un messaggio in cui l'utilizzatore del pin inoltra ad un altro l'immagine di una email in cui c'è la frase “egregio signor PO, buongiorno” che però è un è un riferimento neutro perché l'imputato non è l'unico calabrese ad avere questo cognome;
illegittimo è anche il riferimento alla circostanza che il pin avrebbe interagito sulla piattaforma con quello 96EA81 riconducibile al coimputato RO, atteso che la corretta attribuzione del pin a RO non è dimostrata;
illegittimo è anche il riferimento al contatto rilevato tra il pin in uso a PO e quello in uso a RO che si sarebbero incontrati il 1° dicembre 2020 nei pressi di una concessionaria a Rizziconi, riferimento insufficiente perché dimostrato soltanto dall'aggancio di celle, nè i giudici territoriali hanno indicato ulteriori riscontri dimostrativi della presenza anche di RO nella zona in cui è stata localizzata l'autovettura di PO;
ancora insufficiente è il riferimento alla conversazione avvenuta il 25 gennaio 2021 tra l'utilizzatore del pin e l'utilizzatore di altro pin, individuato in IA AS, in cui il ricorrente si sarebbe lamentato di aver trovato una microspia sulla propria autovettura, riferimento che non è sufficiente perché non è mai stata riscontrata la presenza di una microspia sulla Panda del ricorrente né nella conversazione si fa un preciso riferimento al fatto che si tratti proprio di quella in uso al ricorrente;
apodittica è anche la affermazione della sentenza impugnata secondo cui, ad ulteriore conforto del fatto che l'utilizzatore del pin fosse proprio il ricorrente, è il fatto che costui chiamasse nelle conversazioni EN RE cl. 82 con il termine “fratello”, posto che non vi è prova che PO usasse effettivamente questo termine per appellare RE. 2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio di responsabilità con riferimento alla parte della motivazione che ha ritenuto credibili i collaboratori di giustizia OS ed EN, nonostante che nessuno dei collaboratori di giustizia della fascia tirrenica, né del reggino né del vibonese, abbia mai reso dichiarazioni su PO;
nel giudizio di attendibilità del collaboratore OS non sono stati applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stato considerato che OS ha iniziato il percorso collaborativo dopo l'esecuzione del fermo emesso nei suoi confronti e pertanto aveva conoscenza diretta delle risultanze investigative, non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS negava di conoscere PO;
non è stato considerato che OS era inattendibile quando ha riferito che il “HE delle chat era il ricorrente, cui ha errato nell'attribuire i soprannomi di TMax o scooterista, risultando sul punto smentito dalle indagini;
non è stato considerato che nella chat del 17 dicembre 2020 l'utilizzatore di un telefono che gli investigatori hanno attribuito a La OS invia a quello attribuito al ricorrente il messaggio “ora vado che mi aspetta HE, il che vuol dire che il “HE non poteva essere di certo il ricorrente, circostanza che ammette anche la sentenza impugnata che ritiene che La OS, che si trovava in territorio calabrese, si stesse occupando di altro omicidio e che il “HE in questione fosse altri. È inoltre incompatibile con l’affectio societatis aver preteso 150.000 euro per realizzare un omicidio, circostanza compatibile al più con quella di un mercenario a pagamento assoldato per il singolo affare. Nel giudizio di attendibilità del collaboratore EN, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che sulla vicenda della microscopia EN riferisce de relato per aver appreso da LE TI, per cui, in assenza di riscontro da parte di quest'ultimo, quanto dichiarato deve ritenersi inutilizzabile per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.; inoltre la Corte di merito avrebbe dovuto esprimere il giudizio di attendibilità anche sulla fonte diretta, ovvero TI;
non vi è, inoltre, alcuna corrispondenza temporale tra l'episodio della microscopia e la latitanza di EN RE perché questi è stato latitante tra marzo 2015 ed agosto 2019, mentre la conversazione sulla microspia è del 25 gennaio 2021; inoltre, non è stato documentato alcun contatto tra PO e EN RE cl. 82; è stata travisata anche la deposizione del teste di p.g. LA, perché il fatto che ci fossero altri fiancheggiatori della cosca non autorizza a ritenere che tra gli stessi vi fosse anche l'imputato. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova sull’omicidio SE, sul tentato omicidio FE e su ciò che in atti viene chiamato tentato omicidio della “montagna”. Con riferimento al tentato omicidio FE, a differenza di quanto scritto nella sentenza impugnata, non c'è stato alcun processo a Brescia per tale omicidio, dal momento che in quella vicenda PO era imputato solo di detenzione di una pistola e di ordigni esplosivi: per di più l'imputato è stato anche assolto;
nel processo di Brescia si è accertato che al momento dell'arresto di EN RE questo era stato trovato in possesso di criptofonini e la successiva analisi degli stessi ha testato l'assenza di contatti tra PO e RE;
all'esito la Corte bresciana ha ritenuto non pacifica la provenienza del mandato omicidiario da parte della cosca RE;
queste affermazioni contenute in una sentenza irrevocabile fanno cadere uno dei pilastri della decisione impugnata. Con riferimento all'omicidio SE, la condanna dell'imputato per essere esecutore materiale di tale delitto non è irrevocabile, c'è solo la sentenza di primo grado, essa pertanto avrebbe dovuto essere valutata ex art. 234 cod. proc. pen., e non come prova dei fatti in essa rappresentata. Con riferimento alla natura stabile del contributo all'associazione, si coglie un ulteriore limite della sentenza che ha sostenuto che la partecipazione sia continua e duratura affermando in modo generico che la partecipazione è anche recente, circostanza però che è soltanto asserita, e che sarebbero esistiti rapporti leali e ciechi con la famiglia RE nel suo complesso, che è affermazione generica, atteso che i rapporti sarebbero avvenuti soltanto con un 3 soggetto (EN RE) e le chat con gli altri presunti sodali riguardano un arco temporale molto ristretto di due mesi a fronte di un'imputazione di vent'anni; gli omicidi cui l'imputato avrebbe preso parte non sono riconducibili ai RE, atteso che nessun membro di quella famiglia ne è stato imputato. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'essere l'associazione armata, in quanto la motivazione sul punto è contraddittoria perché ha negato rilevanza alla sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha assolto definitivamente l'imputato per la detenzione di armi ed ha richiamato però proprio due chat di quel periodo aventi ad oggetto armi menzionate nella imputazione bresciana, chat ritenute autoevidenti circa la consapevolezza del carattere armato dell'associazione; tuttavia, se l'arco di tempo è lo stesso della sentenza di Brescia, allora quelle conversazioni devono essere ritenute irrilevanti;
dagli atti non risulta alcun elemento da cui ricavare la identificabilità in armi da sparo di ciò che i conversanti chiamano “metodo tradizionale”; per quanto riguarda il tentativo di omicidio asseritamente commesso ai danni di FE, esso non può costituire prova posto che si tratta di un fatto assolutamente incerto, mentre la prova non può essere desunta dagli elementi raccolti nel processo per l'omicidio SE perché le sentenze non definitive possono essere utilizzate come prova solo limitatamente all'esistenza della decisione. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che erano state negate per la partecipazione all’omicidio in danno di SE, che però è ancora sub iudice, nessun valore può essere dato al silenzio processuale dell’imputato, ed avrebbe dovuto essere apprezzata invece la sua sostanziale incensuratezza. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, pur se è stata inflitta pena nel minimo edittale, è la stessa sentenza che a pag. 83 ammette che il sodalizio sarebbe stato operativo al più fino al 4 marzo 2015, data della sentenza del Tribunale di Palmi che ha condannato alcuni membri della famiglia RE, ma allora avrebbe dovuto essere applicata la pena per il reato di cui all’art. 416-bis prevista prima della novella della l. 27 maggio 2015, n. 69. 2.1.2. Secondo atto di ricorso (avv. Rotundo) Con il primo motivo deduce violazione di legge, degli artt. 6 e 8 CEDU, e motivazione apparente sull’acquisizione delle chat Sky Ecc. in quanto nel processo non è stata acquisita la messaggistica integrale ma soltanto il report delle chat estrapolate dalla polizia giudiziaria;
inoltre vi si trovano delle anomalie come una sequenza di messaggi provenienti dal solo pin attribuito all'imputato senza le risposte dell'interlocutore il che rende ogni analisi sul contenuto delle conversazioni meramente apparente;
la difesa dell'imputato infatti aveva prodotto un ulteriore report dei messaggi depositati in un altro processo da cui emergevano chiaramente dati utili ad attribuire ad altro soggetto il criptofonino oggetto d‘indagine. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, a fronte di una contestazione associativa per una partecipazione durata circa vent'anni, singolare appare la totale assenza dell'imputato nei numerosi processi relativi alla cosca RE;
il testimone di polizia giudiziaria LA, che ha riferito di aver svolto una lunga attività investigativa sulla cosca RE e di aver scoperchiato la rete dei fiancheggiatori della latitanza, non ha mai riferito in merito alla figura dell'imputato; la motivazione della sentenza di appello sull'assenza di qualsiasi riferimento allo stesso in tutti i contributi dichiarativi sulla cosca RE per la diversa provenienza geografica di PO è illogica posto che nessuno dei collaboratori dell'area reggina ha mai parlato di PO ma neanche nessuno dei collaboratori del vibonese ha mai parlato di PO. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, questi assegna a PO il ruolo di corriere di 4 stupefacenti per la cosca, ruolo che non è neanche contestato nell'imputazione, perchè su di esso non è stato trovato il minimo elemento di riscontro, inoltre il collaboratore ha precisato di aver letto del coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio SE ma di essersene meravigliato ritenendo che l'imputato non avesse lo spessore per compiere un omicidio;
inoltre il collaboratore sostiene di un rapporto stretto tra PO e EN RE che, però, non riconosce in foto, ed inoltre è smentito dal fatto che non è mai stato censito un incontro tra i due;
incongruo è anche il riferimento alla cattura della latitante RE in un comune limitrofo all'area di provenienza dell'imputato perché si tratta di un argomento assolutamente suggestivo ma privo di addentellati probatori;
la motivazione della sentenza dedica molto spazio al coinvolgimento del ricorrente negli episodi dell'omicidio di SE e del tentato omicidio FE e di quello della montagna ma il reclutamento dell'imputato per questi omicidi era avvenuto dietro compenso, il che è incompatibile con il ruolo di partecipe ad una associazione;
resta in ogni caso insoluto il tema del conferimento del mandato omicidiario. Sull'omicidio della montagna la sentenza sconta di aver ammantato di certezza dati del tutto ipotetici e valorizza la presunta partecipazione del ricorrente in assenza di individuazione della vittima, in assenza di individuazione del luogo di esecuzione dell'agguato e dei soggetti che lo avevano commissionato, che vengono identificati con inammissibile automatismo in appartenenti alla famiglia RE;
con riferimento al tentato omicidio FE, la sentenza definisce certificato il coinvolgimento dell'imputato ma viola la preclusione derivante dal giudicato formatosi non solo in merito alle estraneità di PO ai fatti quanto soprattutto all'esclusione dell'aggravante mafiosa. Sulle chat criptate, sulla attribuibilità a PO del pin A6C51, monitorato in relazione al tentato omicidio FE e al tentato omicidio della montagna, si deduce che era stata segnalata anche l’esistenza di chat riferibili all’agguato in danno di FE, da cui emergeva l’esistenza di un altro “HE non identificabile nel ricorrente;
si richiamava la chat del 24 maggio 202 tra La OS e CA in cui il primo riferiva che si sarebbe incontrato con un “HE che non poteva essere il ricorrente perché RO si trovava in San Gregorio di Ippona, mentre il secondo era in provincia di Reggio, dopo l’incontro era La OS a sollecitare CA circa il lavoro della montagna, e non viceversa come sarebbe stato più logico. Sulla attribuibilità a PO del pin JP1NIV, non poteva valere quale identificazione l’invio della email in cui c’era scritto “Egr sig. PO, buongiorno” perché tra coloro che sono stati condannati per concorso con RE vi è un altro PO di nome OR;
nelle chat acquisite nel processo Eureka l’utilizzatore del pin in questione aveva un sito internet ed un indirizzo di posta che nulla hanno a che vedere con PO. Circa il riferimento alla capacità di PO di procurare documenti falsi a RE, derivata dal fatto che lo stesso utilizzatore afferma di averli utilizzati per un viaggio in Albania, perché è emerso documentalmente che PO ha usato i suoi documenti per recarsi in Albania. La intermediazione prestata per risolvere una controversia tra TE RE cl 2001 ed i cugini sarebbe dimostrata da una frase di La OS “puoi venire che a te non ti conoscono” che in realtà è dimostrativa della prova negativa del reato contestato. Lo stesso utilizzo da parte di RO del “noi” che la sentenza impugnata intende come indice del sentirsi RO parte della famiglia esclude a contrario che ne facesse parte PO;
peraltro, si era sostenuto che non emerge in alcun modo che PO poi abbia svolto questa opera di paciere. Mancano totalmente rapporti tra PO e RE anche nella frequentazione del casolare Terra Grande. La sentenza omette inoltre di considerare come elemento a discarico la mancata partecipazione al summit di mafia del 23 dicembre 2012 valorizzato come prova a carico di RO. Con riferimento alle dichiarazioni di EN, occorre rilevare che, per ritenere configurato il reato, non basta un rapporto con un solo partecipe, ed occorre una permanente ed incondizionata offerta di contributo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura armata dell’associazione, le chat in cui si discuteva di armi sono in realtà le stesse chat di Brescia che 5 hanno portato ad un esito favorevole al ricorrente, di cui è stato violato il giudicato. Inoltre, le attenuanti generiche sono state negate sulla base della gravità del reato commesso, ma per esse dovrebbero essere usate elementi diversi da quelli già rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. 2.1.3. Motivi nuovi (avv. Rotundo) Con unico ulteriore motivo, con riferimento all’utilizzabilità delle chat criptate, si deduce ulteriormente che nell’ambito di un’operazione dalla DDA di Milano, convenzionalmente denominata “Delivery Money”, sono stati depositati file multimediali che contengono riferimenti e materiale fotografico che valgono a sconfessare la riconducibilità del PIN di interesse a PO;
si ripropone l’argomento secondo cui la mancata acquisizione del report integrale delle chat ha di fatto impedito la ricostruzione corretta e completa della consecutio dei messaggi con potenziale travisamento degli elementi indiziari dagli stessi ricavabili, si deduce che non sono mai stati acquisiti la copia forense dei supporti informatici trasmessi dall’autorità francese in esecuzione dell’O.E.I. n. 62/2021 né il relativo processo verbale, e si allega consulenza di parte dell’imputato datata 14 maggio 2025, che, qualora non acquisibile, è da intendersi quale memoria. 2.2. Ricorso RO Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla utilizzabilità delle chat criptate per la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria francese, per la mancata trasmissione degli atti che consentono il controllo di legittimità delle operazioni, per la parzialità dei contenuti della messaggistica acquisita;
la difesa dell’imputato aveva depositato consulenza tecnica da cui emergeva la inaffidabilità del risultato acquisito dall’autorità francese, per cui non è vero ciò che scrive la sentenza impugnata sul fatto che nessuna delle difese ha sollevato rilievi sul contenuto dei messaggi, né è sufficiente la risposta della sentenza secondo cui i messaggi dal punto di vista del contenuto non presentano anomalie, perchè sono una sequenza logica e coordinata, affermazione solo giudiziale non sorretta dalle competenze equivalenti a quelle del consulente tecnico;
la massima parte delle chat non contiene la risposta dell’interlocutore, quando la risposta c’è essa è liberatoria per l’interessato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla identificazione del ricorrente come l’utilizzatore del pin 96EA81; quanto al messaggio del 2 marzo 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di trovarsi a Roma per il parto della cugina, la circostanza che RO si trovasse in Roma è insufficiente atteso il costante continuo flusso di calabresi a Roma, inoltre sarebbe stato necessario trovare i due dispositivi nella stessa cella, e non semplicemente in Roma;
quanto al messaggio del 12 dicembre 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, non basta sostenere come fa la sentenza che tra gennaio e febbraio 2021 il figlio di La OS sia stato visto guidare l’auto, perché la immatricolazione è solo di luglio 2021, per cui l’auto della conversazione del dicembre 2020 non era quella del figlio di RO;
neanche è decisivo il messaggio del 9 febbraio 2021 in cui l’utilizzatore aveva coinvolto PO nel dirimere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini perché dal messaggio non c’è nulla che possa consentire di ritenere che si parli di RE. La impossibilità di ricondurre a RO il pin in questione incide anche sulla imputazione del capo b) che si fonda solo su una conversazione del 30 novembre 2020. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’utilizzo dei dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi elettronici perché l’acquisizione è soggetta al regime transitorio e deve essere confermata da elementi di riscontro, e nel caso in esame con riferimento all’omicidio SE, la localizzazione di RO in sentenza è sorretta da un solo elemento indiziario, con riferimento al tentato omicidio FE, il riscontro sono dichiarazioni non individualizzanti a sua volta 6 rette sulla geolocalizzazione, quanto alle dichiarazioni di OS, esse non individuano il ricorrente come responsabile di azioni di sangue e gli attribuiscono un soprannome in contrasto con quelli emersi nell’indagine. Sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO IO SE, si tratta di dichiarazioni de relato che SE riferisce per averle sapute da EN RE, e su cui mancano i riscontri esterni;
inoltre, si tratta di un soggetto caratterizzato da incostanza narrativa. Irrilevante è la partecipazione di RO ad una riunione di mafia avvenuta il 23 dicembre 2021 in una masseria a Rizziconi perchè in essa non si sa se RO abbia profferito parola o mantenuto un contegno solo passivo. Inoltre, in sentenza si sostiene che i partecipanti alla riunione quando avevano bisogno di parlare con TE RE, cl. 1939, si appartavano con lui sotto fitta vegetazione senza considerare il clima caldo del sud Italia, l’orario della riunione, le condizioni climatiche. L’attribuzione al ricorrente del tentato di omicidio FE quale espressione della partecipazione all’organizzazione criminale è in contrasto con le regole degli omicidi mafiosi, il proposito sarebbe stato abbandonato per l’arresto di EL, ma non si prende in considerazione che le mafie sono in grado di superare le contingenze se il crimine è considerato rilevante. Si omette inoltre di considerare che la matrice mafiosa è stata esclusa nel processo a Brescia, l’episodio quindi è privo di significato sotto il profilo della partecipazione all’associazione. L’appoggio al giovane RE non significa intraneità, la affectio dimostrata nei confronti degli esponenti della famiglia RE non corrisponde all’affectio rilevante ai fini penali. La sentenza è inoltre contraddittoria quando da un lato esclude che i rapporti tra RO e OS possano avere origine diversa dal tentato omicidio di canale d’DO, ma poi non attribuisce rilievo allo stupore di OS nel constatare che anche RO era oggetto del fermo perché, se i due erano in contatto proprio per compiere questo omicidio allora OS non si sarebbe dovuto stupire del fermo di RO. La frase della sentenza impugnata secondo cui la cosca RE è ancora adesso operativa è del tutto incerta: la si ricava dall’esser stati in grado di trovare notizie sulla residenza del fratello del collaboratore SE, ma in realtà la stessa sentenza riconosce che alla residenza del fratello del collaboratore si è arrivati mediante banali ricerche su internet;
inoltre, la stessa circostanza che RO prometta a PO denaro per l’omicidio dovrebbe ricondurlo ad un canale diverso da quello della ndrangheta che non commissiona omicidi a pagamento ma li delega ai sodali;
non risultano peraltro tracce del mandato dai vertici della cosca, peraltro è la stessa sentenza che riconosce che la cosca RE non ha le possibilità economiche per pagare perché TE RE, cl. 1939, deve vendere un terreno per pagare gli avvocati. È inoltre non coerente con le mafie storiche l’aver sostenuto in sentenza che l’uso di armi sia servito a RO per esercitare la forza di intimidazione laddove le associazioni storiche non abbisognano di esse perché la capacità intimidatrice c’è già. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna per il capo b) perché l’affermazione “il giocattolo c’è” non vuol dire nulla, ed anche ammesso che il giocattolo in questione potesse essere una pistola, la frase non è indizio di dominicalità sull’arma da parte di La OS;
pur se non necessario il riscontro esterno, però serve un giudizio sulla credibilità dei conversanti. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante mafiosa del capo b), l’interesse della cosca è indicato genericamente nelle varie azioni criminali, e peraltro non si dimostra in alcun modo se RO fosse consapevole di favorire un ente criminale, atteso che mancano incarichi a RO, che potrebbe anche aver detenuto armi per favorire il consuocero. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura armata dell’associazione perchè la motivazione della sentenza sulla notoria disponibilità di armi da parte della ndrangheta non è sufficiente perché non è detto che il sottogruppo criminale le abbia, ed in nessuno degli apporti probatori vi è un riferimento al fatto che il gruppo operi per il mezzo delle armi. La sentenza fa riferimento alla disponibilità del bazooka ma ciò non vuol dire che le armi venissero 7 utilizzate per il sodalizio. È la stessa sentenza che riconosce che la cosca non disponeva di armi quando nelle conversazioni tra CA ed altro sodale si dice che non stanno trovando le armi. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attenuanti generiche, a sostegno era dedotto il contenuto collaborativo dell’interrogatorio di garanzia che non si è risolto soltanto nel negare gli addebiti;
invece, la condanna per il favoreggiamento di AR AL ed il disvalore della condotta partecipativa non sono utilizzabili per negare le generiche perché non sono successive al fatto come chiede l’art. 133 cod. pen.. La sanzione inflitta a titolo di continuazione è eccessiva, la motivazione sulla natura fortemente offensiva dell’arma non vuol dire nulla perché si trattava già di per sé di una arma da guerra, mentre l’aver usato come motivazione la sussistenza dell’aggravante mafiosa non spiega in quanta parte essa abbia inciso nella pena per il reato satellite. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria anticipata per iscritto, il Procuratore generale, Marco dall’Olio, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Con nota scritta il difensore di PO, avv. IO LL, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. I difensori dell’imputato PO, avv. Sergio Rotundo e IO LL, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. I difensori dell’imputato RO, avv. OR Staiano e OR GA, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati. 1. Sono infondati, anzitutto, i motivi che attaccano la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto utilizzabili le chat criptate acquisite attraverso ordine di indagine europeo rivolto all’autorità giudiziaria francese (primo motivo atto di ricorso avv. LL nell’interesse di PO;
primo motivo, e motivo nuovo, atto di ricorso avv. Rotundo nell’interesse di PO;
primo motivo ricorso La OS); motivi che si esaminano congiuntamente. 1.1. Il motivo formulato dall’atto di ricorso dell’avv. LL deduce anzitutto che l'utilizzazione nei procedimenti nazionali di materiale intercettato raccolto all'estero non può essere ricondotto, come ha fatto la sentenza impugnata, nello schema dell'art. 270 cod. proc. pen., perchè, mentre nel trasferimento della prova tra procedimenti interni si può ritenere che a monte siano state osservate le medesime regole di assunzione della prova, altrettanto non può dirsi con riguardo al procedimento estero. L’argomento è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto di quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, in motivazione. Le Sezioni Unitehanno ritenuto che all’attività di indagine già svolta all’estero da altra autorità giudiziaria, per effetto della richiesta dall’autorità giudiziaria italiana con ordine di indagine europeo, si applichi il medesimo regime di circolazione delle prove tra procedimenti penali, superando l’argomento prospettato nel motivo di ricorso della mancata verifica della legittimità a monte dell’acquisizione, in quanto “il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte della 8 giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386 - 01; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886 - 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 01)” ed in quanto “nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, poi, è espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali”. Il motivo di ricorso deduce ancora che il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'ordine di indagine europeo che ha disposto l’acquisizione di queste conversazioni laddove, nel caso di specie, non sussisteva il requisito del poter essere l'atto di indagine disposto alle stesse condizioni in un caso interno, perché la disciplina italiana sul captatore informatico di cui all’art. 266, comma 2- bis, cod. proc. pen. permette l'inserimento dello stesso solo su dispositivo elettronico portatile, e non su un server: pertanto in Italia non è in realtà ammessa una procedura come quella seguita dalla polizia francese che ha acquisito i dati direttamente dal server all'insaputa del gestore del servizio. Anche questo argomento è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto di quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589, le quali, in motivazione, precisano che “non può ritenersi che l'inserimento di un captatore informatico sul server di una piattaforma di un sistema informatico o telematico costituisca mezzo "atipico" di indagine o di prova, come tale non consentito dall'ordinamento italiano perché incidente sui diritti fondamentali della persona. In proposito, non assume valenza dirimente il fatto che, nel codice di rito, in materia di intercettazioni, si faccia menzione della sola ipotesi dell'«inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile». Il captatore informatico, infatti, non è un autonomo mezzo di ricerca della prova, e tanto meno un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. Sicché non è indispensabile che il legislatore preveda dove lo stesso possa essere inserito”. Il motivo di ricorso deduce ancora che l'ordine di indagine europeo aveva ad oggetto tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di pin, e non chiariva se si trattasse di acquisizione dal vivo o fredda di dati già registrati nel sistema;
a fronte di materiale probatorio eterogeneo, non sarebbe individuabile con chiarezza la normativa interna di riferimento necessaria a valutare l’ammissibilità della prova. Anche questo argomento è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, secondo le quali “unico presupposto di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine, sotto il profilo del soggetto legittimato a presentarlo, è che l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo” (pag. 30), e che, poiché spetta, in conformità alle regole generali sull’onere della prova dei fatti processuali (sempre sentenza Gjuzi) alla parte che contesta l’utilizzabilità della prova l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepita, tale onere non è soddisfatto nel caso in esame da una allegazione perplessa quale quella che propone il motivo di ricorso, che non permette di individuare un atto di indagine acquisito dall’autorità francese e “circolato” in questo processo che non sarebbe stato comunque acquisibile per il diritto interno. Il ricorso deduce ancora che la sentenza d'appello è stata apodittica nel momento in cui ha sostenuto che le operazioni eseguite in Francia sarebbero state sicuramente legittime, atteso che non è noto sapere in che modo gli esiti dell’indagine siano stati acquisiti. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la pronuncia di appello è conforme allo schema legale della pronuncia Gjuzi delle Sezioni Unite già sopra citata, nella parte, anche essa già sopra citata, della presunzione di legittimità dell'attività di indagine compiuta all'estero dall’autorità giudiziaria e trasferita nel procedimento penale interno attraverso un ordine di indagine europeo. 9 1.2. Il primo motivo formulato dall’atto di ricorso dell’avv. Rotundo deduce, anzitutto, che nel processo non è stata acquisita la messaggistica integrale ma soltanto il report delle chat estrapolate dalla polizia giudiziaria, e che in esso vi si trovano delle anomalie come una sequenza di messaggi provenienti dal solo pin attribuito all'imputato senza le risposte dell'interlocutore, il che renderebbe ogni analisi sul contenuto delle conversazioni meramente apparente, e che a questa deduzione la sentenza di appello ha risposto sostenendo che l’autorità giudiziaria si sarebbe limitata ad esibire i messaggi per cui non vi era vincolo di segretezza, ma la motivazione sarebbe erronea sia perché non ha senso un vincolo di segretezza nel momento in cui la messaggistica viene utilizzata come elemento indiziante e sia perché l'omesso deposito integrale delle chat ha impedito la ricostruzione corretta e completa della consecutio dei messaggi e la possibile individuazione di elementi favorevoli all'imputato. L’argomento è infondato. Come ha rilevato correttamente la sentenza di appello, il ricorrente ha chiesto di essere giudicato in rito abbreviato, e quindi di essere giudicato sulla base del materiale probatorio che è in atti senza potersi lamentare della mancata acquisizione di ulteriore materiale probatorio che la sentenza impugnata ritiene non sia stato trasmesso perché non relativo alla posizione dell’imputato, ma di altre persone (di qui il riferimento alla segretezza), e che avrebbe potuto in astratto essere utile alla sua posizione. La mancanza in alcune conversazioni delle risposte dell’interlocutore del soggetto che aveva in uso il criptofonino attribuito dai giudici di merito al ricorrente non permette di ritenere che l’analisi del contenuto delle conversazioni sia meramente apparente, perché il contenuto di una risposta si può ricavare anche dal messaggio successivo del mittente, ed in ogni caso si tratta di questione che attiene non all’utilizzabilità della prova, ma, al più, alla correttezza del percorso logico-argomentativo del giudizio di responsabilità in relazione ad uno o più elementi di accusa che si dovessero ricavare dalle conversazioni acquisite, e che, pertanto, non può essere valutato in via generale ed astratta. Il motivo deduce ancora che la difesa dell'imputato aveva prodotto in giudizio un ulteriore report dei messaggi depositati in un altro processo da cui emergevano chiaramente dati utili ad attribuire ad altra persona il criptofonino oggetto d‘indagine; l’argomento è ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo, in cui si deduce che in altro processo sono stati depositati file multimediali che contengono riferimenti e materiale fotografico che vale a sconfessare la riconducibilità del pin di interesse a PO. L’argomento è infondato, in quanto non vi sono vizi logici nella motivazione della pronuncia di appello che ha affrontato questa specifica deduzione della difesa di PO ed ha risposto che le chat depositate dalla difesa, che le ha ottenute in altro processo, riguardano un periodo diverso rispetto a quelle del periodo in cui è documentato che il criptofonino fu consegnato dall’organizzazione mafiosa a PO;
la possibilità di attribuire ad altra persona la stessa utenza in altro periodo storico non è un ostacolo sul piano logico ad attribuirla con certezza al ricorrente nel periodo in cui sono documentate le conversazioni acquisite nel processo. Ciò vale a maggior ragione a fronte di un bene scarso, nel significato che ha questo termine nella teoria economica, come il criptofonino, e della circostanza che nel processo è stato documentato che il bene apparteneva all’organizzazione mafiosa, e fu da questa consegnato a PO in una occasione specifica, e con la finalità specifica di tenere i contatti con gli altri sodali nella pianificazione di uno dei delitti di sangue in cui era stato coinvolto, finalità che pure si percepisce agevolmente dalla motivazione della pronuncia impugnata. Il motivo nuovo è, invece, inammissibile nella parte in cui introduce in giudizio deduzioni ed elementi di prova successivi alla sentenza di secondo grado, ivi compresa la relazione tecnica del 15 maggio 2025, che neanche può valere come memoria come pretende, invece, il ricorso per 10 motivi nuovi, in quanto, anche a considerarla come memoria, si tratta in ogni caso di memoria che contiene argomenti non sottoposti previamente alla valutazione del giudice di appello, e che, quindi, sono stato sottratti alla cognizione del giudice di appello (v., per tutte, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01). 1.3. Il primo motivo del ricorso RO deduce, invece, anzitutto l’inutilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite ordine investigativo europeo per la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria francese e per la mancata trasmissione degli atti che consentono il controllo di legittimità delle operazioni. L’argomento è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con quanto osservato dalla pronuncia delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573, che ha ritenuto che “l'art. 14 Direttiva cit. fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la fase di esecuzione, e quindi anche quelle concernenti la scelta di riconoscere ed eseguire l'o.e.i., siano proponibili esclusivamente nello Stato di esecuzione” (pag. 24) e che non “appare seriamente ipotizzabile che identiche questioni possano essere proposte sia nello Stato di esecuzione, sia nello Stato di emissione” (sempre pag. 24). Nella sistematica della sentenza Gjuzi l’introduzione nel processo del materiale probatorio acquisito all’estero non avviene mediante il controllo della procedura di acquisizione da parte dello Stato di esecuzione, ma si risolve nella mera verifica del “rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” (pag. 25). Il ricorso RO deduce ancora l’inutilizzabilità dell’acquisizione per la parzialità dei contenuti della messaggistica acquisita che impedisce la completezza della informazione. L’argomento, che è sovrapponibile a quello speso anche dal ricorso PO e già esaminato, è infondato per le ragioni già espose al punto 1.2. di questa decisione. Il ricorso RO deduce, inoltre, che la sentenza impugnata è illegittima anche perché la difesa dell’imputato aveva depositato in giudizio consulenza tecnica di parte da cui emergeva la inaffidabilità degli esiti probatori trasmessi dall’autorità francese, e la risposta della sentenza impugnata secondo cui i messaggi dal punto di vista del contenuto non presentano anomalie, perchè sono una sequenza logica e coordinata non è sorretta dalle competenze equivalenti a quelle del consulente tecnico. L’argomento è infondato. La deduzione difensiva è, in effetti, coerente con la sistematica della pronuncia Gjuzi più volte citata, che ha ritenuto che “ai fini dell'accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove, e dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata” (pag. 26), e che ha aggiunto che il mancato accesso all'algoritmo utilizzato per criptare il contenuto delle conversazioni non comporta “il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrari” (pag. 37). La difesa dell’imputato, infatti, attraverso la consulenza tecnica di parte, mira ad introdurre quell’allegazione contraria che nella sistematica della pronuncia Gjuzi può indurre il giudice a ritenere esistente il pericolo che i dati trasmessi siano stati alterati. Pur se correttamente articolato in diritto, il motivo è, però, infondato nel merito, perché la consulenza tecnica di parte della difesa dell’imputato RO contiene, in realtà, soltanto argomenti suggestivi, ma non evidenzia alcun elemento concreto da cui si possa ricavare l’esistenza del pericolo che il dato trasmesso dall’autorità francese sia un dato alterato, come ha correttamente rilevato, alle pagine 59 e seguenti, la sentenza impugnata quando ha risposto all’analogo motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le ripetizioni delle conversazioni nei 11 report dipendono dalle operazioni di back up cui è stato sottoposto in automatico il dato informatico, che la differenza di registro stilistico di alcuni messaggi consegue all’esser il dato trasmesso alla autorità giudiziaria italiana una ritraduzione in italiano dal francese del contenuto originario delle conversazioni effettuate in italiano, e che l’utilizzo di diversi standard di indicazione delle cifre, o l’errore nella indicazione di alcune di esse, non sono proprie del dato informatico ma del report della polizia giudiziaria che riferisce su di esso, e che quindi non inducono a ritenere che il dato informatico possa essere stato alterato. 2. Il ricorso PO è infondato anche nella parte in cui censura il percorso logico attraverso cui la sentenza impugnata è giunta a confermare il giudizio di responsabilità per il reato contestato (secondo, terzo e quarto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL;
secondo motivo dell’atto di ricorso avv. Rotundo). 2.1. È infondato anzitutto il motivo che deduce il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui questa ritiene che l'utilizzatore, nelle chat criptate, del pin JiN1PV debba essere identificato con l’imputato PO (secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL). L’attribuzione a PO del pin in questione è stata ricavata da un coacervo di elementi indizianti che, secondo la sentenza impugnata, conducono in modo univoco a ritenere che lo stesso fosse nella sua disponibilità nel periodo oggetto dell’indagine. Il ricorso attacca ciascuno di questi elementi indizianti che ritiene privi di attitudine significatoria, ma gli argomenti che propone sono infondati. Il ricorso deduce che il pin in questione è associato all'utenza olandese *746 e che dai tabulati telefonici di questa utenza e dagli spostamenti della Fiat Panda, in uso al ricorrente, sono stati tratti argomenti per sostenere che questa utenza fosse nella disponibilità del ricorrente, perché l'utenza ed il veicolo si sono trovati contemporaneamente in contrada Cannevello di Taurianova nell'azienda agricola Terra Grande: il ricorso deduce che la conclusione sarebbe illegittima perché il positioning non offre dati attendibili;
il ricorso deduce ancora che insufficiente è anche il messaggio in cui l'utilizzatore del pin inoltra ad un altro l'immagine di una e-mail che inizia con la frase “egregio signor PO, buongiorno”, che il ricorso sostiene essere un riferimento neutro perché l'imputato non è l'unico calabrese ad avere questo cognome;
il ricorso deduce che sarebbe insufficiente ad attribuire la titolarità del pin in questione anche la circostanza che lo stesso avrebbe scambiato messaggi con il pin 96EA81 riconducibile al coimputato RO, che l’imputato PO pacificamente conosceva, atteso che la corretta attribuzione del pin a RO sarebbe ancora sub iudice;
il ricorso deduce ancora che insufficiente sarebbe il riferimento all’appuntamento concordato, via chat criptate, con RO per il 1° dicembre 2020 nei pressi di una concessionaria a Rizziconi, che sarebbe dimostrato dalla presenza della Fiat Panda di PO nei pressi della concessionaria in giorno dell’appuntamento, riferimento ritenuto insufficiente perché derivante soltanto dall'aggancio di celle e perché comunque non è dimostrata la presenza di RO;
il ricorso deduce ancora che sarebbe insufficiente anche il riferimento alla conversazione avvenuta il 25 gennaio 2021 tra l'utilizzatore del pin e l'utilizzatore di altro pin, individuato in IA AS, in cui il ricorrente si sarebbe lamentato di aver trovato una microspia sulla propria autovettura, riferimento che si reputa sufficiente perché non è mai stata riscontrata la presenza di una microspia sulla Panda del ricorrente;
il ricorso deduce che non sarebbe sufficiente ad identificarlo come utilizzatore del pin neanche la circostanza che nelle chat criptate egli chiamasse EN RE cl. 82 con il termine “fratello”, posto che non vi è prova che PO usasse effettivamente questo termine per appellare RE. Queste deduzioni devono essere affrontate congiuntamente per evitare una ricostruzione 12 atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678: In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Esse si rivelano infondate, perché l’attribuzione a PO del pin JiN1PV nel periodo coperto dall’indagine poggia su una base molto solida, difficilmente scalfibile, e non scalfita, infatti, dal ricorso;
se, infatti, un singolo elemento indiziario (la circostanza che l’utilizzatore si possa chiamare PO ricavata dall’inizio della e-mail che egli trasmette in chat) può anche non essere sufficientemente individualizzante, però questo indizio, valutato unitariamente all’altro elemento indiziario ricavato dagli spostamenti dell’utenza olandese *746 e dell’autovettura di PO che, il giorno della consegna al ricorrente del criptofonino, vengono a trovarsi tutti e due in Taurianova e poi effettuano il percorso di ritorno insieme verso Vibo Valentia, per terminare lo spostamento proprio nella cella di traffico che serve l’abitazione del ricorrente, e valutato unitariamente all’altro elemento indiziario costituito dalla presenza dell’autovettura del ricorrente proprio nel luogo e nell’ora in cui l’utilizzatore del pin aveva preso un appuntamento con altra persona (chiunque egli sia, perché, ai fini dell’attribuzione del pin JiN1PV, è neutro che la persona con cui era stato concordato l’appuntamento fosse RO), inducono a ritenere del tutto logica la conclusione raggiunta dai giudice del merito, sia in primo che in secondo grado, dell’attribuzione a PO della disponibilità del criptofonino nel periodo di indagine all’odierno ricorrente. 2.2. Sono infondati anche il terzo ed il quarto terzo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, che contestano la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al giudizio di responsabilità. Il terzo motivo contesta, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OS ed EN, e le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria LA;
il quarto motivo contesta, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente coinvolto nell’omicidio SE, nel tentato omicidio FE ed in ciò che in atti viene chiamato tentato omicidio della “montagna”. I due motivi devono essere affrontati congiuntamente per evitare una ricostruzione atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, secondo lo schema già ricordato sopra al punto 2.1, della pronuncia Mannino. Il ricorso deduce, anzitutto, che la sentenza impugnata ha risposto alla obiezione della difesa che ha rilevato che nessuno dei collaboratori di giustizia della fascia tirrenica abbia mai reso dichiarazioni su PO affermando che egli vive in un'area geografica diversa, essendo residente nel vibonese, ma non ha risposto alla deduzione che anche i collaboratori del vibonese non sapevano nulla del ricorrente. La circostanza che soltanto un collaboratore di giustizia (EN) indichi PO come uomo stabilmente a disposizione di EN RE coglie senz’altro un aspetto di debolezza della contestazione mossa al ricorrente, al tempo stesso, però, non può ritenersi manifestamente illogica la risposta che ha ritenuto di dare a questo argomento la sentenza impugnata, che ha sostenuto 13 trattarsi di un dato neutro, ma non di un dato che smentisca l’accusa, perchè la partecipazione di PO al sodalizio criminale è documentata in tempi recenti, e quindi non essere stata oggetto di contributi dichiarativi di persone che si sono allontanate dal clan prima che questa partecipazione si concretizzasse. La risposta della sentenza impugnata è coerente, in effetti, con le condotte attribuite al ricorrente che, seppure investito di un capo di imputazione che faceva iniziare la partecipazione di PO alla cosca RE al 2003, si è visto poi contestare soltanto fatti specifici avvenuti dal 2018 in poi. D’altronde, la partecipazione di PO all’associazione criminale negli anni oggetto dell’indagine trova una conferma nell’omicidio SE e nella progettazione di un attentato in danno di FE, fatti entrambi in modo non illogico attribuiti dai giudici del merito al mandato della cosca RE, interessata all’assassinio del fratello del collaboratore di giustizia SE che aveva reso dichiarazioni sulla cosca e, per le ragioni indicati in sentenza, anche a quello di DO FE per esigenze di equilibri criminali cui pure ha fatto riferimento la sentenza, e su cui si rimanda al punto 2.2. di questa sentenza. Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione” (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, MO, Rv. 281889 – 01, in motivazione a pag. 35). Pertanto, l’aver compiuto crimini – peraltro, di notevole importanza quale la esecuzione in un caso, e la progettazione nell’altro, di omicidi di complessa realizzazione in quanto da perpetrare fuori del territorio in cui è radicata la associazione criminale - nell’interesse della cosca RE corrobora, e rende attendibile, la chiamata in reità di EN, che lega PO a EN RE, ovvero ad uno dei vertici del clan, e supera un’argomentazione di sicuro pregio logico, ma comunque non decisiva, quale la mancata indicazione del nome di PO quale consociato nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia provenienti dalla cosca. Il ricorso deduce che il coinvolgimento di PO nell’omicidio SE e nell’attentato ai danni di FE prevedeva un compenso, in contrasto con le regole delle organizzazioni mafiose che non pagano i loro associati per commettere i crimini, per cui da tale ruolo mercenario svolto da PO nel caso in esame non si potrebbero trarre argomenti nel giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma questo argomento è infondato, perché cerca di neutralizzare un elemento probatorio a carico del ricorrente (l’aver commesso dei crimini nell’interesse della cosca RE) con un argomento assertivo e non fondato sull'id quod plerumque accidit (ovvero, che le organizzazioni criminali non pagherebbero i loro associati per commettere crimini), che, in quanto tale, non è idoneo a costituire base razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, Rv. 277312). Il ricorso deduce che nel giudizio di attendibilità del collaboratore EN, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che sulla vicenda della microscopia EN riferisce de relato per aver appreso da LE TI per cui, in assenza di riscontro da parte di quest'ultimo, quanto dichiarato deve ritenersi inutilizzabile per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., ma l’argomento è infondato, perché la circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). Il ricorso deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto esprimere il giudizio di attendibilità anche sulla fonte diretta, ovvero TI. Questa deduzione è corretta, perché, in caso di chiamata de 14 relato non riscontrata dalla fonte di conoscenza diretta, è necessaria “un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice” (Sez. U Aquilina, citata), ma la deduzione non è destrutturante, perché nel percorso logico della sentenza impugnata la vicenda del rinvenimento della microspia riferito da EN non è un passaggio necessario della motivazione del giudizio di responsabilità, essendo stato inserito soltanto per documentare l’esistenza di rapporti tra PO e EN RE. Per le stesse ragioni non ha efficacia destrutturante neanche l’argomento successivo del ricorso, che deduce che non vi è corrispondenza temporale tra il rinvenimento della microspia sull’auto di PO, che risale al 25 gennaio 2021, e la latitanza di EN RE, che è stato latitante tra marzo 2015 ed agosto 2019. Eliminando, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata il riferimento al rinvenimento della microspia, non viene disarticolato il percorso logico che conduce al giudizio di responsabilità. Il ricorso deduce che in atti non risulta nessun contatto diretto tra il ricorrente e EN RE. Anche questo argomento coglie senz’altro un aspetto della contestazione mossa al ricorrente, che la sentenza impugnata supera in modo non illogico, attesa la lunga latitanza di EN RE - circa quattro anni tra il 2015 ed il 2019 – che, in ragione delle cautele associate generalmente al comportamento di un latitante, è stata un ostacolo a che il rapporto personale fosse documentato da un controllo di polizia, un servizio di osservazione, una dichiarazione testimoniale o una intercettazione. Il ricorso deduce che è stata travisata anche la deposizione del teste di polizia giudiziaria LA, perché il fatto che nel corso della latitanza di EN RE vi fossero altri fiancheggiatori della cosca che non sono stati scoperti, non autorizza a ritenere che tra gli stessi vi fosse anche l'imputato. L’argomento è infondato, perché non si confronta con il reale significato dellamotivazione della sentenza impugnata. Questa, nel fare riferimento alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, si è limitata a sostenere che la prova introdotta dalla difesa non ha un contenuto a discarico, ma è neutra, non essendo stati identificati tutti i fiancheggiatori della latitanza;
tuttavia non ha tratto da ciò argomenti a carico del ricorrente. Il ricorso contesta anche il giudizio di attendibilità del collaboratore OS, deducendo che non sono stati applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stato considerato che OS ha iniziato il percorso collaborativo dopo l'esecuzione del fermo emesso nei suoi confronti e pertanto aveva conoscenza diretta delle risultanze investigative;
del pari non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS abbia negato di conoscere PO, non è stato considerato che OS è stato smentito dalle indagini quando ha riferito che il “HE (o Michel, o Michè), delle chat era il ricorrente, cui ha errato nell'attribuire i soprannomi di TMax o scooterista. L’argomento è infondato. Nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), OS appartiene alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una 15 attendibilità più elevata (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), in quanto dichiarante che chiama in correità, accusando anche se stesso, ed in quanto dichiarante che riferisce circostanze che conosce non de relato, ma per averle apprese direttamente. Nel caso in esame, non presenta tratti di manifesta illogicità il giudizio di attendibilità del narrato del collaboratore formulato nella sentenza impugnata sulla base del rilievo della conoscenza molto limitata tra lui e PO, che si sono incrociati soltanto per il singolo affare criminoso in cui sono stati coinvolti, e mediante il riferimento a circostanze che hanno trovato conferma (il riconoscimento di PO incontrato in compagnia di CA;
il riferimento ad una autovettura Renault Kangoo le cui chiavi egli avrebbe consegnato a PO: autovettura effettivamente in uso a questi nel periodo oggetto d’indagine) che non sono neanche attaccate in ricorso. Il ricorso deduce che il collaboratore conosceva gli atti dell’indagine, ma la questione della attendibilità di una collaborazione avvenuta quando già si conoscevano gli atti del giudizio, ha rilievo non di per sé, ma soltanto nella parte in cui essa può inficiare la genuinità delle dichiarazioni del collaboratore, che si può adagiare sulle dichiarazioni già rese da altri, e nel caso in esame il ricorso non spiega quale tra le dichiarazioni di OS sarebbe corrispondente a quella di una fonte di prova che egli conosceva per averla letta negli atti di indagine, e perché la corrispondenza deve ritenersi indice non di convergenza delle chiamate ma di provenienza indiretta dalla fonte già esaminata. La circostanza poi che OS abbia errato nell’attribuire un nickname (TMax o scooterista) a PO è stato valutato dalla sentenza impugnata, che dà atto esplicitamente dell’errore, ma lo ritiene in modo non illogico non inficiante la credibilità del ricorrente, perché l’errore inconsapevole, determinato da ricordo non corretto o fraintendimento, quale può essere ritenuto in modo non illogico quello che deriva dall’attribuzione di un soprannome usato soltanto per un affare criminoso determinato e poi abbandonato, non dice nulla sulla credibilità soggettiva del dichiarante, e non incide sulla attendibilità oggettiva della narrazione di quanto avvenuto. Il ricorso deduce che non è stato considerato che nel corso delle conversazioni tra OS e AP captate nella caserma il 4 ottobre 2001 subito dopo l'emissione del fermo OS abbia negato di conoscere PO, ma si tratta di argomento manifestamente infondato, non potendosi fondare una conclusione su un comportamento non necessariamente concludente, in quanto OS in quell’occasione non era tenuto a dire il vero al correo. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che nella chat del 17 dicembre 2020 l'utilizzatore di un telefono che investigatori hanno attribuito a La OS ha inviato a quello attribuito al ricorrente il messaggio “ora vado che mi aspetta HE, il che vuol dire che LE non poteva essere di certo il ricorrente, ma l’argomento è infondato, perché è la stessa sentenza impugnata che ricorda quest’episodio e che ne deduce che in quell’occasione si stesse parlando di un altro “HE, circostanza che non incide quindi sul giudizio di responsabilità che non è stato tratto da questa conversazione. Con riferimento all’attentato in danno di FE, il ricorso deduce che, a differenza di quanto scritto nella sentenza impugnata, non c'è stato alcun processo a Brescia per tale omicidio, in quella vicenda PO era imputato solo di detenzione di una pistola e di ordigni esplosivi, e per di più è stato assolto;
il ricorso deduce ancora che la Corte bresciana ha ritenuto non pacifica la provenienza del mandato omicidiario da parte della cosca RE;
la sentenza impugnata nel ritenere che il mandato omicidiario provenisse dalla cosca RE si sarebbe posta in contrasto con affermazioni contenute in una sentenza irrevocabile. L’argomento è infondato. La sentenza impugnata non è incorsa in alcun errore nella individuazione delle imputazioni formulate nel processo bresciano che indica con chiarezza a pag. 16 235. Inoltre, la sentenza irrevocabile sulla detenzione delle armi da impiegare nella vicenda dell’attentato in danno di FE non è stata usata, né poteva esserlo, come fonte di prova diretta a carico del ricorrente secondo lo schema previsto dall’art. 238-bis cod. proc. pen., per la ragione preclusiva che PO, come ricorda il ricorso, è stato assolto. L’interferenza tra i due processi consiste, in realtà, nel fatto che sono state utilizzate le medesime fonti di prova, e che esse hanno dato esito diverso quanto alla conclusione sulla finalità di agevolazione mafiosa del delitto contestato nel processo bresciano, ed, in particolare, alla riconducibilità dello stesso ad un ordine dato dalla cosca RE. L’argomento del contrasto della sentenza impugnata con la affermazione della matrice non mafiosa del delitto contenuta in una sentenza passata in giudicato è, però, infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ha più volte ripetuto che “l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate” (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 – 01; conforme Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non solo è pervenuta legittimamente a conclusioni diverse sulla base di un materiale probatorio che era più ricco di quello su cui ha deciso il giudice bresciano, ma si è fatta anche carico di considerare le conclusioni cui era giunta la Corte di appello di Brescia (notando che la sentenza bresciana non esclude che il mandato potesse provenire dalla criminalità organizzata, ed anzi ritiene che l’attentato potesse, in effetti, essere nell’interesse della stessa) ed ha riempito di contenuto il segmento che è mancato al giudice bresciano, per pervenire al giudizio di responsabilità anche per l’aggravante mafiosa, con i collegamenti tra persone e storie criminali di cui non disponeva l’altro giudice, e con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE, riportate a pag. 236 della sentenza impugnata, che ha riferito sul perché TE RE, cl. 1939, avesse decretato la morte di FE. Il ricorso deduce che, con riferimento all'omicidio SE, la condanna dell'imputato per essere esecutore materiale di tale delitto non è irrevocabile, essendo ancora pendente il giudizio di appello, essa pertanto avrebbe dovuto essere valutata ex art. 234 cod. proc. pen., e non come prova dei fatti in essa rappresentata. L’argomento è infondato, in quanto, come già per la vicenda dell’attentato in danno di FE, il percorso logico della motivazione della sentenza impugnata utilizza come prova a carico di PO non la sentenza del Tribunale di Pesaro, ma gli elementi di prova acquisiti in quel processo;
l’interferenza tra i due processi consiste, pertanto, anche in questo caso, soltanto nella circostanza che siano state utilizzate le medesime fonti di prova, ma non nel fatto che sia stata utilizzata come prova una sentenza, conformemente allo schema della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01). Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non argomenta in modo adeguato in ordine alla natura stabile del contributo all'associazione, affermando in modo generico che la partecipazione è continua e duratura ed anche recente, e di rapporti leali e ciechi con la famiglia RE nel suo complesso, ma i rapporti sarebbero avvenuti soltanto con un soggetto (EN RE), e le chat con gli altri presunti sodali riguardano un arco temporale molto ristretto di due mesi a fronte di 17 un'imputazione di vent'anni. L’argomento è infondato. Nel ritenere sufficientemente provato l’inserimento di PO nell’organizzazione criminale, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la partecipazione ad una associazione mafiosa si sostanzi nella “realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva” (sentenza MO citata, pag. 35). Un apporto concreto riconoscibile, e neanche minimale, di PO alla vita dell'associazione è, infatti, stato ricostruito nel percorso logico della sentenza impugnata, nel coinvolgimento dello stesso nella pianificazione in un caso, e nell’esecuzione nell’altro, di due omicidi nell’interesse del clan, non essendo sufficiente ad elidere tale interesse la circostanza che nessun capoclan sia stato riconosciuto responsabile per tali due delitti di sangue, in quanto la provenienza del mandato dalla cosca può essere ritenuta accertata incidentalmente anche dalla sentenza impugnata. E questo a tacere del comportamento ulteriore dell’aver procurato a EN RE documenti falsi, di cui PO si autoaccusa nelle chat acquisite, e che pure è riportato nella motivazione della sentenza impugnata. Il rapporto duraturo con RO, che, anche in ragione dei legami di parentela, ha nel percorso logico della sentenza impugnata il ruolo di elemento di raccordo tra i vertici della cosca ed i livelli inferiori, contribuisce a rendere infondato anche l’argomento di ricorso, secondo cui, al più, sarebbe provato solo il rapporto personale con EN RE, ma non quello con altri appartenenti al clan. 2.3. Sempre in punto di giudizio di responsabilità di PO per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è infondato anche il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. Rotundo. Il ricorso deduce anzitutto che a fronte di una contestazione di partecipazione all’associazione mafiosa per circa vent'anni, è singolare la totale assenza dell'imputato nei numerosi processi che hanno attinto la cosca RE;
la risposta della sentenza d'appello, secondo cui ciò è giustificato dall’inserimento dello stesso nel sodalizio solo in tempi recenti, non tiene conto della circostanza che la contestazione associativa ha come data di partenza il 2006; la motivazione della sentenza di appello sulla diversa provenienza geografica di PO per giustificare l’assenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia su di lui è illogica, posto che nessuno dei collaboratori dell'area reggina ha mai parlato di PO ma che anche nessuno dei collaboratori del vibonese, luogo di provenienza dell’imputato, ha mai parlato di PO. L’argomento è infondato, in quanto già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che la difesa aveva prodotto in giudizio le dichiarazioni rese in altro procedimento dal testimone di polizia giudiziaria LA, che ha riferito di aver svolto una lunga attività investigativa sulla cosca RE, di aver scoperchiato la rete dei fiancheggiatori della latitanza, ma non ha mai riferito in merito alla figura dell'imputato. L’argomento è infondato, in quanto già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, il ricorso deduce che questi sostiene che PO era vicino alla cosca dei Lo Bianco, non era formalmente affiliato ma aveva modi di ndranghetista e portava rispetto agli stessi, e che il suo ruolo era di corriere di stupefacenti per la cosca, ruolo che non è neanche contestato nell'imputazione, perchè su di esso non è stato trovato il minimo elemento di riscontro, e che il collaboratore ha precisato di aver letto del coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio SE ma di essersene meravigliato ritenendo che l'imputato non avesse lo spessore per compiere un omicidio, e che le dichiarazioni del collaboratore sarebbero perciò prive di riscontro, documentalmente smentite o divergenti dall’impostazione accusatoria. 18 L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché formula la contestazione con riferimento a parametri diversi dalla motivazione della sentenza impugnata (la non convergenza tra dichiarazioni del collaboratore ed impostazione accusatoria in questo giudizio, assumendo che la mancata trasposizione in un capo di imputazione del contenuto integrale delle dichiarazioni del collaboratore stia a significare una smentita alle stesse). I motivi di ricorso devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e non con le decisioni di altre autorità giudiziarie, e devono prendere posizione sui passaggi logici della motivazione delle sentenze di merito per evidenziarne gli eventuali vizi. La funzione tipica dell'impugnazione è, infatti, quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. I motivi di ricorso per cassazione sono, pertanto, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il ricorso non prende posizione sulla parte della motivazione della sentenza impugnata (pag. 242 e 243) in cui viene effettuato un articolato giudizio di credibilità del collaboratore ME EN e di attendibilità delle sue dichiarazioni, evidenziando che il collaboratore è già stato ritenuto credibile in altri processi, che lo stesso merita di superare lo scrutinio di credibilità perché si è autoaccusato di reati gravissimi che non erano stati ancora scoperti, perché gran parte del suo narrato è stato riscontrato, e perché finanche con riferimento alle dichiarazioni rese su PO il narrato è riscontrato da elementi di prova rinvenuti dalle chat criptate. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché omette di considerare che il collaboratore afferma l’esistenza di un rapporto stretto tra PO e EN RE che, però, non riconosce in foto, ed inoltre è smentito dal fatto che non sia mai stato censito un incontro tra i due. L’argomento è infondato, perchè la circostanza che il collaboratore non abbia riconosciuto in foto EN RE non inficia l’attendibilità del racconto nella parte in cui fa riferimento a RE, che può essere stato conosciuto anche per fama criminale, e non necessariamente per prolungata frequentazione personale, anche in ragione della lunga latitanza di RE. Sulla circostanza che non sia mai stato censito un incontro tra PO e RE si tratta di argomento infondato già valutato al punto 2.2., cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché contiene un incongruo riferimento alla cattura del latitante RE in un comune limitrofo all'area geografica di provenienza dell'imputato PO, che è un argomento assolutamente suggestivo ma privo di addentellati probatori. L’argomento è infondato, perché, per la non essenzialità della forza dimostrativa di questa affermazione della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01), la eventuale caduta di questo passaggio della motivazione non è, in ogni caso, in grado di disarticolare il percorso logico della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provata l’appartenenza di PO alla cosca RE. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza dedica molto spazio al coinvolgimento del ricorrente negli episodi dell'omicidio di SE e del tentato omicidio FE e di quello della montagna, ma il reclutamento dell'imputato per questi omicidi era avvenuto dietro compenso, il che è incompatibile con il ruolo di partecipe ad una associazione, resta in ogni caso insoluto il tema del conferimento del mandato omicidiario. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che sull'omicidio della montagna la sentenza sconta il vizio di aver ammantato 19 di certezza dati del tutto ipotetici e valorizza la presunta partecipazione del ricorrente in assenza di individuazione della vittima e in assenza di individuazione del luogo di esecuzione dell'agguato e dei soggetti che lo avevano commissionato, che vengono identificati con inammissibile automatismo in appartenenti alla famiglia RE. L’argomento è infondato, perché, a ciò che gli stessi diretti protagonisti chiamano “il lavoro della montagna”, la sentenza impugnata dedica le pagine 277 e 278 della motivazione, da cui effettivamente, come nota correttamente il ricorso, non si comprende chi sia la vittima dell’agguato né il luogo in cui lo stesso dovrebbe avvenire. Al tempo stesso, però, ciò che si comprende dalle chat scambiate dagli imputati e riportate dal giudice di appello nella sentenza impugnata, ovvero l’intenzione di effettuare un attentato nei confronti di una persona che viaggia in auto blindata, attentato che avrebbe dovuto essere perpetrato prima di Natale, la stretta connessione temporale tra i messaggi che riguardano questa vicenda, la precisione dei dettagli sulle armi da utilizzare e sulla circostanza che esse dovessero essere in grado di superare gli ostacolo costituiti dalla blindatura dell’auto della vittima, la individuazione dei componenti della squadra incaricata di effettuare l’attentato, ed il solito riferimento alla persona che PO indica come “fratello”, e che la sentenza impugnata individua in EN RE come persona cui effettuare il “regalo” in questione, rende non manifestamente illogica la conclusione della sentenza impugnata che ha valorizzato anche questo episodio nel percorso motivazionale che ha portato a ritenere PO responsabile del reato contestato. Con riferimento al tentato omicidio FE, il ricorso deduce che la sentenza definisce certificato il coinvolgimento dell'imputato ma viola la preclusione derivante dal giudicato formatosi non solo in merito alle estraneità di PO ai fatti quanto soprattutto all'esclusione dell'aggravante mafiosa. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza sarebbe illegittima perché la motivazione ha omesso di considerare che sulla attribuibilità a PO del pin A6C51, asseritamente in uso a PO alla data del 6 aprile 2019, monitorato in relazione al tentato omicidio FE e al tentato omicidio della montagna, si deduce che l‘autorità giudiziaria di Brescia aveva riconosciuto che le celle agganciate dall'utenza ubicate nel territorio siciliano non consentivano di ricondurre il terminale ad un soggetto ben individuato, si deduce anche che era stata segnalata l’esistenza di chat riferibili all’agguato in danno di FE, da cui emergeva l’esistenza di un altro “HE non identificabile nel ricorrente, in particolare nella conversazione del 27 maggio 2020 tra La OS e CA il primo riferiva che si sarebbe incontrato con un “HE che non poteva essere il ricorrente perché PO si trovava in San Gregorio di Ippona, mentre RO era in provincia di Reggio, e che dopo l’incontro era La OS a sollecitare CA circa il lavoro della montagna, e non viceversa come sarebbe stato più logico. L’argomento è infondato. Nella parte relativa al “HE della conversazione del 27 maggio 2020 l’argomento è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, alla cui motivazione si fa rinvio. Nella parte relativa all’utenza in uso a PO il 6 aprile 2019, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità perché non prende posizione sull’argomento di prova usato dalla sentenza impugnata a pag. 120 e poi a pag. 139 sul possesso della utenza olandese da parte di PO nella giornata in questione, che è stato accertato nel corso di un controllo di polizia avvenuto ad Ala, in cui fu controllata l’auto su cui viaggiavano PO e CA. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha attribuito in modo illogico a PO il pin JP1NIV, non potendo valere quale elemento di identificazione l’invio della email in cui c’era scritto “Egr sig. PO, buongiorno” perché tra coloro che sono stati condannati per concorso con RE vi è un altro PO di nome OR, e perché nelle chat acquisite nel processo Eureka l’utilizzatore del pin in questione aveva un sito internet ed un indirizzo 20 di posta che nulla hanno a che vedere con PO. L’argomento è infondato, è stato già affrontato al punto 2.1. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla circostanza che PO avrebbe procurato documenti falsi a RE, che si fonderebbe a sua volta sulla circostanza che lo stesso PO afferma di averli utilizzati per un viaggio in Albania, mentre la difesa avrebbe provato documentalmente che PO ha usato i suoi documenti per recarsi in Albania. L’argomento è infondato, in quanto la risposta che dà la sentenza di appello a questa deduzione difensiva, ovvero che non è certo che PO si stesse riferendo proprio al viaggio in Albania documentato dalla difesa, non ha tratti di manifesta illogicità, perché in effetti la mancanza di precisi riferimenti circostanziali da parte di PO rende non agevole individuare il viaggio cui faceva riferimento, e la mancata indicazione del nome falso con cui avrebbe viaggiato rende non possibile controllare se tale viaggio vi sia stato. In questo contesto la impossibilità di confermare, o smentire, quanto dichiarato dallo stesso PO nella conversazione informatica rende non illogica la decisione del giudice del merito di utilizzare la prova costituita dalla dichiarazione resa da PO nella conversazione e di valutarla come indizio nel complesso del compendio probatorio su cui ha fondato la decisione. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla intermediazione che era stata richiesta a PO da RO per risolvere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini, in cui la frase di RO “puoi venire che a te non ti conoscono” sarebbe, in realtà, dimostrativa della prova negativa del reato contestato;
lo stesso utilizzo da parte di RO del “noi” che la sentenza impugnata usa come indice del sentirsi RO parte della famiglia RE esclude a contrario che ne facesse parte PO, circostanza confermata anche dalla risposta sprezzante che TE RE, cl. 2001, avrebbe dato a PO di fronte all’invito di tenere unita la famiglia. L’argomento è inammissibile perché pretende una rivalutazione di un elemento di prova che legittimamente ha fatto parte del materiale probatorio su cui fondare la decisione, non è stato travisato, e che la sentenza ritiene sostenga il giudizio di responsabilità e cui il ricorrente, invece, attribuisce valenza liberatoria. Nel giudizio di legittimità il sindacato sul modo in cui il giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legale dell’art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui “il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, e di quella di cui al successivo comma 2, secondo cui “l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti” è molto ristretto, perchè si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicata all'interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità di rivalutazione degli stessi. Nel caso in esame, il motivo di ricorso non introduce un vizio logico nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a dare una lettura diversa ad un elemento di prova, che non è ammessa in sede di legittimità. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha motivato in modo illogico sulla frequentazione del casolare Terra Grande da parte dell’imputato, atteso che valorizza il fatto che ivi il ricorrente abbia più volte incontrato RO e CA, ma mancano totalmente incontri tra PO e EN RE. L’argomento è infondato, in quanto non si rinviene un vizio logico nel percorso motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver attribuito il luogo in esame alla cosca RE, ha tratto dalla frequentazione del luogo da parte di PO un ulteriore elemento di conferma della sua intraneità alla cosca. La circostanza che non siano stati documentati incontri, neanche in quel luogo, con EN RE riprende un argomento già proposto più volte negli atti di ricorso e ritenuto infondato al punto 2.2. di questa sentenza cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché ha omesso di considerare come elemento a discarico la mancata partecipazione di PO al summit di mafia del 21 23 dicembre 2012, valorizzato, invece, nella stessa decisione come prova a carico di RO. L’argomento è manifestamente infondato, sia perché il summit in questione è avvenuto in un periodo molto risalente nel tempo, che, sia pure ricompreso nella imputazione, è lontano temporalmente dal periodo su cui la sentenza impugnata ha concentrato gli elementi di prova della partecipazione all’associazione da parte di PO, sia perché comunque sul piano strettamente logico la documentazione della mancata partecipazione ad un summit di mafia non è una prova correlativa ed opposta rispetto alla documentazione della partecipazione allo stesso, perché quest’ultima ha effettivamente una attitudine significatoria che alla prima manca del tutto, potendo essa dipendere da diverse ragioni. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima perché ha omesso di considerare che, per sostenere la partecipazione ad un’associazione mafiosa, non basta un rapporto con un solo partecipe, neanche se questi è in posizione apicale, ed occorre una disponibilità piena dell’associato con riferimento alla totalità dei fini associativi. L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità dell’impugnazione, perché, per il modo in cui è redatto, privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed ai passaggi della motivazione della sentenza impugnata, e formato soltanto da una successione di citazioni giurisprudenziali, idonee ad essere utilizzate in altri ricorsi dello stesso tipo, esso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e difetta, pertanto, della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato 3. È infondato anche il secondo motivo del ricorso RO, che contesta la sentenza impugnata nella parte in cui identifica nel ricorrente l’utilizzatore del pin 96EA81. Il ricorso deduce che, quanto al messaggio del 2 marzo 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di trovarsi a Roma per il parto della cugina, la circostanza che RO si trovasse in Roma in quel giorno non è prova sufficiente, atteso il costante continuo flusso di calabresi a Roma, per attribuire alla circostanza un significato concludente sarebbe stato necessario trovare i due dispositivi nella stessa cella, e non semplicemente in Roma;
quanto al messaggio del 12 dicembre 2020 in cui l’utilizzatore del pin riferisce di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, non basta sostenere, come fa la sentenza impugnata, che tra gennaio e febbraio 2021 il figlio di La OS sia stato visto guidare l’auto, perché la prova in tal senso, in realtà, è soltanto una, il controllo di polizia del 23 febbraio 2021, e comunque la immatricolazione dell’auto è avvenuta soltanto a luglio 2021, per cui l’auto della conversazione del dicembre 2020 non poteva essere quella del figlio di RO;
neanche è decisivo il messaggio del 9 febbraio 2021 in cui l’utilizzatore del pin aveva chiesto a PO di intervenire per dirimere una controversia tra TE RE, cl. 2001, ed i cugini, perché dal messaggio non c’è nulla che possa consentire di ritenere che si parli di RE. La impossibilità di ricondurre a RO il pin in questione inciderebbe anche sulla imputazione del capo b) che si fonda soltanto su una conversazione del 30 novembre 2020, in cui l’utilizzatore del pin afferma di avere in disponibilità un bazooka. Queste deduzioni devono essere affrontate congiuntamente per evitare una ricostruzione atomistica e frazionata di singoli indizi, che sarebbe in contrasto con i criteri legali di valutazione della prova in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. la già citata Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678: In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria 22 valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Esse si rivelano infondate, perché l’attribuzione a RO del pin 96EA81 nel periodo coperto dall’indagine poggia su una base molto solida, solo parzialmente attaccata in ricorso. Infatti, anche a prescindere dal riferimento a RE come il consuocero indicato nel messaggino in cui l’utilizzatore del pin chiedeva aiuto a PO per dirimere una controversia, la circostanza che sia stato accertato in due occasioni (quella del parto della cugina in Roma e quella del 23 gennaio 2020 in cui RO, insieme a US PA, si reca a far visita a tale EN Iannaci) che il soggetto che ha la disponibilità del pin in questione si trovasse negli stessi luoghi del soggetto che aveva la disponibilità dell’utenza nota in uso a RO, unita alla circostanza che l’utilizzatore del pin usasse un nickname con cui era conosciuto RO, ed alla circostanza che l’utilizzatore del pin comunicasse di aver acquistato un Audi Q3 per il figlio, che in effetti circa tre mesi dopo ne veniva controllato alla guida, sono elementi da cui in modo non illogico la sentenza impugnata ha tratto la conclusione sulla attribuzione dell’utenza criptata in questione a RO. Il ricorso deduce, come detto, che la presenza di RO a Roma il giorno in cui la cugina del titolare dell’utenza criptata partoriva non è significativa atteso il numero di calabresi che ogni giorno viaggia verso Roma, ma l’argomento è infondato, perché la presenza delle due utenze in contemporanea in luogo molto distante dalla residenza e dimora abituale di RO costituisce elemento di prova che in modo non illogico è stato considerato avere una certa attitudine significatoria nel percorso logico della sentenza impugnata, per quanto possa essere ampia l’area occupata dalla città di Roma e per quanti possano essere i calabresi che ogni giorno si trovano a passare per essa. Il ricorso deduce, come detto, che anche il riferimento all’Audi Q3 deve ritenersi illogico, perché la conversazione sull’acquisto della Audi Q3 per il figlio è avvenuta il 12 dicembre 2020, mentre l’auto in questione è stata immatricolata il 23 marzo 2021 ed intestata al figlio del ricorrente il 9 luglio 2021, ma l’argomento è infondato, perché si tratta a sua volta di una coincidenza altrimenti difficile da spiegare, e che la differenza temporale tra la data della conversazione e la data della immatricolazione (circa tre mesi) non è tale da togliere attitudine significatoria all’elemento di prova in questione, atteso che il riferimento all’aver acquistato una Audi Q3 nel messaggio intercettato ha una sua genericità di forma espressiva che è compatibile sia con un acquisto in cui sia già avvenuta anche la consegna materiale dell’auto che con un acquisto che sia stato soltanto concordato contrattualmente, ma in cui la consegna seguirà quando l’auto sarà disponibile ed all’esito delle procedure di immatricolazione. Si tratta, pertanto, di un elemento di prova dotato di una certa attitudine significatoria che non illogicamente è stato considerato nel percorso logico della sentenza impugnata. In definitiva, il motivo di ricorso è infondato. 4. È infondato anche il terzo motivo del ricorso RO, che attacca, per ragioni diverse dalla attribuzione del pin, il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il ricorso deduce anzitutto che sarebbero state violate le regole legali di valutazione della prova con riferimento all’utilizzo dei dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi elettronici, perché l’acquisizione è soggetta al regime transitorio previsto dall’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2021, n. 178, che richiede la conferma di elementi di riscontro, e nel caso in esame con riferimento all’omicidio SE, la circostanza che RO si sia recato in Brescia per parlare con CA mentre si pianificava 23 l’omicidio è sorretta da un solo elemento di riscontro, ovvero la concomitanza temporale con i sopralluoghi che PO stava eseguendo in Pesaro;
invece, con riferimento al tentato omicidio FE, il riscontro è costituito da dichiarazioni non individualizzanti di EL e OS, che non attribuiscono al ricorrente un ruolo specifico nel fatto di sangue, mentre la geolocalizzazione di RO in Canale d’DO proprio nel periodo in cui erano in corso i sopralluoghi preliminari all’attentato in danno di FE è oggetto solo di una affermazione epidermica della corte territoriale che viola la regola legale di valutazione della prova. L’argomento è infondato. In questa parte il ricorso non attacca il complesso della motivazione della sentenza impugnata sul coinvolgimento del ricorrente nella pianificazione ed esecuzione dell’omicidio SE e nella pianificazione dell’attentato in danno di FE, ma due singole frasi, contenute nella motivazione della sentenza impugnata, e relative entrambe alla geolocalizzazione di RO in Brescia e poi Canale d’DO in occasione della preparazione di questi due progetti criminali. Nel modo in cui è proposto il motivo non consente, in realtà, di comprendere se la censura si rivolga ad una geolocalizzazione accertata mediante tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 132 del 1978, perché solo in tal caso sono necessari, per l’accertamento di responsabilità, gli elementi di conferma di cui all’art. 1, comma 1-bis del medesimo decreto, che non servono, invece, se i tabulati sono stati acquisiti con l’autorizzazione del giudice né servono se la geolocalizzazione è stata ricavata dagli elementi di prova trasmessi dall’autorità francese, che, come ricordato sopra, nella sistematica della pronuncia Gjuzi, sono soggetti alle regole della circolazione della prova, e non a quelle della formazione della prova. Il riferimento alla circostanza che sarebbe stata la stessa sentenza impugnata a ritenere implicitamente a pag. 69, nel valutare una fonte di prova a carico di PO, che ai tabulati fosse applicabile la normativa transitoria del d.l. n. 132 del 2021, avendo citato una massima pertinente a questo argomento, non sta, infatti, a significare che tale riferimento sia applicabile anche alle diverse fonti di prova che localizzano RO a Brescia ed a Canale d’DO su cui si è soffermato il motivo di ricorso. In ogni caso, anche a voler ritenere pertinente il richiamo con riferimento a queste due geolocalizzazioni alla norma dell’art. 1, comma 1-bis, citata, l’argomento è comunque infondato, perché la norma in esame dispone che “i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati (…)”. Gli “altri elementi di prova” di cui alla norma del comma 1-bis sono elementi di prova della responsabilità per il fatto contestato in imputazione, non elementi di conferma della esistenza della comunicazione telefonica risultante dal tabulato o della geolocalizzazione (v., in motivazione, Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 – 01; Sez. 2, n. 18092 del 04/03/2025, Bannò, n.m.; Sez. 5, n. 34242 del 04/07/2024, Palombo, n.m.; Sez. 5, n. 29268 del 21/03/2024, Iannone, n.m.), e nel caso in esame il fatto contestato in imputazione è il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non la partecipazione allo specifico delitto commesso in danno di LO SE, né a quello in danno di Ferrar;
gli elementi di riscontro al dato probatorio fornito dal tabulato non possono essere limitati, pertanto, alla geolocalizzazione in Brescia ed in Canale d’DO, ma nel complesso degli elementi di prova da cui il giudice del merito ha tratto la responsabilità dell’imputato per il reato contestato ed in cui legittimamente ha, pertanto, inserito anche il dato della geolocalizzazione. Il ricorso deduce ancora che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui valuta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO IO SE, atteso che, con riferimento all’apprestamento di un bunker, si tratta di dichiarazioni de relato che SE riferisce per averle 24 sapute da EN RE, e su cui mancano i riscontri esterni;
inoltre, si tratta di un soggetto caratterizzato da incostanza narrativa, perché in altro processo nel riferire i nomi delle persone vicine al gruppo di TE RE non aveva fatto il nome di RO, la incoerenza è destrutturante perchè si tratta della stessa consorteria, neutro sarebbe, invece, il riferimento ad una rapina ad un portavalori perché si tratterebbe di una deduzione del collaboratore. Il ricorso sul punto è inammissibile per difetto di specificità, perché non prende posizione sugli elementi contenuti nel percorso logico della sentenza impugnata per ritenere credibile il collaboratore di giustizia SE ed attendibile il suo racconto riferito a RO;
infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato che la credibilità di SE è stata ritenuta tale in tutti i processi in cui è stato sentito, e che è da confermare anche in questo giudizio in quanto lo stesso si è autoconsegnato ai Carabinieri di Polistena autoaccusandosi di un crimine grave che non era noto, tutte circostanze su cui il ricorso non prende posizione per contestare il giudizio di credibilità del collaboratore. Il ricorso sostiene che il collaboratore sarebbe soggetto ad incostanza narrativa, ma per sostenere tale deduzione evidenzia che, in altro processo, all’udienza del 6 aprile 2010 davanti al Tribunale di Palmi, egli avrebbe elencato una serie di soggetti, ma non avrebbe citato RO, tra i componenti del gruppo facente capo a TE RE, che, però, è un fatto privo di una concreta capacità significatoria di ciò che si vuole provare, ovvero che RO avrebbe dichiarato in diverse occasioni cose diverse, come aveva, peraltro, già fatto rilevare questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 22308 del 24/05/2022, RO, n.m., che ha deciso il ricorso cautelare, atteso che la mancata citazione di una persona in un elenco, per di più dai contorni molto vaghi (“la composizione del gruppo facente capo a TE RE”), non equivale alla dichiarata esclusione della stessa da una cosca criminale. Il ricorso deduce che non costituirebbe riscontro individualizzante l’essere stato osservato RO mentre partecipava ad un incontro, che per la sentenza impugnata è un summit di mafia, avvenuta il 23 dicembre 2012 a Rizziconi in una masseria in disponibilità dei RE, perchè in essa non si sa se RO abbia profferito parola o mantenuto un contegno solo passivo. L’argomento è infondato, perché la mera partecipazione in sé di RO, a prescindere dal fatto che questi sia stato silente o abbia tenuto un discorso, ad un incontro di questo tipo non illogicamente è stato considerato dalla sentenza impugnata un riscontro alle dichiarazioni di SE sulla intraneità del ricorrente alla cosca e sul suo rapporto di vicinanza con i RE, perché l’elemento significativo è che il ricorrente sia stato invitato ad un incontro riservato di questo tipo, non che abbia parlato in esso, che può essere indicativo, al più, del livello criminale raggiunto in seno all’organizzazione. Il ricorso deduce che non costituirebbe riscontro questo incontro di mafia, perché la mafiosità è stata tratta in sentenza da comportamenti privi di significato incriminante, quale il fatto che i presenti si appartassero di volta in volta con TE RE tra le frasche, e facili da spiegare con l’orario della riunione ed il clima mite della Calabria anche nei mesi invernali. L’argomento è infondato, perchè in modo non illogico la sentenza impugnata ha tratto argomenti per sostenere la natura di summit di mafia della riunione dalla circostanza che ad essa non abbiano reso parte le donne di famiglia, elemento non attaccato in ricorso, e che i presenti si appartassero di volta in volta con TE RE, comportamento che, come rileva il ricorso, non ha di per sé un significato univoco, ma che, letto insieme alle altre circostanze dell’azione, non illogicamente è stato ritenuto indice di una cautela tenuta dall’anziano capoclan che è compatibile con la trattazione di affari illeciti. Il ricorso deduce che l’attribuzione al ricorrente del tentativo di omicidio in danno di FE quale uno dei coelementi di prova della partecipazione all’organizzazione criminale è in contrasto con le regole degli omicidi mafiosi, perché, secondo la sentenza impugnata, il proposito sarebbe stato abbandonato per l’arresto di IL EL, in contrasto con la regola secondo cui le mafie sono 25 in grado di superare le contingenze se il crimine è considerato importante. L’argomento, che pure coglie correttamente un limite del percorso logico della sentenza impugnata, è, ciò nonostante, infondato, perché attacca la motivazione della sentenza sulla base di un postulato indimostrato, ovvero che l’organizzazione criminale, anche dopo l’arresto di EL, avrebbe potuto comunque portare a termine l’agguato, che avrebbe dovuto svolgersi in una zona molto lontana da quella in cui è radicata la cosca, e per di più caratterizzata da un controllo sociale piuttosto diffuso tipico dei paesi di montagna delle Alpi, quale Canale d’DO; l’argomento, inoltre, non tiene conto della regola logica di osservazione dei comportamenti umani che induce a ritenere che l’arresto di uno dei componenti del gruppo incaricato di eseguire l’azione criminale costituisca un deterrente a portarla a termine, perché introduce nei componenti del gruppo il dubbio che il progetto criminale sia stato scoperto e che di esso si dovrà rispondere. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata omette di considerare che la matrice mafiosa del progetto di attentato in danno di FE è stata esclusa nel processo a Brescia, circostanza che cita ma non pondera adeguatamente. L’argomento è infondato, è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata è illegittima perché omette di considerare che l’interesse di RO per la controversia nata tra il giovane TE RE, cl. 2001, ed i cugini non significa intraneità alla cosca, perché la sentenza dimentica i legami familiari esistenti tra RO e la famiglia RE, per cui la affectio che egli dimostra nei confronti degli esponenti della famiglia RE può essere determinata da motivi familiari e non corrisponde all’affectio societatis rilevante ai fini penali. L’argomento, pur in sé corretto - perché nella vicenda dell’incarico a PO a far da paciere tra i cugini RE l’attitudine del significante a provare l’appartenenza ad una associazione a delinquere è limitata - è, però, in ogni caso infondato, perché nel percorso logico della sentenza impugnata esso è assunto soltanto come conferma del pieno inserimento di RO, che in fin dei conti è soltanto un consuocero, negli affari della famiglia RE (la controversia tra i cugini RE aveva ad oggetto la somma di 50.000 euro, era quindi una controversia patrimoniale, per di più per importi molto consistenti, per di più di origine non precisata), inserimento che in modo non manifestamente illogico è stato considerato poi nel complesso degli elementi di prova della partecipazione al reato associativo. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata è illegittima perché inserisce tra gli elementi di prova a carico anche un “pensiero” del collaboratore RO IO SE, che ha dichiarato di ritenere che RO fosse responsabile dell’attentato in danno di suo zio, OR SE, avvenuto nel 2004. L’argomento è infondato, perché non destrutturante, in quanto attacca una parte del percorso logico della motivazione della sentenza impugnata che non è necessario per la tenuta logica della motivazione che ad esso dedica uno spazio estremamente marginale e solo come elemento che si pone in aderenza alle altre acquisizioni probatorie. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in una contraddittorietà interna quando afferma da un lato che i rapporti tra RO e OS possano avere origine diversa dall’attentato da compiere a Canale d’DO, e poi riporta, senza trarne le conseguenze, lo stupore di OS nel constatare che anche RO era oggetto del decreto di fermo, perché se i due fossero stati effettivamente in contatto proprio per compiere questo omicidio allora OS non si sarebbe dovuto stupire di leggere il nome del sodale. L’argomento della conversazione intercettata tra OS e AP è infondato ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in un vizio logico nel momento in cui sostiene che la cosca RE è ancora adesso operativa, circostanza che ricava dalle date delle imputazioni dei procedimenti penali che si sono conclusi, che, però, fotografano il passato, ed in cui 26 comunque RO, nonostante l’asserita prolungata intraneità alla cosca, non è mai stato coinvolto;
l’esistenza attuale della cosca è stata ricavata da circostanze non significative come l’esser stati in grado di trovare notizie sulla residenza del fratello del collaboratore SE, che era a sua volta protetto dalla giustizia, ma in realtà la stessa sentenza riconosce che alla residenza del fratello del collaboratore ci si è arrivati mediante ricerche su un portale internet. L’argomento è infondato, perché il percorso logico della sentenza impugnata che dedica all’attuale operatività della cosca RE le pagine da 83 a 85 appare scevro da tratti di manifesta illogicità, atteso che essa trae elementi da dati certi quali le condanne passate in giudicato. Come visto sopra, il ricorso deduce che, però, i processi fotografano il passato, ma non il presente. La deduzione in sé è corretta quando il reato commesso è un singolo e specifico fatto storico, ma non necessariamente quando oggetto del processo è un reato permanente, quale quello di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso;
nel caso in esame, l’esistenza della cosca RE nel periodo oggetto di indagine emerge in modo non manifestamente illogico da diversi passaggi della sentenza impugnata, quali il riferimento alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 170 del 20220 che ha condannato EN RE per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché alla latitanza del medesimo RE prolungatasi fino al 2019, e di cui in sentenza si sostiene che sia stata sostenuta da rete di fiancheggiatori, che non è concepibile senza postulare l’esistenza della cosca negli anni in cui è avvenuta. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata incorrerebbe in un vizio logico nel momento in cui sostiene che la circostanza che RO prometta a PO denaro per l’omicidio dovrebbe ricondurre questa vicenda ad un canale diverso da quello della ndrangheta, che non commissiona omicidi a pagamento ma li delega ai sodali. L’argomento è infondato, ed è stato già affrontato al punto 2.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe da annullare perchè è la stessa pronuncia che riconosce che la cosca RE non ha le possibilità economiche per pagare una somma quale quella indicata nella messaggistica intercettata per il compimento del progetto di attentato, perché risulterebbe che TE RE, cl. 39, abbia dovuto vendere un terreno per pagare gli avvocati, circostanza che è stata desunta da un commento effettuato da PO in uno dei messaggi intercettati. L’argomento è manifestamente infondato, perché, anche a voler assumere come riscontrata l’affermazione di PO sulla necessità dei RE di vendere un terreno per pagare gli avvocati, però si tratta di canali di procacciamento della provvista del tutto diversi, perché i componenti di un gruppo criminale di fuoco vengono ragionevolmente pagati in nero con il profitto di attività criminali di cui la sentenza impugnata in modo non illogico assume che la cosca RE avesse ampia disponibilità, mentre il pagamento di una prestazione professionale di un avvocato richiede ragionevolmente una provvista lecita, di cui i soggetti coinvolti della famiglia RE potrebbero anche non disporre in misura adeguata tanto da essere stati costretti a vendere una proprietà. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe da annullare perché ricava la caratura ndranghetista di RO dall’uso delle armi, affermazione che non è coerente con le mafie storiche, che non abbisognano di armi per esercitare la forza di intimidazione essendo sufficiente la spendita del nome. L’argomento è manifestamente infondato, perché non legge correttamente l’affermazione di pag. 30 della sentenza impugnata su cui costruisce la censura, atteso che in essa la sentenza impugnata si è limitata a sostenere, peraltro in termini generali e con mera citazione di massime, che la ndrangheta, in quanto costituita da mere articolazioni locali che fanno parte di un organismo verticistico e centralizzato, è già di per sé una associazione armata, e che comunque lo è in particolare quella di cui fanno parte i ricorrenti, per ragioni che saranno esaminate nel punto 27 successivo. La sentenza, pertanto, non sostiene che RO avesse avuto bisogno delle armi per ottenere la capacità intimidatoria, ma solo che le abbia usate per singoli affari, e conseguentemente non si presta ad essere censurata con l’argomento che è stato proposto in ricorso. 5. Sono infondati anche i motivi del ricorso PO che contestano la natura armata dell’associazione (quinto motivo dell’atto di ricorso avv. LL;
prima parte del terzo motivo dell’atto di ricorso avv. Rotundo), mentre è inammissibile l’analogo motivo del ricorso RO (sesto motivo). 5.1. Il ricorso RO è inammissibile sul punto, perché il motivo sulla natura armata dell’associazione non era stato proposto nell’atto di appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 5.2. Il quinto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL deduce anzitutto che vi sarebbe contraddittorietà tra la parte della sentenza che ha ritenuto vi fosse prova della disponibilità di armi da parte dell’associazione e quella che ha ritenuto non necessaria tale prova. L’argomento è manifestamente infondato, perché la parte della sentenza in questione è quella di pag. 30 già citata al punto 4, ultimo paragrafo, di questa sentenza, e non contiene alcuna contraddittorietà ma solo una premessa di metodo sulla natura armata della ndrangheta in quanto tale, che sarebbe supportata nel caso in esame dalla accertata disponibilità di armi in capo al ricorrente ed a coloro che con lui hanno concorso nei progetti criminosi. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto ha negato rilevanza alla sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha assolto definitivamente l'imputato per la detenzione di armi ed ha richiamato, però, proprio due chat di quel periodo aventi ad oggetto armi menzionate nella imputazione bresciana ritenendole autoevidenti circa la consapevolezza del carattere armato dell'associazione, ma se l'arco di tempo è lo stesso della sentenza di Brescia allora quelle conversazioni avrebbero dovuto essere ritenute non decisive. L’argomento è infondato. La decisione della Corte di appello di Brescia ha avuto ad oggetto un fatto diverso rispetto a quello che in questo processo ha fondato la responsabilità per l’aggravante della natura armata dell’associazione, perché il giudice bresciano ha accertato, ed escluso, che PO abbia mai avuto un rapporto di materiale detenzione delle specifiche armi che l’organizzazione avrebbe dovuto usare per il progetto criminale di Canale d’DO, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che le stesse armi fossero in disponibilità dell’associazione; la disponibilità in capo all’associazione è un fatto diverso dalla disponibilità in capo al singolo associato, e la circostanza che altri componenti del gruppo criminale siano stati condannati nel processo bresciano per la detenzione delle medesime armi per cui PO è stato, invece, assolto, corrobora la compatibilità tra l’accertamento dei fatti come effettuato dalla sentenza della Corte di appello di Brescia e quello effettuato nella sentenza impugnata, che non era chiamata a decidere se PO come persona fisica avesse in disponibilità delle armi, ma se le avesse in disponibilità l’associazione di cui lo stesso è stato ritenuto far parte e che non era oggetto di indagine davanti all’autorità giudiziaria bresciana. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, perché dagli atti non risulta alcun elemento da cui ricavare che ciò di cui parlava PO quando nella messaggistica acquisita usava l’espressione “metodo tradizionale” erano pistole. L’argomento è manifestamente infondato, perché attacca non il significante, ma il significato, e quindi si risolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione delle prove, che è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica anche con 28 riferimento alla rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’aggravante, del tentativo di omicidio asseritamente commesso ai danni di FE, perché esso non può costituire prova posto che si tratta di un fatto assolutamente incerto, mentre la prova non può essere desunta dagli elementi raccolti nel processo per l'omicidio SE perché le sentenze non definitive possono essere utilizzate come prova solo limitatamente all'esistenza della decisione, e quindi dedurre il carattere armato dell'associazione dall'esser stato accertato il possesso di una pistola in altro procedimento ancora aperto costituisce violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. L’argomento è infondato, in quanto, con riferimento alla vicenda FE, il fatto della disponibilità di armi da parte di persone coinvolte nel progetto di attentato ed in parte ritenute affiliate alla cosca RE è, in realtà, giudizialmente accertato, mentre con riferimento alla vicenda dell’omicidio SE si è già detto al punto 2.2. di questa decisione che la sentenza impugnata non trae argomenti dalla sentenza in sé, ma dagli elementi di prova utilizzati in quel processo e riversati in questo, in tal modo non incorrendo in alcuna violazione delle regole legali di valutazione della prova. 5.3. La prima parte del terzo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. Rotundo deduce, sulla natura armata dell’associazione, che le chat in cui si parlava di armi sono in realtà le stesse chat che nel processo davanti alla Corte di appello di Brescia hanno portato ad un esito favorevole al ricorrente, sarebbe stato, pertanto, violato il giudicato del processo bresciano. L’argomento è infondato ed è stato già affrontato al punto 5.2. di questa sentenza, cui si fa rinvio. 6. È inammissibile, invece, il quarto motivo del ricorso RO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo b) (la detenzione di un bazooka). Il motivo non è stato proposto in appello, esso pertanto incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 7. È inammissibile anche il quinto motivo del ricorso RO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per l’aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. che correda il capo b) dell’imputazione. Anche questo motivo non è stato proposto in appello, esso pertanto incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 8. Sono infondati i motivi del ricorso PO (sesto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, seconda parte del terzo motivo di ricorso dell’avv. Rotundo) che censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre è inammissibile il settimo motivo del ricorso RO che contiene analoga censura, nonché altra sull’eccessività della continuazione. 8.1. Il ricorso RO è inammissibile sul punto, perché il motivo sulle attenuanti generiche e sulla continuazione non era stato proposto nell’atto di appello, incorrendo, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’unico riferimento al trattamento sanzionatorio si rinviene, infatti, direttamente nelle conclusioni dell’atto di appello, in cui si chiede “minimo della pena e benefici di legge”, che, però, in difetto di una articolazione logica contenente una critica motivata alla sentenza impugnata, non può essere considerato, per ciò solo, un motivo di appello ammissibile. 29 8.2. Il sesto motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL deduce, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che esse sono state negate per la partecipazione all’omicidio in danno di SE, che però è una vicenda ancora sub iudice, nessun valore potrebbe essere dato al silenzio processuale dell’imputato, ed avrebbe dovuto essere apprezzata, invece, la sua sostanziale incensuratezza. L’argomento è infondato, in quanto le attenuanti generiche sono state negate (pag. 287 della sentenza impugnata) per la mancanza di elementi positivi valutabili, per la oggettiva gravità del reato, per il ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio in quanto lo stesso ha accettato di essere coinvolto in omicidi;
il giudice di appello ha valorizzato anche la mancanza di apporti collaborativi. Già solo la prima affermazione sarebbe stata sufficiente a motivare il diniego delle attenuante, che non è adeguatamente contrastata dalla deduzione difensiva sulla “sostanziale” incensuratezza del ricorrente, atteso che “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01), e non essendo sufficiente a ribaltare l’assenza di elementi positivi la incensuratezza, ancora meno può esserlo una incensuratezza soltanto “sostanziale”. Le altre deduzioni sono, pertanto, assorbite. 8.3. La seconda parte del terzo motivo del ricorso dell’avv. Rotundo deduce che le attenuanti generiche sono state negate sulla sola base della gravità del reato commesso, ma per la loro concessione dovrebbero essere usati elementi diversi da quelli già rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Il motivo è infondato, sia per le ragioni indicate al punto 8.2 cui si fa rinvio, sia perché, in realtà, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che, il giudice del merito possa legittimamente usare agli effetti di cui all’art. 62-bis cod. pen. elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (v., tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 9. È inammissibile, invece, il settimo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. LL, in cui si deduce che avrebbe dovuto essere applicata la pena per il reato di cui all’art. 416-bis prevista prima della novella della l. n. 69 del 2015. Il motivo è inammissibile sia perché non proposto in appello, e quindi incorrente nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché del tutto inconferente con la posizione dell’attuale ricorrente e con le emergenze probatorie a suo carico ritenute accertate nella sentenza impugnata, in quanto tutti i comportamenti che gli sono stati attribuiti come indicativi della sua partecipazione all’associazione sono successivi al 2015 (omicidio SE, 2018; progetto di attentato in danno di FE, 2019-2020; aiuto alla latitanza di EN RE, tra il 2015 ed il 2019; supporto a RO nel comporre la questione tra i cugini RE, 2021). 10. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 30 Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SO SE DE AR 31