Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12718/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.SALVATORE Parte_1
VINCENZINA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv
[...] Controparte_3
LOTITO GIUSEPPINA ex art. 417 bis cpc
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento punteggio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.10.2024, la ricorrente, premesso di essere inserita nelle GPS della provincia di lamentava che in seguito a CP_3 domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie dopo la riapertura delle stesse prevista dall'o.m. n.88/24, non le era stato valutato da parte dell'amministrazione convenuta il punteggio per aver partecipato al corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL pari a 1500 ore e 60 cfu tenuto presso l'istituto universitario della Mediazione Academy School.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
L'amministrazione resistente ha eccepito che con nota dell'11 giugno 2024
(prot.11276/2024), in risposta ad un quesito concernente la validità dei
CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazionelinguistica – del tipo dell'Istituto ricorrente – ha negato il valore legale dei corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL erogati da queste Scuole.
In particolare l'Amministrazione ha motivato tale parere richiamando il quadro normativo che disciplina tali Enti e precisando che in forza del
D.M. n. 38 del 2002 e del D.M. n. 59 del 2018, secondo la formulazione attualmente vigente, a essi è riconosciuta la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-
12(scienze della mediazione linguistica) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94
(traduzione specialistica e interpretariato); pertanto il , alla luce CP_1 del richiamato quadro normativo ha concluso che “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente , di rilasciare CP_1 certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello
o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l'art.
14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nelmedesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del23 giugno 2022)”.
Di contro la ricorrente affermano l'illegittimità del mnacato riconoscimento del punteggio (melius prima riconosciuto e poi tolto in seguito alla nota su riportata) in quanto l'Academy School avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL che il avrebbe correttamente reputato di Controparte_1 inserire tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, sostiene la che l'attestazione da lei posseduta rientra Pt_1 in quelle previste al punto B13 delle tabelle, ovverosia “positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU”.
Ciò detto ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza amministrativa che si è già espressa sulla vicenda. E difatti va rimarcato che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l'art. 14 del D.M.
10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “
1. Le universita' nei propri regolamenti didatticidi ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetticorsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"QuadroComune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sonoistituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio dialmeno 300 ore pari
a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteristabiliti dal
[...]
con proprio decreto, sentito il Consiglio Controparte_4 universitario nazionale.
4. Aconclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze perl'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n.
6/2012,nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istitutitecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraversoappositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n.
1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art.1 – Oggetto), prevede che, “
1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute,comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
Ne deriva che tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di CP_1 garantire uniformità trai predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del Co
n. del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà Controparte_1 di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n.
47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che,nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
Va, pertanto, esclusa la possibilità per le Scuole superiori di mediazione linguistica di attivare tout court, in quanto tali e in virtù del solo riconoscimento/accreditamento ministeriale, alcun differente percorso formativo, ivi inclusi i corsi di perfezionamento (alta formazione), e - corrispondentemente - di rilasciare alcun relativo ulteriore titolo e/o attestazione: in altri termini, le disposizioni eccezionali sopra illustrate (e il corrispondente riconoscimento/accreditamento ministeriale) non comportano l'automatica e implicita abilitazione delle Scuole superiori di mediazione linguistica all'organizzazione di ulteriori corsi (inclusi - per quanto di rilievo in questa sede - quelli di perfezionamento per l'insegnamento C.L.I.L.) né al rilascio dei relativi titoli, che avrebbero, invece, richiesto apposita -parimenti eccezionale - disciplina normativa espressamente abilitante.
Il riconoscimento/accreditamento ministeriale delle Scuole superiori di mediazione linguistica (Enti del sistema universitario, negli espressi circoscritti limiti sopra esposti, ma non Università), di cui alle succitate disposizioni (cfr. d.M.n. 38/2002 e d.M. n. 59/2018), non include, pertanto, di per sé, la possibilità di attivazione di corsi di perfezionamento
C.L.I.L..
D'altro canto, con specifico riferimento ai corsi di perfezionamento C.L.I.L.,
è utile evidenziare, al fine di coglierne la relativa ratio legis (evidentemente volta a garantire nonchè a potenziare il carattere di alta specializzazione della formazione C.L.I.L.), che le stesse Università non sono automaticamente autorizzate alla relativa attivazione, come si evince:
- per un verso, riguardo ai corsi ex 14 del d.P.R. n. 249/2010 da 60 C.F.U.
(riservati ai docenti in possesso di abilitazione e competenze certificate almeno di livello C1), dalla necessità del rilascio finanche alle medesime Università di specifica autorizzazione (cfr. art. 3, comma 1 del decreto del
30 settembre 2011, che ne subordina - come detto - l'attivazione aspecifica autorizzazione del ); Controparte_4
- e, per altro verso, quanto ai corsi di perfezionamento C.L.I.L. da 20
C.F.U., dall'ulteriore disciplina, che prevede la partecipazione delle
Università a specifici bandi (art. 5, comma 1 del d.M. n. 6/2012 e art. 4, comma 1 del decreto del n. 1511 del 23 giugno Controparte_1
2022, quest'ultimo rivolto anche ai docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, oltre che delle scuole secondarie di primo e secondo grado) (cfr.
Tar Lazio n.14836/24 e Tar Bari n.1226/24).
Il ricorso va dunque respinto ma la sostanziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AC
[...]
, nei confronti del , Pt_1 Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_6
così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese tra le parti
Bari,12/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi