Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 228/2024 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Antonio Cimmino, Silvana
Mariotti, Susanna Mazzaferri e Antonella Trovati
Appellante
E
rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Roberto Allevi CP_1
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda di , intesa a conseguire l'accertamento di illegittimità CP_1 del provvedimento con il quale l' in data 12 luglio 2022 aveva disposto la decadenza di essa CP_2
ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza per mancata comunicazione della variazione di occupazione entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019, CP_ quindi condannava l' alla rifusione delle spese di lite.
Tribunale alla normativa di riferimento, la cui ratio andava, viceversa, ricercata nell'intento di sanzionare adeguatamente il contegno omissivo di chi, tenuto per legge ad effettuare le comunicazioni periodiche in ordine alle variazioni dell'attività lavorativa, si fosse sottratto a tale obbligo, e ciò a prescindere dall'irrilevante circostanza che, rispetto alla posizione lavorativa rivestita dall'interessato all'epoca di presentazione della domanda, nulla fosse cambiato in termini di inquadramento professionale e retribuzione;
che, viceversa, l'aspetto rilevante dell'adempimento imposto dalla legge ineriva alla necessità di notiziare l'Ente erogatore circa il prolungamento del rapporto di lavoro oltre l'anno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
che, d'altro canto, il dato normativo era chiaro, quanto alla conseguenza sanzionatoria dell'immediata revoca del beneficio, contemplata per il caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, da cui scaturiva l'obbligo di restituzione del RdC indebitamente percepito. L'Istituto appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in subordine, ha reiterato la CP_1
CP_ domanda intesa ad escludere il diritto dell' alla restituzione del RdC erogato a partire dal momento della concessione dell'emolumento fino a gennaio 2021 (epoca della presunta mancata comunicazione).
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 3, ottavo comma, del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n.26/2019 (nella formulazione vigente ratione temporis) è di tenore chiaro quanto alla comminatoria della decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui il beneficiario ometta di comunicare all' entro trenta giorni l'avvio dell'attivita' di lavoro CP_2
dipendente per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
Il successivo art. 7 del citato decreto legge, sotto la rubrica Sanzioni recita:
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 40-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca e' disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere CP_2
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito…..
Occorre precisare, al riguardo, che il riferimento alle variazioni del reddito ovvero del patrimonio dell'istante va ragionevolmente esteso anche alle vicende incidenti sulla capacità di produrre reddito, inclusa la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che determina il passaggio dalla condizione di lavoratore precario a quella di dipendente assunto in via stabile.
Tanto chiarito, ai sensi della citata disposizione, l'immediata perdita del beneficio, con effetto retroattivo, rappresenta la conseguenza sanzionatoria sul piano squisitamente civilistico, ricondotta in modo espresso ed univoco alle false ovvero omesse dichiarazioni ed informazioni che gli interessati sono tenuti ad effettuare periodicamente, nel rispetto di precise modalità, a prescindere dalla possibilità che tale contegno integri anche i reati contemplati ai commi precedenti;
ciò evidentemente in funzione della prioritaria esigenza dell'Ordinamento di creare un adeguato meccanismo di dissuasione dei cittadini dall'eludere gli obblighi loro imposti di leale e fattiva collaborazione con le Istituzioni preposte a fornire aiuti economici ai meno abbienti, allo scopo di realizzare in concreto la razionale gestione delle risorse finanziarie, oltre che l'efficienza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Pertanto, in questa sede è irrilevante l'accertamento in ordine all'effettivo e concreto utilizzo che l'Ente erogatore avrebbe potuto o dovuto fare delle informazioni, alla cui trasmissione l'originaria ricorrente era tenuta nei trenta giorni fissati dalla legge, posto che il legislatore, nel ricollegare in maniera diretta ed immediata la revoca del Reddito di Cittadinanza, con effetto retroattivo, alla mera verifica di “…non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione …” ha inteso inequivocabilmente sanzionare il contegno reticente alla stregua di un'aprioristica valutazione in ordine al suo intrinseco disvalore etico, negando qualsiasi rilevanza agli accertamenti ex post circa la spettanza del beneficio in questione, pur a seguito dell'informazione tardivamente ricevuta.
In forza dei suesposti argomenti, si impone, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 disp. att. cpc per l'esenzione dell'appellata dalle spese di lite;
ciò rende superflua ogni altra pronuncia in ordine al regime degli oneri processuali adottato in primo grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da 2) dichiara l'appellata non tenuta al CP_1 pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente