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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.635 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 635 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Carnevali 12/a rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Donfrancesco, elettivamente domiciliati presso lo studio della predetta, , sito in NO (PU),Via Mari, 62, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nato a [...], il [...]residente a [...]
Carnevali, 12/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra, ed elettivamente domiciliato presso il Studio in NO (PU),Via Bramante n. 31 giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (separazione divenuta consensuale)
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in 17 dicembre 2024 ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 13.05.2006, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di NO al num.8, parte II, Serie A, volume 1, anno 2006; ufficio 1;
(doc.1) esponeva:
- che dalla loro unione nascevano a NO (PU):
1) il 25.09.2006; Persona_1
2) il 16/05/2013; (doc.2) Persona_2
-che i coniugi hanno vissuto, unitamente ai figli minori, in NO (PU), Via Francesco Carnevali,
12/A presso un immobile condotto in locazione con patto di riscatto per un canone mensile di
€750,00;
-che l'unione, sorta sotto i migliori auspici, si è mantenuta in un clima di reciproca soddisfazione e gradimento per diversi anni, mentre da qualche tempo, invece, i rapporti coniugali si sono deteriorati per insanabili contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
-che è volontà della Sig.ra rispettare il più possibile le abitudini dei figli, pertanto, Parte_1
intende chiedere l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la casa famigliare dove continuerà ad abitare con loro, mentre, il padre, dopo il trasferimento presso altra abitazione, potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, pernottamento compreso, compatibilmente con gli impegni di studio e/o di lavoro.
- che è dipendente di MaxiConad Montefeltro snc di Galuzzi di Via Controparte_1 CP_2
Sasso 123 a NO;
con contratto a tempo indeterminato per un reddito complessivo annuo di
€25.080,00 mentre ha sempre svolto lavori occasionali e temporanei e nell'ultimo Parte_1
anno ha prodotto un reddito pari ad €629,00 e da qualche tempo lavora presso il Bar Camera a Sud in Via Bramante a NO con contratto a tempo determinato per 4-6 ore al giorno per circa €700-
900 euro netti al mese;
ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1
del reciproco rispetto;
affidare il figlio congiuntamente ad i genitori con collocamento Per_2
paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi i coniugi ogni giovedì si comunicheranno, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro;
-assegnare la casa coniugale, sita in NO, Via Francesco Carnevali, 12/A, con tutti gli arredi esistenti, allo scopo di preservare l'habitat famigliare, alla Sig.ra che continuerà ad Parte_1
abitarvi con i figli e;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli Per_2 Per_1
nei giorni in cui li terrà presso di sé e quindi provvederà a soddisfare le esigenze dei figli quando si trovano presso di loro. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori, per spese straordinarie si intendono tutte quelle previste dal Protocollo in uso al Tribunale di NO (da Luglio 2024); sia posto a carico del sig. , l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra a somma mensili di €300,00 a titolo di contributo al Parte_1
pagamento del canone di locazione della casa coniugale, conservando lo stesso il diritto di riscatto dell'immobile; Fine settimana alterni: li trascorrerà in modo alternato dalla madre o dal Per_2
padre, pernottamento incluso, quando sarà il turno del padre, la domenica alle 21.00 verrà Per_2
riaccompagnato a casa della madre;
durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive da comunicare entro il 31 maggio di ogni Per_2
anno; durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
il figlio , ormai maggiorenne deciderà liberamente i tempi e la Per_1
permanenza presso uno o l'altro genitore”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. che, pur aderendo alla richiesta di CP_3
separazione, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata, domandando a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
il dovrà al più presto CP_1
trasferirsi in altra abitazione, idonea anche ad ospitare i due figli. Dichiarare Controparte_1
obbligato al pagamento della metà del canone di locazione e delle varie bollette e utenze della casa coniugale, fino a quando lo stesso non si sarà trasferito in altra abitazione;
assegnare la casa coniugale, con arredi e pertinenze, alla resistente con conseguente subentro della medesima nel contratto di locazione e voltura nelle relative utenze mentre il FR conserverà il diritto di riscatto;
conseguentemente ex art.191 CC dichiarare sciolta la comunione legale tra i coniugi e il rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura e del motociclo nonché obbligato al CP_1
pagamento del finanziamento in corso, contratto nell'interesse della famiglia, fino all'estinzione; affidare congiuntamente a entrambi i genitori il figlio minore che manterrà la residenza Per_2
anagrafica presso la madre in Via Francesco Carnevali, 12/A e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terranno con sé, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi ogni giovedì si comunicheran- no, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro. trascorrerà i fine settimana in modo alternato Per_2
dalla madre o dal padre, pernottamento incluso;
quando sarà il turno del padre, la Per_2
domenica sera tornerà a casa della madre e viceversa. Durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche consecutive da concordare in Per_2
conformità alle ferie e agli impegni lavorativi;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti. Il figlio , ormai maggiorenne Per_1
deciderà liberamente i tempi e la permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore nei giorni in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, sempre da concordare ove possibile, saranno divise al 50% fra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di NO;
L'Assegno Unico per i figli, o comunque qualsiasi tipo di assegno socia- le a favore degli stessi o della famiglia che verrà previsto da eventuali mo- difiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente da Parte_2
confermando il FR la rinunzia alla propria quota in favore della moglie;
8) i coniugi,
[...]
economicamente autosufficienti, non hanno diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento e nulla deve essere disposto in merito;
e si concedono reciproco Parte_1 Controparte_1
assenso/ consenso al rilascio dei propri passaporti nonché del figlio minore , così Persona_2
come per ogni altro documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio”.
All'esito della prima udienza e del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice istruttore le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: “1)dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
il dovrà al più presto trasferirsi in altra abitazione, idonea anche ad ospitare i CP_1
due figli. Dichiarare obbligato al pagamento della metà del canone di locazione, Controparte_1
degli oneri condominiali e delle varie bollette e utenze della casa coniugale, fino a quando lo stesso non si sarà trasferito in altra abitazione. 2)assegnare la casa coniugale, con arredi e pertinenze, alla resistente con conseguente subentro della medesima nel contratto di locazione e obbligo di voltura nelle relative utenze mentre il FR conserverà, per quanto occorrer possa, il diritto di riscatto.
sarà obbligato, dal corrente mese, a versare euro 200,00 mensili alla Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
tale obbligo resterà in vigore fino
[...]
al gennaio 2027 dopodiché decadrà automaticamente;
3)conseguentemente ex art.191 CC dichiarare sciolta la comunione legale tra i coniugi e il rimarrà proprietario esclusivo CP_1
dell'autovettura Dacia Duster TG EL703SY e del motociclo MBK TG X996K7 nonché obbligato al pagamento del finanziamento in corso (234 euro mensili), contratto nell' interesse della famiglia, fino all'estinzione prevista nel 2032;
4)affidare congiuntamente a entrambi i genitori il figlio minore che manterrà la residenza Per_2
anagrafica presso la madre in Via Francesco Carnevali, 12/A e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terranno con sé, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi si comunicheranno, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro. trascorrerà i fine settimana in modo alternato dalla madre o dal Per_2
padre, pernottamento incluso;
quando sarà il turno del padre, la domenica sera tornerà a Per_2
casa della madre e viceversa.
Durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane Per_2
anche consecutive da concordare in conformità alle ferie e agli impegni lavorativi;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti. Il figlio , ormai maggiorenne deciderà liberamente i tempi e la permanenza presso l'uno o Per_1
l'altro genitore.
5)Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore nei giorni in cui li terrà presso di sé.
6) Le spese straordinarie, sempre da concordare ove possibile, saranno divise al 50% fra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di NO;
7)L'Assegno Unico per i figli, o comunque qualsiasi tipo di assegno socia- le a favore degli stessi o della famiglia che verrà previsto da eventuali mo- difiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente da confermando il FR la rinunzia alla propria quota in favore Parte_1
della moglie;
8) i coniugi, economicamente autosufficienti, non hanno diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento e nulla deve essere disposto in merito, salvo quanto previsto sub 2;
9) e si concedono reciproco assenso/ consenso al rilascio dei Parte_1 Controparte_1
propri passaporti nonché del figlio minore così come per ogni altro Persona_2
documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio”. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori condizioni statuite dalle parti non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse o del figlio minorenne.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, visto il parere favorevole del P.M.così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO al num.8, parte II, Serie A, volume 1, anno 2006; ufficio 1e riportate integralmente in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in NO, il 20.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 635 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Carnevali 12/a rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Donfrancesco, elettivamente domiciliati presso lo studio della predetta, , sito in NO (PU),Via Mari, 62, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nato a [...], il [...]residente a [...]
Carnevali, 12/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra, ed elettivamente domiciliato presso il Studio in NO (PU),Via Bramante n. 31 giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (separazione divenuta consensuale)
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in 17 dicembre 2024 ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 13.05.2006, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di NO al num.8, parte II, Serie A, volume 1, anno 2006; ufficio 1;
(doc.1) esponeva:
- che dalla loro unione nascevano a NO (PU):
1) il 25.09.2006; Persona_1
2) il 16/05/2013; (doc.2) Persona_2
-che i coniugi hanno vissuto, unitamente ai figli minori, in NO (PU), Via Francesco Carnevali,
12/A presso un immobile condotto in locazione con patto di riscatto per un canone mensile di
€750,00;
-che l'unione, sorta sotto i migliori auspici, si è mantenuta in un clima di reciproca soddisfazione e gradimento per diversi anni, mentre da qualche tempo, invece, i rapporti coniugali si sono deteriorati per insanabili contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
-che è volontà della Sig.ra rispettare il più possibile le abitudini dei figli, pertanto, Parte_1
intende chiedere l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la casa famigliare dove continuerà ad abitare con loro, mentre, il padre, dopo il trasferimento presso altra abitazione, potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, pernottamento compreso, compatibilmente con gli impegni di studio e/o di lavoro.
- che è dipendente di MaxiConad Montefeltro snc di Galuzzi di Via Controparte_1 CP_2
Sasso 123 a NO;
con contratto a tempo indeterminato per un reddito complessivo annuo di
€25.080,00 mentre ha sempre svolto lavori occasionali e temporanei e nell'ultimo Parte_1
anno ha prodotto un reddito pari ad €629,00 e da qualche tempo lavora presso il Bar Camera a Sud in Via Bramante a NO con contratto a tempo determinato per 4-6 ore al giorno per circa €700-
900 euro netti al mese;
ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1
del reciproco rispetto;
affidare il figlio congiuntamente ad i genitori con collocamento Per_2
paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi i coniugi ogni giovedì si comunicheranno, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro;
-assegnare la casa coniugale, sita in NO, Via Francesco Carnevali, 12/A, con tutti gli arredi esistenti, allo scopo di preservare l'habitat famigliare, alla Sig.ra che continuerà ad Parte_1
abitarvi con i figli e;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli Per_2 Per_1
nei giorni in cui li terrà presso di sé e quindi provvederà a soddisfare le esigenze dei figli quando si trovano presso di loro. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori, per spese straordinarie si intendono tutte quelle previste dal Protocollo in uso al Tribunale di NO (da Luglio 2024); sia posto a carico del sig. , l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra a somma mensili di €300,00 a titolo di contributo al Parte_1
pagamento del canone di locazione della casa coniugale, conservando lo stesso il diritto di riscatto dell'immobile; Fine settimana alterni: li trascorrerà in modo alternato dalla madre o dal Per_2
padre, pernottamento incluso, quando sarà il turno del padre, la domenica alle 21.00 verrà Per_2
riaccompagnato a casa della madre;
durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive da comunicare entro il 31 maggio di ogni Per_2
anno; durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
il figlio , ormai maggiorenne deciderà liberamente i tempi e la Per_1
permanenza presso uno o l'altro genitore”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. che, pur aderendo alla richiesta di CP_3
separazione, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata, domandando a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
il dovrà al più presto CP_1
trasferirsi in altra abitazione, idonea anche ad ospitare i due figli. Dichiarare Controparte_1
obbligato al pagamento della metà del canone di locazione e delle varie bollette e utenze della casa coniugale, fino a quando lo stesso non si sarà trasferito in altra abitazione;
assegnare la casa coniugale, con arredi e pertinenze, alla resistente con conseguente subentro della medesima nel contratto di locazione e voltura nelle relative utenze mentre il FR conserverà il diritto di riscatto;
conseguentemente ex art.191 CC dichiarare sciolta la comunione legale tra i coniugi e il rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura e del motociclo nonché obbligato al CP_1
pagamento del finanziamento in corso, contratto nell'interesse della famiglia, fino all'estinzione; affidare congiuntamente a entrambi i genitori il figlio minore che manterrà la residenza Per_2
anagrafica presso la madre in Via Francesco Carnevali, 12/A e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terranno con sé, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi ogni giovedì si comunicheran- no, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro. trascorrerà i fine settimana in modo alternato Per_2
dalla madre o dal padre, pernottamento incluso;
quando sarà il turno del padre, la Per_2
domenica sera tornerà a casa della madre e viceversa. Durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane anche consecutive da concordare in Per_2
conformità alle ferie e agli impegni lavorativi;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti. Il figlio , ormai maggiorenne Per_1
deciderà liberamente i tempi e la permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore nei giorni in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, sempre da concordare ove possibile, saranno divise al 50% fra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di NO;
L'Assegno Unico per i figli, o comunque qualsiasi tipo di assegno socia- le a favore degli stessi o della famiglia che verrà previsto da eventuali mo- difiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente da Parte_2
confermando il FR la rinunzia alla propria quota in favore della moglie;
8) i coniugi,
[...]
economicamente autosufficienti, non hanno diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento e nulla deve essere disposto in merito;
e si concedono reciproco Parte_1 Controparte_1
assenso/ consenso al rilascio dei propri passaporti nonché del figlio minore , così Persona_2
come per ogni altro documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio”.
All'esito della prima udienza e del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice istruttore le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: “1)dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
il dovrà al più presto trasferirsi in altra abitazione, idonea anche ad ospitare i CP_1
due figli. Dichiarare obbligato al pagamento della metà del canone di locazione, Controparte_1
degli oneri condominiali e delle varie bollette e utenze della casa coniugale, fino a quando lo stesso non si sarà trasferito in altra abitazione. 2)assegnare la casa coniugale, con arredi e pertinenze, alla resistente con conseguente subentro della medesima nel contratto di locazione e obbligo di voltura nelle relative utenze mentre il FR conserverà, per quanto occorrer possa, il diritto di riscatto.
sarà obbligato, dal corrente mese, a versare euro 200,00 mensili alla Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
tale obbligo resterà in vigore fino
[...]
al gennaio 2027 dopodiché decadrà automaticamente;
3)conseguentemente ex art.191 CC dichiarare sciolta la comunione legale tra i coniugi e il rimarrà proprietario esclusivo CP_1
dell'autovettura Dacia Duster TG EL703SY e del motociclo MBK TG X996K7 nonché obbligato al pagamento del finanziamento in corso (234 euro mensili), contratto nell' interesse della famiglia, fino all'estinzione prevista nel 2032;
4)affidare congiuntamente a entrambi i genitori il figlio minore che manterrà la residenza Per_2
anagrafica presso la madre in Via Francesco Carnevali, 12/A e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terranno con sé, a secondo della disponibilità e del calendario settimanale che entrambi si comunicheranno, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli orari di lavoro. trascorrerà i fine settimana in modo alternato dalla madre o dal Per_2
padre, pernottamento incluso;
quando sarà il turno del padre, la domenica sera tornerà a Per_2
casa della madre e viceversa.
Durante il periodo estivo e non scolastico, ciascun genitore terrà con sé per due settimane Per_2
anche consecutive da concordare in conformità alle ferie e agli impegni lavorativi;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'epifania; durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività religiose e laiche del calendario;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti. Il figlio , ormai maggiorenne deciderà liberamente i tempi e la permanenza presso l'uno o Per_1
l'altro genitore.
5)Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore nei giorni in cui li terrà presso di sé.
6) Le spese straordinarie, sempre da concordare ove possibile, saranno divise al 50% fra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di NO;
7)L'Assegno Unico per i figli, o comunque qualsiasi tipo di assegno socia- le a favore degli stessi o della famiglia che verrà previsto da eventuali mo- difiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente da confermando il FR la rinunzia alla propria quota in favore Parte_1
della moglie;
8) i coniugi, economicamente autosufficienti, non hanno diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento e nulla deve essere disposto in merito, salvo quanto previsto sub 2;
9) e si concedono reciproco assenso/ consenso al rilascio dei Parte_1 Controparte_1
propri passaporti nonché del figlio minore così come per ogni altro Persona_2
documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio”. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori condizioni statuite dalle parti non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse o del figlio minorenne.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, visto il parere favorevole del P.M.così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO al num.8, parte II, Serie A, volume 1, anno 2006; ufficio 1e riportate integralmente in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in NO, il 20.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone