Decreto 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
Nr 2115 2024
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza sociale
DECRETO DI OMOLOGA
Art.445-bis c.p.c.
Il GOP, Dott.ssa Daniela Linarello, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. da nei Parte_1 confronti dell' per l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento CP_1 della
1. Indennita' di accompagnamento
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art.445 bis, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
Evidenziato che il CTU ha ritenuto parte ricorrente:
• Invalido al 100% grave con necessità di assistenza continua dalla data del gennaio
2025
Ritenuto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perchè convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico -legali che, giusto l'insegnamento ribadito da Cass., Sez.L. sentenza nr.25236del 29 ottobre 2009, dep. il
30 novembre 2009, “appaiono scevre da vizi logico -formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” (nello stesso senso anche Cass nn.3519/2001,
10552/2003, 11054/2003, 17324/2005, 8654/2008, richiamate nella sentenza25236/2009 e, da ultimo, Sez.
6 -L.Ordinanza n.162 del 03.02.2012) e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo. Ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Preso atto che parte ricorrente ha reso, per la eventuale soccombenza, dichiarazione conforme alle previsioni di cui all'art.152 disp.att. c.p.c.
Ritenuto di dover compensare il compenso professionale visto il riconoscimento del beneficio richiesto successivo alla data della domanda amministrativa e/o della visita della Commissione medica e di dover porre le spese relative alla CTU, a carico CP_1 dell' ; CP_1
Visto l'art.445 bis, comma 5°, c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
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- Compensa le spese processuali;
- Pone in via definitiva a carico di le spese relative alla CTU, già liquidate CP_1 con separato provvedimento che, in applicazione dei criteri di cui al DM 30 maggio 2002 (art.21) liquida in €.300 per onorario. Nulla sulle spese non documentate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Catanzaro,30/05/2025
IL GOP
Dott.ssa Daniela Linarello
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