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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 318/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 04.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c, che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti emettere la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 318/2022 avente ad oggetto:
“appello sentenza del G.d.P.”, vertente TRA
3 (p.i. ), in persona del leg. Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Piazza Perugini n. 4, presso lo studio dell'avv. Assuntina Iannaccone (c.f. ; indirizzo pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende, giusta Email_1
procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
appellante
E
(p.i.: ), in persona del Sindaco, legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Palazzo di Città, in
Avellino (AV), Piazza del Popolo, rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Bascetta
(c.f. pec: e dall'avv. C.F._2 Email_2
Berardina Manganiello (c.f. ; pec: C.F._3
, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta
appellato
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 01.04.2021 presso il Giudice di Pace di Avellino, la società appellante proponeva impugnazione avverso i verbali di infrazione del codice della strada n. T0051208/20/V/0 del 18/12/2020 (Reg. Verb. n. 022223/2020), n.
T0050921/20/V/0 del 1 9/1 2/2020 (Reg. Verb. n. 021936/2020), n. T0050933/20/V/0
del 20/12/2020 (Reg. Verb. n. 021948/2020), n. T0050951/20/V/0 del 24/12/2020 (Reg.
pag. 2/10 Verb. n. 021966/2020), n. T0050978/20/V/0 del 28 /12/2020, (Reg. Verb. n.
021993/2020), tutti elevati dal Comando di Polizia Locale del per Controparte_1
la violazione dell'art. 7, co. 9 e 14 del D. Lgs. n. 285/1992. Ciascuno degli atti impugnati irrogava la sanzione amministrativa di € 83,00, oltre spese postali e spese di accertamento.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali, deducendo: 1) la non conformità
della segnaletica verticale della ZTL alle prescrizioni contenute nell'art. 135 del D.P.R.
n. 285/1992 e alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
28.06.2019; 2) l'inidoneità della segnaletica di preavviso, posta a distanza non adeguata dalla zona a traffico limitato;
3) l'illegittima installazione da parte del della CP_1
postazione fissa del varco, realizzata in violazione dalle delibere della Giunta Comunale
n. 20 del 08.08.2013 e n. 124 c del 03.12.2013; 4) l'inidoneità del segnale di divieto per la dicitura “Varco attivo”, tale da generare confusione nell'utente della strada, in violazione delle prescrizioni delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.09.2019 sui pannelli di messaggio variabile con la dicitura “ZTL attiva”;
4) la nullità dei verbali di infrazione al C.d.S. per violazione della normativa sulla privacy e inutilizzabilità dei dati raccolti;
5) l'illegittimità dell'ordinanza n. 279 del
18.07.2020 per assenza di deroghe ed eccezioni per il transito di veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1070/2021, depositata in data 25.06.2021, il Giudice di Pace di
Avellino rigettava l'opposizione, compensando le spese del giudizio.
pag. 3/10 Avverso detta sentenza, l'appellante proponeva impugnazione, chiedendo: in via principale, l'integrale riforma della sentenza appellata, con annullamento dei verbali suindicati e vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
- in via subordinata, la riduzione delle sanzioni irrogate al minimo edittale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il (con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2022), chiedendo il rigetto dell'appello, inammissibile ed infondato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2025 si costituiva il nuovo difensore per l'appellante, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate dal precedente procuratore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281
sexiex c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va detto che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
poiché in esso vengono chiaramente indicati i motivi di appello e i capi della sentenza che si chiede di riformare, con indicazione delle relative modifiche (cfr. Cass. SS.UU.
27199/2017; Cass. SS.UU. 36481/2022; Cass. 1932/2024).
Passando all'esame del merito, è opportuno richiamare brevemente la normativa di settore per le zone a traffico limitato. L'art. 3 del D. Lgs n. 285/1992 definisce le zone a traffico limitato come delle aree in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli. Esse possono essere istituite nei centri urbani dai comuni con deliberazione della Giunta, in pag. 4/10 conformità quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.lgs. 285/1992, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute e sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Le zone a traffico limitato devono, inoltre, essere indicate mediante appositi segnali,
in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 135, co. 14, del DPR 495 del 1992.
Sulla regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica delle zone traffico limitato è intervenuto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che,
con nota n. 5055 del 28 giugno 2019, ha emanato delle linee guida contenenti prescrizioni e regole giuridiche rivolte a tutte le amministrazioni comunali, al fine di realizzare sistemi segnaletici di controllo omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dagli utenti della strada.
L'allegato alle linee guida prevede due tipi di zona a traffico limitato: la ZTL tipica permanente con divieto generalizzato di accesso a tutte le categorie di veicoli, salvo specifiche esenzioni;
la ZTL variabile, con limitazione variabile della circolazione in funzione delle diverse esigenze delle singole amministrazioni. Le zone a traffico limitato possono essere presiedute da impianti di controllo elettronico a postazione fissa posto all'ingresso del varco. Le zone, inoltre, devono essere visibili con segnaletica verticale conforme al codice della strada e al regolamento di esecuzione ed attuazione.
In particolare, per le zone a traffico limitato permanente con controllo elettronico, viene prevista una segnaletica verticale di tipo prescrittivo, contenente il segnale della "ZTL",
il segnale tipologico con i divieti e le eccezioni per categorie di veicoli e/o utenti, il pannello con la dicitura " controllo elettronico ZTL" e il pannello con la dicitura
"informazioni" (v. artt.
2.1. e 4.2. Linee guida).
pag. 5/10 Passando all'esame del caso di specie, si osserva che i verbali contestati venivano elevati dal per violazione dell'articolo 7, co. 9 e 14, del D. Lgs. Controparte_1
285/1992, per l'accesso da parte del conducente del veicolo targato FW308FC nella zona a traffico limitato permanente di Via Dante di Avellino (Varco 6), in violazione del divieto di transito posto dalla segnaletica verticale.
Le infrazioni venivano accertate con controllo elettronico a postazione fissa.
Orbene, in materia di accertamento di violazione delle norme del codice della strada e sulla ripartizione dell'onere della prova, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica orizzontale o verticale prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, l'onere della prova contraria spetta all'amministrazione posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata. Viceversa, quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incomba suo carico (cfr. Cass. 7715/2022).
La zona traffico limitato nel tratto di strada di Corso Vittorio Emanuele II fino all'intersezione con via Dante veniva istituita come zona a traffico limitato permanente con delibera della giunta comunale n. 20 dell'8/8/2013 e n. 124 del 3/12/2013, attuata,
poi, con controllo elettronico con successiva ordinanza dirigenziale n. 424 del
13.12.2016 (cfr. all.to n. 2 fascicolo cartaceo primo grado dell'appellato). Con
ordinanza dirigenziale n. 86 del 08.03.2018, veniva approvata dal l'istituzione CP_1
del segnale di zona traffico limitato all'intersezione di via Dante con via Enrico Fioretti,
al fine di implementare e rendere più visibile la segnaletica verticale (cfr. all.to n. 4
fascicolo primo grado appellato).
pag. 6/10 Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che il G.d.P. non abbia tenuto conto della documentazione prodotta in primo grado sulla non conformità della segnaletica verticale del varco della ZTL alle prescrizioni del codice della strada e dell'art. 135 del D.P.R. 495/1992 e sull'inadeguatezza della segnaletica di preavviso, in quanto posta ad una distanza inferiore ad 80 metri.
L'art. 79 del regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d. S. prevede solo indicativamente le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione in 150 mt per i segnali di pericolo e in 80 mt per quelli di prescrizione per le strade diverse da autostrade e strade extraurbane. La norma, dunque, non impone una distanza minima obbligatoria, ma solo indicativa della distanza da osservare per i segnali di pericolo e per quelli di prescrizione. Pertanto, esaminando la documentazione fotografica e toponomastica prodotta dall'appellato, può ritenersi che il varco n. 6 di accesso alla zona a traffico limitato di Via Dante fosse adeguatamente presegnalato sulle intersezioni urbane di Via Colombo, Via Dalmazia e Via Fioretti, con cartellonistica di divieto di transito e dicitura zona a traffico limitato, in conformità alle tavole segnaletiche, allegate al regolamento di attuazione al Codice della strada.
Parimenti infondata è anche il motivo di appello sulla non conformità della segnaletica della ZTL alle prescrizioni contenute nell'art. 135 del D.P.R. N. 495/1992.
L'appellante ha prodotto fotografie relativo al varco n. 6 di accesso alla Via Dante al momento delle infrazioni, deducendo l'illegittimità della segnaletica sulla scorta di un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.09.2019. Il Ministero
aveva chiarito la non conformità della segnaletica ZTL installata nella città di Avellino
a seguito di quesito posto da un terzo il 25.06.2019.
pag. 7/10 L'esame della documentazione fotografica rende evidente la presenza di segnaletica verticale posta al margine destro della carreggiata, con pannello contenente il segnale circolare del divieto di transito, la dicitura di zona a traffico limitato e di controllo elettronico di velocità. La segnaletica verticale risulta apposta anche al margine sinistro della carreggiata anche con l'apposizione del pannello con le deroghe per veicoli e/o utenti autorizzati al transito e display luminoso.
Dunque, la segnaletica verticale della zona a traffico limitata posta dal al CP_1
varco 6 di accesso è estremamente chiara e visibile agli utenti della strada, oltre ad essere adeguatamente presegnalata, sicché può ritenersi la sua conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
Nessun elemento di prova può desumersi dal parere del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 02.09.2020 suindicato. Infatti, il relativo quesito generico si basa su un'immagine relativa ad una segnaletica ZTL posta nella città di Avellino, di cui non viene precisato né il numero di varco e la tipologia, né la strada interessata dalla zona a traffico limitato, né se trattasi di ZTL permanente o variabile.
Infine, il ricorrente lamenta che il G.d.P. non abbia tenuto conto delle nuove linee guida emanate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/06/2019 n. 5050
sulla nuova dicitura di "ZTL attiva". L'appellante, inoltre, ha allegato nota di riscontro del 3.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale, in risposta a quesito dell'avvocato del 30/10/2020, affermava la non conformità del Testimone_1
varco numero 4 della zona traffico limitato di Avellino della posizione del pannello a messaggio variabile e sulla non correttezza della dicitura in esso riportata di "Varco
attivo".
pag. 8/10 Orbene, dall'analisi della nota del ministero dei trasporti, emerge, innanzitutto, che il quesito è stato posto con riferimento ad un varco diverso (varco n. 4) da quello oggetto di verbali di impugnazione (varco 6). Inoltre, lo stesso Ministero ha chiarito la portata applicativa delle linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, prevedendo l'applicazione dei pannelli di messaggio variabile alle zone a traffico variabile per la segnalazione della vigenza o meno della disciplina della ZTL (art.
4.2. Linee Guida).
In particolare, il Ministero ne ha previsto la obbligatorietà soltanto per ZTL variabili attuate mediante controllo elettronico, con l'installazione, oltre alla segnaletica verticale prescrittiva, di un pannello a messaggio variabile sopra il segnale di varco con la dicitura "ZTL attiva" quando è vigente il divieto e "ZTL non attiva", quando non è
vigente il divieto.
Dunque, tale obbligo non era imposto nel caso in esame.
In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite vengono compensate attesa la peculiarità della fattispecie ed in fatto ed in diritto.
Tuttavia, sussistono i presupposti per e il pagamento del doppio del contributo unificato versato per l'odierno giudizio ex art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 3 così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del giudizio;
pag. 9/10 3) rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
IL GIUDICE
Teresa Cianciulli
pag. 10/10
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 318/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 04.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c, che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti emettere la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 318/2022 avente ad oggetto:
“appello sentenza del G.d.P.”, vertente TRA
3 (p.i. ), in persona del leg. Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Piazza Perugini n. 4, presso lo studio dell'avv. Assuntina Iannaccone (c.f. ; indirizzo pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende, giusta Email_1
procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
appellante
E
(p.i.: ), in persona del Sindaco, legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Palazzo di Città, in
Avellino (AV), Piazza del Popolo, rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Bascetta
(c.f. pec: e dall'avv. C.F._2 Email_2
Berardina Manganiello (c.f. ; pec: C.F._3
, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta
appellato
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 01.04.2021 presso il Giudice di Pace di Avellino, la società appellante proponeva impugnazione avverso i verbali di infrazione del codice della strada n. T0051208/20/V/0 del 18/12/2020 (Reg. Verb. n. 022223/2020), n.
T0050921/20/V/0 del 1 9/1 2/2020 (Reg. Verb. n. 021936/2020), n. T0050933/20/V/0
del 20/12/2020 (Reg. Verb. n. 021948/2020), n. T0050951/20/V/0 del 24/12/2020 (Reg.
pag. 2/10 Verb. n. 021966/2020), n. T0050978/20/V/0 del 28 /12/2020, (Reg. Verb. n.
021993/2020), tutti elevati dal Comando di Polizia Locale del per Controparte_1
la violazione dell'art. 7, co. 9 e 14 del D. Lgs. n. 285/1992. Ciascuno degli atti impugnati irrogava la sanzione amministrativa di € 83,00, oltre spese postali e spese di accertamento.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali, deducendo: 1) la non conformità
della segnaletica verticale della ZTL alle prescrizioni contenute nell'art. 135 del D.P.R.
n. 285/1992 e alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
28.06.2019; 2) l'inidoneità della segnaletica di preavviso, posta a distanza non adeguata dalla zona a traffico limitato;
3) l'illegittima installazione da parte del della CP_1
postazione fissa del varco, realizzata in violazione dalle delibere della Giunta Comunale
n. 20 del 08.08.2013 e n. 124 c del 03.12.2013; 4) l'inidoneità del segnale di divieto per la dicitura “Varco attivo”, tale da generare confusione nell'utente della strada, in violazione delle prescrizioni delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.09.2019 sui pannelli di messaggio variabile con la dicitura “ZTL attiva”;
4) la nullità dei verbali di infrazione al C.d.S. per violazione della normativa sulla privacy e inutilizzabilità dei dati raccolti;
5) l'illegittimità dell'ordinanza n. 279 del
18.07.2020 per assenza di deroghe ed eccezioni per il transito di veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1070/2021, depositata in data 25.06.2021, il Giudice di Pace di
Avellino rigettava l'opposizione, compensando le spese del giudizio.
pag. 3/10 Avverso detta sentenza, l'appellante proponeva impugnazione, chiedendo: in via principale, l'integrale riforma della sentenza appellata, con annullamento dei verbali suindicati e vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
- in via subordinata, la riduzione delle sanzioni irrogate al minimo edittale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il (con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2022), chiedendo il rigetto dell'appello, inammissibile ed infondato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2025 si costituiva il nuovo difensore per l'appellante, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate dal precedente procuratore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281
sexiex c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va detto che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
poiché in esso vengono chiaramente indicati i motivi di appello e i capi della sentenza che si chiede di riformare, con indicazione delle relative modifiche (cfr. Cass. SS.UU.
27199/2017; Cass. SS.UU. 36481/2022; Cass. 1932/2024).
Passando all'esame del merito, è opportuno richiamare brevemente la normativa di settore per le zone a traffico limitato. L'art. 3 del D. Lgs n. 285/1992 definisce le zone a traffico limitato come delle aree in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli. Esse possono essere istituite nei centri urbani dai comuni con deliberazione della Giunta, in pag. 4/10 conformità quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.lgs. 285/1992, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute e sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Le zone a traffico limitato devono, inoltre, essere indicate mediante appositi segnali,
in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 135, co. 14, del DPR 495 del 1992.
Sulla regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica delle zone traffico limitato è intervenuto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che,
con nota n. 5055 del 28 giugno 2019, ha emanato delle linee guida contenenti prescrizioni e regole giuridiche rivolte a tutte le amministrazioni comunali, al fine di realizzare sistemi segnaletici di controllo omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dagli utenti della strada.
L'allegato alle linee guida prevede due tipi di zona a traffico limitato: la ZTL tipica permanente con divieto generalizzato di accesso a tutte le categorie di veicoli, salvo specifiche esenzioni;
la ZTL variabile, con limitazione variabile della circolazione in funzione delle diverse esigenze delle singole amministrazioni. Le zone a traffico limitato possono essere presiedute da impianti di controllo elettronico a postazione fissa posto all'ingresso del varco. Le zone, inoltre, devono essere visibili con segnaletica verticale conforme al codice della strada e al regolamento di esecuzione ed attuazione.
In particolare, per le zone a traffico limitato permanente con controllo elettronico, viene prevista una segnaletica verticale di tipo prescrittivo, contenente il segnale della "ZTL",
il segnale tipologico con i divieti e le eccezioni per categorie di veicoli e/o utenti, il pannello con la dicitura " controllo elettronico ZTL" e il pannello con la dicitura
"informazioni" (v. artt.
2.1. e 4.2. Linee guida).
pag. 5/10 Passando all'esame del caso di specie, si osserva che i verbali contestati venivano elevati dal per violazione dell'articolo 7, co. 9 e 14, del D. Lgs. Controparte_1
285/1992, per l'accesso da parte del conducente del veicolo targato FW308FC nella zona a traffico limitato permanente di Via Dante di Avellino (Varco 6), in violazione del divieto di transito posto dalla segnaletica verticale.
Le infrazioni venivano accertate con controllo elettronico a postazione fissa.
Orbene, in materia di accertamento di violazione delle norme del codice della strada e sulla ripartizione dell'onere della prova, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica orizzontale o verticale prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, l'onere della prova contraria spetta all'amministrazione posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata. Viceversa, quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incomba suo carico (cfr. Cass. 7715/2022).
La zona traffico limitato nel tratto di strada di Corso Vittorio Emanuele II fino all'intersezione con via Dante veniva istituita come zona a traffico limitato permanente con delibera della giunta comunale n. 20 dell'8/8/2013 e n. 124 del 3/12/2013, attuata,
poi, con controllo elettronico con successiva ordinanza dirigenziale n. 424 del
13.12.2016 (cfr. all.to n. 2 fascicolo cartaceo primo grado dell'appellato). Con
ordinanza dirigenziale n. 86 del 08.03.2018, veniva approvata dal l'istituzione CP_1
del segnale di zona traffico limitato all'intersezione di via Dante con via Enrico Fioretti,
al fine di implementare e rendere più visibile la segnaletica verticale (cfr. all.to n. 4
fascicolo primo grado appellato).
pag. 6/10 Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che il G.d.P. non abbia tenuto conto della documentazione prodotta in primo grado sulla non conformità della segnaletica verticale del varco della ZTL alle prescrizioni del codice della strada e dell'art. 135 del D.P.R. 495/1992 e sull'inadeguatezza della segnaletica di preavviso, in quanto posta ad una distanza inferiore ad 80 metri.
L'art. 79 del regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d. S. prevede solo indicativamente le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione in 150 mt per i segnali di pericolo e in 80 mt per quelli di prescrizione per le strade diverse da autostrade e strade extraurbane. La norma, dunque, non impone una distanza minima obbligatoria, ma solo indicativa della distanza da osservare per i segnali di pericolo e per quelli di prescrizione. Pertanto, esaminando la documentazione fotografica e toponomastica prodotta dall'appellato, può ritenersi che il varco n. 6 di accesso alla zona a traffico limitato di Via Dante fosse adeguatamente presegnalato sulle intersezioni urbane di Via Colombo, Via Dalmazia e Via Fioretti, con cartellonistica di divieto di transito e dicitura zona a traffico limitato, in conformità alle tavole segnaletiche, allegate al regolamento di attuazione al Codice della strada.
Parimenti infondata è anche il motivo di appello sulla non conformità della segnaletica della ZTL alle prescrizioni contenute nell'art. 135 del D.P.R. N. 495/1992.
L'appellante ha prodotto fotografie relativo al varco n. 6 di accesso alla Via Dante al momento delle infrazioni, deducendo l'illegittimità della segnaletica sulla scorta di un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.09.2019. Il Ministero
aveva chiarito la non conformità della segnaletica ZTL installata nella città di Avellino
a seguito di quesito posto da un terzo il 25.06.2019.
pag. 7/10 L'esame della documentazione fotografica rende evidente la presenza di segnaletica verticale posta al margine destro della carreggiata, con pannello contenente il segnale circolare del divieto di transito, la dicitura di zona a traffico limitato e di controllo elettronico di velocità. La segnaletica verticale risulta apposta anche al margine sinistro della carreggiata anche con l'apposizione del pannello con le deroghe per veicoli e/o utenti autorizzati al transito e display luminoso.
Dunque, la segnaletica verticale della zona a traffico limitata posta dal al CP_1
varco 6 di accesso è estremamente chiara e visibile agli utenti della strada, oltre ad essere adeguatamente presegnalata, sicché può ritenersi la sua conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
Nessun elemento di prova può desumersi dal parere del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 02.09.2020 suindicato. Infatti, il relativo quesito generico si basa su un'immagine relativa ad una segnaletica ZTL posta nella città di Avellino, di cui non viene precisato né il numero di varco e la tipologia, né la strada interessata dalla zona a traffico limitato, né se trattasi di ZTL permanente o variabile.
Infine, il ricorrente lamenta che il G.d.P. non abbia tenuto conto delle nuove linee guida emanate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/06/2019 n. 5050
sulla nuova dicitura di "ZTL attiva". L'appellante, inoltre, ha allegato nota di riscontro del 3.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale, in risposta a quesito dell'avvocato del 30/10/2020, affermava la non conformità del Testimone_1
varco numero 4 della zona traffico limitato di Avellino della posizione del pannello a messaggio variabile e sulla non correttezza della dicitura in esso riportata di "Varco
attivo".
pag. 8/10 Orbene, dall'analisi della nota del ministero dei trasporti, emerge, innanzitutto, che il quesito è stato posto con riferimento ad un varco diverso (varco n. 4) da quello oggetto di verbali di impugnazione (varco 6). Inoltre, lo stesso Ministero ha chiarito la portata applicativa delle linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, prevedendo l'applicazione dei pannelli di messaggio variabile alle zone a traffico variabile per la segnalazione della vigenza o meno della disciplina della ZTL (art.
4.2. Linee Guida).
In particolare, il Ministero ne ha previsto la obbligatorietà soltanto per ZTL variabili attuate mediante controllo elettronico, con l'installazione, oltre alla segnaletica verticale prescrittiva, di un pannello a messaggio variabile sopra il segnale di varco con la dicitura "ZTL attiva" quando è vigente il divieto e "ZTL non attiva", quando non è
vigente il divieto.
Dunque, tale obbligo non era imposto nel caso in esame.
In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite vengono compensate attesa la peculiarità della fattispecie ed in fatto ed in diritto.
Tuttavia, sussistono i presupposti per e il pagamento del doppio del contributo unificato versato per l'odierno giudizio ex art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 3 così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del giudizio;
pag. 9/10 3) rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
IL GIUDICE
Teresa Cianciulli
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