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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2037/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 1^.
4.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Santella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Pietrunto n. 33;
-Ricorrente-
E
Controparte_1
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo: la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso di sè; stabilire la disciplina del diritto di visita;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile per ciascun figlio pari ad euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto due figli, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta;
di essere disoccupata ed iscritta al centro per l'impiego, di percepire per intero l'assegno universale per i figli e di non ricevere alcun sostegno economico da parte del padre dei bambini;
di abitare in un appartamento condotto in locazione, con canone mensile di euro 410,00.
La parte convenuta , per quanto ritualmente convenuta in Controparte_1 giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita, di tal che occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza del 1^.
4.2025 la parte ricorrente è comparsa personalmente ed è stata sentita dal Giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, discussa in pari data e trattenuta in decisione.
***
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. Deve essere disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emerse circostanze tali da giustificare una soluzione diversa.
2. In ordine alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli e a carico del padre, la domanda è fondata, alla luce di quanto segue.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la madre risulta disoccupata ed in cerca di occupazione;
percepisce l'assegno unico per i figli nella sua interezza;
non risulta proprietaria di immobili e conduce in locazione quello adibito a casa familiare;
- il padre non si è costituito e non vi è prova in atti della sua situazione economico-patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che la parte convenuta debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
3. In ordine all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio che debba essere disciplinato, avuto riguardo al preminente interesse dei minori al mantenimento di una stabilità nell'organizzazione della settimana ed alla conservazione di orari che si addicano alla loro tenera età, fatta sempre salva la possibilità di modifica ovvero incremento dello stesso, previo accordo dei genitori, come segue: in linea di massima, deve farsi riferimento al piano genitoriale allegato al ricorso, fatta eccezione per l'organizzazione dei finesettimana, durante i quali il padre potrà avere con sé i figli minori dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica,
a settimane alterne (dunque due finesettimana al mese), a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di età; in ogni caso, sono fatte salve le diverse intese tra i genitori per necessità lavorative o simili e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore nel caso di impossibilità o simili.
Ritiene il Collegio che sia altresì opportuno stabilire che, il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, i minori resteranno con il padre, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre.
4. In ogni caso, entrambe le parti vorranno proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso l'ATS di Campobasso, come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Campobasso con decreto del 17.12.2019.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, con ulteriore riduzione del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo agli atti di causa e alla celebrazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - dispone l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei minori presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento dei figli minori, Controparte_1
l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (complessivi euro 300,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente
[...]
, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che quest'ultima vorrà Parte_1 indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- diritto di visita disciplinato come in parte motiva;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.017,10, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Campobasso.
Così deciso in Campobasso, 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
dott. Enrico Di Dedda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2037/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 1^.
4.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Santella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Pietrunto n. 33;
-Ricorrente-
E
Controparte_1
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo: la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso di sè; stabilire la disciplina del diritto di visita;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile per ciascun figlio pari ad euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto due figli, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta;
di essere disoccupata ed iscritta al centro per l'impiego, di percepire per intero l'assegno universale per i figli e di non ricevere alcun sostegno economico da parte del padre dei bambini;
di abitare in un appartamento condotto in locazione, con canone mensile di euro 410,00.
La parte convenuta , per quanto ritualmente convenuta in Controparte_1 giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita, di tal che occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza del 1^.
4.2025 la parte ricorrente è comparsa personalmente ed è stata sentita dal Giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, discussa in pari data e trattenuta in decisione.
***
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. Deve essere disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emerse circostanze tali da giustificare una soluzione diversa.
2. In ordine alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli e a carico del padre, la domanda è fondata, alla luce di quanto segue.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la madre risulta disoccupata ed in cerca di occupazione;
percepisce l'assegno unico per i figli nella sua interezza;
non risulta proprietaria di immobili e conduce in locazione quello adibito a casa familiare;
- il padre non si è costituito e non vi è prova in atti della sua situazione economico-patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che la parte convenuta debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
3. In ordine all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio che debba essere disciplinato, avuto riguardo al preminente interesse dei minori al mantenimento di una stabilità nell'organizzazione della settimana ed alla conservazione di orari che si addicano alla loro tenera età, fatta sempre salva la possibilità di modifica ovvero incremento dello stesso, previo accordo dei genitori, come segue: in linea di massima, deve farsi riferimento al piano genitoriale allegato al ricorso, fatta eccezione per l'organizzazione dei finesettimana, durante i quali il padre potrà avere con sé i figli minori dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica,
a settimane alterne (dunque due finesettimana al mese), a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di età; in ogni caso, sono fatte salve le diverse intese tra i genitori per necessità lavorative o simili e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore nel caso di impossibilità o simili.
Ritiene il Collegio che sia altresì opportuno stabilire che, il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, i minori resteranno con il padre, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre.
4. In ogni caso, entrambe le parti vorranno proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso l'ATS di Campobasso, come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Campobasso con decreto del 17.12.2019.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, con ulteriore riduzione del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo agli atti di causa e alla celebrazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - dispone l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei minori presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento dei figli minori, Controparte_1
l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (complessivi euro 300,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente
[...]
, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che quest'ultima vorrà Parte_1 indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- diritto di visita disciplinato come in parte motiva;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.017,10, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Campobasso.
Così deciso in Campobasso, 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
dott. Enrico Di Dedda