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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6539 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
07.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Mentana (Roma), Piazza della Mezzaluna n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Imbriano e Luigi Ferdinando Berardi
RECLAMANTE
E
Controparte_1
(n. 30/2024 Tribunale di Tivoli), in persona del curatore p.t. Avv. Andrea
[...]
Nocera, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Volpi
RECLAMATA
E
(C.F. ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in CP_2 P.IVA_2
persona della sua procuratrice Avv. , in virtù dei poteri Controparte_3
alla medesima conferiti con atto a rogito Notaio Dott. di Roma Persona_1
del 16.11.2016, Rep. 51.999, Racc. 16.213, quale mandataria di CP_4
r.g. n. 6539/2024 1 (C.F. ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in virtù di CP_2 P.IVA_3
atto a rogito Notaio Dott. di Roma del 16.06.2015, Rep. 43.026, Persona_1
Racc. 14.242, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Della Gatta
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto riformare e/o revocare la sentenza n. 39/2024, pubblicata il 22.11.2024 che ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società Parte_1
(Rg. n. 51/2024 del Tribunale di Tivoli), stante l'insussistenza dei
[...]
presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e/o comunque per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto di cui sopra, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei difensori antistatari.”.
RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
[...]
- in via preliminare e pregiudiziale, previa reiezione della istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, dichiarare il reclamo proposto inammissibile ex art.348 bis c.p.c, in quanto manifestamente infondato e non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza e condannare la
[...]
( ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. ( ), al Controparte_6 C.F._1
pagamento delle spese di lite;
- Nel merito: sempre previa reiezione della istanza di sospensione della liquidazione giudiziale rigettare il reclamo proposto dalla Controparte_5
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Sig. ( ), con conseguente conferma della Controparte_6 C.F._1
r.g. n. 6539/2024 2 sentenza n. 39/2024, pubblicata il 22.11.2024 Tribunale di Tivoli nella persona del
Giudice D.ssa Beatrice Ruperto per i motivi esposti nel presente atto.
Sempre nel merito si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da
“lite temeraria” a carico di parte reclamante da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria delle spese e competenze difensive”.
RECLAMATA “Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello, CP_2
ogni contraria istanza disattesa,
I. nel merito, per tutte le causali indicate in narrativa, rigettare il reclamo perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende e con condanna della in favore di Parte_1 CP_2
quale mandataria di ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, della somma Parte_2
ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a €. 3.000,00”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto reclamo avverso la Parte_1
sentenza n. 39/2024 emessa il 22.11.2024, con la quale il Tribunale di Tivoli ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca, previa sospensione per l'intera durata del procedimento di reclamo delle operazioni di liquidazione dell'attivo, di formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione, eccependo la carenza di legittimazione ad agire di in quanto non era stato depositato l'atto notarile con Parte_2
il quale le avrebbe conferito il mandato con rappresentanza (primo CP_2
motivo), contestando la sussistenza dello stato di insolvenza, non avendo il
Tribunale considerato che la reclamante è proprietaria di un grande complesso sportivo che si compone di svariati immobili, il cui valore nella procedura esecutiva immobiliare da anni pendente era stato stimato in Euro 9.301.000, vanta ingenti crediti nei confronti della società che gestisce le strutture del r.g. n. 6539/2024 3 complesso sportivo e che i debiti erariali e previdenziali sono in gran parte prescritti (secondo motivo) e deducendo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, che può essere dimostrato non necessariamente con il deposito dei bilanci del triennio antecedente l'apertura della procedura (terzo motivo).
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato alla liquidatela giudiziale e al creditore istante, che si sono costituiti rispettivamente in data 24.02.2025 e 25.02.2025, eccependo la procedura l'inammissibilità del reclamo e chiedendo entrambe il rigetto del gravame stante la sua infondatezza.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
Occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla reclamante. CP_2 CP_2
aveva instato per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
in qualità di “mandataria di (…) in virtù di atto a
[...] CP_7
rogito Notaio Dott. di Roma del 16.6.2015, Rep. 43.026, Racc. 14.242” Persona_1
(cfr. ricorso ex art. 40 CCII) e nessuna contestazione in ordine alla mancata allegazione del mandato con rappresentanza, come visto espressamente richiamato nell'atto introduttivo, era stata sollevata dalla debitrice dinanzi al
Tribunale procedente.
Ora, a fronte dell'eccezione per la prima volta sollevata con l'atto di reclamo, il creditore istante ha prodotto il mandato con rappresentanza (richiamato nel ricorso introduttivo) con il quale aveva conferito alla Parte_2
capogruppo “mandato esclusivo con rappresentanza” affinché la CP_2
mandataria provveda in nome e per conto della mandante, tra l'altro, “a rappresentare la società mandante in tutte le attività giudiziarie e di contenzioso, ivi comprese quelle di recupero crediti e contenzioso danni, sia attive che passive – in ogni fase e grado di giudizio (…)”.
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione, fermo restando che i crediti insoluti per i quali ha richiesto l'apertura della liquidazione Parte_2
giudiziale sono portati da titoli giudiziali esecutivi e che il credito di maggiore importo (Euro 57.480,00) è portato da decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo.
r.g. n. 6539/2024 4 Quanto all'asserita insussistenza dello stato di insolvenza, la Corte osserva che la nozione di stato di insolvenza rilevante ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria per le imprese non in stato di liquidazione, come l'odierna reclamante, non attiene al profilo statico, a quello cioè della capienza patrimoniale e del rapporto tra attivo e passivo, ma al profilo dinamico,
“rappresentato dall'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalita" (così,
Cass. n. 29913/2018), sicché occorre valutare se l'impresa disponga delle condizioni economiche necessarie, secondo per l'appunto un criterio di normalità, all'esercizio della relativa attività, dovendosi di conseguenza riscontrare l'insolvenza nell'incapacità di produrre risorse con un margine di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, tra le quali rilievo primario riveste l'estinzione dei debiti (v. Cass. n. 30209/2017).
La medesima valutazione deve essere compiuta anche con riferimento alle imprese inattive (come ha sostenuto di essere) per Parte_1
aver concesso a terzi in affitto l'azienda, per le quali “lo stato di insolvenza deve essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n. 29913/2018)” (così, Cass. n. 32280/2022).
Ciò doverosamente premesso, si osserva che, mutando radicalmente le proprie difese rispetto al giudizio di primo grado (ove si era affermata
“incapiente”), la debitrice ha dedotto di essere proprietaria di un complesso immobiliare stimato oltre 9 milioni di Euro, omettendo tuttavia di evidenziare che:
- tale valutazione, eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva alla quale il cespite è tuttora staggito, risale all'ottobre 2011 e non è quindi più attuale;
- nella stessa procedura espropriativa, sino al giugno 2018, sono stati eseguiti senza successo ben undici esperimenti di vendita, con un ribasso del prezzo di stima del 70%, tant'è che la debitrice aveva richiesto nel dicembre 2017 al
Giudice dell'Esecuzione l'estinzione anticipata della procedura sul presupposto che il prezzo realizzabile dall'eventuale vendita non avrebbe r.g. n. 6539/2024 5 consentito nemmeno il soddisfacimento del creditore ipotecario procedente
(titolare di un credito di 1,5 milioni di Euro);
- il cespite è stato aggiudicato al prezzo di 1,3 milioni di Euro, inferiore, come detto, al valore del credito ipotecario della parte espropriante, ma l'aggiudicazione è stata revocata.
I dati appena esposti evidenziano l'impossibilità con il ricavato dell'eventuale vendita coattiva degli immobili di soddisfare l'intero ceto creditorio, che si compone anche dei creditori istituzionali CP_8
e con l'agente della riscossione che è intervenuto nella procedura
[...] CP_9
espropriativa per crediti pari a oltre 2,5 milioni di Euro.
Inconsistenti risultano le affermazioni spese dalla reclamante, che si è ben guardata dal sollevare rituale eccezione, circa l'intervenuta prescrizione di buona parte dei debiti erariali e previdenziali. Vi è solo il generico riferimento ad alcuni anni di imposta non accompagnato nemmeno dall'indicazione della tipologia del tributo oltre che del relativo importo.
Del pari prive di pregio appaiono le difese svolte dalla reclamante sempre in punto di insolvenza, incentrate sull'asserita omessa considerazione dei crediti che vanterebbe nei confronti della società sportiva, Parte_1
avente quasi la sua stessa denominazione ( Controparte_10
[...
, derivanti dai contratti di affitto di azienda per la gestione delle piscine e della pista di pattinaggio su ghiaccio. Crediti il cui importo nemmeno approssimativo è stato indicato, così come nessuna delucidazione è stata fornita in ordine all'effettiva recuperabilità di tali poste, fermo restando che l'affermata esistenza di tali crediti è indicativa della morosità dell'impresa cui è stata affidata la gestione delle strutture sportive.
La debitrice deduce inoltre di essere in possesso dei requisiti dimensionali propri della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, ma a sostegno di tale affermazione non ha allegato non solo i bilanci di esercizio del triennio antecedente la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (l'ultimo bilancio ad essere stato depositato nel registro delle imprese è addirittura quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015), che costituiscono strumento di prova privilegiato sia pure non esclusivo di tale dato, ma nemmeno altra documentazione contabile concretamente capace di r.g. n. 6539/2024 6 rappresentare la realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Ciò senza considerare la palese contraddittorietà di tale difesa con l'affermata capienza dell'attivo patrimoniale, il cui valore, limitato al patrimonio immobiliare, anche tenuto conto dei consistenti ribassi d'asta e dell'importo dell'aggiudicazione poi revocata, eccederebbe, e di molto, il valore soglia di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n. 1 CCII. Occorre ancora rilevare che pure l'ammontare complessivo dei debiti, tenuto conto dell'entità, incontestata, del debito ipotecario (1,5 milioni di Euro) e dell'importo dei debiti previdenziali ed erariali, è grandemente superiore alla soglia indicata nell'art. 2 comma 1 lettera d) n. 3 CCII.
Ancora in palese contraddizione con gli altri argomenti difensivi proposti si pone l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire del creditore istante, fondata sull'insussistenza di massa attiva da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio e sulla finalità della procedura liquidatoria di assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento delle proprie pretese. Smentito per tabulas il presupposto fattuale di tale eccezione, tenuto conto della proprietà da parte della reclamante del complesso immobiliare tuttora staggito, va evidenziato che l'insussistenza di massa attiva da ripartire tra i creditori non è di ostacolo all'apertura della liquidazione giudiziale, che di fatti può chiudersi per mancanza di attivo (v. Cass. n. 608/2017, Cass. n. 1739/2014), senza considerare la possibilità di recuperare attivo nel corso della procedura in conseguenza dell'esercizio di azioni risarcitorie e/o recuperatorie.
Conclusivamente, il reclamo deve essere respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere alle reclamate le spese di lite da queste anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Considerato che il reclamo è incentrato su assiomi assai distanti dal diritto vivente, come l'asserita negazione dello stato di insolvenza postulata in relazione ad una nozione del presupposto oggettivo dell'apertura della liquidazione giudiziale difforme dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
o l'affermato possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore non accompagnato da un sia pur minimo corredo documentale, appaiono sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c. della debitrice r.g. n. 6539/2024 7 reclamante e in solido del suo legale rappresentante, invocata da entrambe le parti reclamate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore delle reclamate delle spese di lite, che liquida per ciascuna di esse in Euro 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna la reclamante e in solido il suo legale rappresentante al pagamento ex art. 96 comma terzo c.p.c. in favore di ciascuna delle reclamate di una somma pari a quella liquidata a titolo di onorari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
04.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6539/2024 8