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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 941/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI BI BE, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 941/2018, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;
- attrice
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ; C.F._2
- convenuti contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 28/01/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione del 21/09/2018 ha convenuto Parte_3 in giudizio e al fine di ottenere la declaratoria di Parte_1 Parte_2 inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data 08/10/2013 e dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 18/04/2012.
A fondamento della domanda, parte attrice ha evidenziato di essere creditrice nei confronti di in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento della Parte_1 somma di € 353.188,61; che, in data 08/10/2013, ha stipulato un atto Parte_1 di donazione a favore della moglie, che, in data 18/04/2014, dinanzi a Parte_2
, notaio in Santa Maria Capua Vetere, i convenuti hanno sottoscritto un atto Persona_1 di costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ed avente ad oggetto beni immobili per un valore di € 400.000,00; che, a seguito degli atti dispositivi, ha ridotto la consistenza del proprio Parte_1 patrimonio.
Nel corso della prima udienza la parte attrice ha dato atto che l'atto di citazione notificato non era rispettoso del termine a comparire e che aveva provveduto a notificare nuovo atto di citazione con data di prima udienza rispettosa del termine suddetto chiedendo, nel corso della prima udienza il differimento della prima stessa.
Il giudice, precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la presenza di “vizi procedurali” ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza, originariamente fissata per il giorno 17/10/2019, è stata rinviata per mancata comparizione delle parti.
Nella successiva udienza, su richiesta della parte attrice, il giudice ha revocato l'ordinanza di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni e concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviato ad udienza successiva, fissata, stante l'emergenza sanitaria in corso, con modalità di trattazione cartolare.
La parte attrice, con note del 25/6/2020, è tronata a rilevare che il procedimento non poteva essere trattato dal giudice onorario e ha ribadito quanto evidenziato nei precedenti atti, chiedendo nuovamente la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il 16/7/2020 risulta depositato un verbale dattiloscritto in cui la parte attrice ha ribadito la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co 6 cpc ed il GOP ha concesso nuovamente i termini per le memorie istruttorie con rinvio all'udienza del 17/12/2020, in tale udienza la parte attrice ha chiesto concedersi i termini 183 co. 6 c.p.c. ed il GOP ha nuovamente concesso i termini e rinviato all'udienza del 27/9/2021. La parte attrice ha proceduto quindi a depositare documentazione in data 24/2/2022 (estratti di ruolo, documentazione relativa alla rottamazione delle cartelle) senza dedurre alcunché. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova è stata rinviata e celebrata il 19/11/2021 e la parte attrice, comparendo in udienza, rilevata la natura documentale della causa ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per l'8/7/2022, in tale data la parte attrice ha rassegnato le conclusioni e il GOP ha rinviato ad una successiva udienza.
Dopo diversi rinvii dell'udienza, riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, dott.ssa Di Dio, rinvio dell'udienza, riassegnazione ad altro GOP, avv. Morigine, il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 28/01/2025.
OSSERVA
È opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 19131/2004). In particolare, si tratta di un'azione di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità quindi non è posta in discussione: con essa si domanda che l'atto impugnato, ancorché valido, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.
L'azione revocatoria, affinché sia esperita fruttuosamente, deve soddisfare congiuntamente i requisiti definiti dall'articolo 2901 c.c.: a) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche litigioso, condizionato, eventuale;
b) l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
c) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale creditore (eventus damni); d) un particolare atteggiamento soggettivo del debitore e, soltanto nelle ipotesi di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo, distinguendosi a seconda che l'atto di trasferimento sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Nel caso in esame, l' ha agito in revocatoria deducendo Parte_3 di essere creditrice di per la somma complessiva di € 353.188,61, in Parte_1 forza di cartelle esattoriali, avvisi di addebito e ruoli esattoriali.
Tuttavia, l'azione non può trovare accoglimento per difetto di allegazione e di prova dell'elemento essenziale dell'atto dispositivo, che ne costituisce l'oggetto diretto e necessario.
La parte attrice, infatti, non ha prodotto in giudizio né l'atto di donazione del 08/10/2013, né l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 18/04/2012, limitandosi a farne menzione nel proprio atto introduttivo, senza neanche allegare una visura dalla quale potesse emergere l'esistenza di tali atti.
Tale omissione comporta l'impossibilità di valutare la natura (onerosa o gratuita), il contenuto, la data e gli effetti giuridici dei medesimi, né tantomeno l'idoneità dell'atto a determinare un depauperamento del patrimonio del debitore, con la conseguenza che non può ritenersi integrato il presupposto dell'eventus damni.
In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'eventus damni ricorra, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018; Cass. 13172/2017; Cass. 1902/15; Cass. 7767/2007).
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Dunque, tale pregiudizio può essere sia attuale che potenziale e sussiste non solo quando l'atto compiuto dal debitore comporti una diminuzione reale ed effettiva del suo patrimonio, ma anche quando si profili il mero pericolo di siffatta diminuzione o la limitazione della possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione delle proprie ragioni.
L'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 16986/2007). Sotto il profilo probatorio, il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale, senza che sia necessaria la prova dell'entità e natura del compendio patrimoniale del debitore dopo il compimento dell'atto dispositivo.
Ebbene, nel caso in esame, la mera enunciazione dell'avvenuta stipula dell'atto non può supplire alla mancanza della prova del suo contenuto.
Alla luce di quanto esposto, non risultando provati gli atti di disposizione, oggetto della domanda revocatoria, deve ritenersi non provato l'eventus damni, con conseguente rigetto della domanda per carenza di un elemento costitutivo fondamentale dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la contumacia dei convenuti giustifica la compensazione delle stesse, e ciò in quanto “il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Rigetta la domanda spiegata da parte attrice.
Nulla sulle spese.
Isernia, 9/10/2025
Il giudice
RI BI BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI BI BE, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 941/2018, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;
- attrice
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ; C.F._2
- convenuti contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 28/01/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione del 21/09/2018 ha convenuto Parte_3 in giudizio e al fine di ottenere la declaratoria di Parte_1 Parte_2 inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data 08/10/2013 e dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 18/04/2012.
A fondamento della domanda, parte attrice ha evidenziato di essere creditrice nei confronti di in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento della Parte_1 somma di € 353.188,61; che, in data 08/10/2013, ha stipulato un atto Parte_1 di donazione a favore della moglie, che, in data 18/04/2014, dinanzi a Parte_2
, notaio in Santa Maria Capua Vetere, i convenuti hanno sottoscritto un atto Persona_1 di costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ed avente ad oggetto beni immobili per un valore di € 400.000,00; che, a seguito degli atti dispositivi, ha ridotto la consistenza del proprio Parte_1 patrimonio.
Nel corso della prima udienza la parte attrice ha dato atto che l'atto di citazione notificato non era rispettoso del termine a comparire e che aveva provveduto a notificare nuovo atto di citazione con data di prima udienza rispettosa del termine suddetto chiedendo, nel corso della prima udienza il differimento della prima stessa.
Il giudice, precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la presenza di “vizi procedurali” ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza, originariamente fissata per il giorno 17/10/2019, è stata rinviata per mancata comparizione delle parti.
Nella successiva udienza, su richiesta della parte attrice, il giudice ha revocato l'ordinanza di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni e concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviato ad udienza successiva, fissata, stante l'emergenza sanitaria in corso, con modalità di trattazione cartolare.
La parte attrice, con note del 25/6/2020, è tronata a rilevare che il procedimento non poteva essere trattato dal giudice onorario e ha ribadito quanto evidenziato nei precedenti atti, chiedendo nuovamente la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il 16/7/2020 risulta depositato un verbale dattiloscritto in cui la parte attrice ha ribadito la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co 6 cpc ed il GOP ha concesso nuovamente i termini per le memorie istruttorie con rinvio all'udienza del 17/12/2020, in tale udienza la parte attrice ha chiesto concedersi i termini 183 co. 6 c.p.c. ed il GOP ha nuovamente concesso i termini e rinviato all'udienza del 27/9/2021. La parte attrice ha proceduto quindi a depositare documentazione in data 24/2/2022 (estratti di ruolo, documentazione relativa alla rottamazione delle cartelle) senza dedurre alcunché. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova è stata rinviata e celebrata il 19/11/2021 e la parte attrice, comparendo in udienza, rilevata la natura documentale della causa ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per l'8/7/2022, in tale data la parte attrice ha rassegnato le conclusioni e il GOP ha rinviato ad una successiva udienza.
Dopo diversi rinvii dell'udienza, riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, dott.ssa Di Dio, rinvio dell'udienza, riassegnazione ad altro GOP, avv. Morigine, il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 28/01/2025.
OSSERVA
È opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 19131/2004). In particolare, si tratta di un'azione di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità quindi non è posta in discussione: con essa si domanda che l'atto impugnato, ancorché valido, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.
L'azione revocatoria, affinché sia esperita fruttuosamente, deve soddisfare congiuntamente i requisiti definiti dall'articolo 2901 c.c.: a) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche litigioso, condizionato, eventuale;
b) l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
c) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale creditore (eventus damni); d) un particolare atteggiamento soggettivo del debitore e, soltanto nelle ipotesi di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo, distinguendosi a seconda che l'atto di trasferimento sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Nel caso in esame, l' ha agito in revocatoria deducendo Parte_3 di essere creditrice di per la somma complessiva di € 353.188,61, in Parte_1 forza di cartelle esattoriali, avvisi di addebito e ruoli esattoriali.
Tuttavia, l'azione non può trovare accoglimento per difetto di allegazione e di prova dell'elemento essenziale dell'atto dispositivo, che ne costituisce l'oggetto diretto e necessario.
La parte attrice, infatti, non ha prodotto in giudizio né l'atto di donazione del 08/10/2013, né l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 18/04/2012, limitandosi a farne menzione nel proprio atto introduttivo, senza neanche allegare una visura dalla quale potesse emergere l'esistenza di tali atti.
Tale omissione comporta l'impossibilità di valutare la natura (onerosa o gratuita), il contenuto, la data e gli effetti giuridici dei medesimi, né tantomeno l'idoneità dell'atto a determinare un depauperamento del patrimonio del debitore, con la conseguenza che non può ritenersi integrato il presupposto dell'eventus damni.
In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'eventus damni ricorra, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018; Cass. 13172/2017; Cass. 1902/15; Cass. 7767/2007).
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Dunque, tale pregiudizio può essere sia attuale che potenziale e sussiste non solo quando l'atto compiuto dal debitore comporti una diminuzione reale ed effettiva del suo patrimonio, ma anche quando si profili il mero pericolo di siffatta diminuzione o la limitazione della possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione delle proprie ragioni.
L'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 16986/2007). Sotto il profilo probatorio, il creditore è tenuto a dimostrare l'avvenuta variazione patrimoniale, senza che sia necessaria la prova dell'entità e natura del compendio patrimoniale del debitore dopo il compimento dell'atto dispositivo.
Ebbene, nel caso in esame, la mera enunciazione dell'avvenuta stipula dell'atto non può supplire alla mancanza della prova del suo contenuto.
Alla luce di quanto esposto, non risultando provati gli atti di disposizione, oggetto della domanda revocatoria, deve ritenersi non provato l'eventus damni, con conseguente rigetto della domanda per carenza di un elemento costitutivo fondamentale dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la contumacia dei convenuti giustifica la compensazione delle stesse, e ciò in quanto “il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Rigetta la domanda spiegata da parte attrice.
Nulla sulle spese.
Isernia, 9/10/2025
Il giudice
RI BI BE