Ordinanza collegiale 1 luglio 2016
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2016
Sentenza 23 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 14 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 01/07/2016, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04234/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2016, proposto da:
OL FA VE, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Cantelli, Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca;
nei confronti di
MA IN;
per l'annullamento
del d.m. 50/2016 nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e vacanti - accesso ai documenti - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Sassari;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 116, comma due del codice del processo amministrativo;
considerato:
che parte ricorrente ha proposto l’istanza di accesso ai documenti il cui parziale diniego viene contestato con la domanda introdotta nel corso del giudizio principale;
che difatti oltre a quanto prodotto in esito alla domanda di ostensione documentale presentata al ministero, vengono richiesti altri e ulteriori documenti il cui accesso è stato negato per essere qualificati come atti di programmazione, perciò solo esclusi dall’obbligo di visione;
ritenuto:
che le doglianze proposte nel corso del giudizio, nel quale viene impugnato dapprima il procedimento di mancata ammissione al corso di laurea e successivamente il decreto ministeriale con il quale si è provveduto alla chiusura delle graduatorie con l’effetto di impedire gli eventuali scorrimento determinati da rinunce o decadenze, giustifichino la richiesta presentata;
che se la domanda di accesso documentale può essere giustificata dall’astratta possibilità di utilizzo della stessa ai fini di meglio comprendere le ragioni di instaurazione o resistenza in giudizio - in tale quadro deve essere letta la previsione dell’articolo 24, comma sette, della legge numero 241 del 1990, laddove afferma debba essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici-, a fortiori tale sindacato diviene possibile nel caso in cui l’azione giurisdizionale sia già stata proposta, e siano peraltro già lumeggiate le censure dedotte in giudizio;
che dunque, e in particolare nel caso in esame, anche ai fini della verifica e dell’accertamento della persistenza delle condizioni processuali legittimanti l’instaurazione dell’azione davanti al giudice amministrativo, con particolare riferimento all’interesse alla pronuncia di merito, ritiene il collegio essere fondata la richiesta di accesso proposta, risultando palese la utilità, se non la necessità, di acquisizione al processo della documentazione richiesta ai predetti fini;
che, peraltro, è evidente come l’accoglimento della domanda di accesso relativa alla produzione di particolare documentazione non comporta la implicita affermazione di fondatezza della domanda proposta né tanto meno la rilevanza concreta della documentazione in sede di delibazione della domanda, posto che, non trattandosi di acquisizione ex officio, ma di accoglimento della specifica istanza proposta, è solo l’intermediazione dell’attività processuale delle parti che può orientare il giudizio conclusivo del collegio;
che conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte ricorrente deve essere disposta la ostensione della seguente documentazione:
copia degli atti del procedimento con i quali è stato deciso quanti siano i posti riservati al contingente degli strumenti extracomunitari in ogni ateneo, compresi i criteri adottati;
copia del provvedimento con il quale si sia decisa la predetta riserva;
copia degli atti del procedimento di nomina della commissione per la elaborazione dei test di ammissione, nonché degli atti della commissione e del ministero con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi;
copia dei verbali dei lavori della commissione che ha redatto i quesiti;
copia degli atti del procedimento sulla base dei quali il ministero ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli atenei con particolare riferimento:
-alla rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l’anno accademico 2015 2016 che il ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’articolo 6 ter del decreto legislativo numero 502 del 1992, trasmessa dallo stesso ministero in data 24 aprile 2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell’accordo formale;
al parere espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
agli atti relativi alle attività istruttorie compiute secondo gli elementi di cui all’articolo tre, comma uno, e lettera a), comma due, della legge numero 264 del 1999;
copia di tutte le richieste inviate dagli atenei con le quali si indica il contingente massimo da poter bandire, con riferimento alle schede ove sono indicati i parametri relativi alle aule, docenti, laboratori;
copia delle linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova;
copia del verbale dei lavori del tavolo tecnico della programmazione;
copia del verbale di correzione dei compiti dei ricorrenti per mano del Cineca;
copia degli atti del procedimento riguardante i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate, ove effettuato;
copia degli atti relativi al procedimento di computo e individuazione dei posti disponibili e vacanti presso ciascun ateneo.
Ritenuto pertanto che la domanda debba essere accolta e ordinata l’ostensione della documentazione indicata;
considerato che l’accoglimento della domanda non comporta la definizione del giudizio, neppure in parte qua, sicché la delibazione sulle spese può essere differita alla decisione di merito della controversia;
considerato infine che la domanda cautelare, ove proposta, sarà esaminata all’esito della ostensione documentale, anche alla luce di eventuali nuove domande introdotte con atto di motivi aggiunti, nella camera di consiglio del 6 ottobre, cui si rinvia anche per la possibile decisione nel merito ex art.60 cpa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando, accoglie la domanda ex art.116, comma 2, e per l’effetto ordina l’ostensione documentale di cui in parte motiva entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 6 ottobre 2016, riservata ogni pronuncia sulle spese..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO