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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2285/2021
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Anna Zaccaria, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Piermario Pancaro in sostituzione dell'avv. Andrea
AF Arleo;
per parte opposta l'avv. Pietro Quarta in sostituzione dell'avv.
CO PE. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2285/2021, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 539/2021”, promossa da:
LO GIUDICE GABRIELA ANNA (C.F.: ), con il C.F._1 patrocinio dell'avv. Andrea AF Arleo
ATTRICE - OPPONENTE
Contro
(C.F. - P.IVA ) e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 essa la mandataria (C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
), con il patrocinio dell'avv. CO PE P.IVA_2
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Lo Giudice Gabriela Anna ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 539/2021 emesso dal Tribunale di
Matera il 18.10.2021, a favore di e per essa quale Controparte_1 mandataria per la somma di € 9.037,98, oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura, riveniente dal contratto di prestito personale originariamente stipulato dalla debitrice con la FI Banca S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio di cui lo scrivente dichiara esserne antistatario”.
Si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria contestando l'opposizione e Controparte_2 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettarla, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del monitorio opposto, la causa, istruita solo documentalmente viene decisa nell'udienza odierna.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sul punto, ricordato che l'art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione finalizzato alla valutazione della fondatezza della pretesa dell'opposta, si rileva che il credito vantato dalla e per essa Controparte_1 [...] origina da un contratto di prestito personale stipulato Controparte_2 dall'odierna opponente con la FI Banca S.p.A. per una somma di €
8.000,00 da restituire in n. 72 rate da € 161,10 per un totale complessivo da rimborsare di € 11.599,20 (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
Infatti, secondo la prospettazione dell'opposta, l'attrice è debitrice della somma di
€ 9.037,98 in ragione del predetto negozio di mutuo.
In merito al credito di cui al negozio di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle pagina 2 di 6 obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio del contratto di finanziamento sottoscritto da
[...]
dell'atto di cessione, della raccomandata di comunicazione di Parte_1 intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc.
2-8 fascicolo monitorio).
Stante la presenza della sottoscrizione, detta affermazione costituisce una dichiarazione di scienza di natura confessoria idonea a formare piena prova circa l'effettiva ricezione dell'importo mutuato.
A ciò si aggiunga che l'effettiva corresponsione della somma costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, n.5356 del 05/03/2009). A fronte della prova dell'erogazione della massa monetaria, era onere di parte opponente dimostrare l'intervenuta restituzione della stessa.
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato di aver sottoscritto il contratto citato, nè ha contestato in modo specifico l'esattezza delle poste annotate nell'estratto conto ex art. 50 tub. La stessa, inoltre, non ha allegato la prova del pagamento delle somme ingiunte, né ha rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, ma si è limitata a formulare, a sostegno dell'opposizione, contestazioni assolutamente generiche e prive di suffragio probatorio.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'azione proposta, per inidoneità probatoria del corredo documentale offerto dalla creditrice opposta.
L'argomentazione è priva di pregio giuridico.
Va rilevato che la banca opposta ha prodotto in giudizio, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non già un saldaconto sintetico e parziale, ma un vero e proprio estratto conto integrale con l'indicazione delle singole movimentazioni legate al rimborso del prestito per cui è causa (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), pur non essendone tenuta, atteso che “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di pagina 3 di 6 cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo
(negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale (Trib. Lecce sez. II, 09/03/2020, n.764; v. anche Trib.
Brindisi, n. 1699/2021; Trib. Velletri, n. 2291/19; Trib. Bari, n. 1044/2012).
Ed invero, dal sopra citato estratto conto emerge che l'odierna opponente ha provveduto al pagamento solamente di n. 9 rate a fronte delle n. 72 rate contrattualmente previste, rendendosi poi inadempiente.
Sul punto nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente, che si è limitata ad eccepire in modo apodittico che FI Banca S.p.A. “sembrerebbe” aver ceduto un credito di minor importo (cfr. pag. 2 citazione), senza tuttavia fornire la prova di tale assunto.
Invero, va rilevato che l'estratto conto certificato emesso proprio da FI
Banca S.p.A. riporta alla data del 05.06.2020 un credito compromesso di € CP_ 8.094,47. Peraltro, pure nella raccomandata a.r. inviata da alla sig.ra
[...] relativa al rapporto in oggetto n. 20220019162671 è stato diffidato il Pt_1 pagamento dell'importo di € 8.094,47. E' evidente che l'opponente faccia riferimento ad un diverso credito individuato al n. 10071467234931 pari ad €
4.304,49 che tuttavia non ha formato oggetto di azione monitoria.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi, deducendo che: “dalla lettura del detto contratto (…) si evince il TAN
(tasso nominale) ed il TAEG (tasso effettivo per effetto della capitalizzazione), per cui chiara è la non effettiva medesima periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi e passivi”, lamentando la mancata applicazione dell'art. 120 tub
(cfr. pag. 3 citazione).
Innanzitutto, va rilevato che il riferimento operato alla capitalizzazione degli interessi passivi e attivi nonché alla mancata applicazione dell'art. 120 T.U.B. è pagina 4 di 6 del tutto improprio, poiché fondato sull'errato assunto che oggetto del rapporto in giudizio sia un rapporto di conto corrente, mentre nel caso in esame trattasi di un rapporto di prestito personale.
In ogni caso, il motivo di opposizione è infondato, in quanto assolutamente generico e privo di riscontro probatorio.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse, nonché di altre spese e commissioni, in considerazione della assoluta genericità della contestazione.
Va evidenziato che era onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante o dell'applicazione di spese e commissioni non dovute, la quale, invece, nulla al riguardo ha prodotto o allegato, così non assolvendo l'onere probatorio che su di essa gravava in ordine alla fondatezza dei motivi di opposizione, atteso che nell'atto di opposizione non risulta specificato in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia.
Non può pertanto trovare ingresso nel presente giudizio alcuna consulenza tecnica, giacché chiaramente esplorativa, in assenza dell'acquisizione di qualsivoglia elemento utile quantomeno ad allegare l'avvenuto superamento del tasso soglia.
Infine, quanto all'eccezione di omessa escussione della polizza assicurativa, va rilevato che l'odierna opponente ha sottoscritto con la compagnia Cardif un'assicurazione vita, in caso di decesso o invalidità permanente, nonché per la copertura della perdita d'impiego (cfr. doc. 6 parte opposta).
Tuttavia, la stessa opponente non ha specificato come la polizza si sarebbe attivata Pa e quale sinistro incorso dalla sig.ra Giudice si sarebbe verificato e neppure si è premurata, nel corso dell'intero giudizio, di depositare la documentazione relativa al contratto di assicurazione ovvero a fornire prova di aver attivato l'assicurazione sottoscritta.
L'eccezione in questione, pertanto, deve ritenersi infondata.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi cui al d.m. 147/2022 (scaglione € 5.201 -
€ 26.000), in considerazione della limitata attività assertiva delle parti. pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
539/2021, confermandone l'esecutività;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Così deciso in Matera il 11 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
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