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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5605, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20 febbraio 2025, e vertente TRA
, nata il giorno 21/02/1947 in POSITANO e residente in Parte_1
CASTELLAMMARE di STABIA, C.F.: rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti versata, dall'avv. Fabrizio Antonio CONTE presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA alla via E. ALVINO n.12, resta elettivamente domiciliata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via DE NICOLA n.38, PARCO dei PINI, presso lo studio dell'avv. Danilo GRANDONI che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in riferimento a pregressi “atti impositivi”.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive memorie difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 5 ottobre 2024 la sig.ra Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA instando per l'accertamento della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, notificatole il 17 settembre 2024, e per l'annullamento di tre degli atti impositivi originari ad esso sottesi, denunciando la mancata pregressa notifica della cartella di pagamento e dei due avvisi di addebito “impugnati”, l'inesistenza della pretesa impositiva, la prescrizione delle poste azionate, l'assenza di motivazione e la mancata determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi.
Si costituivano ritualmente gli enti convenuti che resistevano alla avversa iniziativa contestandone la fondatezza da variegate angolazioni.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita in via documentale, mandava la stessa prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, già in epigrafe richiamate, la causa veniva assegnata a sentenza.
^ ^ ^ (2)
L'iniziativa giudiziale in scrutinio ha ad oggetto la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” contrassegnata dal n. 071 76 2024 0000 5834, notificata alla destinataria il 17 settembre 2024, nella sola parte inerente la cartella di pagamento n. 071 2016 00447 00605 (E. 10.055,8) e i due seguenti avvisi di addebito, n. 371 2015 00019 70345 (E. 2.006,47), e n. 371 2015 00116 79242 (E. 5.814,25), nel preavviso richiamati. La ricorrente espressamente allega la mancata notifica dei tre pregressi atti impositivi, l'intervenuta prescrizione delle poste, peraltro contestate anche nella loro sostanziale azionabilità, il difetto di motivazione del “preavviso”, mancante anche degli estremi identificativi dei beni da sottoporre ad ipoteca, l'omessa determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi portati dalla
“comunicazione preventiva”. (3)
Nell'analisi delle censure attoree, e delle speculari controdeduzioni di parte resistente, è opportuno fare chiarezza sulla evidente differenza che intercorre fra i rilievi intrinseci all'atto direttamente impugnato e quelli estrinseci, che in realtà si dirigono verso vizi derivati dagli atti impositivi ripresi dal “preavviso”. E ciò muovendo dalla natura giuridica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità pare, allo stato, univoco.
2 Prendendo le mosse da Cass. Sez. 6^, n.20489/2018, può in sintesi sostenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra fra le cc.dd. misure coercitive, alternative all'esercizio dell'azione esecutiva. Di guisa che l'opposizione a dette misura dà luogo, formalmente ed in senso lato, ad un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche, nei limiti sostanziali di cui si dirà, alla pretesa creditoria. Di qui la premessa di fondo secondo cui, citando Cass. Sez. 6^ Civ. L n.29132/2019, l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, piuttosto configurandosi come procedura ad essa alternativa.
Premessa portata alle sue astratte conseguenze procedurali definitive dalla pronuncia appena richiamata nei seguenti testuali termini.
<Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata (del fermo e) della iscrizione ipotecaria è che il giudizio di impugnazione … della iscrizione ipotecaria si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina della opposizione esecutiva …>> Ragion per cui <una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi …>> Nei medesimi termini, per quel che concerne l'opposizione alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.602/1973, si cfr.: Cass. Sez. 3^ n.25745/2015; Cass. Sez. 6^, ordinanza n.24808/2018. (4)
Discende dalla accertata natura dell'iniziativa (“coercitiva” a carattere cautelativo o, come nel caso di specie, pre-cautelativo) dell'agente della riscossione, che nessuna questione decadenziale può porsi nel presente Giudizio, dovendosi di contro verificare se ed in che termini resti ammissibile l'azione di accertamento negativo -della pretesa e della misura- che racchiude l'ubi consistam della domanda attorea. Di qui la necessità di un'analisi distinta delle censure veicolate in ricorso, solo quelle vulneranti ab intrinseco la “comunicazione preventiva” potendo affrancarsi dalle questioni inerenti l'accertamento negativo della pretesa creditoria originariamente azionata con i tre atti impositivi. (5)
Ora, gli unici profili di asserita nullità intrinseca del “preavviso” concernono la denunciata assenza di motivazione dell'atto e la mancata individuazione del bene o dei beni da sottoporre ad ipoteca. In realtà, la ricorrente inserisce fra i vizi intrinseci anche la mancata determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi, ma trattasi all'evidenza di una errata
3 prospettazione della questione atteso che la “comunicazione preventiva” non contiene una pretesa impositiva autonoma di qualsiasi natura, fondando invece la sua natura pre-coercitiva sulla necessità di cautelare poste creditorie preesistenti. Di guisa che anche queste obiezioni rimandano agli atti impositivi esterni al
“preavviso”.
Quanto alla motivazione pare al Giudice che il rilievo attoreo non trova addentellato giuridico-ermeneutico di genere alcuno. L'atto contiene specifici riferimenti alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito asseritamente non onorati, individuati singolarmente nei loro estremi e negli importi rivendicati, riproposti in via di sintesi con le rispettive causali.
Altro non è richiesto.
La mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca nuovamente richiama la questione della natura giuridica del preavviso di iscrizione ipotecaria. La “comunicazione preventiva” evidentemente resta funzionale alla successiva iscrizione ipotecaria e tutela il diritto del contribuente di interloquire con l'agente della riscossione prima della formalizzazione dell'atto cautelativo. I Giudici di legittimità, intervenendo a Sezioni Unite per dirimere il pregresso contrasto venutosi a determinare in subiecta materia, hanno cristallizzato il principio di diritto secondo cui, pur non essendo applicabile la regola prevista dall'art. 50, 2° comma, del D.P.R. n.602/1973, <l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi>> dell'art. 77 D.P.R. citato, <deve comunicare al contribuente che procede alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine -che
… può essere fissato in trenta giorni- perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.>> Cfr., in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., 17 giugno-18 settembre 2014, n.19667 (citata in precedenza), cui ha dato continuità, fra le altre, Cass. Sez. Tributaria, 1-22 febbraio 2017, n.4587). Ragione per la quale, l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce la ratio essendi del “preavviso” nella misura in cui pone il destinatario dell'atto nelle condizioni di interloquire con l'Agente della Riscossione sui presupposti cautelativi dell'iniziativa. L'individuazione del singolo bene o dei singoli beni eventualmente da ipotecare è questione “sostanziale” da affrontare successivamente. Del resto, a conferma speculare della infondatezza del rilievo attoreo torna l'assoluta mancanza di obiezioni “reali” sia nel presente contesto giudiziale sia nell'iniziativa amministrativa con cui l'istante ha sollecitato l'annullamento in autotutela della “comunicazione preventiva”. Lacuna “legittima” perché la relativa questione sarebbe stata posta in un contesto non deputato alla sua analisi. (6)
I profili di nullità estrinseca conducono verso altra problematica.
4 Ed invero, con l'opposizione “indiretta” la ricorrente allega la mancata -regolare- notifica dei tre originari atti impositivi per denunciare la prescrizione delle poste sottese ed aggredirli anche sub specie juris della sostanziale inesistenza della pretesa impositiva. Il che, tuttavia, non è ammissibile alla luce degli ormai noti orientamenti della Corte Regolatrice. Riassumibili nel seguente arresto.
<<… la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del tribunale che aveva Parte_2 rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate. … il collegio da atto che questa Corte ha recentemente deciso (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) una serie di controversie relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
a tali decisioni il Collegio reputa di doversi conformare nella decisione della causa in oggetto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non essendovi valide ragioni per doversene distaccare;
risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento / avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all'art.
3- bis, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
”
… osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che,
5 alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
… va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez.un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
…>> Così in termini, parte motiva di Cass., ordin. n.26275/23 pubblicata l'11 settembre 2023.
Ebbene, il buon governo dei principi appena richiamati conduce verso una conclusione ineludibile avuto riguardo al petitum finale desumibile dall'atto introduttivo di lite. Che di seguito si riporta, nella sezione concernente i rilievi estrinseci. accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, dichiarare inesigibile e, quindi, non dovuta alcuna somma in relazione alle circoscritte Cartelle e Avvisi di addebito e di ogni atto presupposto e conseguenziale alle stesse, ordinando alla Concessionaria la cancellazione dei relativi ruoli esattoriali;
accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalla convenuta , per la Controparte_3 illegittimità, l'inefficacia dunque la nullità della impugnata Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli Avvisi di Addebito e la Cartella di pagamento ad essa sottesi, per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito su cui essi si fonda, delle sanzioni e degli interessi e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della resistente ad agire in executivis;
>. (7)
In definitiva. Il ricorso, infondato nella parte in cui si denunciano vizi “intrinseci” all'atto impugnato, va dichiarato inammissibile in riferimento alla opposizione indiretta ad estratto di ruolo formalizzata muovendo dalla impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per difetto di interesse ad agire siccome normato;
dovendosi qui ribadire che la misura adottata dall Controparte_1
non implica alcuna “pretesa in executivis” come invece evocato dalla
[...] istante. Di qui la speculare infondatezza della richiesta dell'ente previdenziale di condanna della sig.ra al pagamento delle somme per contributi, sanzioni e somme Pt_1 aggiuntive di cui è causa o delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Richiesta, peraltro, almeno formalmente non ripresa con le note sostitutive dell'udienza in presenza.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
6 Liquidazione come da dispositivo con quantificazione sensibile al tipo di decisione, arrestatasi ai margini delle questioni “procedurali” poste dalla ricorrente, e alla immediatezza dell'epilogo processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_2 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 25.02.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5605, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20 febbraio 2025, e vertente TRA
, nata il giorno 21/02/1947 in POSITANO e residente in Parte_1
CASTELLAMMARE di STABIA, C.F.: rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti versata, dall'avv. Fabrizio Antonio CONTE presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA alla via E. ALVINO n.12, resta elettivamente domiciliata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via DE NICOLA n.38, PARCO dei PINI, presso lo studio dell'avv. Danilo GRANDONI che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in riferimento a pregressi “atti impositivi”.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive memorie difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 5 ottobre 2024 la sig.ra Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA instando per l'accertamento della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, notificatole il 17 settembre 2024, e per l'annullamento di tre degli atti impositivi originari ad esso sottesi, denunciando la mancata pregressa notifica della cartella di pagamento e dei due avvisi di addebito “impugnati”, l'inesistenza della pretesa impositiva, la prescrizione delle poste azionate, l'assenza di motivazione e la mancata determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi.
Si costituivano ritualmente gli enti convenuti che resistevano alla avversa iniziativa contestandone la fondatezza da variegate angolazioni.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita in via documentale, mandava la stessa prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, già in epigrafe richiamate, la causa veniva assegnata a sentenza.
^ ^ ^ (2)
L'iniziativa giudiziale in scrutinio ha ad oggetto la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” contrassegnata dal n. 071 76 2024 0000 5834, notificata alla destinataria il 17 settembre 2024, nella sola parte inerente la cartella di pagamento n. 071 2016 00447 00605 (E. 10.055,8) e i due seguenti avvisi di addebito, n. 371 2015 00019 70345 (E. 2.006,47), e n. 371 2015 00116 79242 (E. 5.814,25), nel preavviso richiamati. La ricorrente espressamente allega la mancata notifica dei tre pregressi atti impositivi, l'intervenuta prescrizione delle poste, peraltro contestate anche nella loro sostanziale azionabilità, il difetto di motivazione del “preavviso”, mancante anche degli estremi identificativi dei beni da sottoporre ad ipoteca, l'omessa determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi portati dalla
“comunicazione preventiva”. (3)
Nell'analisi delle censure attoree, e delle speculari controdeduzioni di parte resistente, è opportuno fare chiarezza sulla evidente differenza che intercorre fra i rilievi intrinseci all'atto direttamente impugnato e quelli estrinseci, che in realtà si dirigono verso vizi derivati dagli atti impositivi ripresi dal “preavviso”. E ciò muovendo dalla natura giuridica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità pare, allo stato, univoco.
2 Prendendo le mosse da Cass. Sez. 6^, n.20489/2018, può in sintesi sostenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra fra le cc.dd. misure coercitive, alternative all'esercizio dell'azione esecutiva. Di guisa che l'opposizione a dette misura dà luogo, formalmente ed in senso lato, ad un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche, nei limiti sostanziali di cui si dirà, alla pretesa creditoria. Di qui la premessa di fondo secondo cui, citando Cass. Sez. 6^ Civ. L n.29132/2019, l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, piuttosto configurandosi come procedura ad essa alternativa.
Premessa portata alle sue astratte conseguenze procedurali definitive dalla pronuncia appena richiamata nei seguenti testuali termini.
<Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata (del fermo e) della iscrizione ipotecaria è che il giudizio di impugnazione … della iscrizione ipotecaria si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina della opposizione esecutiva …>> Ragion per cui <una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi …>> Nei medesimi termini, per quel che concerne l'opposizione alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.602/1973, si cfr.: Cass. Sez. 3^ n.25745/2015; Cass. Sez. 6^, ordinanza n.24808/2018. (4)
Discende dalla accertata natura dell'iniziativa (“coercitiva” a carattere cautelativo o, come nel caso di specie, pre-cautelativo) dell'agente della riscossione, che nessuna questione decadenziale può porsi nel presente Giudizio, dovendosi di contro verificare se ed in che termini resti ammissibile l'azione di accertamento negativo -della pretesa e della misura- che racchiude l'ubi consistam della domanda attorea. Di qui la necessità di un'analisi distinta delle censure veicolate in ricorso, solo quelle vulneranti ab intrinseco la “comunicazione preventiva” potendo affrancarsi dalle questioni inerenti l'accertamento negativo della pretesa creditoria originariamente azionata con i tre atti impositivi. (5)
Ora, gli unici profili di asserita nullità intrinseca del “preavviso” concernono la denunciata assenza di motivazione dell'atto e la mancata individuazione del bene o dei beni da sottoporre ad ipoteca. In realtà, la ricorrente inserisce fra i vizi intrinseci anche la mancata determinazione del credito, delle sanzioni e degli interessi, ma trattasi all'evidenza di una errata
3 prospettazione della questione atteso che la “comunicazione preventiva” non contiene una pretesa impositiva autonoma di qualsiasi natura, fondando invece la sua natura pre-coercitiva sulla necessità di cautelare poste creditorie preesistenti. Di guisa che anche queste obiezioni rimandano agli atti impositivi esterni al
“preavviso”.
Quanto alla motivazione pare al Giudice che il rilievo attoreo non trova addentellato giuridico-ermeneutico di genere alcuno. L'atto contiene specifici riferimenti alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito asseritamente non onorati, individuati singolarmente nei loro estremi e negli importi rivendicati, riproposti in via di sintesi con le rispettive causali.
Altro non è richiesto.
La mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca nuovamente richiama la questione della natura giuridica del preavviso di iscrizione ipotecaria. La “comunicazione preventiva” evidentemente resta funzionale alla successiva iscrizione ipotecaria e tutela il diritto del contribuente di interloquire con l'agente della riscossione prima della formalizzazione dell'atto cautelativo. I Giudici di legittimità, intervenendo a Sezioni Unite per dirimere il pregresso contrasto venutosi a determinare in subiecta materia, hanno cristallizzato il principio di diritto secondo cui, pur non essendo applicabile la regola prevista dall'art. 50, 2° comma, del D.P.R. n.602/1973, <l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi>> dell'art. 77 D.P.R. citato, <deve comunicare al contribuente che procede alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine -che
… può essere fissato in trenta giorni- perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.>> Cfr., in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., 17 giugno-18 settembre 2014, n.19667 (citata in precedenza), cui ha dato continuità, fra le altre, Cass. Sez. Tributaria, 1-22 febbraio 2017, n.4587). Ragione per la quale, l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce la ratio essendi del “preavviso” nella misura in cui pone il destinatario dell'atto nelle condizioni di interloquire con l'Agente della Riscossione sui presupposti cautelativi dell'iniziativa. L'individuazione del singolo bene o dei singoli beni eventualmente da ipotecare è questione “sostanziale” da affrontare successivamente. Del resto, a conferma speculare della infondatezza del rilievo attoreo torna l'assoluta mancanza di obiezioni “reali” sia nel presente contesto giudiziale sia nell'iniziativa amministrativa con cui l'istante ha sollecitato l'annullamento in autotutela della “comunicazione preventiva”. Lacuna “legittima” perché la relativa questione sarebbe stata posta in un contesto non deputato alla sua analisi. (6)
I profili di nullità estrinseca conducono verso altra problematica.
4 Ed invero, con l'opposizione “indiretta” la ricorrente allega la mancata -regolare- notifica dei tre originari atti impositivi per denunciare la prescrizione delle poste sottese ed aggredirli anche sub specie juris della sostanziale inesistenza della pretesa impositiva. Il che, tuttavia, non è ammissibile alla luce degli ormai noti orientamenti della Corte Regolatrice. Riassumibili nel seguente arresto.
<<… la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del tribunale che aveva Parte_2 rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate. … il collegio da atto che questa Corte ha recentemente deciso (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) una serie di controversie relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
a tali decisioni il Collegio reputa di doversi conformare nella decisione della causa in oggetto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non essendovi valide ragioni per doversene distaccare;
risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento / avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all'art.
3- bis, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
”
… osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che,
5 alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
… va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez.un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
…>> Così in termini, parte motiva di Cass., ordin. n.26275/23 pubblicata l'11 settembre 2023.
Ebbene, il buon governo dei principi appena richiamati conduce verso una conclusione ineludibile avuto riguardo al petitum finale desumibile dall'atto introduttivo di lite. Che di seguito si riporta, nella sezione concernente i rilievi estrinseci. accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, dichiarare inesigibile e, quindi, non dovuta alcuna somma in relazione alle circoscritte Cartelle e Avvisi di addebito e di ogni atto presupposto e conseguenziale alle stesse, ordinando alla Concessionaria la cancellazione dei relativi ruoli esattoriali;
accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalla convenuta , per la Controparte_3 illegittimità, l'inefficacia dunque la nullità della impugnata Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli Avvisi di Addebito e la Cartella di pagamento ad essa sottesi, per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito su cui essi si fonda, delle sanzioni e degli interessi e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della resistente ad agire in executivis;
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In definitiva. Il ricorso, infondato nella parte in cui si denunciano vizi “intrinseci” all'atto impugnato, va dichiarato inammissibile in riferimento alla opposizione indiretta ad estratto di ruolo formalizzata muovendo dalla impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per difetto di interesse ad agire siccome normato;
dovendosi qui ribadire che la misura adottata dall Controparte_1
non implica alcuna “pretesa in executivis” come invece evocato dalla
[...] istante. Di qui la speculare infondatezza della richiesta dell'ente previdenziale di condanna della sig.ra al pagamento delle somme per contributi, sanzioni e somme Pt_1 aggiuntive di cui è causa o delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Richiesta, peraltro, almeno formalmente non ripresa con le note sostitutive dell'udienza in presenza.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
6 Liquidazione come da dispositivo con quantificazione sensibile al tipo di decisione, arrestatasi ai margini delle questioni “procedurali” poste dalla ricorrente, e alla immediatezza dell'epilogo processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_2 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 25.02.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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