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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 13 maggio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3481 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, APPELLANTE E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Petrocelli e Fabio Ponis,
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4876/2021 del 20.5.2021 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.1.2020, gli odierni appellati hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi: a) “la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27.3.13, Parte_1 nella parte in cui prevede una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo sociale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo” e, per l'effetto, accertarsi: b) “il diritto dei ricorrenti all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di trasferimento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale al luogo del primo intervento della giornata nonché del tempo occorrente al rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero della vettura”, nella misura meglio indicata in ricorso per ciascun ricorrente, e chiedendo pertanto condannarsi la società resistente: c) “al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dall'8.11.2014 al novembre 2019 per effetto d'inclusione nell'orario di lavoro dei tempi di trasferimento specificati al punto B)”, in ragione dei tempi di presenza e nella misura per ciascuno indicati, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
A tal fine, hanno dedotto: di essere dipendenti della società convenuta con inquadramento nel
5° livello del CCNL Telecomunicazioni, di essere tutti addetti al Centro di Lavoro di Frosinone e di svolgere mansioni di tecnico esterno (cd. on field), con compiti di manutenzione installazione e riparazione degli apparati trasmissivi, da eseguirsi ogni giorno presso vari clienti ubicati nella provincia di Frosinone e zone limitrofe;
di utilizzare, per gli spostamenti propedeutici agli interventi, apposite autovetture di servizio, a ciascuno assegnate in dotazione dall'azienda, anche per il trasporto di materiali e attrezzi occorrenti;
di dover ricoverare tali vetture, a fine turno, o presso una sede aziendale oppure, ove ne abbiano fatto richiesta e vi siano stati autorizzati, presso la propria abitazione, disponendo di un garage ritenuto da idoneo e sicuro;
di osservare un Parte_1 orario settimanale di 38 ore e 10 minuti, articolato su 5 gg., con orario giornaliero di 7 ore e 38 minuti, inclusa pausa pranzo;
di aver sempre iniziato la prestazione lavorativa in orario (flessibile) tra le ore
8:00 e le 8:30 mediante timbratura del cartellino presso la sede di appartenenza, con successiva partenza dalla predetta sede per il primo intervento da eseguire (cd. work-request); di aver sempre concluso la prestazione lavorativa alle ore 16:08 parimenti presso la sede aziendale, mediante timbratura del cartellino.
Tanto premesso, hanno lamentato che con accordo sindacale del 27.3.13 – non sottoscritto dal sindacato al quale i ricorrenti aderiscono (Snater) – le parti sociali, con l'asserito intento di porre in essere “azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”, hanno convenuto di introdurre “un nuovo modello organizzativo delle attività” dei tecnici esterni, che prevede: a) inizio della prestazione presso il sito della prima work-request, precedentemente indicata al tecnico mediante trasmissione sul terminale in dotazione;
b) termine della prestazione coincidente con la chiusura dell'ultima work-request; c) introduzione di una “franchigia” non retribuita a carico del lavoratore pari a 30 o 15 minuti del tempo occorrente per raggiungere il luogo del primo intervento, partendo dal proprio domicilio o dalla sede aziendale ove è custodita la vettura, con retribuzione dell'eventuale eccedenza secondo i parametri ordinari;
d) inizio dell'orario di servizio alle ore 8:30 senza flessibilità, e con obbligo di attestare l'inizio della prestazione non più mediante timbratura presso la sede aziendale, bensì mediante terminale in coincidenza con l'arrivo presso il luogo del primo intervento (nell'ipotesi in cui il tempo di spostamento sia contenuto nella franchigia) ovvero con le ore 8:30 (nell'ipotesi in cui per il trasferimento si impieghi un tempo superiore a quello della franchigia); e) quanto alla cessazione della prestazione lavorativa giornaliera, identico – ma inverso – meccanismo con riferimento al trasferimento dal luogo dell'ultimo intervento della giornata sino al luogo di ricovero del veicolo;
f) attestazione di fine turno mediante terminale in coincidenza della chiusura dell'ultimo intervento della giornata (nell'ipotesi in cui il tempo di spostamento sia contenuto nella franchigia) ovvero attestazione di fine turno in corrispondenza della chiusura dell'ultima lavorazione, ed in ogni caso non prima dell'orario di fine turno previsto (ore 16:38), con diritto alla retribuzione per l'eccedenza; g) geolocalizzazione degli automezzi, formalmente finalizzata ad “ottenere una maggiore efficacia nel processo di assegnazione della Work Request, tramite il sistema Work Force Management in atto, attraverso una più puntuale corrispondenza del luogo di assegnazione della Work Request stessa con l'ubicazione geografica degli automezzi sociali”.
Hanno dunque lamentato di impiegare, sempre, per ciascuno spostamento di inizio e fine giornata un tempo superiore alla franchigia prevista e, pertanto, di osservare di fatto ogni giorno, per effetto dell'applicazione del regime introdotto con l'accordo del 27.3.13, un orario di lavoro complessivamente maggiore di almeno 30 o 60 minuti rispetto al pregresso, benché durante gli spostamenti di inizio e fine giornata – al pari degli altri tecnici esterni e per disposizione aziendale –
i ricorrenti siano soggetti al potere direttivo della parte datoriale, non potendo utilizzare l'autoveicolo per scopi extra-lavorativi né consentire l'accesso a bordo a soggetti terzi, ivi inclusi i propri familiari, dovendo essere collegati al Centro di Lavoro mediante terminale tramite il quale ricevono informazioni sugli interventi da effettuare, ed essendo infine soggetti alla geolocalizzazione del veicolo e responsabili della cura e custodia del medesimo.
si è costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_1 giudice adito e l'inammissibilità della domanda ex adverso spiegata, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Tribunale di Roma, condividendo le argomentazioni dei ricorrenti, ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando la nullità parziale dell'accordo del
27.3.2013 e condannando la società al pagamento delle differenze retributive azionate da ciascun lavoratore, con compensazione integrale delle spese di lite, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_1 ed articolando 3 motivi di impugnazione. In particolare, la società ha lamentato che il Tribunale: a) avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l'art. 1419 c.c., ritenendo che la società non avesse dimostrato l'inscindibilità delle clausole versate nell'accordo del 27.3.2013, nonché la reciproca inscindibilità dei plurimi accordi sottoscritti in pari data;
b) avrebbe erroneamente ritenuto l'accordo del 27.3.2013 contrario alla disciplina di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 66/2003 sul “periodo di riposo”, lasciando intendere che “il solo fatto di utilizzare la macchina aziendale per recarsi nel luogo del primo intervento provi l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori”; c) avrebbe erroneamente quantificato in misura fissa il tempo di percorrenza necessario agli spostamenti iniziali e finali di ciascuna giornata lavorativa.
I lavoratori hanno resistito, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo all'udienza del 13.5.2025.
2. Ebbene, ritiene il Collegio di esaminare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, attraverso il quale lamenta che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 ritenuto l'accordo del 27.3.2013 “contrario al d.gs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, lasciando, peraltro, intendere che il solo fatto di utilizzare la macchina aziendale per recarsi nel luogo del primo intervento provi l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori”, benché “dalle circostanze emerse dalla documentazione depositata e da quelle riportate nel ricorso e nella memoria difensiva non c'è traccia del suddetto esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro”.
Tale motivo, invero, si palesa logicamente prioritario rispetto alla doglianza circa l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 in quanto, se il tempo di percorrenza tra il luogo di ricovero della vettura aziendale ed il luogo di primo intervento (e viceversa) fosse da considerarsi tempo di riposo anziché di lavoro, verrebbe meno ogni ragione di pretesa nullità della clausola relativa alla franchigia e resterebbero dunque assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
2.1. Orbene, sul punto, il Tribunale ha ritenuto che “Il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, emanato per dare attuazione organica alla direttiva 104/1993/CE così come modificata dalla direttiva n.
34/2000/CE, definisce, all' art. 1, comma 2, lettera a), l'orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; tale principio è rimasto inalterato a seguito dell'emanazione della direttiva
88/2003/CE (che si è limitata a codificare le precedenti direttive appena citate) ed è derogabile dalla legislazione interna e dalla contrattazione collettiva solo in senso più favorevole per i lavoratori.
Rispetto a quella delineata dal R. D. n. 1955/1923, quindi, la nozione di orario di lavoro ha visto espandersi la sua portata applicativa, essendosi spostato l'accento dal concetto di lavoro effettivo a quello di messa a disposizione delle energie lavorative. […] L'esame complessivo di tutti i suindicati elementi consente di affermare che anche nel periodo di spostamento dalla sede aziendale al luogo di primo intervento e, viceversa, dal luogo di ultimo intervento alla sede aziendale, il lavoratore sia
a disposizione del datore di lavoro e rimanga eterodiretto. Non è rinvenibile alcuna differenza in termini contenutistici tra la prestazione (pacificamente riconosciuta come lavorativa dalla società e quindi retribuita) resa in occasione degli spostamenti effettuati dal tecnico tra un intervento e l'altro
e quella propria dei tragitti eseguiti all'inizio ed alla fine della giornata, differenza idonea a giustificare la retribuibilità solo dei secondi e non dei primi. Va anche considerato che la attuale normativa non prevede alcun tertium genus tra l'orario di lavoro ed il “periodo di riposo”; tale ultimo concetto, in particolare, non è definito positivamente ma ricavabile in negativo, intendendosi per tale “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro” (art. 2, lett. b, D. Lgs. 66/2003).
Appartiene dunque a tale categoria ogni arco temporale in cui il lavoratore non sia a disposizione del datore di lavoro, non sia assoggettato al suo potere direttivo e di controllo ed abbia dunque la disponibilità del proprio tempo, tendenzialmente per reintegrare le proprie energie e per approntarsi alla ripresa della prestazione lavorativa. L'assenza di categorie intermedie impone pertanto la sussunzione dell'arco temporale coperto dalla franchigia in una delle due alternative: alla luce delle caratteristiche descritte, non si vede come sia possibile considerare gli spostamenti in questione come
“tempo di riposo””.
2.2. Ebbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sul punto non sia censurabile e che il motivo di impugnazione sia infondato.
Ed invero, nell'alternativa tra tempo di riposo e tempo di lavoro, quello dedicato a raggiungere il primo luogo di intervento (e, viceversa, a raggiungere il luogo di ricovero dell'autovettura dopo l'ultimo intervento della giornata) nel caso di specie è certamente da ritenere soggetto al potere direttivo della parte datoriale.
Ed invero, non può non osservarsi anzitutto che, in epoca anteriore all'accordo del 27.3.2013, la società retribuisse pacificamente – considerandolo lavorativo – il tempo impiegato dai lavoratori on field per raggiungere il primo luogo di intervento dalla sede aziendale, ove i medesimi erano tenuti a recarsi per timbrare il cartellino e prelevare la vettura. Non si vede per quale motivo, dunque, la medesima attività – pur svolta ora tra un diverso luogo di ricovero della vettura e il luogo di primo intervento – possa essere valutata diversamente come tempo di riposo.
Ancora, è pacifico tra le parti e previsto espressamente dalla stessa clausola di franchigia che, ove il tempo impiegato per raggiungere il luogo di primo intervento sia maggiore rispetto al periodo di franchigia, l'eccedenza viene retribuita dalla società.
Si legge infatti nell'accordo: “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero
– analogamente – avverrà presso il sito dell'ultima attività; … è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale. Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio. Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo dell'intervento. Pertanto la differenza fra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico dell'azienda. L' si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo Pt_2 intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
Orbene, la circostanza che il tempo eccedente rispetto alla franchigia venga retribuito è segno evidente che, in realtà, è stata la stessa società – sin dalla stipula dell'accordo sindacale – a considerare lavorativo l'intervallo di tempo impiegato per gli spostamenti in questione, pur pretendendo di non retribuirlo in virtù dell'accordo raggiunto. Lo stesso termine utilizzato, “franchigia”, rimanda in realtà all'idea di un'“area franca” in cui, pur essendo in astratto dovuta una data prestazione, le parti hanno convenzionalmente concordato di escluderla per ragioni negoziali che non attengono alla sua debenza, ricorrendo invece tutti i presupposti affinché l'obbligazione insorga e la prestazione sia dovuta.
Del resto, è la stessa appellante a riconoscere che, nel momento in cui il lavoratore entra in possesso della vettura, egli riceve tramite terminale di servizio la comunicazione degli interventi da effettuare nella giornata, salve eventuali modifiche comunicate dalla parte datoriale durante il tragitto, cui il lavoratore è tenuto ad adeguarsi. Ebbene, non v'è dubbio che tali comunicazioni non possano che qualificarsi come vere e proprie direttive, essendo volte ad indicare al lavoratore l'attività da svolgere nel corso della giornata e l'ordine in cui svolgerla al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione, iniziando appunto dal luogo di primo intervento. Di tal ché, il raggiungimento in primis del luogo di primo intervento diventa imprescindibile e condizionante – dunque, funzionale e preparatorio – anche per il rispetto della programmazione giornaliera relativa ai successivi interventi.
Né parte appellante ha specificamente contestato quanto dedotto dagli appellati con la memoria di costituzione, ovvero che i tecnici non possono impiegare l'auto di servizio per motivi personali né per trasportare terzi, ivi inclusi i propri familiari (circostanze che, peraltro, trovano conferma nella nota del 29.7.2013, doc. 4 di parte ricorrente), mentre è pacifico che la Pt_1 vettura sia costantemente geolocalizzata e che, pertanto, la società sia costantemente in grado di verificare il tragitto percorso dal lavoratore e le eventuali soste.
Né, infine, l'appellante ha chiarito in cosa si differenzierebbe il tempo impiegato per raggiungere il luogo di primo intervento (o per rientrare dall'ultimo) rispetto al tempo impiegato per raggiungere i luoghi di intervento successivi attraverso spostamenti intermedi.
Non v'è dubbio, dunque, che nella fattispecie, i tempi per il primo e l'ultimo spostamento della giornata debbano essere considerati orario lavorativo, essendo il lavoratore certamente sottoposto al potere direttivo della parte datoriale.
2.3. Ciò posto, ne consegue che, in applicazione della normativa pro tempore vigente
(Direttiva UE 2003/88 e d. lgs. n. 66/2003) nonché dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze del 10.9.2015 n. 266 e 9.3.2021 n. 580) e della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27920/2021, n. 31340/2021, n. 37286/2021), il tempo in questione – quale “periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), d. lgs.
n. 66/2003 – deve essere inderogabilmente retribuito, in quanto “non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro" e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. n. 27920/2021).
Ne discende, dunque, che la clausola contenente la cd. “franchigia” correttamente è stata dichiarata nulla dal giudice di prime cure.
3. Tanto premesso, è ora possibile vagliare il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1419 c.c., dichiarando la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 e rigettando l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da sull'erroneo presupposto che la società “non avrebbe Parte_1 dimostrato l'inscindibilità delle clausole del suddetto Accordo (e dei diversi Accordi sottoscritti in pari data), né l'essenzialità della predetta clausola recante la disciplina della franchigia dei tecnici on field rispetto al complessivo testo negoziale”: il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente omesso di tener conto che l'accordo in questione si inquadrava nell'ambito di una pluralità di accordi con i quali le parti erano addivenute a reciproche rinunce e concessioni al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, e avrebbe dunque altrettanto erroneamente ritenuto che i lavoratori potessero ora sottrarsi all'accordo in modo parziale, pur continuando a beneficiare delle clausole a loro favorevoli in esso contenute, laddove invece il venir meno dell'obbligazione posta a carico di una parte avrebbe dovuto piuttosto travolgere anche le obbligazioni poste a carico della controparte, pena il venir meno dell'equilibrio contrattuale raggiunto in sede sindacale con effetti favorevoli ai lavoratori in punto di conservazione dei livelli occupazionali.
Lamenta inoltre l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto neppure la circostanza che i lavoratori odierni appellati, per oltre 6 anni, non si erano mai sottratti all'applicazione degli accordi del 27.3.2013, sottoscritti dalle loro organizzazioni sindacali di appartenenza, e, anzi, vi avevano dato esecuzione, comunicando alla società il luogo in cui avrebbero ricoverato il veicolo aziendale assegnatogli, e così manifestando il proprio consenso all'accordo.
3.1 Ebbene, posta – come evidenziato sopra al punto 2 – la nullità della clausola avente ad oggetto la cd. franchigia, ritiene il Collegio che essa non fosse essenziale rispetto all'accordo che la conteneva, né che tale accordo fosse inscindibile dagli altri accordi sottoscritti in pari data, nonostante l'apposita clausola di inscindibilità inserita dalle parti sociali nei diversi testi negoziali.
Ed invero, da un lato, deve evidenziarsi che, benché gli accordi in questione siano stati tutti coevi e siano inquadrabili nell'ambito di una complessiva operazione di revisione organizzativa dell'azienda e delle sue articolazioni al fine di conservarne l'efficienza e la competitività sul mercato e, conseguentemente, i livelli occupazionali, cionondimeno non può non rilevarsi come – mentre gli accordi in materia di mobilità e contratti di solidarietà riguardino la gestione delle eccedenze di personale delle diverse articolazioni aziendali, e gli accordi relativi alla riduzione delle sedi e al telelavoro siano diretti all'abbassamento dei costi di gestione posti a carico della società, avendo tutti portata generale –, al contrario l'accordo in questione concerne invece le mere modalità della prestazione lavorativa resa dai soli tecnici on field al fine di ottimizzarla in termini di efficienza, tempi e costi. Pertanto, sebbene i diversi accordi del 27.3.2013 siano tutti volti al fine comune di conservare la competitività dell'azienda sul mercato, l'accordo de quo si distingue dagli altri per non aver ad oggetto alcun ammortizzatore sociale e per essere diretto ad una sola categoria di lavoratori, il che ne esclude l'inscindibilità dagli altri.
Quanto poi all'essenzialità della specifica clausola di franchigia, da un lato si rileva che è rimasta incontestata la circostanza dedotta da parte appellata che “le stesse parti stipulanti, con accordo aziendale del 19.7.2019, l'hanno semplicemente abolita, ripristinando la registrazione degli orari presso le sedi sociali (salvo che per i tecnici che volontariamente concordino il mantenimento del regime abrogato)”, il che dimostra come di fatto le parti sociali abbiano successivamente ritenuto la clausola non essenziale. Dall'altro, alla luce del tenore complessivo dell'accordo del 27.3.2013 sui tecnici on field, deve ritenersi che le novità da esso introdotte (geolocalizzazione delle vetture, orario di lavoro più coerente con le esigenze della clientela, ottimizzazione della distribuzione territoriale del personale tecnico on field, banca ore) non appaiono interdipendenti rispetto alla cd. “franchigia”, potendo senza dubbio prescinderne, pur continuando ad apportare significativi benefici in termini di ottimizzazione ed efficientamento della complessiva organizzazione dei tecnici medesimi.
3.2. Esclusa, dunque, l'inscindibilità dell'accordo del 27.3.2013 sui tecnici on field rispetto agli accordi coevi nonché l'essenzialità della clausola di franchigia, ritiene il Collegio che difettino nella specie i presupposti di applicabilità dell'art. 1419, co. 1 c.c., a mente del quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Peraltro, come correttamente osservato da parte appellata, ove mai tale disposizione normativa fosse stata applicabile, non ne sarebbe potuta derivare la conseguenza pretesa da parte appellante, ovvero l'impossibilità di dichiarare la nullità parziale dell'accordo, pena il venir meno dell'equilibrio contrattuale.
Ed invero, da un lato, le valutazioni di ordine economico in merito all'equilibrio tra le contrapposte prestazioni riguardano semmai il diverso profilo della “risolubilità del contratto” (art. 1453 e ss. c.c.) e non certo quello della nullità, che attiene invece alla violazione di norme imperative, al difetto dei requisiti del contratto, a profili di illiceità o ancora ad ipotesi specificamente previste da norme di legge (v. artt. 1418, 1325, 1345, 1346 c.c.). Dall'altro, ove mai la clausola di franchigia fosse stata essenziale rispetto all'accordo, la sua nullità avrebbe dovuto semmai comportare la nullità dell'intero accordo, nullità che non ha mai chiesto di dichiarare. Parte_1
Di tal ché, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto ammissibile la domanda attorea di declaratoria della nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013, applicando poi nel merito la diversa disposizione normativa di cui all'art. 1419, co. 2 c.c., a mente della quale “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
4. Infine, appare infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta in sostanza che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato le spettanze in favore dei singoli lavoratori in misura esattamente corrispondente alla franchigia di 30 o 15 minuti, senza invece tener conto che il tempo impiegato da ciascuno per raggiungere di giorno in giorno il luogo di primo intervento è variabile, a seconda appunto del sito, e pertanto che le differenze retributive potevano essere corrisposte esclusivamente in ragione del tempo effettivamente impiegato, gravando il relativo onere probatorio sui lavoratori, rimasti invece sul punto inadempienti.
4.1. Ebbene, rileva il Collegio che già con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, gli odierni appellati avevano dedotto di aver sempre osservato, sin dall'operatività dell'accordo del
27.3.2013, un orario giornaliero di lavoro maggiore “almeno” di 60 o 30 minuti, così prospettando un allungamento di fatto dell'orario di lavoro in misura costante e fissa. Si legge infatti al par. 7 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio: “il ricorrente
, pur continuando come per il passato a recarsi presso la sede aziendale per ritirare la CP_2
Panda ed il materiale di servizio, per effetto dell'applicazione del regime introdotto con l'accordo del 27.3.213, osserva un orario di lavoro di almeno 30 minuti maggiore ogni giorno;
… i ricorrenti
e , che hanno optato per ricoverare la presso il loro domicilio, per CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 effetto dell'applicazione del regime introdotto con l'accordo del 27.3.13, osservano un orario di lavoro di almeno 60 minuti maggiore ogni giorno”.
4.2. Ebbene, a fronte di tali deduzioni, di per sé corroborate dalla stessa pattuizione della clausola di franchigia, sarebbe stato onere della parte resistente eccepire e provare lo svolgimento di un minor orario di lavoro, peraltro potendo disporre agevolmente dei dati giornalieri raccolti grazie alla geolocalizzazione.
Nessuna contestazione specifica risulta invece in ordine alla liquidazione delle spettanze, che correttamente pertanto sono state riconosciute dal giudice di prime cure come richieste dagli allora ricorrenti.
5. In conclusione, l'appello va integralmente respinto ma, considerati i diversi orientamenti espressi sulle specifiche questioni dalla giurisprudenza di merito all'epoca della proposizione dell'appello, appare opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
Cionondimeno, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 13.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi