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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
NN ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4261/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00086/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso ai fini IRAP in relazione all'anno d'imposta 2018.
L'avviso era emesso contestandosi il contenuto della dichiarazione giacchè erano stati indicati costi indeducibili per utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti in violazione dell'art. 109 TUIR, per complessivi € 2.469.642,22.
L'avviso era preceduto da schema d'atto , notificato il 20/03/2025, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art.
6-bis della Legge 212/2000.
In sede di ricorso la società contesta unicamente l'illegittimità dell'avviso per presunta intervenuta decadenza dal potere di accertamento, deducendosi che l'avviso di accertamento Ires notificato alla Ricorrente_1 S.p.a. in data 16/17 luglio 2025 sarebbe illegittimo in quanto l'Ufficio ha esercitato la pretesa nei confronti della parte contribuente quando oramai i termini di decadenza erano spirati il 31 dicembre 2024.
L'Ufficio si è costituito resistendo a tali contestazioni.
Le parti all'odierna udienza hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato, come descritto nelle difese dell'Agenzia, che l'accertamento nei confronti di Ricorrente_1 spa deriva da un'attività di indagine di Polizia Giudiziaria, delegata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza, operata dalla Guardia di Finanza di Potenza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria. Nell'ambito delle operazioni di verifica risultava coinvolta la Ricorrente_1 S.p.a., quale impresa che aveva ricevuto prestazioni di servizi e/o cessioni di beni da altre società oggetto dell'indagine e connotate da indizi di pericolosità fiscale;
emergevano inoltre irregolarità e plurime violazioni di carattere tributario a carico della Ricorrente_1 S.p.a., scaturite da condotte illecite poste in essere dall'amministratore pro-tempore.
L'Agenzia ha indicato che “ la GdF di Potenza ha avviato una verifica nei confronti della Ricorrente_1 S.p.a., conclusasi con la redazione del Processo Verbale di Constatazione del 12 febbraio 2025. In esito alle indagini sono emerse evidenti criticità economico-finanziarie per le fornitrici Società_1 e Società_2 S.r.l.s. e Società_3 S.r.l.s..” , con riflesso su Ricorrente_1 spa quale utilizzatrice di fatturazioni per operazioni inesistenti.
La ricorrente non contesta il merito dell'accertamento, ma afferma l'intervenuta decadenza del potere accertativo , spirato, per l'anno 2018, il 31 dicembre 2024, a fronte di una notifica dell'avviso avvenuta il
16/17 luglio 2025. La ricorrente invoca l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede che, in caso di dichiarazione presentata nei termini (circostanza pacificamente ricorrente nel caso di specie), “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
La Corte non condivide tale prospettazione, alla luce delle stesse considerazioni qui proposte dalla difesa dell'Agenzia. Infatti, ratione temporis, nel caso di specie è applicabile la normativa speciale COVID e , in particolare la proroga disposta dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che va letta in correlazione con l'art.12 D.lgs. n.159/2015.
L'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, ha disposto in ragione dell'emergenza da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori, e, dunque, espressamente anche di quelli di accertamento, per tutto il periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020 (85 gg complessivi).
Il comma 4 del citato art. 67 specifica che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 dicembre
2015, n. 159”.
Quindi, in deroga al generale principio di improrogabilità dei termini di prescrizione e decadenza previsto dall'art. 3, comma 3, L. 212/2000, si applica l'art. 12, D.lgs. n. 159/2015, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, il quale dispone espressamente, al comma 1, che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento…a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Tale impostazione trova conferma nello specifico orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, che afferma che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. E, a fronte di tale orientamento, non appaiono rilevanti i richiami della giurisprudenza di merito di diverso avviso operata dalla ricorrente.
Dunque, per effetto dell'art. 67 del D.L. 18/2020, il termine di decadenza per l'anno di imposta in esame è il 26/03/2025, ovvero 85 giorni dopo il 31/12/2024.
Inoltre, poiché la notifica degli schemi d'atto, introdotti dal comma 3 dell'art.
6-bis della L.212/2000, è avvenuta nei confronti di Ricorrente_1 spa il 20/03/2025, l'avviso di accertamento non poteva essere emesso prima di un periodo di 60 giorni, necessario al contribuente per presentare le proprie controdeduzioni, ovvero istanza di adesione, a garanzia del diritto al contraddittorio.
In tal caso, la necessità di dover rispettare il termine di 60 giorni comporta necessariamente l'adozione dell'eventuale atto impositivo in un momento successivo al termine di decadenza (26/03/2025). Lo stesso comma 3 stabilisce: “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ciò posto, va constatato che nel caso in esame relativo al periodo d'imposta 2018, il termine di decadenza dell'azione accertativa era il 31 dicembre 2024; per effetto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il termine risulta posposto al 26 marzo 2025. L'Ufficio ha notificato gli schemi d'atto il 20 marzo 2025, quindi entro il 26 marzo 2025 ossia entro i termini previsti;
come detto il comma 3 bis, del citato art. 5 prevede che “…qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario…” .
Pertanto l'avviso di accertamento risulta notificato prima del termine di decadenza, giacchè. trovandosi nella condizione sovra ricordate (notifica avviso il 20 marzo e decadenza dall'accertamento il 26 marzo, intervallo di meno di 90 giorni), l'Agenzia ha legittimamente usufruito della proroga dei 120 gg e valida risulta la notifica dell'avviso il 16 luglio 2025, rispetto al termine finale di decadenza.
Il ricorso va rigettato e le spese, come indicato in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 spa al pagamento delle spese processuali liquidate a favore della costituita Agenzia in Euro 3.200,00, oltre accessori
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
NN ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4261/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00086/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso ai fini IRAP in relazione all'anno d'imposta 2018.
L'avviso era emesso contestandosi il contenuto della dichiarazione giacchè erano stati indicati costi indeducibili per utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti in violazione dell'art. 109 TUIR, per complessivi € 2.469.642,22.
L'avviso era preceduto da schema d'atto , notificato il 20/03/2025, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art.
6-bis della Legge 212/2000.
In sede di ricorso la società contesta unicamente l'illegittimità dell'avviso per presunta intervenuta decadenza dal potere di accertamento, deducendosi che l'avviso di accertamento Ires notificato alla Ricorrente_1 S.p.a. in data 16/17 luglio 2025 sarebbe illegittimo in quanto l'Ufficio ha esercitato la pretesa nei confronti della parte contribuente quando oramai i termini di decadenza erano spirati il 31 dicembre 2024.
L'Ufficio si è costituito resistendo a tali contestazioni.
Le parti all'odierna udienza hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato, come descritto nelle difese dell'Agenzia, che l'accertamento nei confronti di Ricorrente_1 spa deriva da un'attività di indagine di Polizia Giudiziaria, delegata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza, operata dalla Guardia di Finanza di Potenza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria. Nell'ambito delle operazioni di verifica risultava coinvolta la Ricorrente_1 S.p.a., quale impresa che aveva ricevuto prestazioni di servizi e/o cessioni di beni da altre società oggetto dell'indagine e connotate da indizi di pericolosità fiscale;
emergevano inoltre irregolarità e plurime violazioni di carattere tributario a carico della Ricorrente_1 S.p.a., scaturite da condotte illecite poste in essere dall'amministratore pro-tempore.
L'Agenzia ha indicato che “ la GdF di Potenza ha avviato una verifica nei confronti della Ricorrente_1 S.p.a., conclusasi con la redazione del Processo Verbale di Constatazione del 12 febbraio 2025. In esito alle indagini sono emerse evidenti criticità economico-finanziarie per le fornitrici Società_1 e Società_2 S.r.l.s. e Società_3 S.r.l.s..” , con riflesso su Ricorrente_1 spa quale utilizzatrice di fatturazioni per operazioni inesistenti.
La ricorrente non contesta il merito dell'accertamento, ma afferma l'intervenuta decadenza del potere accertativo , spirato, per l'anno 2018, il 31 dicembre 2024, a fronte di una notifica dell'avviso avvenuta il
16/17 luglio 2025. La ricorrente invoca l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede che, in caso di dichiarazione presentata nei termini (circostanza pacificamente ricorrente nel caso di specie), “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
La Corte non condivide tale prospettazione, alla luce delle stesse considerazioni qui proposte dalla difesa dell'Agenzia. Infatti, ratione temporis, nel caso di specie è applicabile la normativa speciale COVID e , in particolare la proroga disposta dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che va letta in correlazione con l'art.12 D.lgs. n.159/2015.
L'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, ha disposto in ragione dell'emergenza da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori, e, dunque, espressamente anche di quelli di accertamento, per tutto il periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020 (85 gg complessivi).
Il comma 4 del citato art. 67 specifica che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 dicembre
2015, n. 159”.
Quindi, in deroga al generale principio di improrogabilità dei termini di prescrizione e decadenza previsto dall'art. 3, comma 3, L. 212/2000, si applica l'art. 12, D.lgs. n. 159/2015, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, il quale dispone espressamente, al comma 1, che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento…a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Tale impostazione trova conferma nello specifico orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, che afferma che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. E, a fronte di tale orientamento, non appaiono rilevanti i richiami della giurisprudenza di merito di diverso avviso operata dalla ricorrente.
Dunque, per effetto dell'art. 67 del D.L. 18/2020, il termine di decadenza per l'anno di imposta in esame è il 26/03/2025, ovvero 85 giorni dopo il 31/12/2024.
Inoltre, poiché la notifica degli schemi d'atto, introdotti dal comma 3 dell'art.
6-bis della L.212/2000, è avvenuta nei confronti di Ricorrente_1 spa il 20/03/2025, l'avviso di accertamento non poteva essere emesso prima di un periodo di 60 giorni, necessario al contribuente per presentare le proprie controdeduzioni, ovvero istanza di adesione, a garanzia del diritto al contraddittorio.
In tal caso, la necessità di dover rispettare il termine di 60 giorni comporta necessariamente l'adozione dell'eventuale atto impositivo in un momento successivo al termine di decadenza (26/03/2025). Lo stesso comma 3 stabilisce: “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ciò posto, va constatato che nel caso in esame relativo al periodo d'imposta 2018, il termine di decadenza dell'azione accertativa era il 31 dicembre 2024; per effetto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il termine risulta posposto al 26 marzo 2025. L'Ufficio ha notificato gli schemi d'atto il 20 marzo 2025, quindi entro il 26 marzo 2025 ossia entro i termini previsti;
come detto il comma 3 bis, del citato art. 5 prevede che “…qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario…” .
Pertanto l'avviso di accertamento risulta notificato prima del termine di decadenza, giacchè. trovandosi nella condizione sovra ricordate (notifica avviso il 20 marzo e decadenza dall'accertamento il 26 marzo, intervallo di meno di 90 giorni), l'Agenzia ha legittimamente usufruito della proroga dei 120 gg e valida risulta la notifica dell'avviso il 16 luglio 2025, rispetto al termine finale di decadenza.
Il ricorso va rigettato e le spese, come indicato in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 spa al pagamento delle spese processuali liquidate a favore della costituita Agenzia in Euro 3.200,00, oltre accessori