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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2024, n. 17201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17201 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SFORZA CLAUDIO conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17201 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, basandosi su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su risultanze di indagini che comprendevano intercettazioni di conversazioni e riprese di videosorveglianza, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di DE OR, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di omicidio aggravato di IV OP e di reati connessi. 2. La difesa di DE OR formulava istanza di riesame che veniva rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza del 6 luglio 2023. 3. La difesa di DE OR ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di sussistenza della gravità indiziaria. Ad avviso della difesa, il giudice del riesame non avrebbe reso motivazione dimostrativa dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale di avrebbe valorizzato meri elementi irrilevanti e, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di DE OR, avrebbe omesso di rispettare i canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento alla valutazione di sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento alla valutazione di sussistenza dell'aggravante della premeditazione. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza 2 consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). È stato precisato, peraltro, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive prive del requisito della specificità e, comunque, non colgono nel segno. Il Tribunale di Bari ha fornito adeguata e congrua motivazione, con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Il ricorrente censura singoli segmenti dell'intero compendio motivazionale, sino ad escludere la concordanza dei dati investigativi posti a fondamento della decisione adottata, e propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di un rinnovamento - inammissibile in questa sede di legittimità - del giudizio già compiuto in sede di merito. In particolare, la difesa svolge censure soprattutto avverso le valutazioni inerenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto alla base della decisione adottata un compendio motivazionale ampio e articolato che, nel suo complesso, non risulta destituito di logicità a fronte delle deduzioni difensive. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono ricevere unica trattazione, in quanto afferiscono alla medesima questione, inerente alla rilevanza delle circostanze aggravanti contestate;
entrambi i motivi sono inammissibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, ove l'impugnazione sia rivolta a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01). 3 2.2. In applicazione del principio di diritto richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi che le doglianze difensive in argomento sono inammissibili, poiché il giudizio circa la sussistenza o meno delle contestate aggravanti non coinvolge la legittimità del presidio cautelare disposto. Pertanto, è assente un interesse concreto ed attuale del ricorrente a censurare, in sede di giudizio di legittimità, la valutazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate, posto che l'esito del giudizio sul tema non avrebbe alcuna ripercussione sulla misura cautelare, né in termini di presupposti, né di durata. 3. Il quarto motivo di ricorso, riguardante il giudizio sulla scelta della misura cautelare applicata, è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). 3.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale ha reso congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere l'affermazione in base alla quale la custodia in carcere è l'unica misura che possa soddisfare le esigenze cautelari, tenuto conto anche della gravità dei fatti contestati e della personalità del soggetto rivelata dai procedimenti pendenti, per cui non potrebbe farsi affidamento sulla sua capacità di autocontrollo e di ottemperare agli obblighi inerenti alla misura degli arresti domiciliari. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui DE OR è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. ;\ 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21 novembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SFORZA CLAUDIO conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17201 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, basandosi su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su risultanze di indagini che comprendevano intercettazioni di conversazioni e riprese di videosorveglianza, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di DE OR, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di omicidio aggravato di IV OP e di reati connessi. 2. La difesa di DE OR formulava istanza di riesame che veniva rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza del 6 luglio 2023. 3. La difesa di DE OR ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di sussistenza della gravità indiziaria. Ad avviso della difesa, il giudice del riesame non avrebbe reso motivazione dimostrativa dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale di avrebbe valorizzato meri elementi irrilevanti e, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di DE OR, avrebbe omesso di rispettare i canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento alla valutazione di sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento alla valutazione di sussistenza dell'aggravante della premeditazione. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza 2 consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). È stato precisato, peraltro, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive prive del requisito della specificità e, comunque, non colgono nel segno. Il Tribunale di Bari ha fornito adeguata e congrua motivazione, con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Il ricorrente censura singoli segmenti dell'intero compendio motivazionale, sino ad escludere la concordanza dei dati investigativi posti a fondamento della decisione adottata, e propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di un rinnovamento - inammissibile in questa sede di legittimità - del giudizio già compiuto in sede di merito. In particolare, la difesa svolge censure soprattutto avverso le valutazioni inerenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto alla base della decisione adottata un compendio motivazionale ampio e articolato che, nel suo complesso, non risulta destituito di logicità a fronte delle deduzioni difensive. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono ricevere unica trattazione, in quanto afferiscono alla medesima questione, inerente alla rilevanza delle circostanze aggravanti contestate;
entrambi i motivi sono inammissibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, ove l'impugnazione sia rivolta a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01). 3 2.2. In applicazione del principio di diritto richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi che le doglianze difensive in argomento sono inammissibili, poiché il giudizio circa la sussistenza o meno delle contestate aggravanti non coinvolge la legittimità del presidio cautelare disposto. Pertanto, è assente un interesse concreto ed attuale del ricorrente a censurare, in sede di giudizio di legittimità, la valutazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate, posto che l'esito del giudizio sul tema non avrebbe alcuna ripercussione sulla misura cautelare, né in termini di presupposti, né di durata. 3. Il quarto motivo di ricorso, riguardante il giudizio sulla scelta della misura cautelare applicata, è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). 3.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale ha reso congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere l'affermazione in base alla quale la custodia in carcere è l'unica misura che possa soddisfare le esigenze cautelari, tenuto conto anche della gravità dei fatti contestati e della personalità del soggetto rivelata dai procedimenti pendenti, per cui non potrebbe farsi affidamento sulla sua capacità di autocontrollo e di ottemperare agli obblighi inerenti alla misura degli arresti domiciliari. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui DE OR è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. ;\ 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21 novembre 2023.