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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 950/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti. BARCELLONA Parte_1 P.IVA_1 EUGENIO, PICCOLI STEFANO e DI LORENZO MARCO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CARMAGNANI PIERGUIDO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 994 del 09 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- nel merito, in accoglimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo d'appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Seconda Civile, Giudice Paolo Siracusano. n. 994/2023, emessa in data 8 maggio 2023 e pubblicata in data 9 maggio 2023 e, per l'effetto, − ritenere e dichiarare, per motivi esposti in atti, il parziale inadempimento contrattuale della convenuta ed il conseguente obbligo a risarcire i danni arrecati alla attrice meglio precisati in atti;
− ritenere e dichiarare che per il rapporto intercorso e, interrotto Parte_1 ingiustificatamente per volontà della , la attrice ha diritto ad una indennità di clientela o risarcimento in genere CP_1 parificabile a tale voce sia per clienti Trasfert che diretti e ciò per i motivi sopra esposti;
− conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ed ammontanti a Euro 1.530.262,17 così derivante: • danno da mancata consegna furgoni € 420.000,00; • da mancato pagamento bonus concordato € 364.000,00; • danno da resi per Pt_2[...
€ 360.000,00; • indennità clienti trasfer € 195.762,17; • indennità clienti vendita diretta € 190.500,00 o quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
− revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 5824/2019 del Tribunale di Bologna per i motivi esposti in atti;
− ritenere e dichiarare che il credito vantato dalla opposta non è quello per cui si è agito ma pagina 1 di 9 quella diversa somma che emergerà in corso di causa alla luce delle eccezioni e contestazioni avanzate dalla opponente, odierna appellante;
− ritenere e dichiarare per tutti motivi esposti nel giudizio inter partes innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. 19745/2018 e qui integralmente richiamati il parziale inadempimento contrattuale della convenuta ed il conseguente obbligo a risarcire i danni arrecati alla attrice ed ammontanti ad € 1.530.262,17 o quell'altra Parte_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
− in conseguenza condannare alla condanna della predetta somma o della somma che CP_1 risulterà dovuta in favore della − in via subordinata, ove accertato l'effettivo credito vantato Parte_1 dalla opposta, che non è quello per cui ha agito ma quella diversa somma che emergerà in corso di causa, procedere alla compensazione, totale o parziale, con la somma che risulterà dovuta da a in CP_1 Parte_1 accoglimento della domanda di risarcimento pendente sopra indicata e qui riformulata in via riconvenzionale. Con il favore delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: • Nel merito: respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado nr. 994/2023 emessa dal Tribunale di Bologna (con conseguente conferma del D.I. 5824/2019 del Tribunale di Bologna) e, in accoglimento delle conclusioni già spiegate da in primo grado così disporre: A. Con Controparte_1 riferimento alle domande formulate nel giudizio di primo grado R.G. Trib. Bologna n. 19745/2018 I. Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti di per le Parte_1 Controparte_1 ragioni sopra esposte in quanto infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum;
II. Nel merito, in via di subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo in parte, le domande formulate da Pt_1
accertare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 4 e 5 c.c. con riferimento alle somme Parte_1 richieste a titolo di risarcimento del danno per mancato versamento del contributo extra (mesi agosto e settembre 2013). . Con riferimento alle domande formulate nel giudizio di primo grado R.G. Trib. Bologna n. 21596/2019 I. Nel merito: rigettare l'opposizione, le domande e le eccezioni tutte proposte dalla società poiché Parte_1 infondate sia nell'an che nel quantum per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare il D.I. n. 5824/19 del Tribunale di Bologna, emesso il 06.11,19; II. In ogni caso, nel merito: rigettare le domande dell'opponente tutte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum, condannando la corrente in Parte_1 San Gregorio di Catania (CT), via Bruxelles n. 2, C.F. e P.IVA , in persona del suo amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. , residente in [...], Controparte_2 di pagare alla ricorrente er i titoli di cui in premessa la somma di €115.911,94 o quella minore o Controparte_1 maggior somma che verrà determinata in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 4 del d. lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento secondo il saggio previsto dall'art. 5 del predetto decreto. III. In subordine, nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande svolte dalla Parte_1 nel giudizio R.G. 19745/2018, cui la causa di opposizione è stata riunita, disporre la compensazione delle somme
[...] eventualmente riconosciute a col credito vantato da in virtù delle forniture di Parte_1 Controparte_1 prodotti per cui sono state emesse le fatture azionate con D.I. n. 5824/19. • Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La convenne in giudizio la domandando l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'inadempimento contrattuale di questa alle obbligazioni sorte dal contratto stipulato tra le due società in data 19 novembre 2001 con condanna al risarcimento dei danni per un importo complessivo pari ad € 1.530.262,17. Articolò la pretesa risarcitoria nelle seguenti voci: a) danno da inadempimento della CP_1 all'obbligo contrattuale di mettere a disposizione di automezzi in comodato per consentire Pt_1
l'attività di distribuzione dei prodotti (€ 420.000,00); b) danno da inadempimento della CP_1
all'obbligo di pagamento del corrispettivo fisso concordato pari a € 6000,00 mensili (€ CP_1
364.000.00); c) danno subito dalla per l'acquisto dei prodotti con brevissima shelf-life non Pt_1 ritirati dai clienti della e non rimborsati da quest'ultima (€ 360.000,00); d) mancato CP_1 pagamento della c.d. indennità di clientela ex art. 1751 c.c. (€ 195.762,17 per i c.d. clienti transfer ed € 190.500,00 per i c.d. clienti da vendita diretta).
pagina 2 di 9 La costituitasi nel giudizio si limitò a contestare le pretese attoree;
tuttavia con separato CP_1 ricorso depositato l'11 settembre 2019 chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo n. 5824/2019 a carico di per il pagamento dell'importo di € 115.911,93 in forza di una serie di fatture emesse dalla Pt_1
, asseritamente non saldate. Il decreto ingiuntivo emesso venne tempestivamente opposto, e CP_1 la causa di opposizione riunita a quella già instaurata dalla vista la connessione oggettiva Pt_1 derivante dalla identità del rapporto contrattuale.
Con sentenza del 09 maggio 2023 il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione presentata dalla confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo non adeguatamente contestata la pretesa creditoria Pt_1 fondata, di contro, su una pluralità di documenti (fatture, note di credito, e ddt) idonei a provare la consegna della merce e quindi l'esistenza del credito della . CP_1
Al contempo, accertata l'inesistenza in capo alla degli obblighi contrattuali prospettati dalla CP_1
ha respinto tutte le domande da questa proposte nei confronti della . Pt_1 CP_1
La ha proposto appello articolando sei motivi. La si è costituita in giudizio Pt_1 CP_1 adducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc, e quindi trattenuta in decisione dalla Corte.
1)
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea interpretazione della clausola contrattuale operata dal Tribunale di Bologna, laddove ha concluso per l'inesistenza dell'obbligo contrattuale di consegnare alla i furgoni in comodato per lo svolgimento dell'attività distributiva, respingendo la pretesa Pt_1 risarcitoria correlata. Secondo l'appellante in primis gli ordinari criteri ermeneutici previsti dal codice civile in materia negoziale imponevano di ravvisare una specifica obbligazione contrattuale di consegna dei furgoni, in capo alla;
la sentenza è poi censurabile dove afferma che, anche CP_1 ipotizzando tale obbligo e il suo inadempimento, manca la prova del danno conseguente, non essendo dimostrato né che la consegna dei furgoni in comodato avrebbe evitato a l'acquisto, né che Pt_1
l'acquisto costituisca un danno. La difesa sostiene che sul punto non vi è necessità di prova, dal Pt_1 momento che rientra nella nozione di fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c.; deduce che il fatto che i furgoni di proprietà della possano essere utilizzati per le ulteriori attività svolte da quest'ultima Pt_1
è un elemento, idoneo a ridurre ma non ad escludere il danno, e comunque costituisce semmai oggetto di un'eccezione che andrebbe quindi allegata e provata dalla . CP_1
Le critiche svolte dalla sono infondate. Pt_1
La clausola negoziale di cui si discute in questa sede è così formulata: “Per la distribuzione dei prodotti utilizzerete automezzi sia di Vs. proprietà che da noi concessoVi in comodato”. Il nodo interpretativo che questa Corte è chiamata a sciogliere è se tale accordo prevedesse un obbligo già attuale in capo alla di messa a disposizione degli automezzi o se, al contrario, l'intento delle CP_1 parti fosse quello più limitato di assumere un impegno “programmatico” per la conclusione di contratti di comodato, se la ne avesse avuto necessità. Ora, tenuto conto del quadro complessivo dei Pt_1 rapporti in cui si inserisce tale patto e del comportamento tenuto dalle parti durante la relazione pagina 3 di 9 negoziale, le conclusioni a cui è giunto il Tribunale, accogliendo la seconda delle letture interpretative sopra prospettate, sono condivisibili. La clausola in questione si colloca infatti nell'ambito di un contratto di commissione in forza del quale la assumeva l'obbligo di distribuire e vendere Pt_1 prodotti a marchio in nome proprio e per conto di quest'ultima. La natura di tali prodotti CP_1
(perlopiù latte e latticini freschi) richiede evidentemente che il loro traporto avvenga mediante veicoli che ne garantiscano adeguatamente la conservazione. In questa prospettiva, è plausibile quanto sostenuto dall'appellata nei suoi atti difensivi, ossia che la volontà delle parti fosse semplicemente quello di vincolare la a utilizzare mezzi propri nell'attività distributiva (in quanto di sua Pt_1 proprietà o concessi in comodato dalla ) senza far ricorso a terzi soggetti, nell'ottica di CP_1 assicurare che il trasporto non determinasse un pericolo per l'integrità dei prodotti. Del resto, anche la scarna formulazione letterale della clausola, che non definisce una specifica obbligazione di comodato, atteso che non identifica i furgoni né per tipologia né per numero, fa presumere che l'intento negoziale fosse quello di rinviare ad ulteriori accordi per la eventuale attuazione.
Accolta questa interpretazione si discute peraltro se la richiesta degli automezzi da parte della vi Pt_1 sia o meno stata. Le deposizioni testimoniali rese in primo grado non sono chiare (il teste , Tes_1 impiegato della menziona una presunta lettera poi inviata alla senza peraltro fornire Pt_1 CP_1 indicazioni più precise;
il teste responsabile commerciale della dal 2012 al 2014, Tes_2 CP_1 afferma che tale circostanza non gli risulta) e pare decisiva la totale carenza di documenti (lettere, mail, ecc.) probanti di richieste avanzate in tal senso dalla Pt_1
Ne consegue la infondatezza di ogni pretesa risarcitoria sul punto. E' anche vero, come ritenuto dal giudice di primo grado, che non è processualmente dimostrato che la si sia determinata ad Pt_1 acquistare ulteriori automezzi, per effetto della violazione dell'asserito obbligo contrattuale della
, dal momento che in questo senso si sarebbe dovuto provare, secondo un giudizio CP_1 controfattuale, che laddove l'appellata avesse fornito i propri automezzi la non ne avrebbe Pt_1 acquistati. In quest'ottica, anche il richiamo dell'appellante all'istituto del fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c., è del tutto inconferente, atteso che le scelte organizzative di come quelle di qualsiasi Pt_1 imprenditore, non costituiscono affatto “dato di comune esperienza”, bensì frutto di specifiche strategie imprenditoriali, condizionate da ragioni personali, familiari, e di contesto. Né può dirsi che la compravendita degli automezzi, anche ove conseguente alla mancata messa a disposizione da parte della , integri un danno, considerato che si tratta di mezzi utilizzabili nella attività di impresa, CP_1
e aveva anche una propria clientela. Dunque, il motivo va respinto. Pt_1
2)
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancato pagamento del corrispettivo aggiuntivo di 6000,00 euro mensili concordato tra le parti. Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di corrispondere tale importo, inizialmente previsto a decorrere dal 2010, sia cessato a partire dall'anno 2013 in conseguenza della revoca comunicata dalla e accettata per facta concludentia dalla L'appellante contesta CP_1 Pt_1 questa ricostruzione, in diritto, affermando che non aveva mai accettato l'interruzione del pagamento del corrispettivo da parte della e che il silenzio serbato sul punto non può integrare una causa CP_1 di estinzione del diritto di credito, atteso che non è maturato il periodo necessario per la relativa prescrizione. La doglianza è infondata. Il contratto stipulato tra le parti, nella versione originaria, non pagina 4 di 9 prevedeva il corrispettivo in questione, che consegue alla integrazione del precedente regolamento negoziale operata a far tempo dal 2010. Questo si trae dalla lettera della del 23 novembre CP_1
2009, che a fronte di non meglio specificate “richieste” di comunica il riconoscimento di un Pt_1 contributo una tantum di 20.000 euro per il 2009, e di un contributo fisso mensile, di 6.000 euro dal 1° gennaio 2010, senza chiarire le ragioni di questi compensi aggiuntivi. Ciò che è certo è che nel 2013 la comunicò alla controparte che non avrebbe più riconosciuto l'integrazione, da luglio dello CP_1 stesso anno, senza provocare una reazione che comprovi il dissenso della Del resto, Pt_1 quest'ultima, nel suo atto di appello, conferma implicitamente che non sollevò alcuna obiezione alla scelta imposta unilateralmente dalla . Ora, seppure il comportamento tacito non equivalga CP_1 automaticamente ad accettazione, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito come il silenzio possa assumere valore negoziale, in termini di consenso ad una data proposta, se le circostanze del caso concreto impongano di parlare ovvero, e riguardo alla qualità dei contraenti e ai rapporti tra di essi, il tacere di uno possa configurarsi come condivisione o accettazione della volontà espressa dall'altro (Cass. n. 10533/2014).
Questa ipotesi ricorre nel caso di specie, considerata la dinamica della relazione contrattuale, di lunga durata, la qualità imprenditoriale di entrambe le parti, e le modalità comunque unilaterali, con cui era stato riconosciuto il contributo, (“concessione” che la ad un certo punto fece alla , CP_1 Pt_1 parrebbe in difficoltà in quel momento di sostenere i propri costi di gestione) che complessivamente imponevano alla odierna appellante, a fronte della chiara comunicazione sopraggiunta da parte della
, di manifestare il proprio dissenso attraverso una comunicazione altrettanto esplicita, a tutela CP_1 del principio di buona fede e dell'affidamento.
Ciò, secondo quanto si trae dalla istruttoria, non è avvenuto cosicchè il silenzio ha assunto il significato di accettazione della revoca del contributo.
A conferma di questa interpretazione va detto che in occasione della nuova trattativa tra i contraenti, avvenuta nella fase finale del rapporto, con l'intento di proseguirlo temporaneamente, la con Pt_1 lettera del 06 agosto 2018 comunicava alla che avrebbe accettato la prosecuzione della CP_1 relazione contrattuale solo a certe condizioni, tra cui proprio la corresponsione di un extra mensile di 6000,00 euro. Questa circostanza conferma la consapevolezza di che in quel momento il Pt_1 contratto non prevedeva più tale prestazione, a seguito della revoca comunicata dalla e CP_1 accettata.
3)
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'errore del Tribunale, per avere ritenuto indimostrato un obbligo negoziale di rimborso da parte della dei prodotti c.d. rimasti a carico della CP_1 Parte_3 perché invenduti. Il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che, salvo che per gli ultimi due mesi Pt_1 della relazione contrattuale, non è stata fornita prova del patto di rimborso, e che il contratto originario di commissione nulla prevedeva al riguardo. In secondo luogo, ha osservato che sia in riferimento al rimborso richiesto per gli ultimi due mesi, così come per tutto il precedente periodo, l'allegazione dell'inadempimento richiedeva la prova della giacenza presso la di una certa quantità di merce. Pt_1
L'appellante afferma che il giudice si è contraddetto dal momento che, dando atto di una prassi per cui la effettuava normalmente il rimborso, ha implicitamente confermato che vi fosse un CP_1
pagina 5 di 9 accordo in tal senso. Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili. La domanda di condanna avanzata dalla impone di verificare se la stessa fosse titolare di un Pt_1 diritto di credito per il rimborso della merce rimasta invenduta per effetto del breve periodo di scadenza. Ora, il contratto di commissione stipulato tra le parti del 2001 non contempla un obbligo di rimborsare lo scaduto. Né la ha provato (pur essendone onerata) la presenza di pattuizioni Pt_1 aggiuntive su questo punto. Sul piano processuale non è quindi stato accertato alcun obbligo della di ripianare i resi. Per vero, ciò che emerge dagli atti è che una tale regolamentazione CP_1 negoziale sia intervenuta solo negli ultimi due mesi del rapporto, quando la con la citata Pt_1 comunicazione del 06 agosto 2018, subordinava la prosecuzione della relazione a questa ulteriore condizione successivamente accettata dalla (ancora una volta, il fatto che l'appellante abbia CP_1 avvertito l'esigenza di richiedere l'introduzione di questa prestazione conferma che per il periodo precedente l'accordo tra le parti fosse nel senso di non prevedere un vincolo giuridico sotto questo profilo). In questa prospettiva, la circostanza per cui di fatto la talvolta abbia effettuato il CP_1 rimborso non rileva atteso che in ciò si può ravvisare un comportamento spontaneo dettato da ragioni di opportunità commerciale, ma non una prestazione contrattualmente imposta. Per quanto concerne, invece, il periodo in cui tale obbligo era stato introdotto (vale a dire gli ultimi due mesi) si ritiene che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice siano corrette: la ha infatti Pt_1 allegato per questo periodo un danno pari ad € 3043,00 senza peraltro fornire alcun elemento probatorio che dia contezza dell'effettivo quantitativo di merce non ceduta e che consenta quindi di calcolare l'ammontare del credito.
4)
Con il quarto motivo di appello la decisione viene impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'attrice di riconoscimento della c.d. indennità. Il primo giudice infatti non ha condiviso la tesi sostenuta dalla secondo cui il contratto stipulato con la , a dispetto della terminologia Pt_1 CP_1 utilizzata dalle parti, andrebbe qualificato in termini di contratto di agenzia con la conseguente debbenza della indennità, ovvero, anche assumendo che si tratti di un contratto di commissione, nondimeno l'indennità andrebbe comunque pagata per effetto dell'applicazione analogica dell'art. 1751 c.c.
Anche tale censura è infondata;
la ricostruzione giuridica del contratto operata dall'appellante è erronea. Anzitutto, il tenore dell'accordo è inequivoco laddove denomina la come Pt_1
“commissionaria” e, soprattutto, prevede che questa sia tenuta a vendere e distribuire i prodotti per conto di quest'ultima ma in nome proprio (ciò in linea con quella che è la nozione del CP_1 contratto di commissione di cui all'art. 1731 c.c.). Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, anche lo svolgimento del rapporto conferma tale qualificazione. Dalle allegazioni delle parti si evince che la acquistava i prodotti dalla per poi rivenderli ai terzi e che, Pt_1 CP_1 pertanto, diventandone proprietaria non poteva che cederli a proprio nome. In questa prospettiva il fatto che fosse l'appellata a fatturare ai clienti finali della GDO non riveste particolare rilievo trattandosi di un aspetto contabile che non incide sul piano degli effetti giuridici del contratto;
inoltre, parte della merce, sebbene per un quantitativo ridotto, veniva acquistata dalla e venduta da questa ai propri Pt_1 clienti non solo a proprio nome ma anche per proprio conto. pagina 6 di 9 Del resto, anche il tipo di servizio svolto dalla secondo ciò che è emerso in giudizio, si distacca Pt_1 dalle prestazioni tipiche dell'agente, rispetto a quelle del commissionario. Il primo, infatti, a differenza del secondo, pur non concludendo contratti per conto della controparte, gode tendenzialmente di una maggiore autonomia nello svolgimento delle trattative con i clienti e quindi nella promozione dei contratti in favore del preponente;
viceversa, il commissario, quale particolare figura di mandatario, si limita perlopiù a stipulare un contratto che nelle linee essenziali risulta già definito da parte del committente. Ed è proprio quest'ultima ipotesi che, a ben vedere, si configura nella fattispecie in esame: ciò che risulta dalle evidenze istruttorie è che fosse essenzialmente la , per i clienti CP_1 della GDO a fissare le condizioni generali (prezzi, assortimento dei prodotti, sconti, dilazioni e piani promozionali) dei contratti stipulati da pare della che, per conto suo, si limitava perlopiù ad Pt_1 acquisire gli ordini dei clienti della c.d. e a trasmetterli alla committente In altri Parte_4 termini, nel caso di specie l'attività preponderante per non è quella promozionale, bensì Pt_1 piuttosto quella distributiva, cosicchè l'inquadramento del negozio giuridico intercorrente tra le parti è corretto.
Neppure è condivisibile la tesi secondo cui l'indennità di clientela dovrebbe ad ogni modo riconoscersi in virtù dell'applicazione analogica della norma che la prevede. Ad avviso della Corte, infatti, la scelta del legislatore di prevedere questo istituto esclusivamente per il contratto di agenzia non comporta alcuna lacuna nell'ordinamento che richieda di essere colmata. Infatti, è proprio il contenuto delle prestazioni svolte dall'agente, il quale come si è visto compie essenzialmente un'attività di procacciamento dei clienti determinando in tal modo un vantaggio diretto per il preponente, che giustifica questo tipo di compenso previsto all'atto della cessazione del rapporto. Non si può dunque ritenere che rispetto al commissionario, che invece esaurisce il suo compito nella stipula degli accordi negoziali, vi sia una eadem ratio che imponga o consenta il ricorso al procedimento analogico, e piuttosto la diversità di fattispecie giustifica la disparità di trattamento, operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità.
5)
Il quinto motivo di appello è volto a censurare la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui questi, valutando in tesi erroneamente il materiale probatorio prodotto, ha riconosciuto il credito azionato dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo e respinto l'opposizione. Il giudice di CP_1 primo grado ha ritenuto che, a fronte dell'allegazione di del credito, corroborata peraltro da CP_1 fatture, note di credito e ddt, la non avesse assolto adeguatamente l'onere di contestazione ex Pt_1 art. 115 c.p.c., con la conseguenza che la pretesa creditoria doveva considerarsi processualmente accertata. L'appellante, di contro, contesta tale ragionamento assumendo che alla luce di un'allegazione del credito fondata su documentazione del tutto caotica e contraddittoria non si possa pretendere una contestazione specifica da parte del debitore. La critica svolta sul punto dall'appellante è fondata. La nel richiedere il decreto ingiuntivo ha allegato un credito complessivo di € 115.911,94 CP_1 producendo una pluralità di fatture e note di credito emesse nei confronti dell'appellante; nell'atto di opposizione a tale decreto, costituente la prima difesa utile per la quest'ultima ha contestato la Pt_1 emissione del decreto censurando i conteggi effettuati dalla controparte in quanto generici, confusi e pagina 7 di 9 vaghi (vd. pag. 8 dell'atto di opposizione), cosicchè non è vero che sia mancata la contestazione del credito da parte dell'odierna appellante.
In presenza di una contestazione del credito gravava sul creditore (che nel giudizio di opposizione assume solo formalmente la posizione di convenuto) l'onere di provarne l'esistenza. La produzione delle fatture, sufficiente, se iscritte in contabilità, a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, non è sufficiente a dare prova della pretesa creditoria nel successivo ed eventuale giudizio di cognizione conseguente all'opposizione del debitore, in cui si applicano le regole probatorie del giudizio ordinario, come chiarito dall'art.645 cpc, 2° comma, cosicchè la fattura, documento di provenienza unilaterale, se contestata è privata del valore probatorio.
Per vero, come si è anticipato, la nel giudizio conseguente all'opposizione, accanto alle già CP_1 depositate fatture e note di credito, ha altresì prodotto anche taluni ddt i quali nell'ottica del creditore avrebbero dovuto dimostrare la consegna della merce alla e dunque il sorgere dell'obbligo di Pt_1 pagamento in capo a quest'ultima. Tuttavia, si è rilevato che in almeno cinque casi (vedi fatture nn. 100330572 e 100432589 in relazione ai corrispettivi ddt) si registra un'incongruenza tra le fatture e i relativi documenti di viaggio, nel senso che risultano quantitativi significativi di merce fatturati dalla ma non presenti nei corrispondenti documenti di viaggio;
inoltre mancano agli atti i ddt CP_1 relativi al talune delle fatture depositate dall'appellata (nn. 100302364, 100405508, 100513218, 100584486, 100630975, 100907676, 101066803, 101078352). Quest'ultima evenienza, d'altronde, viene rilevata anche dal primo giudice laddove afferma che ha prodotto i ddt riferiti “alla CP_1 maggior parte” delle fatture (vd pag. 5 della sent. impugnata), confermando dunque che il compendio probatorio acquisito in giudizio non fosse completo. Questi profili dedotti dall'appellante, con la comparsa conclusionale e la memoria di replica, non sono stati smentiti dall'appellata la quale, nella sua successiva attività difensiva (deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2025), si limita a sostenere la tardività della contestazione della controparte (peraltro in questo caso si ritiene che non ci fosse un onere di contestazione, da far valere entro i termini previsti, dal momento che la censura non riguarda tanto le allegazioni della creditrice quanto le prove documentali prodotte dalla creditrice, che il giudice può valutare liberamente). La posizione processuale assunta dalla conferma che nemmeno l'ingiungente è in grado di CP_1 stabilire con esattezza la sussistenza e consistenza della propria pretesa;
effettivamente il rapporto tra le parti, connotato da reciproche posizioni contabili di dare ed avere, risulta estremamente complesso:
, infatti dapprima emetteva una fattura nei confronti di per il prezzo, scontato, della CP_1 Pt_1 merce consegnata, a cui seguiva, al momento della vendita al cliente finale, la emissione di una nota di credito nei confronti della e la fatturazione al cliente finale;
a complicare il rapporto contribuiva Pt_1 poi il riconoscimento di acconti, da parte di , rispetto a cui dovevano essere conteggiati i CP_1 saldi, in dare o in avere;
tutto ciò rende arduo definire il saldo finale, considerato, inoltre, che si tratta di una relazione commerciale che si è dipanata per ben 17 anni.
In definitiva, il quadro documentale che emerge in atti è effettivamente caotico e incoerente cosicchè deve concludersi che il diritto di credito vantato dalla non sia stato adeguatamente provato. CP_1
Anche la deposizione della teste (dipendente della ) che conferma (in termini Tes_3 CP_1 peraltro piuttosto generici) il contenuto dell'estratto conto (doc. H) trasmesso dalla appellata, e dal quale deriva la somma a credito di 115.911,93, non consente di pervenire a diverse conclusioni: la pagina 8 di 9 deposizione infatti, si limita a confermare che nella contabilità della le uniche partite aperte CP_1 tra le due società fossero quelle risultanti dal predetto documento che, tuttavia, è stato redatto dalla proprio sulla base di quelle fatture, note di credito e ddt di cui si è già evidenziata CP_1
l'incongruenza e dunque l'insufficienza ai fini probatori. Infine va detto la stessa difesa non CP_1 ha neppure chiesto una consulenza contabile di ufficio, a sostegno della valenza probatoria della documentazione prodotta, e la Corte non ha ritenuto, e non ritiene di disporla, in difetto di elementi documentali coerenti da sottoporre alla valutazione del Ctu.
6)
Va infine respinto il sesto motivo di appello con il quale si contesta la erroneità della decisione di primo grado perché assunta a seguito alla mancata ammissione di parte dei capitoli di prova dedotti dall'appellante nonché della ctu volte a determinare i danni oggetto della pretesa risarcitoria. Ebbene, ad avviso di questa Corte, la mancata ammissione di tali mezzi istruttori, anche qualora la si considerasse illegittima, non ha influito sulla decisione atteso che le circostanze oggetto della prova nulla avrebbero aggiunto, di utile, al compendio istruttorio, perché irrilevanti, in quanto volte a dimostrare il mancato adempimento di obblighi che, come si è visto, non sussistevano in capo alla
(ad es., capitoli nn. 5, 10, 11, 12, 14) oppure riguardanti profili già acquisiti in giudizio e non CP_1 in discussione tra le parti (ad es., cap. nn. 1 e 2).
Né può censurarsi il mancato accoglimento della richiesta della di disporre ctu in quanto questa Pt_1
(diretta a verificare la congruità dei conteggi delle singole domande risarcitorie) aveva lo scopo di quantificare un danno che, come si è chiarito, non è risarcibile in difetto di un inadempimento contrattuale.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado consegue la reciproca soccombenza tra le parti;
tutte le domande proposte dalla sono respinte, e nel contempo è revocato il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso su ricorso della , per inesistenza del credito;
ne consegue la compensazione delle CP_1 spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5824 del 06 novembre 2019 emesso dal Tribunale di Bologna, e dichiara che nulla deve a Parte_1 CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 950/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti. BARCELLONA Parte_1 P.IVA_1 EUGENIO, PICCOLI STEFANO e DI LORENZO MARCO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CARMAGNANI PIERGUIDO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 994 del 09 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- nel merito, in accoglimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo d'appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Seconda Civile, Giudice Paolo Siracusano. n. 994/2023, emessa in data 8 maggio 2023 e pubblicata in data 9 maggio 2023 e, per l'effetto, − ritenere e dichiarare, per motivi esposti in atti, il parziale inadempimento contrattuale della convenuta ed il conseguente obbligo a risarcire i danni arrecati alla attrice meglio precisati in atti;
− ritenere e dichiarare che per il rapporto intercorso e, interrotto Parte_1 ingiustificatamente per volontà della , la attrice ha diritto ad una indennità di clientela o risarcimento in genere CP_1 parificabile a tale voce sia per clienti Trasfert che diretti e ciò per i motivi sopra esposti;
− conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ed ammontanti a Euro 1.530.262,17 così derivante: • danno da mancata consegna furgoni € 420.000,00; • da mancato pagamento bonus concordato € 364.000,00; • danno da resi per Pt_2[...
€ 360.000,00; • indennità clienti trasfer € 195.762,17; • indennità clienti vendita diretta € 190.500,00 o quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
− revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 5824/2019 del Tribunale di Bologna per i motivi esposti in atti;
− ritenere e dichiarare che il credito vantato dalla opposta non è quello per cui si è agito ma pagina 1 di 9 quella diversa somma che emergerà in corso di causa alla luce delle eccezioni e contestazioni avanzate dalla opponente, odierna appellante;
− ritenere e dichiarare per tutti motivi esposti nel giudizio inter partes innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. 19745/2018 e qui integralmente richiamati il parziale inadempimento contrattuale della convenuta ed il conseguente obbligo a risarcire i danni arrecati alla attrice ed ammontanti ad € 1.530.262,17 o quell'altra Parte_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
− in conseguenza condannare alla condanna della predetta somma o della somma che CP_1 risulterà dovuta in favore della − in via subordinata, ove accertato l'effettivo credito vantato Parte_1 dalla opposta, che non è quello per cui ha agito ma quella diversa somma che emergerà in corso di causa, procedere alla compensazione, totale o parziale, con la somma che risulterà dovuta da a in CP_1 Parte_1 accoglimento della domanda di risarcimento pendente sopra indicata e qui riformulata in via riconvenzionale. Con il favore delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: • Nel merito: respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado nr. 994/2023 emessa dal Tribunale di Bologna (con conseguente conferma del D.I. 5824/2019 del Tribunale di Bologna) e, in accoglimento delle conclusioni già spiegate da in primo grado così disporre: A. Con Controparte_1 riferimento alle domande formulate nel giudizio di primo grado R.G. Trib. Bologna n. 19745/2018 I. Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti di per le Parte_1 Controparte_1 ragioni sopra esposte in quanto infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum;
II. Nel merito, in via di subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo in parte, le domande formulate da Pt_1
accertare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 comma 4 e 5 c.c. con riferimento alle somme Parte_1 richieste a titolo di risarcimento del danno per mancato versamento del contributo extra (mesi agosto e settembre 2013). . Con riferimento alle domande formulate nel giudizio di primo grado R.G. Trib. Bologna n. 21596/2019 I. Nel merito: rigettare l'opposizione, le domande e le eccezioni tutte proposte dalla società poiché Parte_1 infondate sia nell'an che nel quantum per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare il D.I. n. 5824/19 del Tribunale di Bologna, emesso il 06.11,19; II. In ogni caso, nel merito: rigettare le domande dell'opponente tutte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum, condannando la corrente in Parte_1 San Gregorio di Catania (CT), via Bruxelles n. 2, C.F. e P.IVA , in persona del suo amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. , residente in [...], Controparte_2 di pagare alla ricorrente er i titoli di cui in premessa la somma di €115.911,94 o quella minore o Controparte_1 maggior somma che verrà determinata in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 4 del d. lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento secondo il saggio previsto dall'art. 5 del predetto decreto. III. In subordine, nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande svolte dalla Parte_1 nel giudizio R.G. 19745/2018, cui la causa di opposizione è stata riunita, disporre la compensazione delle somme
[...] eventualmente riconosciute a col credito vantato da in virtù delle forniture di Parte_1 Controparte_1 prodotti per cui sono state emesse le fatture azionate con D.I. n. 5824/19. • Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La convenne in giudizio la domandando l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'inadempimento contrattuale di questa alle obbligazioni sorte dal contratto stipulato tra le due società in data 19 novembre 2001 con condanna al risarcimento dei danni per un importo complessivo pari ad € 1.530.262,17. Articolò la pretesa risarcitoria nelle seguenti voci: a) danno da inadempimento della CP_1 all'obbligo contrattuale di mettere a disposizione di automezzi in comodato per consentire Pt_1
l'attività di distribuzione dei prodotti (€ 420.000,00); b) danno da inadempimento della CP_1
all'obbligo di pagamento del corrispettivo fisso concordato pari a € 6000,00 mensili (€ CP_1
364.000.00); c) danno subito dalla per l'acquisto dei prodotti con brevissima shelf-life non Pt_1 ritirati dai clienti della e non rimborsati da quest'ultima (€ 360.000,00); d) mancato CP_1 pagamento della c.d. indennità di clientela ex art. 1751 c.c. (€ 195.762,17 per i c.d. clienti transfer ed € 190.500,00 per i c.d. clienti da vendita diretta).
pagina 2 di 9 La costituitasi nel giudizio si limitò a contestare le pretese attoree;
tuttavia con separato CP_1 ricorso depositato l'11 settembre 2019 chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo n. 5824/2019 a carico di per il pagamento dell'importo di € 115.911,93 in forza di una serie di fatture emesse dalla Pt_1
, asseritamente non saldate. Il decreto ingiuntivo emesso venne tempestivamente opposto, e CP_1 la causa di opposizione riunita a quella già instaurata dalla vista la connessione oggettiva Pt_1 derivante dalla identità del rapporto contrattuale.
Con sentenza del 09 maggio 2023 il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione presentata dalla confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo non adeguatamente contestata la pretesa creditoria Pt_1 fondata, di contro, su una pluralità di documenti (fatture, note di credito, e ddt) idonei a provare la consegna della merce e quindi l'esistenza del credito della . CP_1
Al contempo, accertata l'inesistenza in capo alla degli obblighi contrattuali prospettati dalla CP_1
ha respinto tutte le domande da questa proposte nei confronti della . Pt_1 CP_1
La ha proposto appello articolando sei motivi. La si è costituita in giudizio Pt_1 CP_1 adducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc, e quindi trattenuta in decisione dalla Corte.
1)
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea interpretazione della clausola contrattuale operata dal Tribunale di Bologna, laddove ha concluso per l'inesistenza dell'obbligo contrattuale di consegnare alla i furgoni in comodato per lo svolgimento dell'attività distributiva, respingendo la pretesa Pt_1 risarcitoria correlata. Secondo l'appellante in primis gli ordinari criteri ermeneutici previsti dal codice civile in materia negoziale imponevano di ravvisare una specifica obbligazione contrattuale di consegna dei furgoni, in capo alla;
la sentenza è poi censurabile dove afferma che, anche CP_1 ipotizzando tale obbligo e il suo inadempimento, manca la prova del danno conseguente, non essendo dimostrato né che la consegna dei furgoni in comodato avrebbe evitato a l'acquisto, né che Pt_1
l'acquisto costituisca un danno. La difesa sostiene che sul punto non vi è necessità di prova, dal Pt_1 momento che rientra nella nozione di fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c.; deduce che il fatto che i furgoni di proprietà della possano essere utilizzati per le ulteriori attività svolte da quest'ultima Pt_1
è un elemento, idoneo a ridurre ma non ad escludere il danno, e comunque costituisce semmai oggetto di un'eccezione che andrebbe quindi allegata e provata dalla . CP_1
Le critiche svolte dalla sono infondate. Pt_1
La clausola negoziale di cui si discute in questa sede è così formulata: “Per la distribuzione dei prodotti utilizzerete automezzi sia di Vs. proprietà che da noi concessoVi in comodato”. Il nodo interpretativo che questa Corte è chiamata a sciogliere è se tale accordo prevedesse un obbligo già attuale in capo alla di messa a disposizione degli automezzi o se, al contrario, l'intento delle CP_1 parti fosse quello più limitato di assumere un impegno “programmatico” per la conclusione di contratti di comodato, se la ne avesse avuto necessità. Ora, tenuto conto del quadro complessivo dei Pt_1 rapporti in cui si inserisce tale patto e del comportamento tenuto dalle parti durante la relazione pagina 3 di 9 negoziale, le conclusioni a cui è giunto il Tribunale, accogliendo la seconda delle letture interpretative sopra prospettate, sono condivisibili. La clausola in questione si colloca infatti nell'ambito di un contratto di commissione in forza del quale la assumeva l'obbligo di distribuire e vendere Pt_1 prodotti a marchio in nome proprio e per conto di quest'ultima. La natura di tali prodotti CP_1
(perlopiù latte e latticini freschi) richiede evidentemente che il loro traporto avvenga mediante veicoli che ne garantiscano adeguatamente la conservazione. In questa prospettiva, è plausibile quanto sostenuto dall'appellata nei suoi atti difensivi, ossia che la volontà delle parti fosse semplicemente quello di vincolare la a utilizzare mezzi propri nell'attività distributiva (in quanto di sua Pt_1 proprietà o concessi in comodato dalla ) senza far ricorso a terzi soggetti, nell'ottica di CP_1 assicurare che il trasporto non determinasse un pericolo per l'integrità dei prodotti. Del resto, anche la scarna formulazione letterale della clausola, che non definisce una specifica obbligazione di comodato, atteso che non identifica i furgoni né per tipologia né per numero, fa presumere che l'intento negoziale fosse quello di rinviare ad ulteriori accordi per la eventuale attuazione.
Accolta questa interpretazione si discute peraltro se la richiesta degli automezzi da parte della vi Pt_1 sia o meno stata. Le deposizioni testimoniali rese in primo grado non sono chiare (il teste , Tes_1 impiegato della menziona una presunta lettera poi inviata alla senza peraltro fornire Pt_1 CP_1 indicazioni più precise;
il teste responsabile commerciale della dal 2012 al 2014, Tes_2 CP_1 afferma che tale circostanza non gli risulta) e pare decisiva la totale carenza di documenti (lettere, mail, ecc.) probanti di richieste avanzate in tal senso dalla Pt_1
Ne consegue la infondatezza di ogni pretesa risarcitoria sul punto. E' anche vero, come ritenuto dal giudice di primo grado, che non è processualmente dimostrato che la si sia determinata ad Pt_1 acquistare ulteriori automezzi, per effetto della violazione dell'asserito obbligo contrattuale della
, dal momento che in questo senso si sarebbe dovuto provare, secondo un giudizio CP_1 controfattuale, che laddove l'appellata avesse fornito i propri automezzi la non ne avrebbe Pt_1 acquistati. In quest'ottica, anche il richiamo dell'appellante all'istituto del fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c., è del tutto inconferente, atteso che le scelte organizzative di come quelle di qualsiasi Pt_1 imprenditore, non costituiscono affatto “dato di comune esperienza”, bensì frutto di specifiche strategie imprenditoriali, condizionate da ragioni personali, familiari, e di contesto. Né può dirsi che la compravendita degli automezzi, anche ove conseguente alla mancata messa a disposizione da parte della , integri un danno, considerato che si tratta di mezzi utilizzabili nella attività di impresa, CP_1
e aveva anche una propria clientela. Dunque, il motivo va respinto. Pt_1
2)
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancato pagamento del corrispettivo aggiuntivo di 6000,00 euro mensili concordato tra le parti. Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di corrispondere tale importo, inizialmente previsto a decorrere dal 2010, sia cessato a partire dall'anno 2013 in conseguenza della revoca comunicata dalla e accettata per facta concludentia dalla L'appellante contesta CP_1 Pt_1 questa ricostruzione, in diritto, affermando che non aveva mai accettato l'interruzione del pagamento del corrispettivo da parte della e che il silenzio serbato sul punto non può integrare una causa CP_1 di estinzione del diritto di credito, atteso che non è maturato il periodo necessario per la relativa prescrizione. La doglianza è infondata. Il contratto stipulato tra le parti, nella versione originaria, non pagina 4 di 9 prevedeva il corrispettivo in questione, che consegue alla integrazione del precedente regolamento negoziale operata a far tempo dal 2010. Questo si trae dalla lettera della del 23 novembre CP_1
2009, che a fronte di non meglio specificate “richieste” di comunica il riconoscimento di un Pt_1 contributo una tantum di 20.000 euro per il 2009, e di un contributo fisso mensile, di 6.000 euro dal 1° gennaio 2010, senza chiarire le ragioni di questi compensi aggiuntivi. Ciò che è certo è che nel 2013 la comunicò alla controparte che non avrebbe più riconosciuto l'integrazione, da luglio dello CP_1 stesso anno, senza provocare una reazione che comprovi il dissenso della Del resto, Pt_1 quest'ultima, nel suo atto di appello, conferma implicitamente che non sollevò alcuna obiezione alla scelta imposta unilateralmente dalla . Ora, seppure il comportamento tacito non equivalga CP_1 automaticamente ad accettazione, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito come il silenzio possa assumere valore negoziale, in termini di consenso ad una data proposta, se le circostanze del caso concreto impongano di parlare ovvero, e riguardo alla qualità dei contraenti e ai rapporti tra di essi, il tacere di uno possa configurarsi come condivisione o accettazione della volontà espressa dall'altro (Cass. n. 10533/2014).
Questa ipotesi ricorre nel caso di specie, considerata la dinamica della relazione contrattuale, di lunga durata, la qualità imprenditoriale di entrambe le parti, e le modalità comunque unilaterali, con cui era stato riconosciuto il contributo, (“concessione” che la ad un certo punto fece alla , CP_1 Pt_1 parrebbe in difficoltà in quel momento di sostenere i propri costi di gestione) che complessivamente imponevano alla odierna appellante, a fronte della chiara comunicazione sopraggiunta da parte della
, di manifestare il proprio dissenso attraverso una comunicazione altrettanto esplicita, a tutela CP_1 del principio di buona fede e dell'affidamento.
Ciò, secondo quanto si trae dalla istruttoria, non è avvenuto cosicchè il silenzio ha assunto il significato di accettazione della revoca del contributo.
A conferma di questa interpretazione va detto che in occasione della nuova trattativa tra i contraenti, avvenuta nella fase finale del rapporto, con l'intento di proseguirlo temporaneamente, la con Pt_1 lettera del 06 agosto 2018 comunicava alla che avrebbe accettato la prosecuzione della CP_1 relazione contrattuale solo a certe condizioni, tra cui proprio la corresponsione di un extra mensile di 6000,00 euro. Questa circostanza conferma la consapevolezza di che in quel momento il Pt_1 contratto non prevedeva più tale prestazione, a seguito della revoca comunicata dalla e CP_1 accettata.
3)
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'errore del Tribunale, per avere ritenuto indimostrato un obbligo negoziale di rimborso da parte della dei prodotti c.d. rimasti a carico della CP_1 Parte_3 perché invenduti. Il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che, salvo che per gli ultimi due mesi Pt_1 della relazione contrattuale, non è stata fornita prova del patto di rimborso, e che il contratto originario di commissione nulla prevedeva al riguardo. In secondo luogo, ha osservato che sia in riferimento al rimborso richiesto per gli ultimi due mesi, così come per tutto il precedente periodo, l'allegazione dell'inadempimento richiedeva la prova della giacenza presso la di una certa quantità di merce. Pt_1
L'appellante afferma che il giudice si è contraddetto dal momento che, dando atto di una prassi per cui la effettuava normalmente il rimborso, ha implicitamente confermato che vi fosse un CP_1
pagina 5 di 9 accordo in tal senso. Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili. La domanda di condanna avanzata dalla impone di verificare se la stessa fosse titolare di un Pt_1 diritto di credito per il rimborso della merce rimasta invenduta per effetto del breve periodo di scadenza. Ora, il contratto di commissione stipulato tra le parti del 2001 non contempla un obbligo di rimborsare lo scaduto. Né la ha provato (pur essendone onerata) la presenza di pattuizioni Pt_1 aggiuntive su questo punto. Sul piano processuale non è quindi stato accertato alcun obbligo della di ripianare i resi. Per vero, ciò che emerge dagli atti è che una tale regolamentazione CP_1 negoziale sia intervenuta solo negli ultimi due mesi del rapporto, quando la con la citata Pt_1 comunicazione del 06 agosto 2018, subordinava la prosecuzione della relazione a questa ulteriore condizione successivamente accettata dalla (ancora una volta, il fatto che l'appellante abbia CP_1 avvertito l'esigenza di richiedere l'introduzione di questa prestazione conferma che per il periodo precedente l'accordo tra le parti fosse nel senso di non prevedere un vincolo giuridico sotto questo profilo). In questa prospettiva, la circostanza per cui di fatto la talvolta abbia effettuato il CP_1 rimborso non rileva atteso che in ciò si può ravvisare un comportamento spontaneo dettato da ragioni di opportunità commerciale, ma non una prestazione contrattualmente imposta. Per quanto concerne, invece, il periodo in cui tale obbligo era stato introdotto (vale a dire gli ultimi due mesi) si ritiene che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice siano corrette: la ha infatti Pt_1 allegato per questo periodo un danno pari ad € 3043,00 senza peraltro fornire alcun elemento probatorio che dia contezza dell'effettivo quantitativo di merce non ceduta e che consenta quindi di calcolare l'ammontare del credito.
4)
Con il quarto motivo di appello la decisione viene impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'attrice di riconoscimento della c.d. indennità. Il primo giudice infatti non ha condiviso la tesi sostenuta dalla secondo cui il contratto stipulato con la , a dispetto della terminologia Pt_1 CP_1 utilizzata dalle parti, andrebbe qualificato in termini di contratto di agenzia con la conseguente debbenza della indennità, ovvero, anche assumendo che si tratti di un contratto di commissione, nondimeno l'indennità andrebbe comunque pagata per effetto dell'applicazione analogica dell'art. 1751 c.c.
Anche tale censura è infondata;
la ricostruzione giuridica del contratto operata dall'appellante è erronea. Anzitutto, il tenore dell'accordo è inequivoco laddove denomina la come Pt_1
“commissionaria” e, soprattutto, prevede che questa sia tenuta a vendere e distribuire i prodotti per conto di quest'ultima ma in nome proprio (ciò in linea con quella che è la nozione del CP_1 contratto di commissione di cui all'art. 1731 c.c.). Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, anche lo svolgimento del rapporto conferma tale qualificazione. Dalle allegazioni delle parti si evince che la acquistava i prodotti dalla per poi rivenderli ai terzi e che, Pt_1 CP_1 pertanto, diventandone proprietaria non poteva che cederli a proprio nome. In questa prospettiva il fatto che fosse l'appellata a fatturare ai clienti finali della GDO non riveste particolare rilievo trattandosi di un aspetto contabile che non incide sul piano degli effetti giuridici del contratto;
inoltre, parte della merce, sebbene per un quantitativo ridotto, veniva acquistata dalla e venduta da questa ai propri Pt_1 clienti non solo a proprio nome ma anche per proprio conto. pagina 6 di 9 Del resto, anche il tipo di servizio svolto dalla secondo ciò che è emerso in giudizio, si distacca Pt_1 dalle prestazioni tipiche dell'agente, rispetto a quelle del commissionario. Il primo, infatti, a differenza del secondo, pur non concludendo contratti per conto della controparte, gode tendenzialmente di una maggiore autonomia nello svolgimento delle trattative con i clienti e quindi nella promozione dei contratti in favore del preponente;
viceversa, il commissario, quale particolare figura di mandatario, si limita perlopiù a stipulare un contratto che nelle linee essenziali risulta già definito da parte del committente. Ed è proprio quest'ultima ipotesi che, a ben vedere, si configura nella fattispecie in esame: ciò che risulta dalle evidenze istruttorie è che fosse essenzialmente la , per i clienti CP_1 della GDO a fissare le condizioni generali (prezzi, assortimento dei prodotti, sconti, dilazioni e piani promozionali) dei contratti stipulati da pare della che, per conto suo, si limitava perlopiù ad Pt_1 acquisire gli ordini dei clienti della c.d. e a trasmetterli alla committente In altri Parte_4 termini, nel caso di specie l'attività preponderante per non è quella promozionale, bensì Pt_1 piuttosto quella distributiva, cosicchè l'inquadramento del negozio giuridico intercorrente tra le parti è corretto.
Neppure è condivisibile la tesi secondo cui l'indennità di clientela dovrebbe ad ogni modo riconoscersi in virtù dell'applicazione analogica della norma che la prevede. Ad avviso della Corte, infatti, la scelta del legislatore di prevedere questo istituto esclusivamente per il contratto di agenzia non comporta alcuna lacuna nell'ordinamento che richieda di essere colmata. Infatti, è proprio il contenuto delle prestazioni svolte dall'agente, il quale come si è visto compie essenzialmente un'attività di procacciamento dei clienti determinando in tal modo un vantaggio diretto per il preponente, che giustifica questo tipo di compenso previsto all'atto della cessazione del rapporto. Non si può dunque ritenere che rispetto al commissionario, che invece esaurisce il suo compito nella stipula degli accordi negoziali, vi sia una eadem ratio che imponga o consenta il ricorso al procedimento analogico, e piuttosto la diversità di fattispecie giustifica la disparità di trattamento, operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità.
5)
Il quinto motivo di appello è volto a censurare la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui questi, valutando in tesi erroneamente il materiale probatorio prodotto, ha riconosciuto il credito azionato dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo e respinto l'opposizione. Il giudice di CP_1 primo grado ha ritenuto che, a fronte dell'allegazione di del credito, corroborata peraltro da CP_1 fatture, note di credito e ddt, la non avesse assolto adeguatamente l'onere di contestazione ex Pt_1 art. 115 c.p.c., con la conseguenza che la pretesa creditoria doveva considerarsi processualmente accertata. L'appellante, di contro, contesta tale ragionamento assumendo che alla luce di un'allegazione del credito fondata su documentazione del tutto caotica e contraddittoria non si possa pretendere una contestazione specifica da parte del debitore. La critica svolta sul punto dall'appellante è fondata. La nel richiedere il decreto ingiuntivo ha allegato un credito complessivo di € 115.911,94 CP_1 producendo una pluralità di fatture e note di credito emesse nei confronti dell'appellante; nell'atto di opposizione a tale decreto, costituente la prima difesa utile per la quest'ultima ha contestato la Pt_1 emissione del decreto censurando i conteggi effettuati dalla controparte in quanto generici, confusi e pagina 7 di 9 vaghi (vd. pag. 8 dell'atto di opposizione), cosicchè non è vero che sia mancata la contestazione del credito da parte dell'odierna appellante.
In presenza di una contestazione del credito gravava sul creditore (che nel giudizio di opposizione assume solo formalmente la posizione di convenuto) l'onere di provarne l'esistenza. La produzione delle fatture, sufficiente, se iscritte in contabilità, a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, non è sufficiente a dare prova della pretesa creditoria nel successivo ed eventuale giudizio di cognizione conseguente all'opposizione del debitore, in cui si applicano le regole probatorie del giudizio ordinario, come chiarito dall'art.645 cpc, 2° comma, cosicchè la fattura, documento di provenienza unilaterale, se contestata è privata del valore probatorio.
Per vero, come si è anticipato, la nel giudizio conseguente all'opposizione, accanto alle già CP_1 depositate fatture e note di credito, ha altresì prodotto anche taluni ddt i quali nell'ottica del creditore avrebbero dovuto dimostrare la consegna della merce alla e dunque il sorgere dell'obbligo di Pt_1 pagamento in capo a quest'ultima. Tuttavia, si è rilevato che in almeno cinque casi (vedi fatture nn. 100330572 e 100432589 in relazione ai corrispettivi ddt) si registra un'incongruenza tra le fatture e i relativi documenti di viaggio, nel senso che risultano quantitativi significativi di merce fatturati dalla ma non presenti nei corrispondenti documenti di viaggio;
inoltre mancano agli atti i ddt CP_1 relativi al talune delle fatture depositate dall'appellata (nn. 100302364, 100405508, 100513218, 100584486, 100630975, 100907676, 101066803, 101078352). Quest'ultima evenienza, d'altronde, viene rilevata anche dal primo giudice laddove afferma che ha prodotto i ddt riferiti “alla CP_1 maggior parte” delle fatture (vd pag. 5 della sent. impugnata), confermando dunque che il compendio probatorio acquisito in giudizio non fosse completo. Questi profili dedotti dall'appellante, con la comparsa conclusionale e la memoria di replica, non sono stati smentiti dall'appellata la quale, nella sua successiva attività difensiva (deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2025), si limita a sostenere la tardività della contestazione della controparte (peraltro in questo caso si ritiene che non ci fosse un onere di contestazione, da far valere entro i termini previsti, dal momento che la censura non riguarda tanto le allegazioni della creditrice quanto le prove documentali prodotte dalla creditrice, che il giudice può valutare liberamente). La posizione processuale assunta dalla conferma che nemmeno l'ingiungente è in grado di CP_1 stabilire con esattezza la sussistenza e consistenza della propria pretesa;
effettivamente il rapporto tra le parti, connotato da reciproche posizioni contabili di dare ed avere, risulta estremamente complesso:
, infatti dapprima emetteva una fattura nei confronti di per il prezzo, scontato, della CP_1 Pt_1 merce consegnata, a cui seguiva, al momento della vendita al cliente finale, la emissione di una nota di credito nei confronti della e la fatturazione al cliente finale;
a complicare il rapporto contribuiva Pt_1 poi il riconoscimento di acconti, da parte di , rispetto a cui dovevano essere conteggiati i CP_1 saldi, in dare o in avere;
tutto ciò rende arduo definire il saldo finale, considerato, inoltre, che si tratta di una relazione commerciale che si è dipanata per ben 17 anni.
In definitiva, il quadro documentale che emerge in atti è effettivamente caotico e incoerente cosicchè deve concludersi che il diritto di credito vantato dalla non sia stato adeguatamente provato. CP_1
Anche la deposizione della teste (dipendente della ) che conferma (in termini Tes_3 CP_1 peraltro piuttosto generici) il contenuto dell'estratto conto (doc. H) trasmesso dalla appellata, e dal quale deriva la somma a credito di 115.911,93, non consente di pervenire a diverse conclusioni: la pagina 8 di 9 deposizione infatti, si limita a confermare che nella contabilità della le uniche partite aperte CP_1 tra le due società fossero quelle risultanti dal predetto documento che, tuttavia, è stato redatto dalla proprio sulla base di quelle fatture, note di credito e ddt di cui si è già evidenziata CP_1
l'incongruenza e dunque l'insufficienza ai fini probatori. Infine va detto la stessa difesa non CP_1 ha neppure chiesto una consulenza contabile di ufficio, a sostegno della valenza probatoria della documentazione prodotta, e la Corte non ha ritenuto, e non ritiene di disporla, in difetto di elementi documentali coerenti da sottoporre alla valutazione del Ctu.
6)
Va infine respinto il sesto motivo di appello con il quale si contesta la erroneità della decisione di primo grado perché assunta a seguito alla mancata ammissione di parte dei capitoli di prova dedotti dall'appellante nonché della ctu volte a determinare i danni oggetto della pretesa risarcitoria. Ebbene, ad avviso di questa Corte, la mancata ammissione di tali mezzi istruttori, anche qualora la si considerasse illegittima, non ha influito sulla decisione atteso che le circostanze oggetto della prova nulla avrebbero aggiunto, di utile, al compendio istruttorio, perché irrilevanti, in quanto volte a dimostrare il mancato adempimento di obblighi che, come si è visto, non sussistevano in capo alla
(ad es., capitoli nn. 5, 10, 11, 12, 14) oppure riguardanti profili già acquisiti in giudizio e non CP_1 in discussione tra le parti (ad es., cap. nn. 1 e 2).
Né può censurarsi il mancato accoglimento della richiesta della di disporre ctu in quanto questa Pt_1
(diretta a verificare la congruità dei conteggi delle singole domande risarcitorie) aveva lo scopo di quantificare un danno che, come si è chiarito, non è risarcibile in difetto di un inadempimento contrattuale.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado consegue la reciproca soccombenza tra le parti;
tutte le domande proposte dalla sono respinte, e nel contempo è revocato il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso su ricorso della , per inesistenza del credito;
ne consegue la compensazione delle CP_1 spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5824 del 06 novembre 2019 emesso dal Tribunale di Bologna, e dichiara che nulla deve a Parte_1 CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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