Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2025, proposto da
IA CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Italia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accesso
alla relazione di sopralluogo prot. N. 26397, del 04.09.2025, dalla quale si evince che presso l'area sita in Palma Campania (NA) alla via Provinciale per castello snc, distinta in catasto terreni al Foglio 7 P.lle 109 - 110 - 111 e 112, sono state realizzate le seguenti opere: manufatto in legno posto a destra dell'accesso all'area di dimensione di ca. 1.20 x 1.50 m. h= 2,40 m; n. 2 blocchi modulari per servizi igienici prefabbricati di dimensioni variabili ovvero 2,40 x 2,40 m (n. 2 modulari), 1,85 x 2,40 m (n. 1 modulo) e 2,85 x 1,85 (n. 1 modulo), posizionati in un'area, pavimentata con massetto in cemento, dedicata ai servizi igienici ed al collocamento di un lavabo in acciaio a due vasche; un forno a legna con struttura portante in ferro poggiato al suolo posto in adiacenza ad un veicolo attrezzato del tipo “food truck”; manufatto prefabbricato con rivestimento in perline di legno, di dimensioni 2,70 x 8,50 m ed altezza pari a m 2.40 circa, ancorato al suolo a mezzo di n. 8 piastre in acciaio bullonate su sottostante massetto in cemento, adibito a deposito al cui interno era presente un lavabo in acciaio; pedana in legno di dimensioni 6,00 x 6,00 m; allestimento con tavolo e sedute; pavimentazione in cemento di aree di transito pedonale e veicolare, per l'accesso al lotto; percorsi pedonali con piastrelle in gres poggiate al suolo; impianti elettrico ed idrico sanitario, con presenza di tubazioni e di una vasca Imhoff interrate per la raccolta dei reflui.
E avverso e per l'annullamento
del provvedimento di diniego conosciuto in data 25/09/2025, con cui il responsabile del settore Sviluppo economico del territorio del Comune di Palma Campania (NA) ha illegittimamente rigettato la domanda di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del 22/09/2025 presentata dalla odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa NA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego con cui il Settore V Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania negava l’acceso agli atti e in particolare alla relazione di sopralluogo del 04/09/2025 prot. 26397.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso chiedendone l’annullamento per violazione dell’art 24 L. 241/1990 – degli artt 22 e 24 L. n. 241/1190 e art 24 Cost.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, che dedotto l’infondatezza delal domanda, rilevando come il Responsabile del V settore Sviluppo economico del Comune di Palma Campania nel provvedimento di diniego faceva rilevare che: il documento richiesto…non può essere rilasciato in quanto costituisce atto endoprocessuale il cui contenuto è trasfuso e riportato nella conseguente Ordinanza di demolizione 185 del 05/09/2025.”
Ha aggiunto che il sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Palma Campania unitamente al Comando Dei Carabinieri, per il quale si redigeva il verbale richiesto dalla ricorrente, riscontrava diversi reati in violazione delle norme urbanistiche , il che li configurava come atti posti nell’ambito di procedimenti penali, coperti dall’obbligo di segreto.
Tuttavia al fine di evitare contenziosi, il comune di Palma Campania, in riesame delle proprie determinazioni di diniego del 25/09/2025 prot. N. 29095, con provvedimento del medesimo responsabile del V settore, datato 25/11/2025, concedeva l’accesso.
Alla cc del 18.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va preso atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, come rilevato nella memoria difensiva dell’amministrazione e dichiarato a verbale della odierna camera di consiglio dal difensore della ricorrente.
Invero è incontestato che successivamente alla proposizione del presente ricorso, responsabile del V settore, datato 25/11/2025, comunicava alla ricorrente, in pari data 25/11/2025, la possibilità di visionare ed eventualmente richiedere copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso, nel termine di 30 gg da detta comunicazione.
Invero il provvedimento successivo dell’amministrazione resistente che permette l’accesso agli atti amministrativi, così come richiesto nella istanza ostensiva del 23/09/2025 prot. 28554, soddisfa i requisiti della soddisfazione piena ed irretrattabile del diritto o dell’interesse legittimo esercitato dalla ricorrente.
Orbene, la decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343). Per tali motivi, avendo il Comune di Palma Campania concesso l’accesso agli atti amministrativi come richiesto dalla ricorrente, vengono meno i presupposti per la continuazione del presente Giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AL |
IL SEGRETARIO