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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°5394/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n°5394 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di risarcimento danni da responsabilità professionale ex art. 1176 c.c., vertente T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Frazione San Benedetto, alla Via Sant'Antonio n.ro 28, (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_1
RG BE del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, in Via Maddalena n.ro 39, giusta procura alle liti prodotta su foglio separato in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua CodiceFiscale_2
Vetere, al Corso Aldo Moro n°228, presso l'Avv. Achille Cipullo e l'Avv. Gaetano Cipullo, i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti prodotta su foglio separato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATO
1 Proc. n°5394/2022 R.G.
N O N C H E'
con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n°1, (P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Procuratore P.IVA_1
p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti e Parte_3 con lui elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Patturelli n°89, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O La sentenza 3631/2022 emessa dal G.U. presso il Tribunale di S. Maria C.V., IVa Sez. Civ., in data 14.10.22, pubblicata il 17/10/2022, notificata il 27.10.2022, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attore; rigetta la domanda in riconvenzionale del convenuto;
dichiara la compensazione delle Controparte_2 spese di lite”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 09.12.2010 conveniva in giudizio Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa declaratoria di responsabilità professionale dell'Avv.
[...]
, ex art. 1176 II comma c.c., nello svolgimento Controparte_1 dell'incarico professionale dallo stesso svolto per conto del Sig. Pt_1
per il risarcimento delle lesioni da quest'ultimo subite in
[...] conseguenza dell'incidente avvenuto il 6/8/2002, si condanni l'Avv.
e la , in persona Controparte_1 Controparte_3 del legale Rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Sig. , dei danni da quest'ultimo subiti per aver percepito Parte_1 una somma inferiore a quella dovuta, danni che si quantificano in € 46.671,00 pari alla differenza tra quella ricevuta e quella effettivamente dovuta (€ 93.342,00 dovuti ed € 46.671,00 ricevuti) e/o in quella minore o maggiore somma che l'Onorevole Tribunale adito riterrà giusto liquidare a favore dell'attore oltre interessi e svalutazione monetaria fino
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al soddisfo. Condannare, altresì l'Avv. e la Controparte_1
, in persona del legale Rappresentante pro- Controparte_3 tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitosi, il professionista convenuto contestava ed impugnava la domanda chiedendo, nel contempo, di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale impresa coprente il Controparte_3 rischio connesso alla propria responsabilità professionale. Costituitasi anche la chiamata deduceva la infondatezza della pretesa attorea e ne chiedeva il rigetto. Instauratosi il contraddittorio e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie così come previsti dall'articolo 183, VI comma, c.p.c., il G.U. succeduto nell'assegnazione del procedimento, tenuto conto della natura prettamente documentale del giudizio, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., assumeva la causa in decisione definendola come da dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponeva appello l'attore articolando due motivi di impugnazione: “I) Violazione e falsa applicazione della disciplina civilistica in materia di responsabilità dell'avvocato (articoli 1176, 1218 e 2236 del codice civile) e processual civilistica in materia di valutazione delle prove (articoli 115 e 116 del codice di procedura civile)”; tanto: “1) perché la sentenza ha, erroneamente, ritenuto non provata la responsabilità professionale dell'avvocato ; 2) perché la sentenza CP_1 ha, altresì, erroneamente valutato la documentazione allegata dalla difesa di parte attrice, odierno appellante”; “II) Violazione e falsa applicazione della disciplina processual civilistica in materia di regolamento delle spese di lite (articolo 91 del codice di procedura civile)”; tanto perché “il Giudice di prime cure, partendo dall'erroneo presupposto del rigetto della domanda del sig. , ha Parte_1 compensato le spese di lite”. Così precisava le sue conclusioni: “1) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della
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sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14-17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022, si dichiari la responsabilità professionale dell'avvocato , ai sensi Controparte_1 dell'articolo 1176, II comma, del codice civile nello svolgimento dell'incarico professionale dallo stesso svolto per conto del Sig. Pt_1
per il risarcimento delle lesioni da quest'ultimo subite in
[...] conseguenza dell'incidente avvenuto il 06.08.2022; 2) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14-17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022, si condannino l'avvocato e la in solido tra Controparte_1 Controparte_3 di loro, al risarcimento, in favore del Sig. , dei danni da Parte_1 quest'ultimo subiti per aver percepito una somma inferiore a quella dovuta, danni che si quantificano in € 46.671,00 pari alla differenza tra quella ricevuta e quella effettivamente dovuta (€ 93.342,00 dovuti ed € 46.671,00 ricevuti); 3) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14- 17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022 si condannino l'avvocato e la Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_3
e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitisi, gli appellati resistevano al gravame. Il professionista, argomentata la inconsistenza di entrambi i motivi di impugnazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “a.- Rigettare l'appello promosso da
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, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
Parte_1
b.- Rigettare, in ogni caso, la domanda nuova avanzata in sede di memoria ex art. 183, VI° co., n. 1, c.p.c.; c.- Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria, accogliere la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata
[...]
condannando la stessa a tenere indenne l'Avv. Controparte_3
in forza del contratto assicurativo;
d.- Condannare l'appellante CP_1 alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 12,50%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. La impresa assicuratrice, a sua volta, evidenziata la carenza di ogni presupposto della responsabilità professionale già propugnata dall'attore, si associava alla istanza di rigetto della impugnazione, inammissibile ed improponibile ancor prima che del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata in quanto giusta, legittima ed adeguatamente motivata, vinte spese e compensi professionali del grado. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro la causa per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, sostituita all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione. La impugnazione, per quanto travalicante la soglia di ammissibilità come delineata dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, non è fondata nel merito e non merita pertanto accoglimento. Il primo motivo di appello muove essenzialmente dalla doglianza per cui l'omessa indicazione, da parte dell'Avv. , dei testi che avrebbero CP_1 dovuto riferire sulle circostanze relative al quantum debeatur avrebbe compromesso la sentenza favorevole in punto an debeatur, non consentendo di superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. II°, Cod. Civ.. L'argomento risulta privo di sostanziale spessore sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico. All'esito del giudizio di primo grado,
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infatti, non è emerso alcun profilo di responsabilità professionale in capo al convenuto e, soprattutto, difetta nel caso di specie il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno di cui si invoca il risarcimento. Per l'assunto dell'appellante difesa, (primo motivo), se l'Avv. , in riferimento ai capi di prova 4 e 5 articolati in citazione, CP_1 avesse nominato i testi che il Tribunale di Roma aveva evidenziato non essere stati indicati - dichiarando così la prova inammissibile - sarebbe stata superata la presunzione di pari responsabilità e il danno sarebbe stato riconosciuto per l'intero; senonché, i capi 4 e 5 non erano relativi all'an, vale a dire alla dinamica dell'incidente, bensì al quantum, cioè all'ammontare del danno, ragion per cui, se per un verso l'assenza dei testi sui capi relativi al tema del quantum non ha avuto alcuna rilevanza in ordine all'attribuzione della pari responsabilità, per altro verso l'ammontare del danno riconosciuto al nella misura del 50% è Pt_1 stato ritenuto dallo stesso congruo, tanto è vero che egli si è doluto soltanto del mancato riconoscimento dell'altra metà. Per questo verso, quindi, la tesi che vorrebbe radicare la esistenza di un nesso causale tra asserita, mancata indicazione di testi, chiamati a deporre in ordine alla prova sul quantum, e resa declaratoria di presuntiva, pari responsabilità dei conducenti, originata dall'acquisita prova sull'an, è rimasta priva di ogni dimostrazione. La denunciata omissione avrebbe potuto influire, semmai, sul profilo del quantum, ma della relativa liquidazione il Pt_1 non si era lamentato se non in termini di maggiore spettanza discendente da una responsabilità piena e non concorrente nella causazione del sinistro stradale. Il giudice a quo, premesso “… che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (ovvero inesatto adempimento) è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto ed il nesso causale mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass. n. 205/2007; SS UU 30 ottobre 2001 n. 13533), - e che “…
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il creditore che abbia dimostrato l'esistenza del contratto d'opera professionale stipulato con il proprio difensore deve offrire prova del mancato esito positivo della vertenza, con l'allegazione di inadempienze specifiche, idonee alla causazione della perdita subita”, - mentre - grava, per contro, sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno”, aveva bene chiarito: “il danno derivante da eventuali omissioni - nella specie l'omessa indicazione delle generalità dei testimoni sui capi 4 e 5 dell'atto di citazione - è ravvisabile ove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato conseguito e la soccombenza (cfr. Cass. SS. UU. 577/2008). Per tale motivo, al fine di affermarne la responsabilità, non è sufficiente accertare il solo elemento soggettivo della condotta colpevole del professionista, ossia la sua negligenza o imperizia, ma occorre altresì la dimostrazione di un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento occorso, costituito dall'esito negativo del giudizio o, comunque, dall'aver compromesso l'ottenimento di una pronuncia più vantaggiosa per il cliente (cfr. ex multis, da ult. Corte Appello Torino, 21.7.2022 n. 834; Corte Appello Firenze 11.5.2022, n. 873; Tribunale Frosinone 13.4.2022, n. 360; Tribunale Firenze 25.3.2022 n. 360)”. Perciò, “trattandosi dell'attività di difensore, l'affermazione della sua responsabilità non può dunque essere desunta de plano dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole della lite”. “Nella vicenda in esame l'omissione appena enunciata non – era apparsa - rilevante ai fini della decisione in quanto: relativamente al cap. 4 atto di citazione (“Il sig successivamente Pt_1 ha dovuto sottoporsi a lunghe e molteplici cure, ma ciononostante, non ha recuperato le funzioni fisiche ed è tutt'ora in cura presso medici specialisti”) – trattavasi - di circostanza da provare in via documentale, se del caso anche con CTP e sollecitando il Giudice ad effettuare CTU,
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disposta peraltro in qual giudizio;
relativamente al cap. 5 (“l'attore, titolare di omonima officina meccanica, si è trovato per lungo tempo nell'impossibilità di svolgere il suo lavoro, con gravi perdite economiche e di avviamento commerciale e al momento visto le funzioni fisiologiche, in buona parte compromesse, non ha potuto recuperare la posizione economica lavorativa e commerciale che aveva al momento del sinistro”) si – era ribadito - quanto appena esposto in merito al punto precedente, rilevando in primo luogo la produzione di documentazione medico – sanitaria e contabile. Non – era dato inoltre comprendere - come dette circostanze inerenti al “quantum” – avrebbero potuto - influire sulla ricostruzione delle modalità del sinistro e delle responsabilità dei conducenti antagonisti, inerenti all'”an”, ed evitare l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, II co. c.c.. Né – avrebbe potuto - rilevare (addirittura quale “… prova certa della colpa professionale del convenuto
.. “) l'esito del giudizio effettuato preso il GdP per i danni subiti dal veicolo intestato al padre dell'odierno attore, essendo del tutto fisiologica e coerente all'ordinamento giuridico vigente una valutazione differente di uno stesso fatto storico da parte di diversi organi giudicanti”. La motivazione nei passi riprodotti è lineare e coerente, tanto da non poter essere disattesa. Infatti, l'esito del giudizio, nonostante nell'incidente fosse seriamente in discussione la responsabilità del , è stato per Pt_1 quest'ultimo ugualmente foriero di risarcimento danni. Inoltre, l'entità del danno liquidato all'attore nella sentenza ha tratto origine, in accoglimento della difesa svolta dall'Avv. , dal rigetto CP_1 dell'eccezione della società assicuratrice dell'altro Controparte_4 conducente, che intendeva far valere sulla liquidazione del danno gli effetti della rendita costituita dall'INAIL in favore del . Pt_1
L'appellante ha sostenuto, sempre con il primo motivo di gravame, che il professionista già convenuto avrebbe omesso di indicare i testi anche sulle circostanze attinenti alla dinamica dell'incidente (pag. 15 dell'atto di appello).
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Trattasi, per questo verso, di domanda nuova sull'an, in quanto tale inammissibile. Ed invero, in sede di prima memoria istruttoria il , Pt_1 in modo anche irrituale, aveva mosso al predetto professionista un diverso e nuovo addebito, fondato sulla asserita mancata indicazione dei testi sull'an. Nello specifico, il richiamo operato ad una sentenza del Giudice di Pace di Caserta, (n°1924/2011), dalla quale si sarebbe evinta l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine all'incidente e l'affermazione che in tale giudizio sarebbero stati escussi i testi che l'Avv.
avrebbe dovuto indicare sull'an, concretizzavano una diversa, CP_1 nuova e inammissibile prospettazione della domanda di cui all'atto di citazione, laddove l'unico addebito sollevato era stato quello di non aver indicato i testi sui capi 4 e 5 relativi al quantum. La giurisprudenza sul punto è concorde nel sostenere che “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione” (Cass., Ordinanza n°30745 del 26 novembre 2019). Si delinea, pertanto, una domanda inammissibile, perché mai formulata in citazione, laddove l'attore si riferiva unicamente ai capi 4 e 5 relativi al quantum, sicché la proposizione ex novo di un tale addebito, mosso in primo grado e riproposto in appello, va respinta. Ad ogni modo la pretesa in questione appare infondata nel merito, atteso che i testi indicati ed escussi dinanzi al Giudice di Pace di Caserta non risultavano dagli atti penali, non risultavano censiti dai Carabinieri, i quali espressamente avevano riferito dell'assoluta mancanza di testi presenti all'incidente, così che non avrebbero potuto essere segnalati, come in effetti non furono mai segnalati, all'Avv. perché li indicasse negli atti. Peraltro, la CP_1 sentenza del Giudice di Pace menzionata si poneva anche in contrasto con le risultanze acquisite in sede penale, (depositate con la memoria
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istruttoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c.), dalle quali era emersa: l'assenza di testimoni espressamente riferita nel rapporto dai Carabinieri;
la dinamica dell'incidente, che evidenziava una evidente velocità tenuta dal alla guida del motociclo “Vespa” e che Pt_1 confortava la decisione del Tribunale di Roma di pari responsabilità nella causazione dell'incidente. La sentenza in parola era inoltre res inter alios acta e non può avere in questa sede alcuna valenza. Quanto alla ventilata perdita di chance ne manca qualsiasi presupposto. Il riconoscimento del danno è avvenuto nell'unica misura che le acquisizioni probatorie potevano consentire e non v'era altro da poter riconoscere;
né la perdita di chance è configurabile alla luce della domanda così come formulata, senza alcuna indicazione della causa petendi e del petitum. Va precisato che per perdita di chance deve intendersi la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato utile. Inoltre, occorre che la chance perduta presenti una elevata probabilità di avveramento, da desumersi da elementi precisi ed obiettivi, non essendo sufficiente una mera potenzialità di avveramento. La Suprema Corte, con sentenza del 10/12/2012, n°22376, ha affermato che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ‒ al pari del danno da lucro cessante ‒ se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta”. Sempre la S.C., statuendo su di un caso analogo a quello che qui occupa, ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di un avvocato per dedotta responsabilità professionale sull'assunto che, “anche se nel caso di specie si fosse assunta la prova orale dedotta dalla cliente, detta
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prova orale sarebbe risultata ininfluente e non avrebbe inciso sulla valutazione effettuata dal giudice, il quale aveva basato la sua decisione solo sui documenti in atti”. In altre parole, l'efficienza causale può ritenersi provata quando e se risulti (più) probabile che, sostituita l'azione nella realtà compiuta (oppure omessa) con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato” (Cass. Civ., Sez. III^, 14/10/2019, ordinanza n°25778). In sostanza, senza discostarsi dall'orientamento maggioritario (secondo cui non basta provare l'errore, ma occorre che questo sia in nesso di causa con l'evento), la Cassazione precisa che “il giudice di merito deve evitare di attribuire al nesso causale la probabilità che è propria della chance;
l'indagine prognostica sul nesso di causa tra evento e condotta va effettuata sul tipo della domanda proposta dalla parte nel giudizio iniziale”. In caso di negligenza del difensore occorre comunque valutare il nesso con l'esito della lite, nel senso di accertare se, assunte le prove, la condotta alternativa lecita avrebbe o meno comportato un esito diverso (nel caso di specie, favorevole alla cliente). Ciò per una semplice ragione: il professionista, come noto, non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato al cliente. Pertanto, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri probabilistici, sia accertato che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Tale regola, se male interpretata, rischierebbe di trasformare la responsabilità dell'avvocato da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato. Perciò, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta” (Corte di Cassazione, Sezione III^ Civile, ordinanza del 20 marzo 2018 n°6862). Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
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dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale. In questo senso anche per la giurisprudenza di merito “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (Tribunale Tivoli, sez. I, 20/01/2023, n°38, Redazione Giuffrè 2023, 64). Privo di spessore è anche il motivo di appello incentrato sul governo delle spese del primo grado, atteso che la decretata integrale compensazione delle stesse era pienamente giustificata dalla soccombenza reciproca dovuta al rigetto sia della domanda introduttiva che di quella riconvenzionale. Le spese invece del grado seguono inevitabilmente la soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede d'ufficio come da dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 dell' in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 28.11.22, così provvede;
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, quelle di spettanza dell'appellato in complessivi €. CP_1
5.600,00 e quelle di spettanza dell'appellata in complessivi CP_3
€. 3.700,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n°5394 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di risarcimento danni da responsabilità professionale ex art. 1176 c.c., vertente T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Frazione San Benedetto, alla Via Sant'Antonio n.ro 28, (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_1
RG BE del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, in Via Maddalena n.ro 39, giusta procura alle liti prodotta su foglio separato in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua CodiceFiscale_2
Vetere, al Corso Aldo Moro n°228, presso l'Avv. Achille Cipullo e l'Avv. Gaetano Cipullo, i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti prodotta su foglio separato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATO
1 Proc. n°5394/2022 R.G.
N O N C H E'
con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n°1, (P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Procuratore P.IVA_1
p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti e Parte_3 con lui elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Patturelli n°89, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O La sentenza 3631/2022 emessa dal G.U. presso il Tribunale di S. Maria C.V., IVa Sez. Civ., in data 14.10.22, pubblicata il 17/10/2022, notificata il 27.10.2022, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attore; rigetta la domanda in riconvenzionale del convenuto;
dichiara la compensazione delle Controparte_2 spese di lite”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 09.12.2010 conveniva in giudizio Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa declaratoria di responsabilità professionale dell'Avv.
[...]
, ex art. 1176 II comma c.c., nello svolgimento Controparte_1 dell'incarico professionale dallo stesso svolto per conto del Sig. Pt_1
per il risarcimento delle lesioni da quest'ultimo subite in
[...] conseguenza dell'incidente avvenuto il 6/8/2002, si condanni l'Avv.
e la , in persona Controparte_1 Controparte_3 del legale Rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Sig. , dei danni da quest'ultimo subiti per aver percepito Parte_1 una somma inferiore a quella dovuta, danni che si quantificano in € 46.671,00 pari alla differenza tra quella ricevuta e quella effettivamente dovuta (€ 93.342,00 dovuti ed € 46.671,00 ricevuti) e/o in quella minore o maggiore somma che l'Onorevole Tribunale adito riterrà giusto liquidare a favore dell'attore oltre interessi e svalutazione monetaria fino
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al soddisfo. Condannare, altresì l'Avv. e la Controparte_1
, in persona del legale Rappresentante pro- Controparte_3 tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitosi, il professionista convenuto contestava ed impugnava la domanda chiedendo, nel contempo, di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale impresa coprente il Controparte_3 rischio connesso alla propria responsabilità professionale. Costituitasi anche la chiamata deduceva la infondatezza della pretesa attorea e ne chiedeva il rigetto. Instauratosi il contraddittorio e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie così come previsti dall'articolo 183, VI comma, c.p.c., il G.U. succeduto nell'assegnazione del procedimento, tenuto conto della natura prettamente documentale del giudizio, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., assumeva la causa in decisione definendola come da dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponeva appello l'attore articolando due motivi di impugnazione: “I) Violazione e falsa applicazione della disciplina civilistica in materia di responsabilità dell'avvocato (articoli 1176, 1218 e 2236 del codice civile) e processual civilistica in materia di valutazione delle prove (articoli 115 e 116 del codice di procedura civile)”; tanto: “1) perché la sentenza ha, erroneamente, ritenuto non provata la responsabilità professionale dell'avvocato ; 2) perché la sentenza CP_1 ha, altresì, erroneamente valutato la documentazione allegata dalla difesa di parte attrice, odierno appellante”; “II) Violazione e falsa applicazione della disciplina processual civilistica in materia di regolamento delle spese di lite (articolo 91 del codice di procedura civile)”; tanto perché “il Giudice di prime cure, partendo dall'erroneo presupposto del rigetto della domanda del sig. , ha Parte_1 compensato le spese di lite”. Così precisava le sue conclusioni: “1) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della
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sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14-17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022, si dichiari la responsabilità professionale dell'avvocato , ai sensi Controparte_1 dell'articolo 1176, II comma, del codice civile nello svolgimento dell'incarico professionale dallo stesso svolto per conto del Sig. Pt_1
per il risarcimento delle lesioni da quest'ultimo subite in
[...] conseguenza dell'incidente avvenuto il 06.08.2022; 2) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14-17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022, si condannino l'avvocato e la in solido tra Controparte_1 Controparte_3 di loro, al risarcimento, in favore del Sig. , dei danni da Parte_1 quest'ultimo subiti per aver percepito una somma inferiore a quella dovuta, danni che si quantificano in € 46.671,00 pari alla differenza tra quella ricevuta e quella effettivamente dovuta (€ 93.342,00 dovuti ed € 46.671,00 ricevuti); 3) Si accolga l'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza n.ro 3131/2022, resa il 14- 17.10.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, già sezione distaccata di Caserta, dr. Salvatore Scalera, notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.10.2022 si condannino l'avvocato e la Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_3
e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitisi, gli appellati resistevano al gravame. Il professionista, argomentata la inconsistenza di entrambi i motivi di impugnazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “a.- Rigettare l'appello promosso da
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, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
Parte_1
b.- Rigettare, in ogni caso, la domanda nuova avanzata in sede di memoria ex art. 183, VI° co., n. 1, c.p.c.; c.- Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria, accogliere la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata
[...]
condannando la stessa a tenere indenne l'Avv. Controparte_3
in forza del contratto assicurativo;
d.- Condannare l'appellante CP_1 alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 12,50%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. La impresa assicuratrice, a sua volta, evidenziata la carenza di ogni presupposto della responsabilità professionale già propugnata dall'attore, si associava alla istanza di rigetto della impugnazione, inammissibile ed improponibile ancor prima che del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata in quanto giusta, legittima ed adeguatamente motivata, vinte spese e compensi professionali del grado. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro la causa per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, sostituita all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione. La impugnazione, per quanto travalicante la soglia di ammissibilità come delineata dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, non è fondata nel merito e non merita pertanto accoglimento. Il primo motivo di appello muove essenzialmente dalla doglianza per cui l'omessa indicazione, da parte dell'Avv. , dei testi che avrebbero CP_1 dovuto riferire sulle circostanze relative al quantum debeatur avrebbe compromesso la sentenza favorevole in punto an debeatur, non consentendo di superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. II°, Cod. Civ.. L'argomento risulta privo di sostanziale spessore sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico. All'esito del giudizio di primo grado,
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infatti, non è emerso alcun profilo di responsabilità professionale in capo al convenuto e, soprattutto, difetta nel caso di specie il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno di cui si invoca il risarcimento. Per l'assunto dell'appellante difesa, (primo motivo), se l'Avv. , in riferimento ai capi di prova 4 e 5 articolati in citazione, CP_1 avesse nominato i testi che il Tribunale di Roma aveva evidenziato non essere stati indicati - dichiarando così la prova inammissibile - sarebbe stata superata la presunzione di pari responsabilità e il danno sarebbe stato riconosciuto per l'intero; senonché, i capi 4 e 5 non erano relativi all'an, vale a dire alla dinamica dell'incidente, bensì al quantum, cioè all'ammontare del danno, ragion per cui, se per un verso l'assenza dei testi sui capi relativi al tema del quantum non ha avuto alcuna rilevanza in ordine all'attribuzione della pari responsabilità, per altro verso l'ammontare del danno riconosciuto al nella misura del 50% è Pt_1 stato ritenuto dallo stesso congruo, tanto è vero che egli si è doluto soltanto del mancato riconoscimento dell'altra metà. Per questo verso, quindi, la tesi che vorrebbe radicare la esistenza di un nesso causale tra asserita, mancata indicazione di testi, chiamati a deporre in ordine alla prova sul quantum, e resa declaratoria di presuntiva, pari responsabilità dei conducenti, originata dall'acquisita prova sull'an, è rimasta priva di ogni dimostrazione. La denunciata omissione avrebbe potuto influire, semmai, sul profilo del quantum, ma della relativa liquidazione il Pt_1 non si era lamentato se non in termini di maggiore spettanza discendente da una responsabilità piena e non concorrente nella causazione del sinistro stradale. Il giudice a quo, premesso “… che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (ovvero inesatto adempimento) è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto ed il nesso causale mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass. n. 205/2007; SS UU 30 ottobre 2001 n. 13533), - e che “…
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il creditore che abbia dimostrato l'esistenza del contratto d'opera professionale stipulato con il proprio difensore deve offrire prova del mancato esito positivo della vertenza, con l'allegazione di inadempienze specifiche, idonee alla causazione della perdita subita”, - mentre - grava, per contro, sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno”, aveva bene chiarito: “il danno derivante da eventuali omissioni - nella specie l'omessa indicazione delle generalità dei testimoni sui capi 4 e 5 dell'atto di citazione - è ravvisabile ove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato conseguito e la soccombenza (cfr. Cass. SS. UU. 577/2008). Per tale motivo, al fine di affermarne la responsabilità, non è sufficiente accertare il solo elemento soggettivo della condotta colpevole del professionista, ossia la sua negligenza o imperizia, ma occorre altresì la dimostrazione di un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento occorso, costituito dall'esito negativo del giudizio o, comunque, dall'aver compromesso l'ottenimento di una pronuncia più vantaggiosa per il cliente (cfr. ex multis, da ult. Corte Appello Torino, 21.7.2022 n. 834; Corte Appello Firenze 11.5.2022, n. 873; Tribunale Frosinone 13.4.2022, n. 360; Tribunale Firenze 25.3.2022 n. 360)”. Perciò, “trattandosi dell'attività di difensore, l'affermazione della sua responsabilità non può dunque essere desunta de plano dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole della lite”. “Nella vicenda in esame l'omissione appena enunciata non – era apparsa - rilevante ai fini della decisione in quanto: relativamente al cap. 4 atto di citazione (“Il sig successivamente Pt_1 ha dovuto sottoporsi a lunghe e molteplici cure, ma ciononostante, non ha recuperato le funzioni fisiche ed è tutt'ora in cura presso medici specialisti”) – trattavasi - di circostanza da provare in via documentale, se del caso anche con CTP e sollecitando il Giudice ad effettuare CTU,
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disposta peraltro in qual giudizio;
relativamente al cap. 5 (“l'attore, titolare di omonima officina meccanica, si è trovato per lungo tempo nell'impossibilità di svolgere il suo lavoro, con gravi perdite economiche e di avviamento commerciale e al momento visto le funzioni fisiologiche, in buona parte compromesse, non ha potuto recuperare la posizione economica lavorativa e commerciale che aveva al momento del sinistro”) si – era ribadito - quanto appena esposto in merito al punto precedente, rilevando in primo luogo la produzione di documentazione medico – sanitaria e contabile. Non – era dato inoltre comprendere - come dette circostanze inerenti al “quantum” – avrebbero potuto - influire sulla ricostruzione delle modalità del sinistro e delle responsabilità dei conducenti antagonisti, inerenti all'”an”, ed evitare l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, II co. c.c.. Né – avrebbe potuto - rilevare (addirittura quale “… prova certa della colpa professionale del convenuto
.. “) l'esito del giudizio effettuato preso il GdP per i danni subiti dal veicolo intestato al padre dell'odierno attore, essendo del tutto fisiologica e coerente all'ordinamento giuridico vigente una valutazione differente di uno stesso fatto storico da parte di diversi organi giudicanti”. La motivazione nei passi riprodotti è lineare e coerente, tanto da non poter essere disattesa. Infatti, l'esito del giudizio, nonostante nell'incidente fosse seriamente in discussione la responsabilità del , è stato per Pt_1 quest'ultimo ugualmente foriero di risarcimento danni. Inoltre, l'entità del danno liquidato all'attore nella sentenza ha tratto origine, in accoglimento della difesa svolta dall'Avv. , dal rigetto CP_1 dell'eccezione della società assicuratrice dell'altro Controparte_4 conducente, che intendeva far valere sulla liquidazione del danno gli effetti della rendita costituita dall'INAIL in favore del . Pt_1
L'appellante ha sostenuto, sempre con il primo motivo di gravame, che il professionista già convenuto avrebbe omesso di indicare i testi anche sulle circostanze attinenti alla dinamica dell'incidente (pag. 15 dell'atto di appello).
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Trattasi, per questo verso, di domanda nuova sull'an, in quanto tale inammissibile. Ed invero, in sede di prima memoria istruttoria il , Pt_1 in modo anche irrituale, aveva mosso al predetto professionista un diverso e nuovo addebito, fondato sulla asserita mancata indicazione dei testi sull'an. Nello specifico, il richiamo operato ad una sentenza del Giudice di Pace di Caserta, (n°1924/2011), dalla quale si sarebbe evinta l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine all'incidente e l'affermazione che in tale giudizio sarebbero stati escussi i testi che l'Avv.
avrebbe dovuto indicare sull'an, concretizzavano una diversa, CP_1 nuova e inammissibile prospettazione della domanda di cui all'atto di citazione, laddove l'unico addebito sollevato era stato quello di non aver indicato i testi sui capi 4 e 5 relativi al quantum. La giurisprudenza sul punto è concorde nel sostenere che “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione” (Cass., Ordinanza n°30745 del 26 novembre 2019). Si delinea, pertanto, una domanda inammissibile, perché mai formulata in citazione, laddove l'attore si riferiva unicamente ai capi 4 e 5 relativi al quantum, sicché la proposizione ex novo di un tale addebito, mosso in primo grado e riproposto in appello, va respinta. Ad ogni modo la pretesa in questione appare infondata nel merito, atteso che i testi indicati ed escussi dinanzi al Giudice di Pace di Caserta non risultavano dagli atti penali, non risultavano censiti dai Carabinieri, i quali espressamente avevano riferito dell'assoluta mancanza di testi presenti all'incidente, così che non avrebbero potuto essere segnalati, come in effetti non furono mai segnalati, all'Avv. perché li indicasse negli atti. Peraltro, la CP_1 sentenza del Giudice di Pace menzionata si poneva anche in contrasto con le risultanze acquisite in sede penale, (depositate con la memoria
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istruttoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c.), dalle quali era emersa: l'assenza di testimoni espressamente riferita nel rapporto dai Carabinieri;
la dinamica dell'incidente, che evidenziava una evidente velocità tenuta dal alla guida del motociclo “Vespa” e che Pt_1 confortava la decisione del Tribunale di Roma di pari responsabilità nella causazione dell'incidente. La sentenza in parola era inoltre res inter alios acta e non può avere in questa sede alcuna valenza. Quanto alla ventilata perdita di chance ne manca qualsiasi presupposto. Il riconoscimento del danno è avvenuto nell'unica misura che le acquisizioni probatorie potevano consentire e non v'era altro da poter riconoscere;
né la perdita di chance è configurabile alla luce della domanda così come formulata, senza alcuna indicazione della causa petendi e del petitum. Va precisato che per perdita di chance deve intendersi la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato utile. Inoltre, occorre che la chance perduta presenti una elevata probabilità di avveramento, da desumersi da elementi precisi ed obiettivi, non essendo sufficiente una mera potenzialità di avveramento. La Suprema Corte, con sentenza del 10/12/2012, n°22376, ha affermato che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ‒ al pari del danno da lucro cessante ‒ se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta”. Sempre la S.C., statuendo su di un caso analogo a quello che qui occupa, ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di un avvocato per dedotta responsabilità professionale sull'assunto che, “anche se nel caso di specie si fosse assunta la prova orale dedotta dalla cliente, detta
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prova orale sarebbe risultata ininfluente e non avrebbe inciso sulla valutazione effettuata dal giudice, il quale aveva basato la sua decisione solo sui documenti in atti”. In altre parole, l'efficienza causale può ritenersi provata quando e se risulti (più) probabile che, sostituita l'azione nella realtà compiuta (oppure omessa) con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato” (Cass. Civ., Sez. III^, 14/10/2019, ordinanza n°25778). In sostanza, senza discostarsi dall'orientamento maggioritario (secondo cui non basta provare l'errore, ma occorre che questo sia in nesso di causa con l'evento), la Cassazione precisa che “il giudice di merito deve evitare di attribuire al nesso causale la probabilità che è propria della chance;
l'indagine prognostica sul nesso di causa tra evento e condotta va effettuata sul tipo della domanda proposta dalla parte nel giudizio iniziale”. In caso di negligenza del difensore occorre comunque valutare il nesso con l'esito della lite, nel senso di accertare se, assunte le prove, la condotta alternativa lecita avrebbe o meno comportato un esito diverso (nel caso di specie, favorevole alla cliente). Ciò per una semplice ragione: il professionista, come noto, non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato al cliente. Pertanto, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri probabilistici, sia accertato che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Tale regola, se male interpretata, rischierebbe di trasformare la responsabilità dell'avvocato da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato. Perciò, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta” (Corte di Cassazione, Sezione III^ Civile, ordinanza del 20 marzo 2018 n°6862). Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
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dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale. In questo senso anche per la giurisprudenza di merito “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (Tribunale Tivoli, sez. I, 20/01/2023, n°38, Redazione Giuffrè 2023, 64). Privo di spessore è anche il motivo di appello incentrato sul governo delle spese del primo grado, atteso che la decretata integrale compensazione delle stesse era pienamente giustificata dalla soccombenza reciproca dovuta al rigetto sia della domanda introduttiva che di quella riconvenzionale. Le spese invece del grado seguono inevitabilmente la soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede d'ufficio come da dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 dell' in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 28.11.22, così provvede;
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, quelle di spettanza dell'appellato in complessivi €. CP_1
5.600,00 e quelle di spettanza dell'appellata in complessivi CP_3
€. 3.700,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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