Art. 6.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potra' essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potra' essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente art. 2.