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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 780/2023 R.G. avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Cino e dall'avv. Teresa Petillo, elett.te dom.to Parte_1 c/o i difensori, in via G. Porzio n. 4, Napoli
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. , con sede legale in via San Giovanni Controparte_1 Controparte_2 De Matha, n. 83 bis, SO UV (Na) CONTUMACE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato CP_3 presso la Direzione Provinciale di Nola, Via Variante 7-bis. CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa, in assenza di regolarizzazione contributiva, alle dipendenze della società convenuta dal 27-07-2020 e fino al 27-07-2021; di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato due volte, con mansioni di autista ed inquadrato nel livello 4 junior del Ccnl “Autotrasporti merci e logistica”, sebbene -di fatto- avesse svolto mansioni superiori ascrivibili al livello 3 Super del Ccnl di riferimento come “conducente di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru”; di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 4:00 alle ore 21:00 ed il sabato dalle ore 04:00 alle ore 18:00, sempre con un'ora di pausa pranzo, per un totale di n. 93 ore settimanali;
di aver ricevuto a titolo di retribuzione la somma netta di € 1.600,00 mensili, mentre per il mese di giugno 2021 solo un acconto di € 300,00 e nulla per il mese di luglio 2021; di non aver percepito alcunché, alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di Tfr, di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e permessi non goduti. Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva nei seguenti termini: «a) accerti e dichiari l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo che va dal 24.07.2020 al 27.7.2021 ed il diritto all'inquadramento al livello 3 super del ccnl Autotrasporti, merci e logistica;
b) riconosca nei confronti della società convenuta spettare all'istante le differenze per le causali di cui in premessa ed in particolare a titolo di differenze importo paga, ore non retribuite e straordinarie, tredicesima e quattordicesima mensilità non versate, ferie non godute e relativi ratei, nonché T.F.R.; c) condanni conseguentemente la società convenuta al pagamento dell'importo di € 50.009,79 (cinquantamila nove/79), di cui € 45.589,30 a titolo di differenze per le causali sopra indicate tra quanto percepito nel predetto periodo e quanto ritenuto spettante a titolo di voci retributive ed € 4.510,49 a titolo di saldo T.F.R., o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; d) condanni altresì la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, mediante il versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_3 assicurativi omessi sulle somme che verranno accertate;
e) accerti anche nei confronti dell' ai sensi e per gli effetti degli artt. 2114 e 2116 c.c., il diritto del ricorrente ad una CP_3 contribuzione previdenziale per le causali di cui in premessa;
f) emetta ogni altro provvedimento idoneo alla tutela richiesta, con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge;
g) condanni, infine, la resistente alla rifusione delle spese di lite, da attribuire ai procuratori che si dichiarano anticipatari». CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo di causa e concludeva nei seguenti Controparte_1 termini “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro, “, ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, ove venga accertato il rapporto di lavoro e le ragioni creditorie del Sig. di conseguenza, accertare l'evasione contributiva Pt_1 ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta nei confronti dell' e CP_3 condannare la società convenuta alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione, oltre alle sanzioni ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi al momento del pagamento. Con condanna alle spese e competenze di lite”. Dichiarata la contumacia della società convenuta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'udienza del 30-9-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Va innanzitutto rilevato che, benché dall'estratto contributivo non risulta alcun rapporto lavorativo tra le parti in causa, a livello documentale la sussistenza dello stesso appare nondimeno provata limitatamente ai seguenti periodi:
- dal 27-7-2020 al 3-10-2020, per il quale vi è la lettera di assunzione del 24.7.2020;
- dall'1.5.2021 al 31.7.2021, per il quale vi è il modello Unilav inviato il 6.5.2021. Ne deriva che, avendo la parte dedotto di avere lavorato ininterrottamente dal 27.7.2020 al 27.7.2021, va accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo intermedio (da ottobre 2020 a maggio 2021) per il quale difetta un riscontro documentale atto a provarne l'esistenza. Ebbene, ad avviso del Tribunale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato svoltosi senza soluzione di continuità anche nell'arco temporale compreso tra i due periodi risultanti documentalmente. Rilevano a tal proposito le dichiarazioni rese dal teste che riferiva di avere Testimone_1 frequentato l'azienda per una prova, ai fini di una eventuale futura assunzione, affiancato al nel corso del 2020, per l'esattezza nel periodo a cavallo con il . Pt_1 Pt_2 Tale dichiarazione, peraltro confermata nel suo contenuto da quella riconducibile al teste
, che dichiarava che il ricorrente aveva lavorato per la da luglio Testimone_2 CP_1 2020 per un anno, può ritenersi idonea a fornire di supporto probatorio la tesi attorea, anche alla luce della condotta difensiva contumaciale della parte convenuta.
In ordine all'orario lavorativo, va innanzitutto rilevato che, a livello documentale, la lettera di assunzione, benché in oggetto faccia riferimento ad un contratto part-time, indica poi un orario pari ad 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana;
nel contrasto tra la dicitura inziale e tale specifica previsione contenuta nel corpo della lettera di assunzione, ad avviso del giudicante, va senz'altro dato prevalente rilievo a quest'ultima, che tra l'altro coincide con il normale orario lavorativo. Quanto al secondo periodo, di contro il modello Unilav indica quale regime orario quello corrispondente ad un part-time di 20 ore settimanali, per cui va ritenuto che tra le parti, per tale periodo, fosse intervenuta una pattuizione in tal senso. A fronte di tali emergenze parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato in concreto per circa 93 ore settimanali e dunque di avere svolto numerose ore di lavoro straordinario non remunerate. Ebbene, alla luce delle risultanze della prova orale, ad avviso del giudice, non può senz'altro ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del surplus di ore lavorative dedotte dal ricorrente e pertanto nulla può essere riconosciuto al a titolo di compenso per lavoro straordinario Pt_1 per il primo periodo e di lavoro supplementare per il secondo. Com'è noto, l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare –e prima ancora di allegare- non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
In effetti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Alla stregua di questa impostazione di fondo, la Suprema Corte, più di recente, ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714 del 16 febbraio 2009). Avuto particolare riguardo al personale addetto al trasporto di persone e di merci e, dunque, in tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal fine che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività (Cass. lav., 7.12.2000, n. 11818; Cass. lav., 5.11.2001, n. 13622; Cass. lav., 20.4.2004, n. 7577. n. 815/2000, n. 1202/2000). La giurisprudenza di merito osserva che tale prova delle modalità e dei tempi di servizio deve essere particolarmente rigorosa per gli autotrasportatori, tenuto conto della discrezionalità del conducente che esercita l'attività fuori dalla sede dell'azienda e programma il suo lavoro senza essere direttamente assoggettato al controllo del datore di lavoro. Orbene, nella fattispecie in esame, con riferimento all'attività svolta per tutto il periodo di lavoro è stato allegato in maniera oltremodo generica l'orario di inizio e di fine giornata lavorativa (dalle 4,00 alle 21,00 dal lunedì al venerdì e dalle 4,00 alle 18,00 il sabato) riferendo poi un numero di ore settimanali pari a 93 - tra l'altro inferiore rispetto a quello che risulta dalla somma delle ore giornaliere secondo l'orario descritto che a ben vedere ammonterebbe a 104 ore settimanali-, il tutto in assenza di qualsivoglia indicazione dei tempi di servizio, in modo da poter poi scomputare, nell'ambito di tale cornice temporale, le pause di inattività ed in difetto di qualsivoglia allegazione dei tempi di pausa osservati generalmente dal ricorrente per consumare i pasti, per i riposi/pernottamenti, per pause di guida etc.. Né risulta allegata, e conseguentemente provata, la frequenza con la quale il ricorrente si recava presso una sede di destinazione piuttosto che un'altra tra quelle indicate (cfr. capo 7 di pag. 1 del ricorso). Tali deficit assertivi si sono inevitabilmente riverberati sull'ammissibilità della richiesta prova orale, per cui la domanda va in parte qua respinta per difetto di prova. Conseguentemente, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente abbia osservato un orario diverso rispetto a quello pattuito, deve ritenersi che lo stesso quanto al primo periodo abbia osservato un orario pari a 40 ore settimanali e quanto al secondo periodo un part-time al 50% (20 ore settimanali). In ordine al periodo intermedio in mancanza di alcuna pattuizione che avrebbe richiesto la forma scritta di un regime part-time, trattandosi di rapporto svoltosi in assenza di inquadramento, deve presumersi che lo stesso abbia continuato a svolgersi secondo lo schema orario normale e dunque a tempo pieno. Venendo al livello di inquadramento si rileva, infine, come dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il conduceva un veicolo di tipo “bilico”, descritto come un autoarticolato Pt_1 con rimorchio (il teste precisava trattarsi di uno Scania), per cui appare Testimone_2 corretto il richiamo alla declaratoria del livello 3 super del Ccnl Spedizioni e trasporto merci tra i cui profili professionali vi è proprio quello del conducente di autoarticolati di portata superiore ad 80 quintali. In conclusione, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi senza soluzione di continuità dal 27-7-2020 al 27-7-2021, con orario pari a 40 ore settimanali dal 27- 7-2020 al 30-4-2021 e a 20 ore settimanali dal 1.5.21 al 31.7.21, con mansioni di conducente di autoarticolato ascrivibili al livello 3 super del ccnl, al andranno riconosciute le Pt_1 differenze retributive ordinarie, oltre che a titolo di 13^ e 14^mensilità (quest'ultima solo per il periodo di regolare inquadramento) ed infine di TFR. In ordine al quantum possono essere posti a base della decisione i conteggi correttamente rielaborati da parte ricorrente sulla scorta dei criteri indicati dal Giudice, rispetto ai quali si è proceduto solo alla rideterminazione dei ratei di 14^ per il primo periodo in € 291,55 -non potendo tale voce di fonte prettamente contrattuale essere riconosciuta per il periodo sfornito di regolare inquadramento- ed alla aggiunta dei ratei di 14^ per il periodo dall'1.5.21 al 31.7.21, pari ad € 218,80. Detraendo al dovuto la retribuzione che la parte ha dichiarato di avere percepito di € 1.600,00 mensili (cfr. conteggi allegati al ricorso), alla stessa in conclusione spetteranno € 6.360,46 lordi per differenze retributive, oltre ad € 916,86 lordi per TFR, il tutto oltre accessori come in dispositivo. CP_ Infine, va accolta la domanda proposta dall' e il datore di lavoro va condannato a corrispondere all' i contributi omessi in relazione al rapporto lavorativo per cui è causa CP_4 secondo quanto in questa sede accertato e nei limiti della prescrizione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto: 1) Accerta la intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato dal 27-7-2020 al 27-7-2021;
2) Condanna la al pagamento delle differenze di retribuzione maturate CP_1 per l'importo di € 6.360,46 lordi e del TFR maturato per € 916,86 lordi, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Condanna la l versamento dei contributi omessi;
CP_1
4) Condanna la l pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.800,00 CP_1 oltre spese generali IVA e CPA come per legge in favore del ricorrente con attribuzione ed in € 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge se dovuti in favore dell' . CP_3 Si comunichi.
Così deciso in Nola, 30-09-2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 780/2023 R.G. avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Cino e dall'avv. Teresa Petillo, elett.te dom.to Parte_1 c/o i difensori, in via G. Porzio n. 4, Napoli
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. , con sede legale in via San Giovanni Controparte_1 Controparte_2 De Matha, n. 83 bis, SO UV (Na) CONTUMACE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato CP_3 presso la Direzione Provinciale di Nola, Via Variante 7-bis. CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa, in assenza di regolarizzazione contributiva, alle dipendenze della società convenuta dal 27-07-2020 e fino al 27-07-2021; di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato due volte, con mansioni di autista ed inquadrato nel livello 4 junior del Ccnl “Autotrasporti merci e logistica”, sebbene -di fatto- avesse svolto mansioni superiori ascrivibili al livello 3 Super del Ccnl di riferimento come “conducente di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru”; di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 4:00 alle ore 21:00 ed il sabato dalle ore 04:00 alle ore 18:00, sempre con un'ora di pausa pranzo, per un totale di n. 93 ore settimanali;
di aver ricevuto a titolo di retribuzione la somma netta di € 1.600,00 mensili, mentre per il mese di giugno 2021 solo un acconto di € 300,00 e nulla per il mese di luglio 2021; di non aver percepito alcunché, alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di Tfr, di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e permessi non goduti. Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva nei seguenti termini: «a) accerti e dichiari l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo che va dal 24.07.2020 al 27.7.2021 ed il diritto all'inquadramento al livello 3 super del ccnl Autotrasporti, merci e logistica;
b) riconosca nei confronti della società convenuta spettare all'istante le differenze per le causali di cui in premessa ed in particolare a titolo di differenze importo paga, ore non retribuite e straordinarie, tredicesima e quattordicesima mensilità non versate, ferie non godute e relativi ratei, nonché T.F.R.; c) condanni conseguentemente la società convenuta al pagamento dell'importo di € 50.009,79 (cinquantamila nove/79), di cui € 45.589,30 a titolo di differenze per le causali sopra indicate tra quanto percepito nel predetto periodo e quanto ritenuto spettante a titolo di voci retributive ed € 4.510,49 a titolo di saldo T.F.R., o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; d) condanni altresì la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, mediante il versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_3 assicurativi omessi sulle somme che verranno accertate;
e) accerti anche nei confronti dell' ai sensi e per gli effetti degli artt. 2114 e 2116 c.c., il diritto del ricorrente ad una CP_3 contribuzione previdenziale per le causali di cui in premessa;
f) emetta ogni altro provvedimento idoneo alla tutela richiesta, con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge;
g) condanni, infine, la resistente alla rifusione delle spese di lite, da attribuire ai procuratori che si dichiarano anticipatari». CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo di causa e concludeva nei seguenti Controparte_1 termini “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro, “, ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, ove venga accertato il rapporto di lavoro e le ragioni creditorie del Sig. di conseguenza, accertare l'evasione contributiva Pt_1 ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta nei confronti dell' e CP_3 condannare la società convenuta alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione, oltre alle sanzioni ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi al momento del pagamento. Con condanna alle spese e competenze di lite”. Dichiarata la contumacia della società convenuta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'udienza del 30-9-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Va innanzitutto rilevato che, benché dall'estratto contributivo non risulta alcun rapporto lavorativo tra le parti in causa, a livello documentale la sussistenza dello stesso appare nondimeno provata limitatamente ai seguenti periodi:
- dal 27-7-2020 al 3-10-2020, per il quale vi è la lettera di assunzione del 24.7.2020;
- dall'1.5.2021 al 31.7.2021, per il quale vi è il modello Unilav inviato il 6.5.2021. Ne deriva che, avendo la parte dedotto di avere lavorato ininterrottamente dal 27.7.2020 al 27.7.2021, va accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo intermedio (da ottobre 2020 a maggio 2021) per il quale difetta un riscontro documentale atto a provarne l'esistenza. Ebbene, ad avviso del Tribunale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato svoltosi senza soluzione di continuità anche nell'arco temporale compreso tra i due periodi risultanti documentalmente. Rilevano a tal proposito le dichiarazioni rese dal teste che riferiva di avere Testimone_1 frequentato l'azienda per una prova, ai fini di una eventuale futura assunzione, affiancato al nel corso del 2020, per l'esattezza nel periodo a cavallo con il . Pt_1 Pt_2 Tale dichiarazione, peraltro confermata nel suo contenuto da quella riconducibile al teste
, che dichiarava che il ricorrente aveva lavorato per la da luglio Testimone_2 CP_1 2020 per un anno, può ritenersi idonea a fornire di supporto probatorio la tesi attorea, anche alla luce della condotta difensiva contumaciale della parte convenuta.
In ordine all'orario lavorativo, va innanzitutto rilevato che, a livello documentale, la lettera di assunzione, benché in oggetto faccia riferimento ad un contratto part-time, indica poi un orario pari ad 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana;
nel contrasto tra la dicitura inziale e tale specifica previsione contenuta nel corpo della lettera di assunzione, ad avviso del giudicante, va senz'altro dato prevalente rilievo a quest'ultima, che tra l'altro coincide con il normale orario lavorativo. Quanto al secondo periodo, di contro il modello Unilav indica quale regime orario quello corrispondente ad un part-time di 20 ore settimanali, per cui va ritenuto che tra le parti, per tale periodo, fosse intervenuta una pattuizione in tal senso. A fronte di tali emergenze parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato in concreto per circa 93 ore settimanali e dunque di avere svolto numerose ore di lavoro straordinario non remunerate. Ebbene, alla luce delle risultanze della prova orale, ad avviso del giudice, non può senz'altro ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del surplus di ore lavorative dedotte dal ricorrente e pertanto nulla può essere riconosciuto al a titolo di compenso per lavoro straordinario Pt_1 per il primo periodo e di lavoro supplementare per il secondo. Com'è noto, l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare –e prima ancora di allegare- non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
In effetti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Alla stregua di questa impostazione di fondo, la Suprema Corte, più di recente, ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714 del 16 febbraio 2009). Avuto particolare riguardo al personale addetto al trasporto di persone e di merci e, dunque, in tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal fine che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività (Cass. lav., 7.12.2000, n. 11818; Cass. lav., 5.11.2001, n. 13622; Cass. lav., 20.4.2004, n. 7577. n. 815/2000, n. 1202/2000). La giurisprudenza di merito osserva che tale prova delle modalità e dei tempi di servizio deve essere particolarmente rigorosa per gli autotrasportatori, tenuto conto della discrezionalità del conducente che esercita l'attività fuori dalla sede dell'azienda e programma il suo lavoro senza essere direttamente assoggettato al controllo del datore di lavoro. Orbene, nella fattispecie in esame, con riferimento all'attività svolta per tutto il periodo di lavoro è stato allegato in maniera oltremodo generica l'orario di inizio e di fine giornata lavorativa (dalle 4,00 alle 21,00 dal lunedì al venerdì e dalle 4,00 alle 18,00 il sabato) riferendo poi un numero di ore settimanali pari a 93 - tra l'altro inferiore rispetto a quello che risulta dalla somma delle ore giornaliere secondo l'orario descritto che a ben vedere ammonterebbe a 104 ore settimanali-, il tutto in assenza di qualsivoglia indicazione dei tempi di servizio, in modo da poter poi scomputare, nell'ambito di tale cornice temporale, le pause di inattività ed in difetto di qualsivoglia allegazione dei tempi di pausa osservati generalmente dal ricorrente per consumare i pasti, per i riposi/pernottamenti, per pause di guida etc.. Né risulta allegata, e conseguentemente provata, la frequenza con la quale il ricorrente si recava presso una sede di destinazione piuttosto che un'altra tra quelle indicate (cfr. capo 7 di pag. 1 del ricorso). Tali deficit assertivi si sono inevitabilmente riverberati sull'ammissibilità della richiesta prova orale, per cui la domanda va in parte qua respinta per difetto di prova. Conseguentemente, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente abbia osservato un orario diverso rispetto a quello pattuito, deve ritenersi che lo stesso quanto al primo periodo abbia osservato un orario pari a 40 ore settimanali e quanto al secondo periodo un part-time al 50% (20 ore settimanali). In ordine al periodo intermedio in mancanza di alcuna pattuizione che avrebbe richiesto la forma scritta di un regime part-time, trattandosi di rapporto svoltosi in assenza di inquadramento, deve presumersi che lo stesso abbia continuato a svolgersi secondo lo schema orario normale e dunque a tempo pieno. Venendo al livello di inquadramento si rileva, infine, come dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il conduceva un veicolo di tipo “bilico”, descritto come un autoarticolato Pt_1 con rimorchio (il teste precisava trattarsi di uno Scania), per cui appare Testimone_2 corretto il richiamo alla declaratoria del livello 3 super del Ccnl Spedizioni e trasporto merci tra i cui profili professionali vi è proprio quello del conducente di autoarticolati di portata superiore ad 80 quintali. In conclusione, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi senza soluzione di continuità dal 27-7-2020 al 27-7-2021, con orario pari a 40 ore settimanali dal 27- 7-2020 al 30-4-2021 e a 20 ore settimanali dal 1.5.21 al 31.7.21, con mansioni di conducente di autoarticolato ascrivibili al livello 3 super del ccnl, al andranno riconosciute le Pt_1 differenze retributive ordinarie, oltre che a titolo di 13^ e 14^mensilità (quest'ultima solo per il periodo di regolare inquadramento) ed infine di TFR. In ordine al quantum possono essere posti a base della decisione i conteggi correttamente rielaborati da parte ricorrente sulla scorta dei criteri indicati dal Giudice, rispetto ai quali si è proceduto solo alla rideterminazione dei ratei di 14^ per il primo periodo in € 291,55 -non potendo tale voce di fonte prettamente contrattuale essere riconosciuta per il periodo sfornito di regolare inquadramento- ed alla aggiunta dei ratei di 14^ per il periodo dall'1.5.21 al 31.7.21, pari ad € 218,80. Detraendo al dovuto la retribuzione che la parte ha dichiarato di avere percepito di € 1.600,00 mensili (cfr. conteggi allegati al ricorso), alla stessa in conclusione spetteranno € 6.360,46 lordi per differenze retributive, oltre ad € 916,86 lordi per TFR, il tutto oltre accessori come in dispositivo. CP_ Infine, va accolta la domanda proposta dall' e il datore di lavoro va condannato a corrispondere all' i contributi omessi in relazione al rapporto lavorativo per cui è causa CP_4 secondo quanto in questa sede accertato e nei limiti della prescrizione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto: 1) Accerta la intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato dal 27-7-2020 al 27-7-2021;
2) Condanna la al pagamento delle differenze di retribuzione maturate CP_1 per l'importo di € 6.360,46 lordi e del TFR maturato per € 916,86 lordi, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Condanna la l versamento dei contributi omessi;
CP_1
4) Condanna la l pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.800,00 CP_1 oltre spese generali IVA e CPA come per legge in favore del ricorrente con attribuzione ed in € 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge se dovuti in favore dell' . CP_3 Si comunichi.
Così deciso in Nola, 30-09-2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci