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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420160014599358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n.05420160014599358000 …
Condannare la resistente ai compensi di avvocato oltre spese generali, spese vive, Iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatico ex art. 93 c.p.c.";
Resistente: "dichiarare la propria incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento impugnate a favore dell'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli … dichiarare inammissibile il ricorso … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni non attinenti al proprio operato … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle -R … relativamente al proprio operato … ovvero, nella denegata ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle -R sia tenuta indenne da esso. Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n.05420160014599358000 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011 di € 263,91, oltre sanzioni ed interessi.
Afferma che in data 07.11.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di L'Aquila le notificava l'intimazione di pagamento n.05420249004798018000 con cui intimava il pagamento di diverse cartelle esattoriali, tra cui la cartella di pagamento n.05420160014599358000 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011 di € 263,91, oltre sanzioni ed interessi, su ruolo emesso dalla Regione Campania. Afferma di non avere mai ricevuto né la cartella esattoriale né il relativo avviso di accertamento, né eventuali solleciti di pagamento o altri atti esattoriali precedenti alla notificazione dell'intimazione del 07.11.2024.
Eccepisce: 1) Illegittimità della cartella impugnata per omessa (o comunque nullità della) notifica della stessa e del sotteso avviso di accertamento;
2) intervenuta decadenza della p.a. ex art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006; omessa prova circa la legittimazione passiva della ricorrente;
3) illegittimità della cartella di pagamento impugnata per violazione della legge n. 53 del 1983; prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Rileva che la ricorrente impugna la cartella di pagamento n.05420160014599358000, limitatamente ed esclusivamente all'iscrizione a ruolo relativa alla tassa automobilistica portata dalla stessa, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata.
Rileva che la contestata tassa automobilistica è stata iscritta a ruolo dalla Regione Campania, per cui eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria in quanto spettante alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Afferma la inammissibilità del ricorso giacché la impugnata cartella di pagamento n.05420160014599358000
è stata regolarmente notificata alla ricorrente alla quale, negli anni sono stati notificati anche altre intimazioni di pagamento;
aggiunge che nel 2017 la ricorrente ha presentato anche una domanda di adesione alla definizione agevolata contenente anche la cartella n.05420160014599358000.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni relative all'operato dell'ente impositore (Regione Campania). Nel merito afferma l'infondatezza del ricorso, giacché la cartella di pagamento n.05420160014599358000
è stata regolarmente notificata alla ricorrente cui sono stati regolarmente notificati anche altri atti sottesi alla stessa e/o cognitivi della stessa. Afferma l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sia in ragione degli atti interruttivi avvenuti nel tempo che della normativa che, nelle more, ha stabilito interruzioni dei termini prescrizionali (art. 68 decreto-legge n. 18 del 2020).
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente impugna intimazione di pagamento (n.05420249004798018000) limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.05420160014599358000 e, nello specifico, alla somma richiesta per tassa automobilistica anno 2011 (di €.263,91, oltre sanzioni ed interessi), su ruolo emesso dalla Regione Campania.
Afferma di non avere mai ricevuto gli atti prodromici (né la cartella esattoriale né il relativo avviso di accertamento, né eventuali solleciti di pagamento o altri atti esattoriali) alla impugnata intimazione.
Eccepisce: 1) Illegittimità della cartella impugnata per omessa (o comunque nullità della) notifica della stessa e del sotteso avviso di accertamento;
2) intervenuta decadenza della p.a. ex art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006; omessa prova circa la legittimazione passiva della ricorrente;
3) illegittimità della cartella di pagamento impugnata per violazione della legge n. 53 del 1983; prescrizione della pretesa tributaria.
2. - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adita
Corte di Giustizia Tributaria per spettanza della questione alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in ragione del fatto che la tassa automobilistica sottesa alla impugnata cartella di pagamento è stata iscritta a ruolo dalla Regione Campania.
Va però rilevato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione … che hanno sede nella loro circoscrizione”. Pertanto, nel caso di specie, rilevato che sono impugnati (innanzitutto) atti emessi dalla sede aquilana dell'agente della riscossione, l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito va posposta all'esito della questione relativa alla corretta notifica della prodromica cartella esattoriale (o comunque di altri atti prodromici alla impugnata intimazione di pagamento).
3. – Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della riscossione si rileva che la cartella di pagamento n. 05420160014599358000 è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 16.02.2017, mediante raccomandata e con deposito presso la Casa comunale e niente la ricorrente ha replicato in merito limitandosi ad una contestazione generica nell'atto introduttivo.
Inoltre, va rilevato che l'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la regolare notifica anche di altre intimazioni di pagamento nonché del fatto che nel 2017 la ricorrente ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa anche alla cartella di pagamento n. 05420160014599358000. Si deve dunque rilevare che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza e contezza di tale cartella e del suo contenuto.
E va ricordato (da ultimo, Cassazione, Sezione V, n. 6436 del 2025) che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è preclusa in conseguenza del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
4. - Per le ragioni sopra illustrate deve rilevarsi, conseguenzialmente, l'infondatezza anche di ogni eccezione relativa ad una asserita maturazione di termini di decadenza o di prescrizione. 5. - Va dunque rilevata l'infondatezza del ricorso.
6. - Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Il ridotto valore della causa, il risalente debito tributario e la semplicità delle questioni dedotte in giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420160014599358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n.05420160014599358000 …
Condannare la resistente ai compensi di avvocato oltre spese generali, spese vive, Iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatico ex art. 93 c.p.c.";
Resistente: "dichiarare la propria incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento impugnate a favore dell'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli … dichiarare inammissibile il ricorso … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni non attinenti al proprio operato … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle -R … relativamente al proprio operato … ovvero, nella denegata ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle -R sia tenuta indenne da esso. Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n.05420160014599358000 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011 di € 263,91, oltre sanzioni ed interessi.
Afferma che in data 07.11.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di L'Aquila le notificava l'intimazione di pagamento n.05420249004798018000 con cui intimava il pagamento di diverse cartelle esattoriali, tra cui la cartella di pagamento n.05420160014599358000 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011 di € 263,91, oltre sanzioni ed interessi, su ruolo emesso dalla Regione Campania. Afferma di non avere mai ricevuto né la cartella esattoriale né il relativo avviso di accertamento, né eventuali solleciti di pagamento o altri atti esattoriali precedenti alla notificazione dell'intimazione del 07.11.2024.
Eccepisce: 1) Illegittimità della cartella impugnata per omessa (o comunque nullità della) notifica della stessa e del sotteso avviso di accertamento;
2) intervenuta decadenza della p.a. ex art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006; omessa prova circa la legittimazione passiva della ricorrente;
3) illegittimità della cartella di pagamento impugnata per violazione della legge n. 53 del 1983; prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Rileva che la ricorrente impugna la cartella di pagamento n.05420160014599358000, limitatamente ed esclusivamente all'iscrizione a ruolo relativa alla tassa automobilistica portata dalla stessa, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata.
Rileva che la contestata tassa automobilistica è stata iscritta a ruolo dalla Regione Campania, per cui eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria in quanto spettante alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Afferma la inammissibilità del ricorso giacché la impugnata cartella di pagamento n.05420160014599358000
è stata regolarmente notificata alla ricorrente alla quale, negli anni sono stati notificati anche altre intimazioni di pagamento;
aggiunge che nel 2017 la ricorrente ha presentato anche una domanda di adesione alla definizione agevolata contenente anche la cartella n.05420160014599358000.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni relative all'operato dell'ente impositore (Regione Campania). Nel merito afferma l'infondatezza del ricorso, giacché la cartella di pagamento n.05420160014599358000
è stata regolarmente notificata alla ricorrente cui sono stati regolarmente notificati anche altri atti sottesi alla stessa e/o cognitivi della stessa. Afferma l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sia in ragione degli atti interruttivi avvenuti nel tempo che della normativa che, nelle more, ha stabilito interruzioni dei termini prescrizionali (art. 68 decreto-legge n. 18 del 2020).
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente impugna intimazione di pagamento (n.05420249004798018000) limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.05420160014599358000 e, nello specifico, alla somma richiesta per tassa automobilistica anno 2011 (di €.263,91, oltre sanzioni ed interessi), su ruolo emesso dalla Regione Campania.
Afferma di non avere mai ricevuto gli atti prodromici (né la cartella esattoriale né il relativo avviso di accertamento, né eventuali solleciti di pagamento o altri atti esattoriali) alla impugnata intimazione.
Eccepisce: 1) Illegittimità della cartella impugnata per omessa (o comunque nullità della) notifica della stessa e del sotteso avviso di accertamento;
2) intervenuta decadenza della p.a. ex art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006; omessa prova circa la legittimazione passiva della ricorrente;
3) illegittimità della cartella di pagamento impugnata per violazione della legge n. 53 del 1983; prescrizione della pretesa tributaria.
2. - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adita
Corte di Giustizia Tributaria per spettanza della questione alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in ragione del fatto che la tassa automobilistica sottesa alla impugnata cartella di pagamento è stata iscritta a ruolo dalla Regione Campania.
Va però rilevato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione … che hanno sede nella loro circoscrizione”. Pertanto, nel caso di specie, rilevato che sono impugnati (innanzitutto) atti emessi dalla sede aquilana dell'agente della riscossione, l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito va posposta all'esito della questione relativa alla corretta notifica della prodromica cartella esattoriale (o comunque di altri atti prodromici alla impugnata intimazione di pagamento).
3. – Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della riscossione si rileva che la cartella di pagamento n. 05420160014599358000 è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 16.02.2017, mediante raccomandata e con deposito presso la Casa comunale e niente la ricorrente ha replicato in merito limitandosi ad una contestazione generica nell'atto introduttivo.
Inoltre, va rilevato che l'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la regolare notifica anche di altre intimazioni di pagamento nonché del fatto che nel 2017 la ricorrente ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa anche alla cartella di pagamento n. 05420160014599358000. Si deve dunque rilevare che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza e contezza di tale cartella e del suo contenuto.
E va ricordato (da ultimo, Cassazione, Sezione V, n. 6436 del 2025) che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è preclusa in conseguenza del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
4. - Per le ragioni sopra illustrate deve rilevarsi, conseguenzialmente, l'infondatezza anche di ogni eccezione relativa ad una asserita maturazione di termini di decadenza o di prescrizione. 5. - Va dunque rilevata l'infondatezza del ricorso.
6. - Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Il ridotto valore della causa, il risalente debito tributario e la semplicità delle questioni dedotte in giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)