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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/08/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n° 707/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 707/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Tindaro Parte_1 C.F._1
Ignazzitto
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sabatino Madonna
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1. Ritenere e dichiarare che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti del Sig. per i motivi testè Parte_1 dedotti e per il deducibile.
2. Per l'effetto ritenere e dichiarare, con qualsiasi provvedimento, nullo e/o inefficace e/o inammissibile l'atto di precetto opposto con il presente atto oppositivo.
…
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Conclusioni di parte opposta:
1) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
2) vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 23/03/2018, notificato dalla (allora in bonis) per l'importo CP_1 capitale di € 24.030,07 oltre accessori, con il quale l'opposta aveva azionato il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 555/2015, che aveva ingiunto all'opponente di pagare alla a titolo di fideiussore della Timeto Calcestruzzi Controparte_2
s.r.l., la somma di € 22.198,22 per scoperto del conto corrente n. 01/01/01643, acceso dalla debitrice principale. Il predetto decreto ingiuntivo era stato opposto dal , Pt_1 risultando sub iudice al R.G. 420/2016 di questo Tribunale, ed il credito sarebbe poi stato successivamente ceduto all'odierna opposta con atto del 30/03/2016.
L'opponente ha lamentato:
- l'inefficacia della cessione nei propri confronti, in quanto l'atto del 30/03/2016 comprendeva esclusivamente il credito nei confronti della Timeto Calcestruzzi, come indicato dall'allegato “A”, e non anche nei confronti dei fideiussori;
- il difetto di legittimazione attiva della , stante la pendenza del CP_1 giudizio di opposizione nei confronti della cedente;
- l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex artt. 1955 e 1956 c.c., in quanto, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, la Timeto Calcestruzzi era già fallita e presentava una situazione di dissesto nota alla banca istante, che avrebbe perciò dovuto adempiere agli obblighi informativi nei confronti del fideiussore (socio di minoranza senza poteri di amministrazione e gestione) imposti dalla buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., ed astenersi dal concedere nuovo credito alla società decotta almeno sin dal 2012;
- l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di istruttoria veloce, in quanto privi di causa prima del D.L. 185/2008, ed in mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria per il periodo successivo;
- l'illegittima capitalizzazione di interessi in violazione dell'art. 120 T.U.B. dal
01/01/2024;
- la nullità degli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese per il superamento del tasso soglia antiusura, eccepibile anche in presenza di contratto autonomo di garanzia (Cass. 504/2009);
- l'eccessività degli interessi previsti dal decreto ingiuntivo e delle spese di precetto intimate.
L'opposta si è costituita contestando tutte le eccezioni avverse, deducendo in particolare:
2 - quanto alla cessione del credito, che per effetto dell'art. 1263 c.c. dovevano intendersi trasferite anche le garanzie personali, come peraltro specificato anche dall'art. 3 del contratto di cessione;
- che la pendenza del giudizio di opposizione nei confronti del cedente non priva il cessionario della legittimazione ad agire esecutivamente;
- l'inammissibilità di tutte le altre eccezioni, che afferiscono al merito della pretesa, e possono perciò essere fatte valere esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 3277/2015);
- in ogni caso, che nessuna violazione del merito creditizio e della buona fede contrattuale erano imputabile alla banca;
- che gli addebiti e la capitalizzazione erano avvenuti legittimamente;
- che nessun tasso di interesse usurario era mai stato addebitato.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento della , e CP_1 successivamente riassunto nei confronti della Curatela, che si costituiva aderendo alle difese già spiegate dall'opposta in bonis.
L'opposta depositava infine la sentenza di questo Tribunale n. 301/2024, con la quale veniva condannato al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 17.381,59, oltre interessi moratori e spese legali. Controparte_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che la pendenza del giudizio di opposizione, in mancanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non priva di legittimazione attiva il creditore, che può pertanto legittimamente azionare il proprio titolo.
Estremamente generica, e quindi non compiutamente valutabile, è la doglianza di eccessività delle spese di precetto intimate, che appaiono comunque conformi alle previsioni di legge.
Tutte le altre doglianze (inclusa quella relativa all'efficacia della cessione) non sono invece esaminabili in questa sede, in quanto riguardano fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, che devono necessariamente essere proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni
3 di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025), dovendosi escludere la deducibilità di visi “già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati” (Cass. 8220/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di porte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.800,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 707/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della
Curatela opposta, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 707/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Tindaro Parte_1 C.F._1
Ignazzitto
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sabatino Madonna
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1. Ritenere e dichiarare che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti del Sig. per i motivi testè Parte_1 dedotti e per il deducibile.
2. Per l'effetto ritenere e dichiarare, con qualsiasi provvedimento, nullo e/o inefficace e/o inammissibile l'atto di precetto opposto con il presente atto oppositivo.
…
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Conclusioni di parte opposta:
1) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
2) vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 23/03/2018, notificato dalla (allora in bonis) per l'importo CP_1 capitale di € 24.030,07 oltre accessori, con il quale l'opposta aveva azionato il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 555/2015, che aveva ingiunto all'opponente di pagare alla a titolo di fideiussore della Timeto Calcestruzzi Controparte_2
s.r.l., la somma di € 22.198,22 per scoperto del conto corrente n. 01/01/01643, acceso dalla debitrice principale. Il predetto decreto ingiuntivo era stato opposto dal , Pt_1 risultando sub iudice al R.G. 420/2016 di questo Tribunale, ed il credito sarebbe poi stato successivamente ceduto all'odierna opposta con atto del 30/03/2016.
L'opponente ha lamentato:
- l'inefficacia della cessione nei propri confronti, in quanto l'atto del 30/03/2016 comprendeva esclusivamente il credito nei confronti della Timeto Calcestruzzi, come indicato dall'allegato “A”, e non anche nei confronti dei fideiussori;
- il difetto di legittimazione attiva della , stante la pendenza del CP_1 giudizio di opposizione nei confronti della cedente;
- l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex artt. 1955 e 1956 c.c., in quanto, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, la Timeto Calcestruzzi era già fallita e presentava una situazione di dissesto nota alla banca istante, che avrebbe perciò dovuto adempiere agli obblighi informativi nei confronti del fideiussore (socio di minoranza senza poteri di amministrazione e gestione) imposti dalla buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., ed astenersi dal concedere nuovo credito alla società decotta almeno sin dal 2012;
- l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di istruttoria veloce, in quanto privi di causa prima del D.L. 185/2008, ed in mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria per il periodo successivo;
- l'illegittima capitalizzazione di interessi in violazione dell'art. 120 T.U.B. dal
01/01/2024;
- la nullità degli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese per il superamento del tasso soglia antiusura, eccepibile anche in presenza di contratto autonomo di garanzia (Cass. 504/2009);
- l'eccessività degli interessi previsti dal decreto ingiuntivo e delle spese di precetto intimate.
L'opposta si è costituita contestando tutte le eccezioni avverse, deducendo in particolare:
2 - quanto alla cessione del credito, che per effetto dell'art. 1263 c.c. dovevano intendersi trasferite anche le garanzie personali, come peraltro specificato anche dall'art. 3 del contratto di cessione;
- che la pendenza del giudizio di opposizione nei confronti del cedente non priva il cessionario della legittimazione ad agire esecutivamente;
- l'inammissibilità di tutte le altre eccezioni, che afferiscono al merito della pretesa, e possono perciò essere fatte valere esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 3277/2015);
- in ogni caso, che nessuna violazione del merito creditizio e della buona fede contrattuale erano imputabile alla banca;
- che gli addebiti e la capitalizzazione erano avvenuti legittimamente;
- che nessun tasso di interesse usurario era mai stato addebitato.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento della , e CP_1 successivamente riassunto nei confronti della Curatela, che si costituiva aderendo alle difese già spiegate dall'opposta in bonis.
L'opposta depositava infine la sentenza di questo Tribunale n. 301/2024, con la quale veniva condannato al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 17.381,59, oltre interessi moratori e spese legali. Controparte_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che la pendenza del giudizio di opposizione, in mancanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non priva di legittimazione attiva il creditore, che può pertanto legittimamente azionare il proprio titolo.
Estremamente generica, e quindi non compiutamente valutabile, è la doglianza di eccessività delle spese di precetto intimate, che appaiono comunque conformi alle previsioni di legge.
Tutte le altre doglianze (inclusa quella relativa all'efficacia della cessione) non sono invece esaminabili in questa sede, in quanto riguardano fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, che devono necessariamente essere proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni
3 di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025), dovendosi escludere la deducibilità di visi “già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati” (Cass. 8220/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di porte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.800,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 707/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della
Curatela opposta, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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