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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3596/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BORZÌ ANTONIO, C.F._1 giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. BORZÌ ANTONIO, C.F._2
giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
31.07.2024 e , hanno esposto che: - con Parte_1 Parte_2 sentenza n. 3164/2012 del 21/09/2012 di questo Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che prevedeva, tra le altre statuizioni, “il si obbliga a corrispondere alla moglie entro il 5 di ogni Pt_1 mese a decorrere dal gennaio 2013 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ogni figlio) comprensiva degli assegni familiari e detrazione per carichi di famiglia nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche (ivi compresi libri di testo) previamente concordate”.
Hanno, quindi, chiesto congiuntamente – e confermato con note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 – di disporsi la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 nei termini di seguito esposti:
“- il sig. sia tenuto a versare l'assegno di euro 325,00 Parte_1
in favore di ciascuno dei figli e ormai diventati maggiorenni, Per_1 Per_2 direttamente agli aventi diritto e cioè ai figli e ntro il 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
pagina 2 di 3 Per quanto esposto, va disposta la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 resa da questo Tribunale, secondo quanto concordato tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3596/2024
RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 resa da questo Tribunale, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3596/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BORZÌ ANTONIO, C.F._1 giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. BORZÌ ANTONIO, C.F._2
giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
31.07.2024 e , hanno esposto che: - con Parte_1 Parte_2 sentenza n. 3164/2012 del 21/09/2012 di questo Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che prevedeva, tra le altre statuizioni, “il si obbliga a corrispondere alla moglie entro il 5 di ogni Pt_1 mese a decorrere dal gennaio 2013 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ogni figlio) comprensiva degli assegni familiari e detrazione per carichi di famiglia nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche (ivi compresi libri di testo) previamente concordate”.
Hanno, quindi, chiesto congiuntamente – e confermato con note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 – di disporsi la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 nei termini di seguito esposti:
“- il sig. sia tenuto a versare l'assegno di euro 325,00 Parte_1
in favore di ciascuno dei figli e ormai diventati maggiorenni, Per_1 Per_2 direttamente agli aventi diritto e cioè ai figli e ntro il 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
pagina 2 di 3 Per quanto esposto, va disposta la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 resa da questo Tribunale, secondo quanto concordato tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3596/2024
RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3164/2012 del 21/09/2012 resa da questo Tribunale, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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