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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1550/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), corrente in Milano (MI), alla Piazza Borromeo Controparte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. – munito dei Parte_1 necessari poteri di rappresentanza in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del
01/07/2016 – in qualità di procuratrice di Controparte_2
corrente in boulevard Royal L-2449 Luxembourg, giusta
[...] procura generale autenticata dal Notaire munita di relativa Persona_1
APOSTILLE del Ministero degli Affari Esteri ed Europei del Lussemburgo e depositata al
Rep. 199, Racc. 126, Notaio in Sesto San Giovanni, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Marco Sartoni, C.F. , del Foro di Ravenna, in virtù di C.F._1 procura in atti, con elezione di domicilio nello studio del predetto difensore in Faenza (RA), via Ossani, 12/2 APPELLANTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._2 residente in [...], nella sua qualità di amministratore di sostegno
- giusta nomina del Tribunale Ordinario di Asti, decreto cronol. n. 1115/2020 del
02/03/2020, R.G. 3588/2019, in atti - di C.F. Controparte_4
, nato a [...] e residente in [...], C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio LAVORATO, C.F. , C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Torino (TO), Via Paolo Sacchi n. 28 bis in forza di procura alle liti conferita in data 15/01/2021 e apposta in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1220/2020 del 24/11/2020 APPELLATA
Udienza collegiale del 2.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. n. 1 di 12 Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta
- in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, in integrale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ovvero respingere in toto le domande eccezioni e conclusioni ivi formulate per Controparte_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, con condanna di
[...]
alla refusione delle spese di lite liquidate a carico di in CP_4 Controparte_1 sentenza di primo grado e già corrisposte a cura di in favore del Controparte_1
, e per lui di , con bonifico bancario del 28/09/2022, in misura di € CP_4 CP_3
6.304,89.
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibile, infondata e, in ogni caso, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 286/2022 emessa dal Tribunale di Asti in Controparte_1 data 28/04/2022, in quanto azione destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza medesima, ivi comprese le disposizioni in punto spese processuali e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, co. II, c.c. ovvero la decadenza ex art. 1957
c.c. ovvero l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve il Sig.
nei confronti di a nessun titolo. Controparte_4 Controparte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata la nullità del contratto ex art. 1418 co. II c.c., né la decadenza ex art. 1957 c.c., né la prescrizione come
meglio precisato in narrativa, accertare e rilevare la non corretta quantificazione degli interessi per le ragioni tutte sovra addotte e, per l'effetto, ridurre l'importo della pretesa di a quello inferiore risultante, in assenza di prova contraria e/o Controparte_1 di precise pattuizioni risultanti dal contratto, dall'applicazione del tasso più favorevole tra quello legale e quello del 10% evincibile dal piano di ammortamento ex adverso prodotto.
IN OGNI CASO:
Con piena vittoria di spese e compensi professionali finanche del presente Grado
d'appello, oltre I.V.A. e C.P.A. di legge, interessi dal dovuto al saldo e successive occorrende”.
Pag. n. 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 1220/2020 - pubblicato in data 24.11.2020 - il Tribunale di Asti ingiungeva ad di pagare l'importo di € 19.003,63 oltre interessi e spese Controparte_4
a favore di in qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
a titolo di insoluto derivante dal contratto di Controparte_2 finanziamento n. 1017220161628720 sottoscritto in data 5.11.1997 per l'erogazione della somma di £ 15.200.000 da restituirsi – con interessi al TAN del 10,50% - in n. 36 rate mensili da £ 573.300 cadauna, per complessive £ 20.638.800.
Con atto di citazione, notificato in data 18.1.2021 il , e per esso il suo CP_4 amministratore di sostegno , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, CP_3 eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., la nullità del contratto per difetto di causa e la prescrizione del credito vantato.
Costituitasi in qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_2 infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 15.6.2021 il Tribunale respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su concorde richiesta delle parti, rinviava la causa all'udienza dell'11.11.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 28.4.2022.
A tale udienza, precisate le conclusioni, seguiva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
2. Con sentenza n. 286/2022, resa ex art. 281 sexies cpc e pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in data 28.4.2022, il Tribunale di Asti accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese di lite.
[...]
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1 quale procuratrice della Controparte_2 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che l'obbligazione del coobbligato fosse priva di causa ai sensi dell'art. 1418 II comma c.c.
4. Con comparsa depositata in data 7.3.2023 si costituiva , e Controparte_4 per esso il suo amministratore di sostegno , chiedendo il rigetto del gravame, CP_3 siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 8.7.2024 la Corte
Pag. n. 3 di 12 rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 1 ottobre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare l'atto di impugnazione.
6.1 Con unico motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove il
Tribunale – nel decretare la nullità ex art. 1418, c. 2 c.c. del vincolo di solidarietà posto a carico del – si sarebbe limitato a fare proprio l'orientamento giurisprudenziale CP_4 minoritario, senza valutare i rilievi documentali.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, nel caso di specie risulterebbe parte sostanziale del negozio di Controparte_4 finanziamento intercorso con sarebbe documentalmente dimostrato che - Controparte_5 effettivamente - formò parte sostanziale del negozio, formulandone Controparte_4 espressa domanda, accettandone le condizioni generali, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni ivi radicate.
Il Tribunale di Asti non avrebbe tenuto alcun conto di tali evidenze.
Secondo l'appellante il co-obbligato è figura che - dal punto di vista del nomen iuris - non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel Codice civile, ma è comunque riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui agli artt. 1292, 1294 e ss. c.c., identificando un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell'ottica del rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante.
Funzione, quest'ultima, peraltro tipica della solidarietà passiva, che si attua nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire, in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Diversamente opinando, non si comprenderebbe il senso della sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto quale "coobbligato", laddove poi questi potrebbe liberarsi agevolmente dal vincolo contrattuale invocando l'irrilevanza giuridica della qualificazione contrattualmente assunta.
Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che dal contratto di finanziamento derivino, in capo a , esclusivamente effetti Controparte_4 obbligatori mentre non derivi alcun beneficio in termini di erogazione/utilizzo della somma oggetto di prestito con la conseguente declaratoria di nullità del vincolo solidale per difetto di causa (funzione economico-sociale) e difetto di effettivo interesse del a CP_4 contrarre, ex art. 1418, c. 2 c.c.
Pag. n. 4 di 12 Fermo che la somma oggetto di prestito sarebbe stata erogata, non a uno o all'altro dei coobbligati, bensì direttamente al dealer convenzionato per la compravendita, dalla documentazione in atti non emergerebbe alcun elemento idoneo a far ritenere provata la circostanza che il finanziamento fosse stato concluso nell'interesse esclusivo di Per_3
[...]
Nessuna rilevanza assumerebbe, in tal senso, l'intestazione solo a Persona_3 dell'autoveicolo acquistato in virtù del finanziamento: detta intestazione non preclude, da sola, la possibilità che anche il potesse utilizzare e quindi giovarsi in Controparte_4 maniera economicamente rilevante del bene, con salvezza del requisito di causa previsto all'art. 1325 c.c..
Secondo parte appellante non risulterebbe aver dimostrato l'esistenza Controparte_4 di elementi tali da superare la presunzione iuris tantum di parità delle quote interne del debito contratto con il finanziamento da entrambi sottoscritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1298 c.c.
6.1.1. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, in virtù delle considerazioni che seguono.
Il Tribunale, per quello che qui interessa, ha precisato che la figura del coobbligato, tipica del diritto tributario, non trova alcuna corrispondenza nelle obbligazioni civili.
Ciononostante le società finanziarie ne hanno mutuato il nomen e le caratteristiche così introducendo nei contratti di finanziamento un ulteriore soggetto obbligato verso il finanziatore allo stesso modo del contraente finanziato, pur senza essere in alcun modo destinatario del finanziamento.
Il Giudice di prime cure ha quindi spiegato (sulla scorta di Trib. Treviso 17.12.2020) che mentre l'obbligazione restitutoria assunta dal contraente finanziato è causalmente giustificata dall'erogazione del finanziamento in suo favore – essendo tale la causa del contratto – l'obbligazione del coobbligato non presenta alcuna giustificazione giuridica, in quanto egli si obbliga, pur non essendo né il soggetto finanziato, né il garante di quest'ultimo.
L'obbligazione risulterebbe pertanto svincolata da qualsivoglia giustificazione economico sociale e, pertanto, sarebbe priva di causa ai sensi dell'art. 1418 II comma c.c.
Inoltre, la nostra disciplina codicistica non prevede la figura del coobbligato, ma solo quella del fideiussore, vale a dire di un soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui.
In ambito contrattuale o si è parte (con la possibilità in caso di pluralità di soggetti di assumere obbligazioni solidali), oppure si è garanti/fideiussori cioè responsabili dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla “parte” del rapporto senza esserne titolari.
Pag. n. 5 di 12 Il coobbligato rimane completamente estraneo alla fase fisiologica del negozio per assumere un ruolo fondamentale solo nella fase patologica del rapporto per cui, non risultando né co-richiedente, né co-beneficiario degli importi erogati con il finanziamento, il soggetto nemmeno potrebbe essere co-obbligato.
Secondo il Giudice di prime cure la natura solidale della coobbligazione non consente di pervenire a diverse conclusioni, poiché la solidarietà si pone su un piano estraneo e autonomo rispetto a quello del relativo titolo giustificativo dell'obbligazione che ne costituisce il presupposto giuridico.
Peraltro, è insostenibile che il coobbligato manifesti la volontà di obbligarsi verso il finanziatore allo stesso modo del contraente finanziato e allo stesso tempo non manifesti alcuna volontà di richiedere il finanziamento del quale, ovviamente, non è destinatario.
Per gli stessi motivi, il coobbligato non può considerarsi parte del rapporto, ma giocoforza soggetto terzo rispetto ad esso.
Il Tribunale ha però pure richiamato Trib. Firenze, sent. 23 maggio 2019, secondo cui il coobbligato deve qualificarsi giuridicamente “garante in senso tecnico” non essendo ravvisabile nel dettato legislativo un tertium genus ove collocarlo.
Da ciò discenderebbe l'applicazione della normativa prevista per le garanzie fideiussorie anche ai rapporti di coobbligazione, e segnatamente, dell'art. 1957 c.c. in punto decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo, prevedeva un piano di rimborso da concludersi entro il 05 novembre 2020 e non è stato contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale sia stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
Dunque, secondo questa prospettazione, l'odierna creditrice CP_2 [...]
.. sarebbe decaduta da ogni diritto verso il fideiussore. Controparte_2
Stante quanto precede, il Tribunale ha precisato che sia aderendo - condividendone gli assunti - all'orientamento espresso dal Tribunale di Treviso o piuttosto a quello del
Tribunale di Firenze, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto era da revocare.
***
Ritiene la Corte che la sola parte sostanziale del contratto di finanziamento stipulato con
CREDIT FIDITALIA S.p.A. (originaria contraente poi cedente del credito per cui è causa) fu Persona_3
Il finanziamento contratto da in data 05/11/1997 era un credito al consumo Persona_3 concesso per l'acquisto del veicolo usato modello DAIHATSU G100LS FMVZ, targato
AN493MY, poi intestato allo stesso contrariamente a quanto sostenuto da Persona_3 parte appellante (cfr. pag. 6 appello) il fatto che anche l'odierno appellato “potesse utilizzare il veicolo, e quindi giovarsi in maniera economicamente rilevante del bene, con salvezza del requisito di causa previsto all'art. 1325 c.c.” è del tutto ininfluente ai fini del
Pag. n. 6 di 12 decidere, posto che la funzione economico sociale di un negozio opera su un piano di diritto e non su un piano di fatto.
Dunque usufruiva direttamente ed esclusivamente della somma erogata quale Persona_3 unico beneficiario oltre che unico richiedente del credito al consumo, essendo irrilevante la circostanza che le somme vennero effettivamente erogate al dealer convenzionato per la compravendita, come dedotto da parte appellante (cfr. pag. 6 atto di appello).
La circostanza che fosse parte sostanziale del contratto risulta per tabulas Persona_3 dalla stessa documentazione prodotta da parte appellante: la lettera di sollecito e diffida di pagamento e la comunicazione di cessione del credito (cfr. doc. 3 fasc. appellante) sono indirizzate al solo Persona_3
Dunque la stessa creditrice riteneva unico contraente e parte sostanziale del finanziamento in questione il solo così che l'odierno appellato si configura quale garante, Persona_3 come già correttamente rilevato dal Tribunale.
Del tutto indifferente sotto il profilo giuridico è poi che la garanzia sia stata prestata nell'ambito della stessa richiesta di finanziamento: la circostanza risulta anzi perfettamente in linea con quanto indicato nelle condizioni generali del contratto di finanziamento (cfr. art. 3), laddove si prevede che, ove indicato nel frontespizio, la concessione del finanziamento sarebbe stata subordinata al rilascio di effetti cambiari o alla presentazione di idonea fideiussione.
Tale clausola contempla la possibilità di acquisire la prestazione di garanzia con autonomo atto all'uopo perfezionato.
Nel caso di specie, il paragrafo “Garanzie” inserito nel frontespizio del contratto non recava alcuna spunta, in corrispondenza del campo dedicato all'eventuale presentazione di idonea fideiussione, proprio perché era presente la garanzia del coobbligato . Controparte_4
***
La questione centrale della controversia attiene alla natura dell'obbligazione assunta dall'odierno appellato sottoscrivendo quale coobbligato il contratto di finanziamento al consumo in atti.
Ad avviso del Tribunale l'impegno assunto dallo stesso con la sottoscrizione del contratto dovrebbe essere ritenuto alternativamente: “nullo” per difetto di causa - essendo rimasto in realtà estraneo, sia all'operazione di prestito, di cui non avrebbe beneficiato neppure in parte, sia alla sottostante compravendita al dettaglio dell'autovettura il cui acquisto quel prestito era finalizzato a finanziare – ovvero, ponendosi in una diversa prospettiva, valido quale assunzione della garanzia della restituzione del finanziamento da parte del richiedente, ed effettivo destinatario dell'erogazione finanziaria, con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione, ed in particolare, per quanto interessa, dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il
Pag. n. 7 di 12 fideiussore
Parte appellante deduce trattarsi di una coobbligazione, e non di una fideiussione.
Tale espressione, seppure non trovi autonoma rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, andrebbe riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss.
c.c., risultando in tal senso dirimenti, non solo la duplice sottoscrizione apposta dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale faccia più volte riferimento a tale figura.
L'opponente sarebbe, quindi, debitore in solido verso la banca, ma non garante in senso tecnico.
Da qui l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, trattandosi di una norma eccezionale applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
Così inquadrata la vicenda, giova ribadire che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui.
Non è invece specificamente prevista la figura del “coobbligato”, e cioè del soggetto che – seguendo l'impostazione difensiva dell'appellante – pur non essendo parte del contratto principale (inteso quale richiedente la prestazione tipica), né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
Ora, è noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro quarto del Codice Civile (artt. 1292 e ss. c.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di una pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge (così, ad es., nel caso del socio della s.n.c. rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in un atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale), ovvero in un apposito titolo contrattuale (come sarebbe nella specie secondo la tesi della parte appellante).
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
D'altra parte è noto che la fideiussione è un contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorché ad essa collegato con nesso di accessorietà; ovviamente, ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale, e cioè in un documento che pure sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti sia rappresentativo di due contratti distinti.
Pag. n. 8 di 12 In sostanza, come rilevato dal Tribunale, in ambito contrattuale, o si è parte – e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali, nonché la contitolarità degli effetti favorevoli del contratto – o si è fideiussori, e cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità ex se di coobbligato volontario, di soggetto, cioè, che pur non essendo parte di un contratto (nella specie quello di finanziamento), e quindi non essendo titolare degli effetti tipici di esso (l'erogazione, ovvero la messa a disposizione, della provvista finanziaria mutuata), assume tuttavia l'obbligo di garantire l'adempimento altrui senza però assumere la qualità di fideiussore.
Da questo condiviso principio di diritto deriva la conseguenza che in tal caso ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, non esistendo altri negozi tipici a cui sia riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui.
E' opportuno ribadire che, nel caso di specie, l'obbligazione di restituzione del finanziamento era senz'altro altrui, poiché l'odierno appellato non era mutuatario, essendo il solo espressamente qualificato come “intestatario” (della domanda di Persona_3 finanziamento): non solo, il piano di ammortamento in atti indica quale debitore
[...]
e nel contratto era previsto che sarebbe stata emessa fattura, ed era indicata a Per_3 questo fine la partita IVA di “persona fisica in esercizio P.IVA_2 Persona_3
d'impresa, arte o professione” (sempre dal contratto si legge che era libero Persona_3 professionista Ag. SAI).
Il “tertium genus” a cui sembra alludere la difesa della appellante non trova in realtà alcuna conferma nel dettato legislativo, né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte e il garante, e quindi, avuto riguardo al caso in esame, tra mutuatario e fideiussore: invero, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.
In altri termini, “coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma il termine nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa: anche il fideiussore è, infatti, un “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, co. 1, c.c.); “coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni.
Contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, si opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva.
In definitiva, il termine “coobbligato” non è riferibile a un particolare negozio di garanzia, ma indica esclusivamente il rapporto di solidarietà passiva, che può senz'altro discendere
Pag. n. 9 di 12 dal negozio di fideiussione.
Il ragionamento non trova smentita neppure sulla base del rilievo che le garanzie personali possono anche assumere forma e sostanza atipiche.
Se è invero senz'altro possibile che la parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione, e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma, tuttavia, affinché ciò avvenga non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato”, poiché, come si è detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato.
Affinché la garanzia personale sia atipica è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano lo schema tipico, che è quello della fideiussione, e segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. (cfr. Cass. civ. 26 maggio
2020, n. 9862, nella cui parte motiva si può leggere: “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione [art. 1957], non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo clausola incompatibile con l'applicazione dell'art.
1957 c.c.”).
Nel caso di specie, il contratto non deroga alla disciplina della fideiussione, in particolare le parti non hanno derogato all'art. 1957 c.c.: parte appellante si è limitata a fare riferimento esclusivamente sulla parola (“coobbligato”) e sulla contrapposizione – come si
è detto errata – tra “coobbligato” e “fideiussore”.
Parte appellante compie, quindi, un'inversione logica: anziché trarre dalla deroga della disciplina codicistica (deroga in concreto assente) la conclusione che il negozio di garanzia fosse atipico, afferma che il negozio fosse atipico e che perciò non trovino applicazione le norme del codice civile.
Si deve invece affermare che non vi è stata alcuna errata interpretazione del contratto da parte del primo giudice, poiché il contratto non deroga in alcun modo allo schema tipico della garanzia personale, ossia della fideiussione, le cui norme non cessano di trovare applicazione perché l'odierno appellato è stato indicato come “coobbligato”.
Quanto alla contestazione per cui le parti avrebbero escluso la ricorrenza del negozio di fideiussione (nonostante l'appellato abbia invece certamente espresso la volontà di Per_ garantire l'obbligazione del richiedente il finanziamento, e cioè del figlio Agente di assicurazione), l'alternativa sarebbe inevitabilmente solo quella che l'odierno appellato non avrebbe assunto alcuna obbligazione e che parte appellante non avrebbe alcun titolo di pretesa nei suoi confronti.
Invero, la mancanza di una volontà espressa di prestare fideiussione non conduce a qualificare la garanzia come atipica (con l'asserita conseguenza che non troverebbero applicazione gli artt. 1936 c.c. e ss.), ma porta tout-court ad escludere che sia stata prestata una garanzia personale.
Pag. n. 10 di 12 Non esiste, infatti, una garanzia personale che possa essere assunta senza l'espressa volontà di chi la presta, ossia in violazione dell'art. 1936 c.c., che è norma di generale applicazione.
Escluso che l'odierno appellato fosse mutuatario, la sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato” ha senz'altro comportato la prestazione di una fideiussione, e dunque l'assunzione di una obbligazione fideiussoria, donde l'applicazione integrale dello statuto della fideiussione, non risultando prevista nel contratto alcuna deroga, tantomeno quella all'obbligo del creditore garantito di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex art. 1957 c.c.).
L'indicazione “coobbligato”, per le ragioni sopra dette, non può valere a derogare in blocco alle norme sulla fideiussione, creando un tertium genus di impegno contrattuale (che si collocherebbe tra quello del mutuatario e quello del fideiussore) che – come già evidenziato dal Tribunale – non ha riscontro nell'ordinamento.
Le deroghe alle norme sulla fideiussione (che, si ripete, rappresenta l'unico schema tipico di negozio giuridico con cui si presta una garanzia personale) devono essere, pure esse, pattuite espressamente, il che non è avvenuto nella specie.
L'impegno assunto dall'odierno appellato non deroga all'art. 1957 c.c., che onera il creditore garantito di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale nei confronti del debitore a pena dell'estinzione della garanzia.
L'appellante non ha censurato specificamente la sentenza impugnata laddove (cfr. pag. 7) rilevava la mancata contestazione del fatto che nessuna iniziativa giudiziale era stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
Pertanto costituisce dato pacifico in causa il fatto che l'iniziativa assunta dalla appellante sia stata intempestiva, non avendo costituito oggetto di specifica impugnazione: in altre parole, parte appellante non ha dedotto di avere rispettato il termine previsto dall'articolo
1957 c.c., sicché è senz'altro decaduta dal diritto di garanzia.
Va dunque confermata la sentenza di primo grado laddove ha statuito la decadenza dell'odierna appellante da ogni diritto verso il fideiussore.
****
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a nella sua qualità CP_3 di amministratore di sostegno di , delle spese di lite del presente grado Controparte_4 che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali,
Pag. n. 11 di 12 tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria
€ 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di in qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo Controparte_2 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da in qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
e per l'effetto conferma la Controparte_2 sentenza n. 286/2022 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 28.4.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 137/2021;
- dichiara tenuta e condanna in qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
a rimborsare a Controparte_2 CP_3 nella sua qualità di amministratore di sostegno di , le spese del giudizio Controparte_4 di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di in qualità di procuratrice di Controparte_1
di un ulteriore importo Controparte_2 CP_2 Controparte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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