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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. Parte_2
177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Porto Recanati, Via Controparte_1
San Giovanni Bosco, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Marina Leonardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi Parte_2 dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. in relazione al provvedimento del giudice dell'esecuzione del 16.12.2022, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 223/2017, per via del mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato. 2
In particolare, ha evidenziato l'opponente la natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, la cui violazione non avrebbe potuto determinare l'improcedibilità del giudizio esecutivo, né permettere di riscontrare una situazione di difetto di interesse del creditore procedente. Inoltre, l'opponente ha rilevato di non aver ricevuto indicazioni, dalla società che aveva presentato il preventivo autorizzato, in ordine al codice Iban tramite cui effettuare il richiesto pagamento con bonifico bancario, così trovandosi in una condizione di impossibilità di adempiere.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_1
evidenziando:
[...]
- che, a seguito della mancata comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi e del conseguente provvedimento estintivo adottato, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto adottare, su istanza dell'opponente, provvedimento di integrazione dell'ordinanza mediante assegnazione del termine per l'introduzione della fase di merito, dovendosi dunque ritenere l'emesso provvedimento privo di effetti e l'opposizione spiegata improcedibile;
- che il creditore procedente non ha dato prova della titolarità del credito per cui è causa, non avendo prodotto i contratti di cessione relativi;
- la correttezza del provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità della procedura esecutiva, in considerazione della situazione di colpevole inerzia tenuta dal creditore procedente.
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In punto di ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata, deve essere premesso che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in data 16.12.2022, recante dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva per il mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato, va qualificata come ipotesi di estinzione atipica, venendo in rilievo valutazione di impossibilità della procedura di conseguire il proprio scopo, presupponente la conservazione dei beni pignorati, determinandosi dunque chiusura anticipata del processo per ragione diversa da quelle tipicamente previste dalla legge. Conseguentemente, si tratta di “una estinzione atipica, […] che più correttamente andrebbe qualificato come dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di 3
realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. 22.06.2017, n. 15606). In ipotesi siffatte, “il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) […] non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c. […] in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” (Cass. 06.04.2022, n. 11241). Conseguentemente, deve ritenersi corretta la proposizione delle censure avverso l'indicato provvedimento del giudice dell'esecuzione mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.
Fermo quanto precede, va ritenuto non censurabile il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 25.01.2024, con il quale, considerata la mancata comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi e il conseguente provvedimento estintivo adottato, su istanza di parte opponente, è stata disposta l'integrazione dell'ordinanza mediante assegnazione di termine per l'introduzione della fase di merito, ai sensi dell'art. 289 c.p.c. Sul punto, va condiviso il principio per cui “la mancata comparizione debba portare all'immeditata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l'esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l'estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l'introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dev'essere comunque concesso e previsto. E, quindi, il giudice dell'esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l'inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consoliderà a tutti gli effetti definitivamente. In mancanza di fissazione del termine ed in presenza di irrituale adozione di un provvedimento immediatamente estintivo, la parte interessata è abilitata a chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c. con la fissazione del termine per iniziare il giudizio di merito” (Cass. 31.08.2011, n. 17860, conf. Cass. 27.10.2011, n. 22503, Cass. 04.03.2014, n. 5060). Nel caso di specie, deve dunque riscontrarsi la correttezza del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, su tempestiva istanza di parte opponente, con correlativa fissazione del termine per l'introduzione della presente fase di merito, ritualmente instaurata dall'opponente.
In secondo luogo, l'opposto ha contestato la mancata prova da parte dell'opponente della titolarità attiva del credito per cui è causa. 4
A tal riguardo, deve essere dato seguito al principio di diritto per cui “in caso di cessione di crediti individuabili blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […]. Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 22.06.2023, n. 17944, conf. Cass. 29.02.2024, n. 5478). Nel caso di specie, l'opposto ha contestato la carenza di legittimazione attiva dell'opponente sia sotto il profilo del difetto di prova del contratto di cessione, sia sotto il profilo della mancata prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella vicenda traslativa dedotta. Va premesso che il contratto di mutuo ipotecario, costituente titolo esecutivo, risulta essere stato stipulato, in data 09.05.2008, dall'opposto con Controparte_2
(cfr. doc. 10, allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In primo luogo, l'opponente ha depositato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito, recante specifica individuazione dei crediti ceduti mediante indicazione univoca dei criteri identificativi delle posizioni debitorie rientranti nella cessione (cfr. doc. 2, allegato al ricorso). 5
In secondo luogo, l'opponente ha depositato la prova dell'iscrizione dell'avviso di cessione nel Registro delle Imprese, dando così atto del perfezionamento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (cfr. doc. 5, allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In terzo luogo, l'opponente ha depositato dichiarazione unilaterale della cedente, contenente univoca conferma dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa, nonché delle precedenti vicende traslative, completa del codice identificativo del rapporto ceduto, rientrante nell'elenco indicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. docc. 4 e 6, allegati alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In particolare, con riguardo alla rilevanza della dichiarazione della cedente, risulta condivisibile il principio per cui, in relazione alla prova della titolarità attiva del credito,
“nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. 16.04.2021, n. 10200, conf. Corte App. Lecce Taranto 12.05.2023, Corte App. Milano 24.01.2023, Trib. Alessandria 30.01.2023). Dunque, alla luce della documentazione indicata, deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'opponente, sia in ordine alla conclusione del contratto di cessione, sia in ordine all'inclusione del credito per cui è causa nella vicende traslativa dedotta.
Nel merito, l'opposizione spiegata deve ritenersi infondata e deve essere respinta, con conferma del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in ordine all'improcedibilità della procedura esecutiva per il mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato. Sul punto, è stato condivisibilmente evidenziato che “l'omesso versamento di un fondo che il giudice dell'esecuzione prospetta come indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo - come nella specie, in cui quello avrebbe consentito al professionista delegato di dare corso alle operazioni di delega - integra senz'altro un'ipotesi in cui questo non è in grado di conseguire il suo scopo, cioè il soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, diversa da quelle tipiche e generalmente ricondotte dall'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto di merito, alla categoria della chiusura anticipata del processo […]. Già soltanto le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata, perché intese ad evitarne la chiusura anticipata
[…]. 6
L'omesso versamento entro il termine - che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini - fissato dal giudice dell'esecuzione implica quindi una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo […]: riguardo alla quale lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell'affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone. In applicazione dei principi generali sui termini allora sarebbe stato onere del creditore instare preventivamente per una proroga del termine, la cui osservanza era da intendersi indispensabile per la stessa prosecuzione del processo esecutivo e quindi imprescindibile per scongiurare la conclusione che dal medesimo non potesse produrre un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie azionate;
e, in applicazione di analoghi principi generali in materia, sarebbe stato comunque possibile instare per una rimessione in termini, ove ne fossero stati, tempestivamente ed adeguatamente, allegati e poi provati tutti i rigorosi presupposti” (Cass. 27.07.2021, n. 21549, conf. Cass. 22.06.2016, n. 12877). Nel caso di specie, deve essere anzitutto evidenziato che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione risultava preordinato al versamento di importo per l'esecuzione di lavori destinati alla stretta conservazione del compendio pignorato, necessitante di collaudo statico per rischio di crollo. Pertanto, venivano in rilievo spese necessarie per il mantenimento del bene pignorato in situazione di fisica e giuridica esistenza, come tali legate da vincolo di strumentalità necessaria alla procedura di esecuzione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata. Inoltre, deve evidenziarsi che, sia pure venendo in rilievo termine ordinatorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, nondimeno lo stesso risultava diretto a prevenire situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del procedimento esecutivo, con il mancato rispetto del termine da parte del creditore procedente, senza previa richiesta di proroga e senza alcuna motivata istanza di rimessione in termini. A fronte di quanto indicato, risulta evidentemente priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'opponente, in ordine alla mancata ricezione di indicazioni, dalla società che aveva presentato il preventivo autorizzato, in ordine al codice Iban tramite cui effettuare il richiesto pagamento con bonifico bancario. In primo luogo, deve evidenziarsi che, a fronte dell'assegnazione di termine di trenta giorni con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 14.10.2022, la prima comunicazione inviata dall'opponente alla società autorizzata risultata datata al 17.11.2022 (cfr. doc. 11, allegato alla citazione). In secondo luogo, va rilevato che l'opponente, ove anche all'oscuro dei dati necessari per la predisposizione del pagamento tramite bonifico bancario, non ha 7
tempestivamente chiesto una proroga del termine assegnato, mantenendo invece una situazione di inerzia fino alla decorrenza dello stesso. Dunque, alla luce di quanto indicato, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata e il provvedimento del giudice dell'esecuzione confermato.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. Parte_2
177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Porto Recanati, Via Controparte_1
San Giovanni Bosco, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Marina Leonardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi Parte_2 dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. in relazione al provvedimento del giudice dell'esecuzione del 16.12.2022, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 223/2017, per via del mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato. 2
In particolare, ha evidenziato l'opponente la natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, la cui violazione non avrebbe potuto determinare l'improcedibilità del giudizio esecutivo, né permettere di riscontrare una situazione di difetto di interesse del creditore procedente. Inoltre, l'opponente ha rilevato di non aver ricevuto indicazioni, dalla società che aveva presentato il preventivo autorizzato, in ordine al codice Iban tramite cui effettuare il richiesto pagamento con bonifico bancario, così trovandosi in una condizione di impossibilità di adempiere.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_1
evidenziando:
[...]
- che, a seguito della mancata comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi e del conseguente provvedimento estintivo adottato, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto adottare, su istanza dell'opponente, provvedimento di integrazione dell'ordinanza mediante assegnazione del termine per l'introduzione della fase di merito, dovendosi dunque ritenere l'emesso provvedimento privo di effetti e l'opposizione spiegata improcedibile;
- che il creditore procedente non ha dato prova della titolarità del credito per cui è causa, non avendo prodotto i contratti di cessione relativi;
- la correttezza del provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità della procedura esecutiva, in considerazione della situazione di colpevole inerzia tenuta dal creditore procedente.
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In punto di ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata, deve essere premesso che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in data 16.12.2022, recante dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva per il mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato, va qualificata come ipotesi di estinzione atipica, venendo in rilievo valutazione di impossibilità della procedura di conseguire il proprio scopo, presupponente la conservazione dei beni pignorati, determinandosi dunque chiusura anticipata del processo per ragione diversa da quelle tipicamente previste dalla legge. Conseguentemente, si tratta di “una estinzione atipica, […] che più correttamente andrebbe qualificato come dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di 3
realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. 22.06.2017, n. 15606). In ipotesi siffatte, “il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) […] non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c. […] in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” (Cass. 06.04.2022, n. 11241). Conseguentemente, deve ritenersi corretta la proposizione delle censure avverso l'indicato provvedimento del giudice dell'esecuzione mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.
Fermo quanto precede, va ritenuto non censurabile il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 25.01.2024, con il quale, considerata la mancata comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi e il conseguente provvedimento estintivo adottato, su istanza di parte opponente, è stata disposta l'integrazione dell'ordinanza mediante assegnazione di termine per l'introduzione della fase di merito, ai sensi dell'art. 289 c.p.c. Sul punto, va condiviso il principio per cui “la mancata comparizione debba portare all'immeditata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l'esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l'estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l'introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dev'essere comunque concesso e previsto. E, quindi, il giudice dell'esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l'inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consoliderà a tutti gli effetti definitivamente. In mancanza di fissazione del termine ed in presenza di irrituale adozione di un provvedimento immediatamente estintivo, la parte interessata è abilitata a chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c. con la fissazione del termine per iniziare il giudizio di merito” (Cass. 31.08.2011, n. 17860, conf. Cass. 27.10.2011, n. 22503, Cass. 04.03.2014, n. 5060). Nel caso di specie, deve dunque riscontrarsi la correttezza del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, su tempestiva istanza di parte opponente, con correlativa fissazione del termine per l'introduzione della presente fase di merito, ritualmente instaurata dall'opponente.
In secondo luogo, l'opposto ha contestato la mancata prova da parte dell'opponente della titolarità attiva del credito per cui è causa. 4
A tal riguardo, deve essere dato seguito al principio di diritto per cui “in caso di cessione di crediti individuabili blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […]. Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 22.06.2023, n. 17944, conf. Cass. 29.02.2024, n. 5478). Nel caso di specie, l'opposto ha contestato la carenza di legittimazione attiva dell'opponente sia sotto il profilo del difetto di prova del contratto di cessione, sia sotto il profilo della mancata prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella vicenda traslativa dedotta. Va premesso che il contratto di mutuo ipotecario, costituente titolo esecutivo, risulta essere stato stipulato, in data 09.05.2008, dall'opposto con Controparte_2
(cfr. doc. 10, allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In primo luogo, l'opponente ha depositato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito, recante specifica individuazione dei crediti ceduti mediante indicazione univoca dei criteri identificativi delle posizioni debitorie rientranti nella cessione (cfr. doc. 2, allegato al ricorso). 5
In secondo luogo, l'opponente ha depositato la prova dell'iscrizione dell'avviso di cessione nel Registro delle Imprese, dando così atto del perfezionamento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (cfr. doc. 5, allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In terzo luogo, l'opponente ha depositato dichiarazione unilaterale della cedente, contenente univoca conferma dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa, nonché delle precedenti vicende traslative, completa del codice identificativo del rapporto ceduto, rientrante nell'elenco indicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. docc. 4 e 6, allegati alla prima memoria istruttoria di parte opponente). In particolare, con riguardo alla rilevanza della dichiarazione della cedente, risulta condivisibile il principio per cui, in relazione alla prova della titolarità attiva del credito,
“nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. 16.04.2021, n. 10200, conf. Corte App. Lecce Taranto 12.05.2023, Corte App. Milano 24.01.2023, Trib. Alessandria 30.01.2023). Dunque, alla luce della documentazione indicata, deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'opponente, sia in ordine alla conclusione del contratto di cessione, sia in ordine all'inclusione del credito per cui è causa nella vicende traslativa dedotta.
Nel merito, l'opposizione spiegata deve ritenersi infondata e deve essere respinta, con conferma del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in ordine all'improcedibilità della procedura esecutiva per il mancato versamento da parte del creditore procedente nel termine concesso di fondo spese per i lavori necessari per la conservazione del compendio pignorato. Sul punto, è stato condivisibilmente evidenziato che “l'omesso versamento di un fondo che il giudice dell'esecuzione prospetta come indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo - come nella specie, in cui quello avrebbe consentito al professionista delegato di dare corso alle operazioni di delega - integra senz'altro un'ipotesi in cui questo non è in grado di conseguire il suo scopo, cioè il soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, diversa da quelle tipiche e generalmente ricondotte dall'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto di merito, alla categoria della chiusura anticipata del processo […]. Già soltanto le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata, perché intese ad evitarne la chiusura anticipata
[…]. 6
L'omesso versamento entro il termine - che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini - fissato dal giudice dell'esecuzione implica quindi una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo […]: riguardo alla quale lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell'affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone. In applicazione dei principi generali sui termini allora sarebbe stato onere del creditore instare preventivamente per una proroga del termine, la cui osservanza era da intendersi indispensabile per la stessa prosecuzione del processo esecutivo e quindi imprescindibile per scongiurare la conclusione che dal medesimo non potesse produrre un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie azionate;
e, in applicazione di analoghi principi generali in materia, sarebbe stato comunque possibile instare per una rimessione in termini, ove ne fossero stati, tempestivamente ed adeguatamente, allegati e poi provati tutti i rigorosi presupposti” (Cass. 27.07.2021, n. 21549, conf. Cass. 22.06.2016, n. 12877). Nel caso di specie, deve essere anzitutto evidenziato che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione risultava preordinato al versamento di importo per l'esecuzione di lavori destinati alla stretta conservazione del compendio pignorato, necessitante di collaudo statico per rischio di crollo. Pertanto, venivano in rilievo spese necessarie per il mantenimento del bene pignorato in situazione di fisica e giuridica esistenza, come tali legate da vincolo di strumentalità necessaria alla procedura di esecuzione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata. Inoltre, deve evidenziarsi che, sia pure venendo in rilievo termine ordinatorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, nondimeno lo stesso risultava diretto a prevenire situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del procedimento esecutivo, con il mancato rispetto del termine da parte del creditore procedente, senza previa richiesta di proroga e senza alcuna motivata istanza di rimessione in termini. A fronte di quanto indicato, risulta evidentemente priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'opponente, in ordine alla mancata ricezione di indicazioni, dalla società che aveva presentato il preventivo autorizzato, in ordine al codice Iban tramite cui effettuare il richiesto pagamento con bonifico bancario. In primo luogo, deve evidenziarsi che, a fronte dell'assegnazione di termine di trenta giorni con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 14.10.2022, la prima comunicazione inviata dall'opponente alla società autorizzata risultata datata al 17.11.2022 (cfr. doc. 11, allegato alla citazione). In secondo luogo, va rilevato che l'opponente, ove anche all'oscuro dei dati necessari per la predisposizione del pagamento tramite bonifico bancario, non ha 7
tempestivamente chiesto una proroga del termine assegnato, mantenendo invece una situazione di inerzia fino alla decorrenza dello stesso. Dunque, alla luce di quanto indicato, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata e il provvedimento del giudice dell'esecuzione confermato.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli