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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13793/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.12.2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania, C.F._1
P.zza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Teodoro Privitera, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
appellante
contro
già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Ruggero Settimo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Giuseppe Giugno, giusta procura in atti;
appellata
e
CP_3
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] ed ivi residente, in via Monsignor Ventimiglia n. 68;
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1356/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Catania (quale compagnia assicuratrice della propria Controparte_1
autovettura), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il sinistro CP_3
occorso e la condanna, in virtù del sistema di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 9.000,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 14.02.2013, mentre percorreva alla guida della propria autovettura (Mercedes, tg. EJ424WY) via D. Tempio (CT), veniva investito dal motociclo (tg.
DW44577) di proprietà di che, deviando verso destra urtava l'autovettura di CP_3 Parte_1
, facendola strisciare contro il marciapiede. A seguito dello scontro, il veicolo di proprietà di
[...]
riportava danni. L'odierno appellante provvedeva quindi, ai sensi del D. Lgs. n. Parte_1
205/2007, a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia assicuratrice della propria autovettura (c.d. indennizzo diretto).
Si costituiva in giudizio (all'epoca , contestando in toto la Controparte_1 Controparte_2
pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, chiedendo la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi e
CTU tecnica, a seguito delle quali all'udienza del 16.01.2015, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 9 Con sentenza n. 438/2015 del 10.02.2015 (depositata in data 18.02.2015), il Giudice di Pace di
Catania rigettava la domanda di indennizzo diretto, considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e, per l'effetto, condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'appello Controparte_4
proposto, domandandone così il rigetto.
Con sentenza n. 13675/2015 del 05.07.202, il Tribunale di Catania, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel non rilevare la violazione delle norme sul contraddittorio di cui all'art. 102
c.p.c., dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva la causa, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c., dinnanzi al primo giudice, assegnando alle parti il termine di legge di cui all'art. 353 c.p.c. per la riassunzione.
con nuovo atto di citazione regolarmente notificato, riassumeva il Parte_1
procedimento, convenendo in giudizio (insieme) la compagnia assicuratrice e ed CP_3
insistendo nella domanda risarcitoria già formulata.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto e chiedendone, quindi, nuovamente il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
Il Giudice di Pace adito, non ritenendo necessaria l'assunzione di nuovi mezzi istruttori a fronte della mancata costituzione di , all'udienza del 24.03.2023, precisate le conclusioni, CP_3
poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1356/2023 del 12 maggio 2023, il Giudice di Pace, considerando non assolto pagina 3 di 9 l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e ritenendo eccessivamente generica l'esposizione dei fatti assunti ai fini della modalità del sinistro, rigettava la domanda di . Parte_1
Avverso detta sentenza, , con atto di appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
gravame, contestando la sentenza appellata nella parte relativa alla presunta carenza espositiva della domanda risarcitoria nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il sinistro occorso e la condanna della compagnia assicuratrice appellata al CP_3
risarcimento dei danni patiti;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la quale, nel ribadire le eccezioni e deduzioni già formulate in Controparte_1
primo grado, deduceva l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
All'udienza del 12.02.2025, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente citato, CP_3
non si costituiva.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace considerato eccessivamente generica l'esposizione dei fatti (come formulata da ) nonché per avere erroneamente valutato le risultanze istruttorie, Parte_1
dalle quali sarebbe risultata la responsabilità esclusiva di per il sinistro per cui è causa. CP_3
Il giudice di primo grado, nello specifico, riteneva che «l'esposizione fattuale del sinistro è risultata
alquanto scarna ed approssimativa, mancando una precisa indicazione del luogo, inteso come tratto di
strada della via Domenico Tempio, in cui sarebbe avvenuto il sinistro, nonché l'indicazione della
pagina 4 di 9 direzione di marcia tenuta dai veicoli coinvolti, oltre all'indicazione o descrizione dei danni riportati
dal veicolo, circostanze, queste, non rinvenibili nella lettera di messa in mora del 19.02.2013. Tale
carenza espositiva del fatto non è stata colmata nei concessi termini ex art. 320 c.p.c., né dai successivi
mezzi istruttori».
In questa prospettiva, il giudice di prime cure precisava che la dichiarazione resa dal teste escusso
«è risultata connotata di genericità in ordine a quelle specifiche circostanze che avrebbero permesso
una più precisa ricostruzione del sinistro, ai fini della dichiarazione di responsabilità di parte
convenuta, non avendo in alcun modo chiarito la modalità dell'urto da parte del motociclo, né quale
parte della carrozzeria dell'auto sarebbe stata attinta, così come i danni riportati da quest'ultima a
seguito dello strisciare con il marciapiede» né tali modalità di verificazione del sinistro risultavano provate dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. Per l'effetto, il giudice di prime cure
riteneva non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace di Catania è da considerarsi corretta, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, in verità, di accertare la storicità del fatto per cui è causa e, dunque, di affermare la responsabilità esclusiva di . CP_3
In particolare, occorre ricordare che, nel giudizio civile, principio generale è quello secondo cui la parte deve fornire puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ovvero dei fatti di cui invochi il riesame in sede di gravame.
In punto di diritto è, infatti, noto che «la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del
danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi
del proprio diritto» (Cass. civ. n. 24607/2017).
Nel caso di specie, non ha assolto all'onere di allegazione di cui sopra, non Parte_1
avendo provveduto (come si evince dall'esame degli atti di causa) a riferire compiutamente in ordine alla condotta posta in essere, alle modalità di verificazione dei sinistro ed ai danni patiti.
La domanda risarcitoria formulata da appare, quindi, carente e priva di una Parte_1
pagina 5 di 9 puntuale descrizione in ordine ai fatti del sinistro, avuto specialmente riguardo all'individuazione del pregiudizio effettivamente subito da parte dell'odierno appellante.
Tale domanda risarcitoria, oltre a non essere stata sufficientemente allegata da , Parte_1
non risulta comunque provata alla luce delle risultanze istruttorie versate in atti.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di provare i fatti posti a fondamento dello stesso – non Parte_1
ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per cui è causa, così non assolvendo all'onere
probandi di cui al citato articolo.
La prova testimoniale escussa in primo grado, infatti, sebbene per certi versi confermi quanto riferito da , non può in ogni caso considerarsi sufficiente a provare la storicità del Parte_1
fatto di cui si discute, dal momento che le dichiarazioni del teste escusso ( non Testimone_1
trovano conferma nelle altre risultanze probatorie versate in atti (e, in particolare, la documentazione fotografica e la CTU tecnica), divergendo a contrario da quest'ultime.
Ed infatti, con riguardo alle fotografie prodotte in giudizio da , quest'ultime, nel Parte_1
raffigurare verosimilmente (in quanto nulla in tal senso dichiara parte appellante) il luogo del sinistro
(in cui effettivamente è ravvisabile la presenza di una marciapiede), non consentono, a fronte delle caratteristiche del predetto marciapiede (di dimensioni ridotte, trattandosi di un tratto in semicurva), di considerare corrispondente e coerente la ricostruzione del sinistro sì come operata dall'odierno appellante, con i danni lamentati e dichiarati dallo stesso.
Con riguardo alla CTU tecnica espletata in primo grado, il consulente incaricato, nell'accertare che
«Il veicolo di parte attrice, autovettura Mercedes 5000 SL targata EY424WY. Condotta dal
proprietario impegnava la semicorsia destra di sua pertinenza in direzione Parte_1
Siracusa, quando pare venisse strisciata al suo parafango anteriore sinistro, dal motociclo di parte
convenuta che anch'esso marciava in direzione Siracusa» (cfr. pag. 10 della relazione peritale), non dichiara in modo espresso, esplicito ed univoco che la dinamica del sinistro riferita da Parte_1
pagina 6 di 9 sia poi quella effettivamente realizzata. Parte_1
L'espressione «quando pare venisse» non consente, invero, di giungere ad una diversa conclusione,
stante altresì le divergenze emerse in seno alla direzione di circolazione dei veicoli coinvolti (in particolare, direzione centro città, come dichiarato dal teste e, solo in sede di appello, da Parte_1
, e direzione Siracusa, come invece ritenuto dal CTU).
[...]
A nulla, invece, rileva la circostanza dedotta da secondo cui il sinistro per cui è Parte_1
causa dovrebbe considerarsi già di per sé dimostrato alla luce della sottoscrizione, da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, del modello di contestazione amichevole del sinistro (c.d. CID). Ciò
in quanto deve ricordarsi che alle dichiarazioni contenute nel citato modulo non è riconosciuto valore di piena prova, potendo queste essere liberamente apprezzate dal giudice (cfr. Cass. civ. n. 6601/2023).
In armonia, pertanto, con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ. n. 29361/2022), secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale è,
quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti), si ritiene di non potere considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, di non potere riconoscere alcun diritto al risarcimento dei danni in favore di . Ciò, alla luce dell'orientamento univoco della giurisprudenza di Parte_1
legittima, secondo cui «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto
al risarcimento» (ex multis, Cass. civ. n. 21072/2024; Cass. civ. n. 28662/2022).
In ogni caso, va rilevato che, anche qualora si voglia (sulla base, specialmente, della prova testimoniale escussa) ritenere provata la dinamica del sinistro di cui si discute, non risulta comunque provato in concreto il danno lamentato da . Parte_1
Occorre, difatti, evidenziare che il mero accertamento dell'evento lesivo non è elemento sufficiente pagina 7 di 9 ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. È, invero, pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio di diritto secondo cui colui il quale, ritenendo di essere stato danneggiato, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare non solo il danno evento ma anche le conseguenze dannose che quest'ultimo siano scaturite (c.d. danno conseguenza).
Indispensabile è, quindi, l'accertamento, oltre che del nesso di causalità materiale (da cui l'evento lesivo deve risultare materialmente ed eziologicamente riconducibile al danno poi cagionato), anche del nesso di causalità giuridica, in ossequio al principio generale di cui all'art. 1223 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, si limitava unicamente a riferire di avere subito Parte_1
«danni per € 9.000,00», senza però fornire prova adeguata degli stessi dal momento che la documentazione fotografica versata in atti non costituisce prova circa, oltre che dell'esistenza dei danni, anche e soprattutto che quest'ultimi derivino dal sinistro per cui è causa.
Né, ancora, prova alcuna è stata fornita in ordine alle riparazioni cui il veicolo è stato sottoposto.
Come, difatti, rilevato dal CTU «nessun documento fiscale è stato prodotto agli atti e poi durante le
operazioni peritali, tuttavia al tentativo del CTU di utili documenti fiscali, replicava definitivamente il
CTP perito , che rispondeva a mezzo fax che si allega in copia, riferendo che Persona_1
l'officina (dopo qualche anno) aveva dato i ricambi in custodia allo sfascio, mentre per le ricevute
fiscali, nulla ha risposto, posto che a loro dire, alla perizia di riscontro, aveva preso parte il perito del
tempo della » (cfr. pag. 5 della relazione peritale). CP_2
Ne deriva, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamato, che, non avendo fornito adeguata prova dell'effettiva esistenza di tali Parte_1
danni, della circostanza che quest'ultimi siano conseguenza del sinistro di cui si discute e, ancora, delle spese sopportate per la riparazione degli stessi, nessun risarcimento può essere al medesimo riconosciuto.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_3
istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
3. dà atto della sussistenza del presupposti ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania addì 22.04.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13793/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.12.2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania, C.F._1
P.zza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Teodoro Privitera, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
appellante
contro
già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Ruggero Settimo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Giuseppe Giugno, giusta procura in atti;
appellata
e
CP_3
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] ed ivi residente, in via Monsignor Ventimiglia n. 68;
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1356/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Catania (quale compagnia assicuratrice della propria Controparte_1
autovettura), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il sinistro CP_3
occorso e la condanna, in virtù del sistema di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 9.000,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 14.02.2013, mentre percorreva alla guida della propria autovettura (Mercedes, tg. EJ424WY) via D. Tempio (CT), veniva investito dal motociclo (tg.
DW44577) di proprietà di che, deviando verso destra urtava l'autovettura di CP_3 Parte_1
, facendola strisciare contro il marciapiede. A seguito dello scontro, il veicolo di proprietà di
[...]
riportava danni. L'odierno appellante provvedeva quindi, ai sensi del D. Lgs. n. Parte_1
205/2007, a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia assicuratrice della propria autovettura (c.d. indennizzo diretto).
Si costituiva in giudizio (all'epoca , contestando in toto la Controparte_1 Controparte_2
pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, chiedendo la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi e
CTU tecnica, a seguito delle quali all'udienza del 16.01.2015, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 9 Con sentenza n. 438/2015 del 10.02.2015 (depositata in data 18.02.2015), il Giudice di Pace di
Catania rigettava la domanda di indennizzo diretto, considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e, per l'effetto, condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'appello Controparte_4
proposto, domandandone così il rigetto.
Con sentenza n. 13675/2015 del 05.07.202, il Tribunale di Catania, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel non rilevare la violazione delle norme sul contraddittorio di cui all'art. 102
c.p.c., dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva la causa, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c., dinnanzi al primo giudice, assegnando alle parti il termine di legge di cui all'art. 353 c.p.c. per la riassunzione.
con nuovo atto di citazione regolarmente notificato, riassumeva il Parte_1
procedimento, convenendo in giudizio (insieme) la compagnia assicuratrice e ed CP_3
insistendo nella domanda risarcitoria già formulata.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto e chiedendone, quindi, nuovamente il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
Il Giudice di Pace adito, non ritenendo necessaria l'assunzione di nuovi mezzi istruttori a fronte della mancata costituzione di , all'udienza del 24.03.2023, precisate le conclusioni, CP_3
poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1356/2023 del 12 maggio 2023, il Giudice di Pace, considerando non assolto pagina 3 di 9 l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e ritenendo eccessivamente generica l'esposizione dei fatti assunti ai fini della modalità del sinistro, rigettava la domanda di . Parte_1
Avverso detta sentenza, , con atto di appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
gravame, contestando la sentenza appellata nella parte relativa alla presunta carenza espositiva della domanda risarcitoria nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il sinistro occorso e la condanna della compagnia assicuratrice appellata al CP_3
risarcimento dei danni patiti;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la quale, nel ribadire le eccezioni e deduzioni già formulate in Controparte_1
primo grado, deduceva l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
All'udienza del 12.02.2025, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente citato, CP_3
non si costituiva.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace considerato eccessivamente generica l'esposizione dei fatti (come formulata da ) nonché per avere erroneamente valutato le risultanze istruttorie, Parte_1
dalle quali sarebbe risultata la responsabilità esclusiva di per il sinistro per cui è causa. CP_3
Il giudice di primo grado, nello specifico, riteneva che «l'esposizione fattuale del sinistro è risultata
alquanto scarna ed approssimativa, mancando una precisa indicazione del luogo, inteso come tratto di
strada della via Domenico Tempio, in cui sarebbe avvenuto il sinistro, nonché l'indicazione della
pagina 4 di 9 direzione di marcia tenuta dai veicoli coinvolti, oltre all'indicazione o descrizione dei danni riportati
dal veicolo, circostanze, queste, non rinvenibili nella lettera di messa in mora del 19.02.2013. Tale
carenza espositiva del fatto non è stata colmata nei concessi termini ex art. 320 c.p.c., né dai successivi
mezzi istruttori».
In questa prospettiva, il giudice di prime cure precisava che la dichiarazione resa dal teste escusso
«è risultata connotata di genericità in ordine a quelle specifiche circostanze che avrebbero permesso
una più precisa ricostruzione del sinistro, ai fini della dichiarazione di responsabilità di parte
convenuta, non avendo in alcun modo chiarito la modalità dell'urto da parte del motociclo, né quale
parte della carrozzeria dell'auto sarebbe stata attinta, così come i danni riportati da quest'ultima a
seguito dello strisciare con il marciapiede» né tali modalità di verificazione del sinistro risultavano provate dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. Per l'effetto, il giudice di prime cure
riteneva non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace di Catania è da considerarsi corretta, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, in verità, di accertare la storicità del fatto per cui è causa e, dunque, di affermare la responsabilità esclusiva di . CP_3
In particolare, occorre ricordare che, nel giudizio civile, principio generale è quello secondo cui la parte deve fornire puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ovvero dei fatti di cui invochi il riesame in sede di gravame.
In punto di diritto è, infatti, noto che «la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del
danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi
del proprio diritto» (Cass. civ. n. 24607/2017).
Nel caso di specie, non ha assolto all'onere di allegazione di cui sopra, non Parte_1
avendo provveduto (come si evince dall'esame degli atti di causa) a riferire compiutamente in ordine alla condotta posta in essere, alle modalità di verificazione dei sinistro ed ai danni patiti.
La domanda risarcitoria formulata da appare, quindi, carente e priva di una Parte_1
pagina 5 di 9 puntuale descrizione in ordine ai fatti del sinistro, avuto specialmente riguardo all'individuazione del pregiudizio effettivamente subito da parte dell'odierno appellante.
Tale domanda risarcitoria, oltre a non essere stata sufficientemente allegata da , Parte_1
non risulta comunque provata alla luce delle risultanze istruttorie versate in atti.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di provare i fatti posti a fondamento dello stesso – non Parte_1
ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per cui è causa, così non assolvendo all'onere
probandi di cui al citato articolo.
La prova testimoniale escussa in primo grado, infatti, sebbene per certi versi confermi quanto riferito da , non può in ogni caso considerarsi sufficiente a provare la storicità del Parte_1
fatto di cui si discute, dal momento che le dichiarazioni del teste escusso ( non Testimone_1
trovano conferma nelle altre risultanze probatorie versate in atti (e, in particolare, la documentazione fotografica e la CTU tecnica), divergendo a contrario da quest'ultime.
Ed infatti, con riguardo alle fotografie prodotte in giudizio da , quest'ultime, nel Parte_1
raffigurare verosimilmente (in quanto nulla in tal senso dichiara parte appellante) il luogo del sinistro
(in cui effettivamente è ravvisabile la presenza di una marciapiede), non consentono, a fronte delle caratteristiche del predetto marciapiede (di dimensioni ridotte, trattandosi di un tratto in semicurva), di considerare corrispondente e coerente la ricostruzione del sinistro sì come operata dall'odierno appellante, con i danni lamentati e dichiarati dallo stesso.
Con riguardo alla CTU tecnica espletata in primo grado, il consulente incaricato, nell'accertare che
«Il veicolo di parte attrice, autovettura Mercedes 5000 SL targata EY424WY. Condotta dal
proprietario impegnava la semicorsia destra di sua pertinenza in direzione Parte_1
Siracusa, quando pare venisse strisciata al suo parafango anteriore sinistro, dal motociclo di parte
convenuta che anch'esso marciava in direzione Siracusa» (cfr. pag. 10 della relazione peritale), non dichiara in modo espresso, esplicito ed univoco che la dinamica del sinistro riferita da Parte_1
pagina 6 di 9 sia poi quella effettivamente realizzata. Parte_1
L'espressione «quando pare venisse» non consente, invero, di giungere ad una diversa conclusione,
stante altresì le divergenze emerse in seno alla direzione di circolazione dei veicoli coinvolti (in particolare, direzione centro città, come dichiarato dal teste e, solo in sede di appello, da Parte_1
, e direzione Siracusa, come invece ritenuto dal CTU).
[...]
A nulla, invece, rileva la circostanza dedotta da secondo cui il sinistro per cui è Parte_1
causa dovrebbe considerarsi già di per sé dimostrato alla luce della sottoscrizione, da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, del modello di contestazione amichevole del sinistro (c.d. CID). Ciò
in quanto deve ricordarsi che alle dichiarazioni contenute nel citato modulo non è riconosciuto valore di piena prova, potendo queste essere liberamente apprezzate dal giudice (cfr. Cass. civ. n. 6601/2023).
In armonia, pertanto, con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ. n. 29361/2022), secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale è,
quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti), si ritiene di non potere considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, di non potere riconoscere alcun diritto al risarcimento dei danni in favore di . Ciò, alla luce dell'orientamento univoco della giurisprudenza di Parte_1
legittima, secondo cui «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto
al risarcimento» (ex multis, Cass. civ. n. 21072/2024; Cass. civ. n. 28662/2022).
In ogni caso, va rilevato che, anche qualora si voglia (sulla base, specialmente, della prova testimoniale escussa) ritenere provata la dinamica del sinistro di cui si discute, non risulta comunque provato in concreto il danno lamentato da . Parte_1
Occorre, difatti, evidenziare che il mero accertamento dell'evento lesivo non è elemento sufficiente pagina 7 di 9 ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. È, invero, pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio di diritto secondo cui colui il quale, ritenendo di essere stato danneggiato, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare non solo il danno evento ma anche le conseguenze dannose che quest'ultimo siano scaturite (c.d. danno conseguenza).
Indispensabile è, quindi, l'accertamento, oltre che del nesso di causalità materiale (da cui l'evento lesivo deve risultare materialmente ed eziologicamente riconducibile al danno poi cagionato), anche del nesso di causalità giuridica, in ossequio al principio generale di cui all'art. 1223 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, si limitava unicamente a riferire di avere subito Parte_1
«danni per € 9.000,00», senza però fornire prova adeguata degli stessi dal momento che la documentazione fotografica versata in atti non costituisce prova circa, oltre che dell'esistenza dei danni, anche e soprattutto che quest'ultimi derivino dal sinistro per cui è causa.
Né, ancora, prova alcuna è stata fornita in ordine alle riparazioni cui il veicolo è stato sottoposto.
Come, difatti, rilevato dal CTU «nessun documento fiscale è stato prodotto agli atti e poi durante le
operazioni peritali, tuttavia al tentativo del CTU di utili documenti fiscali, replicava definitivamente il
CTP perito , che rispondeva a mezzo fax che si allega in copia, riferendo che Persona_1
l'officina (dopo qualche anno) aveva dato i ricambi in custodia allo sfascio, mentre per le ricevute
fiscali, nulla ha risposto, posto che a loro dire, alla perizia di riscontro, aveva preso parte il perito del
tempo della » (cfr. pag. 5 della relazione peritale). CP_2
Ne deriva, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamato, che, non avendo fornito adeguata prova dell'effettiva esistenza di tali Parte_1
danni, della circostanza che quest'ultimi siano conseguenza del sinistro di cui si discute e, ancora, delle spese sopportate per la riparazione degli stessi, nessun risarcimento può essere al medesimo riconosciuto.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_3
istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
3. dà atto della sussistenza del presupposti ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania addì 22.04.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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