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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2913/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16265/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085297988000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TERM001989 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 0972024085297988000, notificato in data 11 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 13.620,06, oltre accessori, in relazione a tributi erariali (II.DD.
e IVA) per l'anno d'imposta 2015.
L'atto di intimazione è fondato, infatti, sull'avviso di accertamento n. 250TERM001989, che l'Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara ha dichiarato di avere notificato in data 26 novembre 2021.
Il ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, evidenziando di essere stato residente all'estero per un lungo periodo e di aver fatto rientro in Italia solo successivamente, come dimostrato dalla documentazione anagrafica prodotta in atti. Ha eccepito, conseguentemente, la decadenza dal potere di accertamento, la prescrizione del credito, l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, infatti, ha riesaminato la posizione del ricorrente e, a seguito delle verifiche effettuate sulle doglianze sollevate nel ricorso, ha rilevato l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TERM001989.
Conseguentemente, in data 17 dicembre 2024, l'Ufficio ha adottato un provvedimento di sgravio totale, disponendo l'annullamento delle somme affidate all'Agente della riscossione, come espressamente motivato nel provvedimento prodotto in atti.
Con successiva memoria, il ricorrente ha preso atto del provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore ma ha insistito nella liquidazione delle spese di lite in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ufficio ha adottato un provvedimento di sgravio totale, disponendo l'annullamento delle somme affidate all'Agente della riscossione, con conseguente eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto non è intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, bensì solo a seguito della proposizione del ricorso, che ha indotto l'Amministrazione finanziaria a riesaminare la posizione del contribuente ed a riconoscere l'assenza di prova della notifica dell'atto presupposto.
Dunque, l'Agenzia ha proceduto all'iscrizione a ruolo senza avere previamente verificato la rituale notificazione dell'avviso di accertamento, costringendo il contribuente a adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto, con conseguente soccombenza dell'Amministrazione resistente.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto che ha dato causa al contenzioso, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND ME OM IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16265/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085297988000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TERM001989 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 0972024085297988000, notificato in data 11 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 13.620,06, oltre accessori, in relazione a tributi erariali (II.DD.
e IVA) per l'anno d'imposta 2015.
L'atto di intimazione è fondato, infatti, sull'avviso di accertamento n. 250TERM001989, che l'Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara ha dichiarato di avere notificato in data 26 novembre 2021.
Il ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, evidenziando di essere stato residente all'estero per un lungo periodo e di aver fatto rientro in Italia solo successivamente, come dimostrato dalla documentazione anagrafica prodotta in atti. Ha eccepito, conseguentemente, la decadenza dal potere di accertamento, la prescrizione del credito, l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, infatti, ha riesaminato la posizione del ricorrente e, a seguito delle verifiche effettuate sulle doglianze sollevate nel ricorso, ha rilevato l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TERM001989.
Conseguentemente, in data 17 dicembre 2024, l'Ufficio ha adottato un provvedimento di sgravio totale, disponendo l'annullamento delle somme affidate all'Agente della riscossione, come espressamente motivato nel provvedimento prodotto in atti.
Con successiva memoria, il ricorrente ha preso atto del provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore ma ha insistito nella liquidazione delle spese di lite in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ufficio ha adottato un provvedimento di sgravio totale, disponendo l'annullamento delle somme affidate all'Agente della riscossione, con conseguente eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto non è intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, bensì solo a seguito della proposizione del ricorso, che ha indotto l'Amministrazione finanziaria a riesaminare la posizione del contribuente ed a riconoscere l'assenza di prova della notifica dell'atto presupposto.
Dunque, l'Agenzia ha proceduto all'iscrizione a ruolo senza avere previamente verificato la rituale notificazione dell'avviso di accertamento, costringendo il contribuente a adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto, con conseguente soccombenza dell'Amministrazione resistente.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto che ha dato causa al contenzioso, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND ME OM IR