Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2913
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Altro
    Decadenza dal potere di accertamento

    L'Ufficio ha ammesso l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, procedendo allo sgravio totale.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    L'Ufficio ha ammesso l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, procedendo allo sgravio totale.

  • Altro
    Illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento

    L'Ufficio ha ammesso l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, procedendo allo sgravio totale.

  • Altro
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    L'Ufficio ha ammesso l'assenza di idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, procedendo allo sgravio totale.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela sia intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso, costringendo il contribuente ad adire l'autorità giudiziaria. Pertanto, le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2913
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2913
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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