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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2785 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 8.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Mauro Ermini e Marco Valeau Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
1 639/2021, emesso in data 27.3.2021 e pubblicato in data 8.4.2021 su istanza della società con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento Controparte_1
della somma di euro 10.235,33, oltre interessi e spese della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante da contratti di finanziamento e di apertura di linea di credito, intercorsi tra l'odierna opponente e la società
DO Banca S.p.a..
2. Parte opponente ha articolato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento di quanto sopra esposto: - revocare il decreto ingiuntivo n.
639/2021 del 08.04.2021 notificato in data 03.05.2021, per i motivi dedotti in narrativa, ovvero perché la sig.ra nulla più deve in relazione al contratto di finanziamento Parte_1
n. 20173302730711 e al contratto di apertura di linea di credito n. 20173302730701 conclusi con la società DO Banca S.p.A. posto che il relativo debito è stato estinto in data
05.11.2018 dalla sig.ra (figlia della sig.ra che si è assunta il debito, Parte_2 Pt_1
n.d.r.) per effetto del puntuale pagamento della somma pari ad € 4.420,00= (Euro quattromilaquattrocentoventi/00=), mediante effetti cambiari incassati tutti dalla società
DO Banca S.p.A., oggetto dell'accordo transattivo stragiudiziale raggiunto con la società quale mandataria della società DO Banca S.p.A.; - il tutto, con vittoria CP_2
di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
3. Si è costituita in giudizio la società opposta, articolando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 639/2021, R.G. n. 1167/2021, del 27/03/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 639/2021, R.G. n. 1167/2021, del 27/03/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al Parte_1
2 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1
risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
4. Con ordinanza in data 8.9.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cod. proc. civ, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
1.1. È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt.
633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993, Cass. n. 1552/1995),
"continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991,
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez.
III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.2. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli
3 una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009,
n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718;
Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre
1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app.
Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
1.3. Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo
2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I,
19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924;
Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre
4 2013, n. 11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez. III,
09 ottobre 2012, n. 18814).
1.4. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).” (cfr. Cassaz. civile,
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio
2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno
2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
5 1.5. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del
27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
1.6. Di conseguenza, come ampiamente noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il recupero di crediti derivanti da contratto di finanziamento bancario, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta formale nel giudizio di opposizione ma attrice sostanziale, che deve comunque dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto posto a base della domanda), nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto (cfr. per la giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale Firenze sez. III, 18/10/2021, n. 2609), mentre spetta, invece, all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2. Non risultano anzitutto specificamente contestate, richiamati i princìpi enunziati dalla condivisibile e prevalente giurisprudenza di legittimità e merito (cfr., ex aliis,
Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n. 5478), la sussistenza del contratto di cessione dei crediti per cui è causa all'odierna opposta né l'inclusione dei suddetti nelle intervenute cessioni in blocco.
3. Ciò posto, parte opponente eccepisce, quale convenuta sostanziale, l'estinzione dei crediti vantati da per essere intervenuta una transazione con Controparte_1
mandataria della società cedente DO Banca S.p.A., in epoca CP_2
6 antecedente alla cessione dei ridetti crediti, alla stregua della scrittura privata prot.
n. 44539 del 3.9.2015, di cui sostiene l'esatto adempimento Parte_1
attraverso l'incasso da parte di DO Banca S.p.A. degli effetti cambiari ivi contemplati, per la somma totale di euro 4.420,00, il cui pagamento deduce essere stato convenuto dalle parti a tacitazione di ogni pretesa dell'istituto di credito nei confronti di . Parte_1
4. A fronte del ridetto fatto estintivo dell'avversa pretesa, asseverato secondo il disposto dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., dal convenuto sostanziale mediante produzione dell'accordo stragiudiziale e degli effetti cambiari che ne costituiscono l'adempimento, parte opposta, attrice sostanziale, nulla ha specificamente dedotto sul punto né in sede di comparsa di risposta né nelle udienze e nelle note di trattazione scritta attraverso cui si è svolto il giudizio, non avendo peraltro depositato la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ..
La prima specifica controdeduzione che si confronta con l'eccezione di Parte_1
si rinviene, infatti, solo in sede di comparsa conclusionale, ove
[...] CP_1
[...]
- non contesta la stipulazione dell'accordo stragiudiziale;
- deduce che DO non ha approvato l'accordo;
- non contesta l'incasso da parte della cedente DO degli effetti cambiari;
- deduce il ritardo di nell'adempimento del menzionato accordo;
Parte_1
- deduce che oggetto dell'intervenuto negozio è solo l'impegno di Parte_1
a corrispondere l'acconto sul maggior dovuto, che si desumerebbe dall'inserzione nella scheda contrattuale dell'acronimo A.M.D., ciò non escludendo che il creditore potesse domandare il pagamento di ulteriori somme ritenute dovute dalla debitrice.
7 5. Rileva in primo luogo il Tribunale la tardività delle suddette allegazioni dell'attore sostanziale, non consegnate né nella comparsa di risposta né nella non depositata memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., né svolte in sede di udienza di prima comparizione e trattazione e nelle udienze successive.
Tanto determina, maturate ormai le preclusioni processuali, un vulnus al diritto di difesa del convenuto sostanziale che, a fronte dell'allegazione circa il carattere di acconto sul maggior dovuto e della intempestività di Parte_1
nell'adempimento del menzionato accordo, non ha la possibilità di svolgere le allegazioni e di indicare i mezzi di prova stimati necessari in conseguenza di quanto dedotto da parte attrice sostanziale per la prima volta in comparsa conclusionale.
6. Ciò posto, osserva comunque il Tribunale che non contesta che la Controparte_1
cedente DO abbia incassato gli effetti cambiari corrisposti in adempimento dell'accordo, per l'importo ivi pattuito, di cui anche deduce la contabilizzazione, ciò che dunque rende non rilevante la dedotta mancata approvazione dell'accordo da parte della stessa cedente.
7. Quanto al ritardo nell'adempimento da parte dell'odierna opponente,
l'allegazione risulta, oltre che tardiva, del tutto generica.
8. Con riguardo all'affermazione secondo cui oggetto dell'accordo sarebbe solo l'acconto sul maggior dovuto, dal tenore testuale della scheda contrattuale emerge come con la sottoscrizione della stessa le parti abbiano inteso “definire la pratica” mediante la corresponsione della somma di euro 4.420,00, secondo le modalità di pagamento ivi indicate, corresponsione effettivamente avvenuta come non contestato.
Non è inoltre persuasiva la considerazione che le parti avrebbero stipulato, secondo la ricostruzione di un accordo stragiudiziale avente per suo Controparte_1
esclusivo oggetto la determinazione di un acconto, impregiudicato il diritto del creditore di domandare il pagamento di tutte le ulteriori somme ritenute dovute,
8 interpretazione che è suscettibile di privare di concreto effetto dispositivo il menzionato negozio, in senso difforme rispetto ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1366 e 1367 cod. civ..
D'altronde, pur a fronte del lessico contrattuale deponente nel senso della
“definizione” della pretesa creditoria, contestualmente oggetto di riconoscimento da parte del debitore, l'impiego del mero acronimo “A.M.D.”, di cui parte opposta non offre tempestiva asseverazione alcuna, non è concludente nel senso di circoscrivere l'accordo stragiudiziale alla sola determinazione di un acconto.
9. Conclusivamente, in considerazione della dimostrazione del suddetto fatto estintivo dell'obbligazione, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Le spese di giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore dei procuratori di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 639/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge ogni altra domanda;
9 3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, Controparte_1
in favore di , delle spese del giudizio che liquida in euro 145,50 per Parte_1
esborsi e in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
4. dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore degli avv.ti Mauro
Ermini e Marco Valeau, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in data 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
10