Ordinanza cautelare 6 luglio 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/10/2023, n. 15457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15457 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 15457/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08412/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8412 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Matano, Nicola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva e, comunque, concessione di idoneo rimedio cautelare:
- del verbale del 5 maggio 2023, notificato alla ricorrente in pari data, mediante il quale la commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici per l'ammissione al concorso pubblico per l'assunzione di n. 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto della Polizia di Stato – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “concorsi ed esami” del 22 marzo 2022, ha espresso giudizio di non idoneità, con conseguente esclusione dal concorso, della candidata -OMISSIS-,
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto, consequenziale e comunque non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 12 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con ordinanza del-OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, esclusa dal concorso in epigrafe per “-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 13, lett. a), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198”, disponendone l’ammissione alle successive fasi concorsuali;
rilevato che, così come documentato dall’amministrazione con relazione versata in atti il 15 settembre 2023, la ricorrente, pur ammessa con riserva, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, agli accertamenti attitudinali, all’esito della loro esecuzione, in data 4 agosto u.s., non è risultata idonea;
dato atto che la ricorrente non ha impugnato la nuova esclusione e, con nota in data 12 ottobre 2023, ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo che sia dichiarata la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con contestuale condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio;
ritenuto , pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
ritenuto di poter compensare le spese, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’esistenza di profili di soccombenza reciproca;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.