Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 01603/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Confortola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Piazzi 88;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- in data 8.2.2021 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-;
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- in data 1.3.2021 del Questore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- è titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata nel 2016, denunziando presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni.
In data 21.9.2020 il signor -OMISSIS- veniva segnalato all’Autorità giudiziaria della Polizia provinciale di -OMISSIS- per aver commesso, in concorso con altri, i reati previsti dall’art. 703 c.p. (“accensioni ed esplosioni pericolose”) e dall’art. 30, comma 1, lett. g), h), i), della legge n. 157/1992, in materia di caccia. La condotta oggetto di segnalazione consisteva, in particolare, nell’esercizio della caccia con mezzi vietati (fari abbaglianti dell’autoveicolo) e nell’abbattimento di due cervi di notte mediante esplosione di più colpi da un veicolo a motore e dalla pubblica via in prossimità di abitazioni.
Con nota del 26.11.2020 la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi. L’interessato produceva nel procedimento le proprie osservazioni nelle quali veniva contestata la ricostruzione fattuale dell’amministrazione.
A conclusione del procedimento, a Prefettura di -OMISSIS- adottava il provvedimento n. -OMISSIS- con il quale faceva divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi e munizioni.
Il provvedimento di divieto si fonda sul “ragionevole convincimento” che il signor -OMISSIS- “sia persona capace di abusare delle armi e comunque non affidabile circa il corretto uso delle stesse” e sulla necessità di adottare una misura di natura cautelare “a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio faunistico dello Stato”.
In seguito, la Questura di -OMISSIS-, sul presupposto del provvedimento adottato dal Prefetto di -OMISSIS-, con provvedimento n. n. -OMISSIS- revocava al signor -OMISSIS- anche la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il signor -OMISSIS- ha impugnato entrambi i provvedimenti affidando il ricorso a quattro motivi.
Con il primo motivo, rivolto nei confronti del provvedimento prefettizio, lamenta la violazione delle garanzie procedimentali non avendo l’amministrazione valutato le ragioni difensive esposte dal ricorrente nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
Con il secondo motivo, rivolto sempre verso il provvedimento prefettizio, contesta la violazione dell’art. 39, comma 1, del r.d. n. 773/1931, concernente la facoltà per il Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, in quanto non sarebbero state esternate le ragioni del divieto, limitandosi a recepire quanto affermato dal Corpo di Polizia giudiziaria.
Con il terzo motivo, interposto verso il provvedimento della Questura, contesta la corretta applicazione degli art. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, in quanto la revoca sarebbe stata disposta in elusione delle predette disposizioni, bensì facendo unicamente riferimento al provvedimento prefettizio. Inoltre, si precisa, che il Questore di -OMISSIS- avrebbe erroneamente fatto applicazione degli artt. 11 e 43 cit. poiché la materia sarebbe disciplinata da una normativa speciale costituita dall’art. 32 della legge n. 157/1992.
Con il quarto motivo, rivolto sempre nei confronti del provvedimento della Questura, denuncia il difetto di motivazione e l’erroneo richiamo, ivi contenuto, alla disciplina dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con un atto di stile.
All’udienza del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
I primi due motivi possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione.
Le censure non sono fondate.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
L’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, prevede che laddove il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento presenta memorie scritte e documenti “l’amministrazione ha l’obbligo di valutar[l]e ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.
Le due disposizioni garantiscono la partecipazione nel procedimento del soggetto interessato all’adozione dell’emanando provvedimento il quale ha facoltà di presentare memorie nel corso del procedimento.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza le disposizioni degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 sulla partecipazione procedimentale sono funzionali ad una più compiuta istruttoria e alla migliore rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi e quindi non sono volte ad assicurare il contraddittorio tra l’interessato e l’amministrazione sulle rispettive posizioni come avviene nel processo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.3.2023, n. 2757).
Peraltro, l’art. 10 cit. pone in capo all’amministrazione unicamente un obbligo di valutazione e non già di confutazione. Non si richiede in altri termini (a differenza di quanto prevede il successivo art. 10-bis) che si dia contezza nel provvedimento finale, sia pur in forma sintetica e non analitica, delle ragioni per le quali le osservazioni dell’interessato non siano state accolte.
Se le conclusioni finali cui è addivenuta l’amministrazione siano, o meno, corrette alla luce della tesi e degli elementi forniti dal ricorrente, è questione che può essere esaminata, con le garanzie del pieno contradditorio, nel processo a mezzo e nei limiti dell’esame dei motivi di ricorso che vengono proposti.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha assicurato la partecipazione dell’interesse nel procedimento comunicando l’avviso del procedimento in cui si è indicata la ragione per la quale sarebbe stato adottato il provvedimento di diniego.
L’interessato ha potuto presentare le proprie osservazioni di segno contrario al contenuto del preannunciato provvedimento negativo che l’amministrazione, come risulta dal provvedimento gravato, ha valutato.
L’amministrazione non era tenuta né a confutare le osservazioni dell’interessato né a confutarle in modo analitico, ma doveva unicamente valutarle. E nel provvedimento finale l’amministrazione, sebbene non abbia preso posizione sui vari punti delle osservazioni dell’interessato, ha valutato quest’ultime ritenendole tuttavia inidonee a sovvertire quanto preannunciato nella comunicazione di avvio del procedimento con una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale.
Può dunque affermarsi che le garanzie partecipative dell’interessato sono state rispettate in quanto l’amministrazione ha fondato, sotto il profilo fattuale, il provvedimento finale proprio sulla segnalazione del Corpo della Polizia provinciale di -OMISSIS- oggetto della comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai quali fatti ha raccolto il contributo istruttorio dell’interessato e non già su altre ragioni nel quale caso sarebbe stata necessaria una comunicazione integrativa.
Fermo quanto sopra, ad avviso del Collegio l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere conferitole dall’art. 39 del r.d. n. 773/1931.
Il fondamento normativo del provvedimento impugnato è costituito dall’art. 39 del r.d. n. 773/1931 ai sensi del quale “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne…”.
La disposizione attribuisce al Prefetto un ampio potere discrezionale nel disporre il divieto di detenzione di armi al fine di evitare che tali armi possano essere usate da persone “ritenute capaci di abusarne”.
La valutazione del Prefetto in ordine al pericolo di abuso delle armi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa e quindi laddove sussistono elementi idonei ad evidenziare, sulla base degli atti istruttori, l’eccesso di potere sotto il profilo, in particolare, dello dell’errore di fatto, dello sviamento logico e della contraddittorietà (cfr. il precedente della Sezione 12.6.2023, n. 1458).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato si fonda sulla ricordata segnalazione del 21.9.2020 da cui emergono fatti di reato idonei a giustificare la misura del divieto di detenzione di armi ed esplosivi. In particolare, l’esplosione di colpi all’interno di un’auto, di notte e in prossimità di abitazioni, giustificano una valutazione prognostica sulla capacità dell’interessato di abusare delle armi oltre la finalità della caccia consentita.
Del resto, tali circostanze non possono ritenersi smentite dalla sentenza n. 173/2023 del Tribunale di -OMISSIS-, depositata in giudizio, con cui si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’interessato essendosi i reati, a questi ascritti, estinti per intervento pagamento dell’oblazione. Difatti, la sentenza penale non incide sulla vicenda fattuale contestata, ma al contrario la presuppone come esistente.
Ne consegue che la valutazione discrezionale compiuta dall’amministrazione risulta immune dai vizi denunciati.
Del pari infondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso.
La valutazione discrezionale della Questore che ha condotto alla revoca del porto d’armi per uso caccia si fonda sul provvedimento di divieto adottato dalla Prefettura e quindi sui fatti e sulle valutazioni ivi contenute.
Sebbene la motivazione della revoca sia avvenuta per relationem (art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990), le stesse circostanze che hanno giustificato il divieto di detenzione sono a maggior ragione idonee a giustificare anche la revoca del porto d’armi.
Per questa ragione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non assume rilievo la disciplina speciale sulla revoca del porto d’armi per uso caccia, contenuta nell’art. 32 della legge n. 157/1992, in quanto la revoca è stata giustifica non già per la violazione delle disposizioni sulla caccia bensì per il peculiare contesto temporale e fattuale in cui si è consumata la condotta imputata all’interessato.
Alla luce delle argomentazioni su esposte, il Prefetto ha correttamente emesso il provvedimento di divieto di detenzione delle armi e, conseguentemente, la Questura ha legittimamente adottato la revoca del porto d’armi che costituisce peraltro “atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2022 n. 11575).
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, nonché della costituzione di stile del Ministero dell’Interno che non ha svolto attività difensionale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribuna le Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.