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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU AL, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1392/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, Via Verdi n. Parte_1
3, presso lo studio dell'avv. Maddalena Lombardi, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, Viale dell'RS Loc. Folcara, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Passalacqua, Iosè GU e Maria Rosaria Marrocco, in virtù di delega in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 414 c.p.c., Parte_1 esponendo di essere dipendente dell' e del Controparte_2
1 dal 01.09.1993, assegnato con D.D. n. 111 del Controparte_1
07.02.2022 al polo didattico di Frosinone, inquadrato nella categoria EP, posizione economica EP4, con mansioni di responsabile del settore Affari generali.
Ciò premesso, ha sostenuto che:
- dal 09.08.2000 la classificazione del personale è distinta in quattro categorie, A,B,C,D, differenziate in base al diverso grado di autonomia Con nello svolgimento dele mansioni affidate, laddove alla categoria appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da un grado di autonomia relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale e da un grado di responsabilità relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti;
(la base teorica delle conoscenze è acquisibile con il conseguimento della laurea e l'abilitazione professionale ovvero della laurea e una particolare qualificazione professionale);
- con delibera del Consiglio di amministrazione del 21.02.2018 ha assunto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo, svolto sino al 14.09.2021, cessato per intervenute dimissioni;
- che il suddetto incarico era stato precedentemente rivestito da Per_1
dirigente a tempo determinato, e poi dal Dott.
[...] Persona_2
Con funzionario di categoria in sostituzione del Dirigente Pt_2
, quest'ultimo collocato in aspettativa con decreto direttoriale n.
[...]
42 del gennaio 2018;
- dal 2018 al 2021, nell'espletamento di detto incarico, con piena autonomia organizzativa e decisionale, ha provveduto all'aggiornamento del piano entro il 31 agosto 2018, nonché agli ulteriori aggiornamenti annuali, svolgendo inoltre una vesta serie di attività connesse;
- in particolare, ha verificato gli obblighi di pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; ha attuato per il personale universitario di Cassino delle
2 raccomandazioni formulate alle università dall'ANAC con delibera n.
1208 del 22 Novembre 2017, concernenti i vari ambiti della ricerca, didattica, personale docente, enti partecipati, attività esternalizzate,
Spin-off; (nota del 05 Aprile 2018); ha risposto ai quesiti nella veste di
RPCT; ha assegnato gli obbiettivi programmati nei piani della performance coerenti con la prevenzione della corruzione e della trasparenza, specie nelle aree, maggiormente esposte a rischio corruzione;
ha individuato e comunicato a tutti gli uffici di referenza i criteri indicati dall'ANAC per il reclutamento dei docenti, sulle modalità di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel caso di affidamento diretto, agli uffici del settore bilancio, settore tecnico ed ai dipartimenti;
ha provveduto alla attuazione del regolamento Spin- off, sulla disciplina dei conflitti di interesse e le incompatibilità del personale universitario coinvolto nella attività di spin-off; ha fornito agli uffici tutte le indicazioni necessarie sul conflitto di interesse e incompatibilità dei componenti nelle commissioni giudicatrici;
fornito agli uffici interessati i moduli di autodichiarazione per i componenti delle commissioni per l'accertamento dei conflitti di interesse tra componenti delle commissioni e candidati;
ha promosso in data
18.05.2018 la partecipazione attiva del personale universitario, studenti, organizzazioni sindacali e stalkeholders, mediante consultazione pubblica, all'aggiornamento del piano triennale per la corruzione e trasparenza;
ha richiesto al personale responsabile delle posizioni organizzative apposite relazioni sulla attuazione delle misure di prevenzione, dallo stesso vagliate ed esaminate;
ha istruito pratiche per gli organi accademici (senato e consiglio) per l'approvazione del patto di integrità. (Documento necessario ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 190/2012 quale strumento ulteriore di trasparenza e legalità); si è occupato di una istruttoria seguita ad una segnalazione ai sensi della legge 30 Novembre 2017 n. 179; ha espletato riunioni periodiche con il gruppo di supporto;
ha prestato attività informativa agli uffici interessati, anche attraverso corsi di formazione;
ha redatto
3 le relazioni annuali sui risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;
si è occupato dello studio di tutte le normative di riferimento;
ha curato la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- che durante il 2021 ha curato la presentazione dell'aggiornamento del piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023, nonché la redazione del Decreto Rettoriale del 10 Marzo 2021 per l'emanazione del piano triennale, ha predisposto il regolamento reclami e segnalazioni con relativa modulistica, il regolamento
“Whistleblowing”, il regolamento servizio ispettivo d'Ateneo, gli adempimenti vari per l'istituzione del servizio ispettivo di Ateneo;
- tali attività sono sempre state attuate in via esclusiva dal ricorrente, non essendo prevista in pianta organica l'istituzione di un apposito ufficio anticorruzione, nonostante le sue reiterate richieste;
- che a norma dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come novellato dall'art. 41, comma 1 lett. F) del decreto legislativo 97/2016
“l'organo di indirizzo individua il RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, anzi tra i dirigenti di prima fascia e/o equiparati. Il RPC deve essere un dirigente amministrativo di ruolo, di prima fascia in servizio, con adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento,
e deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva. La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere motivata”;
- che nello specifico ambito universitario, l'ANAC, con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha ribadito espressamente che: “Nelle
RS, pertanto, l'incarico di RPCT può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni
4 dirigenziali, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo nonché le funzioni, in quanto compatibili, previste all'art. 16 del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 2, co. 1, lett. n) e o) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario». Vi sono atenei che presentano un organico in cui le figure dirigenziali risultano molto ridotte o in cui vi è la sola presenza del direttore generale come figura apicale. In tali realtà, si verifica, di conseguenza, lo svolgimento di più ruoli ad interim da parte dei dirigenti anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo. Qualora la nomina del RPCT ricada su uno di detti dirigenti
o sul direttore generale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni”;
- che l'incarico era stato affidato al non per carenza di figure Parte_1 dirigenziali, attesa la presenza in organico del Dirigente Dott. Pt_2
, distaccato all'Aquila e poi assegnato con DD n. 43 del 2020 al
[...] comando della;
Parte_3
- per lo svolgimento delle sue funzioni a è stata erogata Parte_1
l'indennità di risultato per l'esercizio del 2020 nella misura del 26% della retribuzione di posizione, pari ad € 3.145,67 e con DD n.
96/2020 gli è stata riconosciuta l'indennità di risultato della fascia A;
- con DD n. 647 del 24.10.2018 è stato nominato Direttore Generale
Vicario, con la funzione della sostituzione del direttore generale per l'area bilancio e quella delle attività legali, affari generali e attività contrattuali, area qualità e ufficio offerta formativa, mentre per gli ulteriori ambiti veniva nominato quale vicario il Dott. Persona_3
5 assumendo loro la responsabilità per tutte le incombenze CP_4 del direttore generale in caso di sua assenza;
- a seguito di richiesta di trasferimento l'incarico di Vicario del direttore generale, fino ad allora svolto dal , veniva affidato all'Avv. Parte_1
Iosè GU, dirigente di seconda fascia presso l'RS, dal
01.01.2022.
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 52 del D. Lgs 165/2001, sostenendo di aver svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, riconducibili al profilo di dirigente, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello spettante in virtù delle mansioni superiori effettivamente svolte.
Sulla base di tali premesse ha quindi concluso chiedendo al giudice di:
“accertare e dichiarare che le funzioni svolte dal ricorrente dal 21.02.2018 al
14 Settembre 2021, in forza della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza dell'Ateneo di Cassino, così come indicate nella premessa in fatto sono da ritenersi superiori a quelle d inquadramento contrattuale in quanto riconducibili, a funzioni dirigenziali, con conseguenziale diritto del ricorrente al trattamento economico differenziale corrispondente;
ACCERTARE E DICHIARARE, che le funzioni espletate dal ricorrente, in qualità di Vicario del Direttore Generale, in virtù del Decreto Direttoriale n.
647 del 24.10.2018, così come indicate nella premessa in fatto per il periodo dal 24.10.2018 al 07 Febbraio 2022, sono da ritenersi superiori a quelle di inquadramento contrattuale in quanto riconducibili a funzioni dirigenziali di afferenza del Direttore Generale, con conseguenziale diritto del ricorrente al corrispondente trattamento economico differenziale;
CONDANNARE l' , Controparte_5 in persona del Rettore legale r. p. t., alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per il periodo su specificato dal
21.02.2018 al 14 Settembre 2021 tra la retribuzione percepita e quella
6 spettante per diritto ovvero categoria “EP”- posizione economica “EP4”(area amministrativa gestionale), e il trattamento economico anche parametrato sulla quota di risultato percepita dal personale dirigente in essere presso
l'Ateneo di Cassino e/o dal Direttore Generale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati dal dì del dovuto e sino al soddisfacimento effettivo, nonché a provvedere al conseguente adeguamento della contribuzione previdenziale corrispondente alle superiori attribuzioni.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione al pagamento delle spese e compensi di giudizio oltre IVA e cpa e rimborso forfettario spese generali. Con ogni riserva e salvezza.”
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5 resistendo alla domanda attorea ed eccependo in via preliminare:
- la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, avendo ad oggetto la richiesta di differenze retributive per aver disimpegnato mansioni superiori e mancando nel petitum l'esatta indicazione della somma rivendicata;
- l'improcedibilità della domanda per mancata integra costituzione del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l' , avendo, CP_6 invece, controparte richiesto il riconoscimento del trattamento contributivo sulle eventuali differenze retributive;
- la nullità della domanda, a fronte della mancata allegazione del CCNL di riferimento relativo all'inquadramento attuale del ricorrente, tale da ostacolare il diritto di difesa della resistente.
Nel merito, ha poi sostenuto che:
- Il nominato RCPT. Dott. stante la rilevata incompatibilità con Per_2 tale incarico per essere responsabile del settore del personale dell'ateneo, cessava dal ruolo, e veniva sostituito con D.D. n. 418 del Con 20.03.2018 dal , individuato tra le figure di categoria in Parte_1 quanto l'unico dirigente di ruolo dell'amministrazione, identificato nella persona del Dott. , era in posizione di comando presso altra Pt_2 amministrazione;
7 - con successivo D.D. n. 668 del 31.10.2018 il ricorrente è cessato dal settore qualità, venendo preposto alla posizione organizzativa “Settore
Affari Generali”, proseguendo l'incarico di RPCT;
- Nello svolgimento di suddetto incarico si è avvalso di un Parte_1 gruppo di supporto organizzativo, nominato con D.D. n. 604 del
25.09.2018; Con
- In quanto facente parte della categoria ed essendo titolare di una posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 76 del CCNL di comparto è stata corrisposta una indennità di posizione e di risultato, avendo raggiunto gli obiettivi assegnati annualmente, sia in merito all'incarico di RPCT sia per i compiti relativi alla posizione organizzativa rivestita;
- Con D.D. n. 674 del 24.10.2018 è stato nominato vicario del direttore
Generale, per la sostituzione delle sue funzioni, senza oneri aggiuntivi per l'RS e sempre considerata l'assenza di personale dirigenziale, limitandosi ad apporre, laddove necessario, le firma quale delegato, rispetto a percorsi decisionali già vagliati dal Direttore
Generale, trattandosi quindi di mera attività esecutiva;
- Per gli incarichi aggiuntivi (RCPT e Vicario del Direttore Generale) veniva rideterminata la pesatura dei carichi di lavoro, riconoscendo la superiore fascia A per la graduazione dell'indennità di posizione.
Alla luce della ricostruzione fattuale esposta, la parte resistente ha dunque rivendicato la corretta applicazione della legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, nella individuazione del RPCT, poiché la scelta tra i Dirigenti non costituisce un criterio esclusivo, prevedendo che “di norma” ricada tra i dirigenti, potendo essere scelto tra i dipendenti con posizione organizzativa, purché supportato da adeguata motivazione, che nel caso di specie risiede nella mancanza in organico di personale dirigenziale.
Ha dunque concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
All'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, e all'esito dell'istruttoria orale, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione, con termine alle parti per
8 note scritte difensive. All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa.
***
La domanda non è fondata e va respinta.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di nullità per indeterminatezza della domanda, basata sulla mancata indicazione della esatta somma delle differenze retributive richieste, è del tutto infondata, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto introduttivo si produce nel momento in cui, dalla lettura dello stesso, ed attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia comunque individuabile con esattezza la pretesa dell'attore, da intendersi come comprensiva del petitum e della causa petendi, e questa risulti viceversa assolutamente indeterminata, e che dunque sia leso il diritto di difesa della parte convenuta. Infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore
e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass.
08.2.2011 n. 3126, che richiama precedenti pronunce).
Altresì nel caso in esame sono identificabili con esattezza sia il petitum che la causa petendi, ovvero la richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello di inquadramento superiore, con conseguente richiesta di pagamento delle differenze retributive;
inoltre sebbene le somme non siano esattamente individuate, ciò non può determinare la nullità dell'atto, laddove il lavoratore “abbia esposto completamente i titoli sufficienti per la quantificazione della domanda, come, nel caso di richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte, l'esatta
9 specificazione di queste ultime, essendo lo svolgimento di mansioni superiori sufficiente a fondare, ai sensi dell'art. 36 cost, il diritto del lavoratore alle differenze predette, anche in mancanza di previsioni della disciplina collettiva.” (Sez. L, Sentenza n. 8456 del 18/11/1987), in tal modo potendosi superare la mancata indicazione di conteggi analitici riferiti alle tabelle del CCNL di riferimento.
Parimenti, risulta infondata l'eccezione di nullità per difetto di allegazione del CCNL di riferimento, relativo all'inquadramento del ricorrente, sia perché, come rilevato dalla controparte, esso risulta tra gli allegati, indicato al n. 17 dell'indice ( ccnl 2016-2018), e, sebbene come eccepito dalla resistente, manchi il documento relativo al successivo 2020, occorre ribadire che, con riferimento al pubblico impiego, il contratto collettivo sottoscritto dall' deve intendersi direttamente conoscibile dal giudice, CP_7 al pari delle norme di legge (cfr. ad esempio Cass. n. 12113 del 13 aprile
2022).
Inoltre, parte resistente ha eccepito il “difetto di contraddittorio”, stante la mancata chiamata in giudizio dell' , individuato come litisconsorte CP_6 necessario, sulla base della esplicitata domanda di riconoscimento del trattamento contributivo spettante alla luce delle mansioni superiori svolte.
Sul punto, premesso che la suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore,
a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre
l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' ” ( Cass. N. CP_6
11730 del 02.05.2024), e che dunque non necessariamente l'accertamento dell'omissione contributiva costituisce il presupposto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' deve comunque respingersi CP_6
l'eccezione per come formulata dalla resistente, considerando che la mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario non determina comunque in alcun modo l'inammissibilità o l'improcedibilità della
10 domanda azionata, costituendo invece esclusivamente il presupposto per l'esercizio del potere-dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, in ogni stato del giudizio.
Alcuna ipotesi di nullità del ricorso introduttivo può dunque ravvisarsi nel caso di specie e la domanda va esaminata nel merito.
***
Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale e dunque a un livello di inquadramento superiore rispetto a quello attribuito dal datore di lavoro del Controparte_5 [...]
identificato nella categoria EP del CCNL applicato al rapporto, CP_1 nel periodo dal 21.02.2018 al 14.09.2021, nonché la conseguente condanna dell'amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle maggiori somme spettanti in virtù di tale presupposto.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto la natura dirigenziale delle mansioni svolte sulla base del conferimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, disposto con delibera del
Consiglio di amministrazione del 21.02.2018 e svolto fino alla data di dimissioni, nonché dell'incarico di Direttore Generale vicario, conferito con
Decreto Direttoriale n. 647 del 24.10.2018.
Al fine di fornire un inquadramento giuridico della fattispecie, va ricordato che, per ciò che attiene al pubblico impiego contrattualizzato, a cui è riconducibile il rapporto di lavoro in oggetto, la norma che disciplina l'obbligo del datore di lavoro di assegnare il lavoratore alle mansioni per cui
è stato assunto va individuata nell'art. art. 52 del d.lgs. 165/2001, secondo cui il dipendente pubblico “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive.
In attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., infatti, le progressioni fra aree avvengono
11 esclusivamente tramite concorso pubblico e anche all'interno della stessa area le progressioni devono avvenire tramite selezione pubblica.
Pertanto, al di fuori di ipotesi di vacanza di posto in organico e di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, mentre si considera svolgimento di mansioni superiori, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni,
con conseguente diritto alla differenza di trattamento economico della qualifica superiore.
Come più volte affermato da costante giurisprudenza di legittimità, nonostante la nullità o l'assenza di un atto formale di assegnazione, e a prescindere dall'impossibilità per il dipendente pubblico di ottenere in via stabile il riconoscimento della qualifica superiore in assenza di procedure concorsuali, lo stesso conserva comunque, in caso di assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica riconosciuta e al di fuori dei casi consentiti, il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost (ex multis Cass. SS.UU. 11.12.2007, n.
25837).
Occorre dunque vagliare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente al fine di verificare l'effettiva riconducibilità alla categoria superiore, al fine di stabilire la fondatezza della domanda di condanna al pagamento del trattamento economico ad essa relativo.
Al fine di determinare poi l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento rivendicato dal ricorrente, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 22.11.2019 n.
30580), e valevole anche con riferimento ai rapporti di pubblico impiego, occorre impostare l'indagine secondo un procedimento logico giuridico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell' accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
nell' individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato di tali due indagini.
12 Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni
(art. 52 co. 3 d.lgs. n. 165 del 2001 che ripete la formulazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del
1998) con la conseguenza che a tal fine il giudice deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. da ultimo, Cass. 19.6.2020 n. 12039, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Chiariti tali presupposti, proprio al fine di evidenziare i passaggi del procedimento logico giuridico sopra descritto, deve precisarsi che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, per l'impiego privato così come per quello pubblico, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass.
21.5.2003, n. 8025).
***
Nel caso di specie, risulta incontestato tra le parti che il ricorrente, nel Con periodo di interesse, era inquadrato nella categoria contrattuale
In particolare, in primo luogo il ricorrente fonda la propria pretesa sostenendo che il conferimento dell'incarico di RPCT, (avvenuto con delibera del 21.02.2018) ed il conseguente svolgimento dei compiti che esso comporta, in quanto “di norma” ruolo affidato al personale dirigenziale, costituisca un sufficiente presupposto per ritenere provato lo svolgimento di mansioni di natura dirigenziale, e in secondo luogo sull'attribuzione del ruolo di Direttore generale Vicario.
13 Va tuttavia rilevato, in via preliminare, che il ricorso si apprezza carente con riferimento all'allegazione puntuale e specifica del confronto tra le mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza e quelle riconducibili alla categoria rivendicata.
Il ricorso introduttivo, infatti, pur richiamando la declaratoria relativa alla qualifica EP posseduta dal ricorrente, non evidenzia poi i tratti distintivi di tale categoria e i profili che la distinguono da quella dirigenziale, al fine di chiarire in che modo le mansioni dedotte vadano ricomprese in tale ultima funzione.
La parte ricorrente si limita dunque a sostenere di aver svolto funzioni di
“reggenza” di un ufficio, senza ulteriormente specificare sotto quali profili tali responsabilità fuoriescono dalla declaratoria della categoria di appartenenza per rientrare nell'ambito della qualifica dirigenziale. Non risulta specificato, alla luce della declaratoria per la categoria EP che comunque comporta la possibilità di assumere responsabilità elevate e di essere preposti alla risoluzione di problemi complessi, in che modo le mansioni dedotte e i ruoli di RPCT e di Direttore Vicario non siano riconducibili a tale declaratoria e si caratterizzino per un quid pluris proprio ed esclusivo della funzione dirigenziale.
Occorre comunque esaminare il ricorso nel merito per ciò che attiene ai profili dedotti, e agli incarichi che ha assunto nel periodo dal Parte_1
2018 al 2021.
***
Ciò chiarito, al fine di vagliare con completezza la domanda articolata occorre procedere al raffronto necessario tra le declaratorie che descrivono le mansioni proprie della categoria EP di appartenenza e quelle riconducibili alla qualifica dirigenziale.
La parte ricorrente ha riportato la declaratoria secondo cui, ai sensi della
Tabella A del CCNL Comparto RS del 09.08.2000, appartengono alla categoria EP i lavoratori che “svolgono attività caratterizzate da un grado di autonomia relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale e da un grado di responsabilità relativo alla
14 qualità ed economicità dei risultati ottenuti;
(la base teorica delle conoscenze
è acquisibile con il conseguimento della laurea e l'abilitazione professionale ovvero della laurea e una particolare qualificazione professionale).”
L'art. 71 del CCNL del comparto università per il quadriennio normativo
2006-2009 precisa che il lavoratore appartenente alla categoria EP (elevata professionalità) “costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto, esso rappresenta un'area di particolare interesse sotto il profilo contrattuale.
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che richiedono l'iscrizione a ordini professionali, tale personale svolgerà la propria attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle Co conseguenti responsabilità.
3. Agli che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli
Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al
r.d. n.1578/33. Le singole Amministrazioni provvederanno con proprio
Regolamento ad attuare detta disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l'attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri EP.
Inoltre in base all'art. 75 del medesimo CCNL “Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.”
Gli appartenenti alla categoria delle Elevata professionalità svolgono dunque incarichi che comportano l'assunzione di responsabilità gestionali
15 di posizioni organizzative complesse, sulla base di elevate conoscenze, e possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni particolari, che richiedono anche, per la loro esplicazione, l'iscrizione ad albi professionali, con assunzione di responsabilità del proprio operato. Emerge dunque un profilo professionale particolarmente elevato, compatibile con lo svolgimento di incarichi di direzione di strutture organizzative e con l'assunzione di qualificate responsabilità, anche nella gestione del personale o di natura tecnica e altamente specializzata.
Per ciò che attiene invece all'individuazione della funzione dirigenziale e dei suoi tratti distintivi, può farsi riferimento all'art. 17 del d.gls. 165/2001 per cui “I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
16 e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti”.
La funzione dirigenziale si caratterizza dunque per la prevalente e tendenzialmente esclusiva attività di gestione ed organizzazione relativa a più uffici, con connessi poteri di controllo, di spesa e di acquisizione delle entrate, oltre che dalla responsabilità dei relativi risultati e del personale assegnato, di cui curano anche la valutazione.
Il dirigente nella pubblica amministrazione ha la funzione di attuare gli obiettivi e i programmi stabiliti dagli organi di indirizzo politico- amministrativo, incarnando tuttavia la figura del datore di lavoro con riferimento ai dipendenti inquadrati nelle categorie inferiori, e assumendosi la responsabilità connessa a tale gestione.
È poi prevista anche la possibilità che il dirigente deleghi “a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati” parte delle proprie funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma
1, ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 sopra citato, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato. La legge espressamente prevede, in tali ipotesi, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., evidenziando come lo svolgimento in via delegata di alcune funzioni dirigenziali non possa comportare – di per sé solo considerato - il riconoscimento del trattamento economico proprio del dirigente.
***
In merito alla funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'art. 1, comma 7 della legge 190/2012, come novellato dall'art. 41, comma 1 lett. F del D. Lgs 97/2012 stabilisce che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.
Dal chiaro tenore testuale della disposizione si desume che l'individuazione tra i dirigenti del responsabile non ha carattere tassativo,
17 per quanto debba avvenire “di norma”, e quindi con carattere prevalente, ma non esclusivo.
Né può trarsi un diverso convincimento delle delibere ANAC in materia, ove l'autorità, fornendo chiarimenti sul punto e con specifico riferimento alle RS (delibera n. 1208 del 22.11.2017, all. 9 ricorso), rileva come sia “altamente consigliabile” mantenere l'incarico di RPCT in capo ai dirigenti di prima fascia o equiparati, senza dunque in alcun modo escludere la possibilità di affidarlo a personale di categorie prive di qualifica dirigenziale.
Può inoltre precisarsi che la ratio della previsione che pone di norma l'individuazione del RPCT tra i dirigenti va rinvenuta nell'esigenza di garantire che la tutela della trasparenza e la prevenzione della corruzione ricada su quei soggetti con qualifica dirigenziale che, almeno potenzialmente, potrebbero risultare più idonei a garantire tali principi, in quanto meno coinvolti nei rapporti lavorativi alla luce della posizione apicale.
Inoltre, con la stessa Delibera n. 1064 del 13.11.2019 (all.to 9 ric.),
l'ANAC si pronuncia sullo specifico caso delle strutture organizzative di ridotte dimensioni, evidenziando come “in caso di carenza di pozioni dirigenziali, o ove queste siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RCPT possa essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o comunque un profilo non dirigenziale che garantisca comunque la idonea competenza. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.”.
Dalla lettura complessiva delle norme e delle interpretazioni relativa alla figura del RPCT, emerge dunque come lo svolgimento di tale funzione e la responsabilità che essa comporta non sia direttamente assimilata o assimilabile allo svolgimento di una funzione tipica della qualifica dirigenziale, ma che possa essere attribuita anche a personale di elevata professionalità ma non rientrante nella qualifica dirigenziale.
18 Nel caso di specie, per quanto pacificamente emerso dalla documentazione in atti, l'attribuzione dell'incarico a appare Parte_1 legittima – in quanto la norma espressamente contempla la possibilità di attribuirlo a personale non dirigenziale - e motivata dall'assenza di personale con qualifica dirigenziale (in quanto , dirigente di Parte_2 ruolo in servizio al momento della nomina di quale RPCT, si Parte_1 trovava in aspettativa).
Deve in conclusione escludersi, sullo specifico punto, che la mera attribuzione dell'incarico di RPCT e lo svolgimento delle relative funzioni possano costituire di per sé soli il presupposto di fatto – nei termini sopra chiariti – per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale e dunque per fondare l'accoglimento della domanda.
Dall'istruttoria non è comunque emersa evidenza dello svolgimento di funzioni prettamente e prevalentemente dirigenziali da parte del ricorrente, in quanto l'incarico di RPCT può dirsi limitato al raggiungimento di determinati obiettivi, circoscritti all'ambito del progetto affidato, finalizzato esclusivamente alla prevenzione della corruzione e trasparenza, senza che questo equivalga alla creazione di un apposito ufficio, gestito con poteri dirigenziali, secondo quanto prospettato dalla normativa sul pubblico impiego sopra richiamata.
Con riferimento all'assenza di direzione di un apposito ufficio e di esercizio di potere gestionale su altro personale, lo stesso ricorrente afferma di non essere mai stato a capo di un vero e proprio ufficio “addetto alla prevenzione della corruzione e trasparenza”, ( vedi punto 7 del ricorso “ il suddetto incarico è sempre stato espletato, per l'intero triennio, dal ricorrente, in via esclusiva, non avendo l'ateneo mai previsto in pianta organica,
l'istituzione di un apposito ufficio anticorruzione, nonostante le reiterate richieste del ”) restando tale incarico incardinato e parallelo a Parte_1 quello di responsabile del settore Affari generali.
Dunque, nello svolgimento del ruolo di RPCT, ha disposto di Parte_1 collaboratori che lo coadiuvavano nello svolgimento degli obiettivi affidati,
19 senza tuttavia fornire evidenza del ruolo posto al vertice dell'organizzazione, intesa come gestione e responsabilità delle risorse umane e finanziarie connesse.
Il teste ha confermato tale circostanza, riferendo “negli Testimone_1 anni dal 2018 al 2021 ho sempre lavorato all'ufficio tecnico, area tecnica, settore manutenzione. In questo periodo ho anche svolto mansioni di supporto al responsabile anticorruzione, io mi occupavo di predisporre dei moduli compilati online, con dei dati ( ad es. catastali, in particolare in materia edilizia per quanto attiene alla mia competenza), e li inviavo a , che Parte_1 in tale periodo era responsabile anticorruzione, es erano necessari per elaborare il piano annuale poi pubblicato sul sito dell'ateneo. Ricordo che ci confrontavamo con , in incontri periodici, e che la progetto Parte_1 lavoravano anche altri soggetti, con i quali mi coordinavo, nel senso che avendo loro maggiore esperienza mi indicavano le modalità operative più idonee.
Il ricorrente, inoltre, ha evidenziato, a supporto della propria pretesa, anche la propria nomina a Vicario del Direttore Generale, come conferito con D.D. n. 647 del 24.10.2018, in caso di assenza o impedimento del
Direttore generale, dettagliando i compiti svolti in relazione a tale funzione e sostenendo che tali incombenze fossero proprie e riconducibili a quelle della qualifica dirigenziale e comunque idonee a fondare la pretesa all'attribuzione del trattamento economico previsto per i dirigenti ai sensi dell'art. 52 d.gls. 165/2001.
Anche tali mansioni, pur apprezzate complessivamente rispetto a quanto dedotto con riferimento all'incarico di RPCT, non integrano il presupposto di operatività della norma invocata, non potendosi concludere che abbia in via di fatto svolto mansioni prevalentemente e Parte_1 continuativamente riconducibili alla qualifica dirigenziale.
Sulla base del Decreto n. 647/2018 in atti è stato infatti Parte_1 nominato Vicario del Direttore generale, insieme a Parte_4 considerata l'opportunità di prevedere due figure di vicari in grado di sostituire il predetto Direttore generale nelle sue funzioni in caso di assenza
20 o impedimento. I due vicari sono poi individuati ciascuno per una determinata area, con previsione della possibilità di reciproco scambio in caso di assenza.
La parte ricorrente ha poi allegato i provvedimenti sottoscritti in tale qualità, afferenti all'area della contrattualistica di pertinenza.
In generale deve chiarirsi, sul punto, che tale delega non può qualificarsi quale incarico di reggenza dell'ufficio, nell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, che presuppone comunque la completa titolarità da parte del reggente dell'ufficio e delle funzioni dirigenziali, seppure per un periodo temporaneo.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori -da remunerare, consequenzialmente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 -, cui è riconducibile anche l'utilizzazione costante di un medesimo dipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostituto dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente. (Cass. n. 10030 del 15/04/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, la nomina risulta circoscritta a casi eventuali di assenza o di materiale impedimento del Direttore generale che ha comunque – com'è pacifico tra le parti – mantenuto la sua funzione e le connesse responsabilità, al fine di assicurare l'operatività degli organi amministrativi dell'Ateneo.
Peraltro, tale funzione è stata anche condivisa con un altro funzionario.
La norma sopra richiamata, di cui all'art. 17 d.lgs. 165/2001, disciplina espressamente la delega di funzioni dirigenziali, ed esclude l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. al dipendente vicario, considerando che la delega si traduce nel trasferimento dal soggetto delegante al soggetto delegato non
21 della titolarità della funzione delegata, bensì della sola modalità di esercizio, la cui titolarità resta in capo al delegante.
La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Corte App. Catanzaro,
Sentenza n. 999/2023, che richiama Cass. n. 16469 del 26/07/2007) hanno dunque concordemente ritenuto, in casi analoghi a quello di specie, che la norma preclude al sostituto il diritto alla maggiore retribuzione per il periodo di sostituzione, perché il compito di sostituzione del dipendente di grado più elevato rientra tra i compiti che, ai sensi del citato art. 17, c. 1, bis del d.lgs. 165/2001, ben possono essere delegati ai dipendenti privi della qualifica dirigenziale che ricoprono le posizioni funzionali più elevate Con nell'ambito dell'ufficio (come nel caso di , titolare di qualifica . Parte_1
Occorre poi considerare che le funzioni dirigenziali delegate al ricorrente sono state limitate, perché da un lato non esauriscono il novero delle funzioni proprie del dirigente delegante che anche in relazione a quelle delegate conserva la propria responsabilità in particolare “di risultato”, e dall'altro sono condivise con ulteriore funzionario nominato Vicario per una diversa area.
L'istruttoria espletata ha inoltre confermato la natura parziale della delega conferita, la natura occasionale della stessa – a fronte di una presenza comunque settimanale e continua del Direttore generale – oltre che l'assenza di una delega di funzioni e di assunzione di obiettiva responsabilità, considerando la natura dei provvedimenti per i quali il ricorrente si limitava a esercitare in sostituzione del Direttore generale il potere di firma.
Nello specifico, risulta scarsamente rilevante la testimonianza di
[...]
, che si limita a riferire di portare al ricorrente dei faldoni Tes_2 contenenti i documenti da firmare, senza fornire alcuna informazione di rilievo sulle modalità di svolgimento del ruolo di vicario (“posso riferire che io portavo al ricorrente dei faldoni contenenti documenti da firmare, che mi venivano dati dalla direzione generale;
io consegnavo al i faldoni Parte_1 che successivamente ritiravo dal stesso all'esito della firma del Parte_1 ricorrente apposta ai vari documenti;
altre volte il portava i faldoni Parte_1
22 alla Direzione generale;
Alcune volte firmava i documenti che c'erano nel faldone dopo averli controllati ed io riportavo il faldone alla direzione generale
Quando i documenti erano molti il ricorrente tratteneva presso di sé il faldone con i documenti perché diceva di doverli controllare. A.D.R. Non mi ricordo per quanto tempo ho portato i faldoni con i documenti al ricorrente. A.D.R. Io portavo i faldoni con i documenti da firmare. al ricorrente, presso gli altri uffici portavo la posta del protocollo”).
Al contrario, occorre valutare la testimonianza di che Testimone_3 ha svolto proprio il ruolo di Direttore Generale, e che conferma di aver conferito una delega alla firma al ed a ma riferisce di Parte_1 CP_4 una sua presenza comunque assidua, affermando che: “Nel periodo in cui sono stato Direttore Generale ero sempre presente in genere cinque giorni a settimana anche d'estate; nel periodo estivo io prendevo due settimane di ferie in agosto, ma di fatto l'RS rimaneva chiusa per una settimana in cui si sospendevano le attività didattiche. Nel periodo estivo sono stato sostituito o dal ricorrente o dal per una settimana nel periodo CP_4 estivo;
durante il mio incarico dal maggio 2016 al giugno 2022 non sono stato sostituito dal , mi sono limitato ad emettere il provvedimento di Parte_1 delega alla firma in caso di mia assenza in favore del ricorrente. Ero abbastanza presente perché c'era molto da fare, si minacciava la chiusura dell'RS per una questione debitoria.”
Anche la teste che ha occupato il ruolo di segretaria del Tes_4
Direttore Generale, conferma di una presenza piuttosto assidua del direttore generale “Il Direttore generale nel primo periodo del suo mandato era più presente, mentre verso la fine del suo mandato meno;
in generale non era sempre presente tutti i giorni della settimana. Nel periodo estivo preciso che la Segreteria è chiusa per due settimane, e che il Direttore generale prendeva comunque delle ferie, anche se la Segreteria aveva sempre almeno qualcuno che potesse coprire le esigenze operative…”; poi la stessa teste precisa “quando ho detto che verso la fine del suo mandato era meno presente mi riferivo circa all'ultimo mese, in cui mancava circa tre giorni a
23 settimana ma comunque era presente;
non ricordo il periodo nello specifico in cui è stato Direttore, ma credo sia durato all'incirca quattro anni.”
Per quanto riguarda l'oggetto delle attività svolte, dalla documentazione versata e dalle testimonianze non è comunque emerso l'esercizio di particolare autonomia e discrezionalità nell'esercizio delle funzioni vicarie da parte di , essendosi limitato all'apposizione di visti e firme su Parte_1 atti e scelte già condivise con il titolare del potere.
Il teste in particolare riferisce che “gli atti che il Tes_3 Parte_1 firmava erano già predisposti dall'Ufficio competente;
il li Parte_1 visionava;
gli uffici competenti emettono gli atti in base alle delibere del
Consiglio di amministrazione che si riunisce. Ci sono anche atti di minore importanza che vengono redatti sempre dagli Uffici. Ritengo che la lettera relativa agli stipendi che veniva trasmessa alla banca, contenesse disposizioni in ordine al prelievo. A.D.R. In genere la lettera la firmavo io ma non posso escludere che anche il ricorrente l'abbia firmata. La firma che il
Direttore Generale apponeva alla lettera relativa agli stipendi era una firma per poter disporre il pagamento degli stipendi che erano fatti sulla base dei provvedimenti di conoscenza dell'Ufficio stipendi, collegato con il Parte_5
. Il Direttore Generale non entrava nel merito della lettera perché gli
[...] stipendi derivavano da un programma predisposto dal che Parte_5 istruiva l'Ufficio stipendi.”
Anche il teste che ha occupato il ruolo di vicario insieme al CP_4
, non da evidenza dello svolgimento di tale attività con particolare Parte_1 autonomia decisionale o discrezionalità, dando contezza, pur sempre, di un confronto con il titolare della posizione sulle scelte da intraprendere (“Il direttore generale, nell'arco temporale in cui ci è stata attribuita la funzione di vicari, era presente circa tre giorni a settimana, a volte anche quattro, ma
a volte anche soltanto un giorno per settimana. Non era costante. Noi firmavamo soltanto in assenza del direttore. Con riferimento agli atti a me sottoposti, posso dire che gli atti erano preparati dagli uffici, e mi venivano sottoposti per la firma, in particolare in situazioni di urgenza, e potevano essere più o meno complessi. Poteva accadere di sentire il Direttore generale
24 per comprendere come orientarsi sulla fattispecie. Si trattava comunque di atti amministrativi gestionali di competenza del direttore, e potrebbe essersi trattato di pagamenti a terzi o fornitori, o di bandi di concorso, e che il Direttore generale ci lasciava ampia autonomia, pur potendo io sentirlo nel momento in cui non riuscivo a comprendere un determinato problema, così come potevo anche sentire l'ufficio che aveva predisposto la bozza di delibera per meglio comprendere il contenuto dell'atto.”
Inoltre, sebbene il ricorrente abbia anche documentato un procedimento istruttorio seguito direttamente da lui, e relativo alla selezione delle prove per l'ammissione al corso per l'insegnamento del T.F.A, e del conseguente procedimento incardinato innanzi alla Corte dei Conti, tale attività resta comunque di carattere istruttorio e residuale rispetto alla complessa mole di lavoro ricadente nella sfera di azione e competenza del Direttore Generale.
Non può dunque dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di mansioni superiori in misura prevalente rispetto a quelle caratteristiche della qualifica, sia tenuto conto della natura comunque occasionale delle funzioni di vicariato sopra descritte, sia anche tenuto conto della carenza di allegazioni sul punto contenute nel ricorso, ove non si dà conto di quanto effettivamente fosse impegnato nello svolgimento delle sue Parte_1 attività ordinarie (di titolare della posizione organizzativa “Settore Qualità e
Valutazione” nell'ambito dell'Area 5 Programmazione e qualità e valutazione e successivamente dal 31.10.2018 di titolare della posizione organizzativa
“Settore Affari Generali” nell'ambito dell'Area delle Attività Legali, degli Affari
Generali e delle Attività Contrattuali, come documentato dalla resistente) e di quanto dunque le mansioni di direttore vicario o di potessero CP_8 incidere sul suo complessivo impegno professionale.
In conclusione, per le ragioni evidenziate, non può dirsi emersa la prova dello svolgimento, in via prevalente e continuativa, di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale da parte del ricorrente, non potendosi ritenere provato tale presupposto né dalla mera assunzione dell'incarico di RPCT né dall'esercizio delle funzioni di Direttore generale Vicario in virtù della delega conferita.
25 La domanda volta alla corresponsione di un maggiore trattamento economico rispetto a quanto percepito risulta dunque infondata e deve essere respinta.
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Con riferimento al riparto delle spese del giudizio, alla luce della particolarità e complessità delle circostanze dedotte e la novità della questione, oltre che valorizzando la qualità delle parti in causa, devono ritenersi sussistenti i gravi motivi per derogare al principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c., e le spese di lite vanno di conseguenza integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Cassino il 01/10/2025
IL GIUDICE
LU AL
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