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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7868 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati sino all' 1.07.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.2024,39 /2024 , vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti PALMA Paolo e CACCIATO Parte_1 lettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Viale Angelico, n. 70, come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1
e difeso dall'Avv. MAZZA CLOTILDE ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' alla Via Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti. CP_1
- Parte Resistente-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, Pt_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ot
[...] riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92. Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 4295/2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e di un grado di invalidità pari almeno al 67% per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per i quali aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 19.07.2022. Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico di un atto di dissenso parziale le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato che si erano concluse con il solo riconoscimento di un grado di invalidità civile pari al 67% finalizzata all'esenzione parziale dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative dell'ulteriore prestazione richiesta. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e, in subordine, in caso di rigetto dell'istanza di omologa parziale, di voler dichiarare la sussistenza di un grado di invalidità pari al 67% funzionale al conseguimento dell'esenzione dal ticket, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, come da CTU relativa alla fase di a.t.p.o. Nelle more della presente fase di giudizio, la procedura di A.T.P.O. si è conclusa con l'emanazione del decreto di omologa parziale delle condizioni sanitarie legittimanti esenzione parziale del ticket. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1
c done il rigetto. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. , la causa Persona_1
è stata decisa all'esito della lettura delle note scritte debita alla sola parte resistente ex art. 127 ter C.p.c. La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92.
Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetto il periziando è dato da: “Tendinosi spalla sinistra. Asma allergico. Ipotiroidismo primario autoimmune. Spondilodiscoartrosi del rachide Lombare.”. Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che la CI “gode di buone condizioni generali”; appare
“orientata nel tempo e nello spazio”; riguardo le capacità motorie presentava: “Deambulazione nella norma. Passaggi posturali conservati”, infine, non evidenziava “disturbi logico-formali del pensiero” denotando “assenza di fenomeni dispercettivi. Assenza di apparenti amnesie”. Il consulente tecnico d'ufficio concludeva sottolineando che: “il quadro clinico-funzionale di cui la ricorrente soffre è fondamentalmente quello indicato dal precedente Consulente d'Ufficio; mentre, la diagnosi posta presso la sede dell era stata diversa: “Discopatia lombare. Tiroidite di Hashimoto CP_1 in terapia farmacologica. . Senza entrare nel merito di una valutazione percentualistica CP_2 della invalidità civile;
si precisa in tale sede che il quadro morboso è di modesta entità e non è tale da determinare uno status di Handicap.” Considerando che le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice. Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinta la domanda attorea. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza mancando in atti la dichiarazione di esonero resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a corrispondere all' le spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 3.290,00, oltre accessori ove dovuti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente.
Roma, 03/07/2025
Il giudice Dott. Francesco Rigato