Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale TA Andria Trani, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
1. l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione e ricalcolo dell'importo dell'assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a) n. 2 L. n. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, D. Lgs. 177/2016, in collegamento con la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e transito, con decorrenza dal 01.01.2017, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato, con inclusione, nell'importo da usare quale parametro per la determinazione dell'assegno ad personam, di tutte le voci retributive fisse e continuative della retribuzione precedentemente spettante per la qualifica rivestita e, in ogni caso, con inclusione delle somme alle quali il ricorrente aveva diritto a titolo di indennità di aeronavigazione o volo, di indennità di pronto intervento aereo e di emolumento fisso aggiuntivo di polizia, quali voci retributive fisse e continuative percepite in costanza di appartenenza al Corpo Forestale dello Stato, i cui importi avrebbero dovuto essere computati e compresi nella determinazione del trattamento retributivo anteriore al fine della determinazione dell'importo dell'assegno ad personam ;
2. la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate sino al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali, previo scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e dell’Azienda Sanitaria Locale TA Andria Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FR SE LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 settembre 2022 e depositato in Segreteria in data 19 ottobre 2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in epigrafe.
Esponeva, in fatto, di aver rivestito la qualifica di Assistente Capo presso il Corpo Forestale dello Stato e di aver conseguito, a decorrere dal 16 dicembre 2016, quella di Vice Sovrintendente.
Con Legge n. 124 del 7 agosto 2015, veniva disposta la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.
In data 19 agosto 2016, con il D.lgs. n. 177, il Corpo Forestale confluiva pro parte nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In data 1° gennaio 2017, al momento dell’effettivo transito, al ricorrente veniva attribuito l’assegno ad personam di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), ultimo periodo, della summenzionata Legge.
Evidenziava, tuttavia, parte ricorrente che il trattamento economico era stato calcolato in collegamento con la posizione di Assistente Capo, e non già con quella di Vice Sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, risultando, dunque, inferiore rispetto a quello spettante.
Con decreto n. 3310 del 21 luglio 2017, il Ministero dell’Interno rettificava l’inquadramento del ricorrente, riconoscendolo come Capo Squadra AIB e corrispondendo le relative spettanze.
Avverso tali esiti provvedimentali, -OMISSIS- insorgeva proponendo il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti motivi di gravame:
I) Illegittimità per violazione dell’art. 8 della L. 124/2015 - violazione degli artt. 12 e 15 del D. Lgs. 177/2016 - eccesso di potere per sviamento - elusione della normativa e dei principi fondanti;
II) Violazione del divieto di reformatio in peius della retribuzione;
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censurava la quantificazione dell’assegno ad personam , poiché inferiore rispetto a quello in tesi spettantegli.
Nel dettaglio, sosteneva che nella base di calcolo di quanto di ragione non fossero stati inclusi gli emolumenti già percepiti dal medesimo quando era al servizio del Corpo Forestale – ossia l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia e le indennità di volo e di pronto intervento aereo – pur trattandosi di componenti ordinarie e continuative del trattamento economico, rientranti nella nozione di “voci fisse e continuative” di cui all’art. 8 della L. 124/2015 e all’art. 12 del D. Lgs. 177/2016.
Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente si doleva della violazione del divieto di reformatio in peius della retribuzione, rinviando all’art. 202 del T.U. n. 3/1957, all’art. 3, comma 57, L. n. 537/1993, nonché all’art. 1, comma 226, L. n. 266/2005.
Con atto di costituzione in giudizio pervenuto in Segreteria in data 13 dicembre 2022, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per mezzo dell’Avvocatura erariale, instando per la reiezione del ricorso.
In via preliminare, le Amministrazioni resistenti eccepivano l’irricevibilità del ricorso per tardività, sul presupposto che l’interessato risultasse a piena conoscenza del proprio inquadramento giuridico ed economico già a partire dal 2017, quanto meno sulla base dell’acquisizione del cedolino delle competenze mensili, in cui sarebbero stati indicati gli importi delle componenti del trattamento, ivi compreso il contestato assegno ad personam .
Nel merito, deducevano l’infondatezza del gravame.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 29 marzo 2023 si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale TA Andria Trani.
Previo scambio di memorie e repliche, all’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, udite le parti come da verbale, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Preliminarmente ed in rito, come già anticipato al verbale dell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, occorre disporre l’estromissione dal giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale TA Andria Trani, in quanto realisticamente avvenuta in conseguenza di un mero errore materiale, anche tenendo conto del tenore letterale della memoria di costituzione, di per sé manifestamente inconferente con la vicenda in esame.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Su un piano generale occorre evidenziare che, nel processo amministrativo, l’azione di accertamento autonomo costituisce rimedio giurisdizionale residuale, ammissibile in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una consimile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15, ha sì riconosciuto l’ammissibilità dell’azione generale di accertamento, anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “ necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate ”.
Nel processo amministrativo, pertanto, detta azione è consentita in via del tutto eccezionale, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, e non già quale mezzo per eludere i termini decadenziali propri dell’azione di annullamento ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207; 7 aprile 2021, n. 2804; Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).
Nel caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza di strumenti di tutela alternativi, poiché, a voler congruamente contestare il suo nuovo trattamento economico il ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare il decreto ministeriale n. 3310 del 2017.
Con tale atto, il Ministero dell’Interno ha provveduto all’inquadramento dell’instante come Capo Squadra AIB, riconoscendogli la pregressa qualifica di Vice Sovrintendente, già rivestita nel Corpo Forestale dello Stato.
Detto provvedimento si appalesava di per sé immediatamente lesivo, in quanto idoneo a fissare i parametri dell’inquadramento giuridico ed economico, ancorché privo di analitica indicazione delle singole voci retributive.
Difatti, la lesione oggi in concreto lamentata deriva dall’asserito erroneo inquadramento iniziale del ricorrente, il quale, invero, contesta la qualifica e le funzioni attribuite al momento del transito, nonché la corrispondente quantificazione dell’assegno ad personam .
Poiché l’Amministrazione ha prodotto il provvedimento di inquadramento richiamato nelle proprie difese e ha dato prova della sua formale trasmissione al dipendente, il termine per la sua impugnazione deve ritenersi ormai spirato, decorrendo dalla notificazione o, comunque, dalla piena conoscenza dell’atto da parte del ricorrente.
Quand’anche si volesse ritenere, per mera ipotesi, il decreto privo di immediata lesività, parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare la successiva manifestazione della volontà amministrativa di gestione del rapporto lavorativo, concretatasi nel primo cedolino stipendiale.
Diversamente opinando, si consentirebbe nella materia in esame l’apertura di termini di impugnazione sostanzialmente sine die .
Non può, dunque, il ricorrente aggirare la decadenza maturata mediante la proposizione di un’azione di accertamento volta, surrettiziamente, a conseguire gli stessi effetti che sarebbero discesi dall’eventuale esito positivo dell’azione caducatoria.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi che nella fattispecie ricorressero i presupposti per la proposizione di un’azione di accertamento autonoma, svincolata da quella di annullamento, ormai comunque preclusa per tardività.
Il ricorso va, pertanto, nel suo complesso dichiarato inammissibile.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità del caso in esame sono ravvisabili i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l’estromissione dal presente giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale TA Andria Trani;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO NO, Presidente
FR SE LE, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR SE LE | EO NO |
IL SEGRETARIO