Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DA LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Procopio e Alessandro Zimatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
FR NO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale n.3 del 6 novembre 2024 della Commissione giudicatrice con cui, a seguito della Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Settore Scientifico – Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (indetta con D.R. n. 199 del 19 febbraio 2024, avviso pubblicato nella G.U. – IV ^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 20 del 8 marzo 2024), è stata individuata la candidata NO FR vincitrice della procedura selettiva;
- del verbale n.2 del 21 dicembre 2024 della Commissione giudicatrice, mai pubblicato;
- della “ motivata deliberazione assunta all’unanimità ” dalla Commissione giudicatrice, citata nel
verbale n.3, ma non conosciuta;
- del verbale n.11/2014 del 10 dicembre 2024 del Consiglio del Dipartimento di medicina Sperimentale e clinica dell’Università di Catanzaro;
- della precedente, ma non conosciuta, D.R. n. 1745 del 20 novembre 2024 di approvazione degli atti della procedura selettiva;
- dell’eventuale contratto stipulato nelle more con la controinteressata;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto;
e per la declaratoria di illegittimità della parziale ostensione degli atti in relazione all’istanza di accesso agli atti avanzata in data 9 dicembre 2024, riscontrata parzialmente solo in data 21 gennaio 2025, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza, con conseguente ordine all’UMG di consegna di quanto richiesto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 marzo 2025:
avverso e per l’annullamento
- della relazione della Commissione giudicatrice datata 12 febbraio 2025, firmata da due componenti su tre, e depositata in data 14 febbraio 2025 nel fascicolo telematico del ricorso, ivi compreso il verbale n.1 della Commissione;
- di tutti i documenti inviati dall’UMG con pec del 6 febbraio 2025 relativi alla controinteressata, a seguito dell’istanza di accesso agli atti del 9 dicembre 2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
e per la declaratoria di illegittimità della parziale e ritardata ostensione degli atti in relazione all’istanza di accesso del 9 dicembre 2024, riscontrata parzialmente solo in data 21 gennaio 2025 e in data 6 febbraio 2025;
e declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia anche
della “motivata deliberazione assunta all’unanimità” richiamata in calce al verbale n.3.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25 gennaio 2025 e depositato il successivo 27 gennaio, la ricorrente ha impugnato gli atti, emarginati in oggetto, con i quali l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, all’esito della proceduta selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ha dichiarato vincitrice altra candidata, FR NO, con un punteggio di 2,4 punti in più rispetto a quello da essa conseguito.
Contestualmente, ha chiesto venga accertata e dichiarata la illegittimità della ostensione solo parziale accordata dalla Università agli atti ed ai documenti richiesti con istanza di accesso del 9 dicembre 2024.
1.1. A sostegno del mezzo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1.1.1. “ Violazione artt.22 e seguenti della legge 241/1990; illegittimità del parziale (e ritardato) accesso avvenuto in data 21.1.2025; violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ”, con cui deduce la violazione del diritto di accesso agli atti ed ai documenti della procedura selettiva;
1.1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.9 e art.11 dell’avviso di selezione – Eccesso di potere per errata ed illogica applicazione dei criteri prestabiliti nel verbale n.1 della commissione e per erroneità nella valutazione dei titoli della ricorrente – Illogicità – Motivazione apparente per mancato riconoscimento di punteggio e assenza di motivazione per la scelta della vincitrice ”, ove lamenta che la Commissione non le ha attribuito punteggio alcuno per la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, nonostante avesse documentato la partecipazione a n. 3 gruppi di ricerca, quale “ assegnista di ricerca ”; e contesta, inoltre, l’attribuzione di due punti alla vincitrice, per un’attività non prevista dal bando;
1.1.3. “ Violazione e falsa applicazione art.9 e 11 dell’avviso di selezione – Eccesso di potere per errata ed illogica applicazione dei criteri prestabiliti nel verbale n.1 della commissione e per erroneità nella valutazione dei titoli della ricorrente – Eccesso di potere per illogicità – Assenza di motivazione per la scelta della vincitrice ”, formulato al buio, con il quale lamenta la errata valutazione dei titoli della controinteressata e di quelli propri, nonché il difetto di motivazione.
2. L’Università, regolarmente intimata, si è costituita per resistere al ricorso, deducendone la infondatezza.
3. La controinteressata, di contro, non si è costituita.
4. All’udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda cautelare, annunciando la presentazione di motivi aggiunti, in considerazione della documentazione prodotta dall’Università e di quella dalla medesima inviata con pec del 6 febbraio 2025 in risposta alla propria istanza di accesso del 9 dicembre 2024.
5. Con successivo ricorso, notificato il 28 febbraio 2025 e depositato il 4 marzo successivo, la ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la relazione della Commissione giudicatrice datata 12 febbraio 2025 ed il verbale n.1 della Commissione, depositati agli atti del giudizio in data 14 febbraio 2025, e i documenti relativi alla controinteressata, inviati dalla resistente con la riferita pec del 6 febbraio 2025.
Ha, inoltre, nuovamente proposto la domanda avverso la determinazione sull’accesso in relazione alla propria istanza del 9 dicembre 2024.
5.1. In diritto, ha dedotto i seguenti motivi:
5.1.1. “ Violazione artt.22 e ss legge 241/1990; reiterata illegittimità per parziale accesso avvenuto in data 6.2.2025; mancato invio documento richiesto ”, con cui lamenta che, nonostante la documentazione inviata il 6 febbraio 2025, non ha ancora avuto accesso alla “ motivata deliberazione assunta all’unanimità ” con cui è stata individuata la candidata NO FR quale vincitrice della procedura selettiva, richiamata in calce al verbale n. 3;
5.1.2. “ Eccesso di potere per contrasto tra provvedimenti ”, con cui sostiene la illegittimità della relazione del 12 febbraio 2025, in quanto “ provvedimento postumo ” e firmato solo da due componenti su tre;
5.1.3. “ Violazione e falsa applicazione art.9 e 11 avviso di selezione – Eccesso di potere per modifica arbitraria dei criteri fissati nel bando in relazione ai titoli da valutare (lett. f del bando) – illogicità motivazione – contraddittorietà – disparità di trattamento – motivazione illegittima e apparente per mancato riconoscimento punteggio ”, con il quale ribadisce le contestazioni già mosse con il secondo motivo del ricorso principale;
5.1.4. “ Violazione art.9 avviso di selezione – Eccesso di potere per falso presupposto – istruttoria insufficiente – motivazione apparente – errata valutazione titolo controinteressata ”, con il quale, al pari del precedente, sviluppa ulteriormente le censure già mosse con il secondo motivo del ricorso principale;
5.1.5. “ Violazione art.9 avviso di selezione – Eccesso di potere per falso presupposto – istruttoria insufficiente – motivazione apparente – errata valutazione titolo dottorato ”, con il quale sviluppa le censure già articolate con il terzo motivo del ricorso principale;
5.1.6. “ Violazione art.9 avviso di selezione – illegittimità punteggio alla controinteressata lett. h bando per erroneità dei presupposti – disparità di trattamento ”, ove la ricorrente, sulla base della documentazione ostesa nelle more del ricorso, censura l’attribuzione alla controinteressata di altro punteggio, relativo al titolo “ Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ”;
5.1.7. “ Violazione art.9 avviso di selezione – illegittimità punteggio alla controinteressata (lett. d bando) per erroneità dei presupposti – motivazione apparente e contraddittoria ”, ove contesta l’attribuzione del punteggio alla controinteressata in relazione alla voce “ documentata attività in campo clinico ”;
5.1.8. “ Violazione art.10 avviso di selezione e criteri di cui al verbale n.1 – illegittimità punteggio alla controinteressata per pubblicazioni e produzione scientifica per erroneità dei presupposti ”, con il quale contesta l’attribuzione del punteggio alla controinteressata per le pubblicazioni e la produzione scientifica.
6. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 aprile 2025, con ordinanza n. 174 del 9 aprile 2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e fissato l’udienza per la discussione del merito.
7. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025, la causa è stata infine mandata in decisione.
8. Tutto ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti, prendendo le mosse dalla domanda ex art.116 c.p.a.
9. Come anticipato, la domanda relativa accesso, contenuta nel ricorso principale, è stata riproposta con il ricorso per motivi aggiunti, nonostante l’Università resistente, con pec del 6 febbraio 2025, abbia, seppure tardivamente, inviato alla ricorrente la documentazione da questa richiesta con l’istanza del 9 dicembre 2024.
Ciò perché, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, non le sarebbe stato consentito l’accesso alla “ motivata deliberazione assunta all’unanimità ” con cui è stata individuata la candidata NO FR quale vincitrice della procedura selettiva, richiamata in calce al verbale n. 3.
9.1. La domanda è infondata.
La deliberazione della Commissione, quale tipico atto di un organo collegiale, è stata assunta oralmente, mediante l’espressione del voto, anch’essa orale, da parte dei singoli membri. È stata poi documentata nel verbale, ai fini della sua esternazione.
Per tale ragione, non esiste, rispetto alla “ deliberazione ” richiesta, un atto ostensibile, diverso e ulteriore rispetto al verbale che quella deliberazione ha documentato.
9.2. Deve pertanto dichiararsi la infondatezza del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, e rigettarsi la domanda ex art.116 c.p.a.
10. Può quindi passarsi all’esame delle domande demolitorie.
10.1. Ricorso principale e motivi aggiunti sono, in parte qua , fondati.
Risultano, in particolare fondati il secondo motivo del ricorso principale nonché il terzo ed il quarto del ricorso per motivi aggiunti, i quali rivestono carattere assorbente delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente.
11. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di punti per la documentata partecipazione a gruppi di ricerca.
In merito, l’art.9 del bando prevede che “ la valutazione preliminare comparativa dei candidati […] viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati: […] f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”.
Senonché, successivamente, la Commissione, riunitasi il 2 ottobre 2024 al fine di predeterminare i criteri ed i parametri di valutazione dei candidati, ha previsto l’attribuzione di un massimo di sei punti (due punti per progetto), per la “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ”, in tal modo escludendo dalla valutazione la “ partecipazione agli stessi ”, pur prevista dal bando.
In conseguenza di ciò, la ricorrente non ha ottenuto punteggio alcuno per il titolo in esame, nonostante abbia documentato la partecipazione a tre diversi gruppi di ricerca.
11.1. Il motivo è fondato.
La determinazione della Commissione in ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione del riferito titolo si pone in diretto contrasto con il bando della procedura di selezione, che, come visto, impone di considerare nella valutazione anche la sola partecipazione ai gruppi di ricerca.
Nella relazione depositata agli atti del giudizio il 14 febbraio 2025, la Commissione riferisce di aver inteso operare “ una specifica distinzione per quanto riguarda il punto relativo a “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, o partecipazione agli stessi” e che “ La decisione di non attribuire punteggio alla sola partecipazione a gruppi di ricerca è stata adottata al fine di garantire un criterio di valutazione più idoneo a una selezione comparativa per il reclutamento di un ricercatore. Infatti, la partecipazione a gruppi di ricerca, pur rappresentando un’esperienza scientifica rilevante, non costituisce necessariamente un elemento distintivo tra candidati in una procedura concorsuale incentrata sulla valutazione delle capacità scientifiche e organizzative ”.
Deve, tuttavia, sul punto, ritenersi che la riferita “ distinzione ” – ritenuta necessaria dalla Commissione – avrebbe potuto operarsi attribuendo, eventualmente, un punteggio diverso ed inferiore alla ipotesi di sola “ partecipazione ”, rispetto alle ipotesi di “ organizzazione, direzione e coordinamento ”, in tal modo valorizzandone il diverso peso qualitativo; ma giammai può legittimare la totale esclusione del titolo dalla sua valutazione e dalla conseguente attribuzione di un punteggio, pena la violazione della lex specialis , che quel titolo espressamente prevede.
12. La terza e la quarta censura del ricorso per motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente, riguardando entrambe la contestata attribuzione alla controinteressata, vincitrice della selezione, di due punti in relazione al medesimo titolo previsto dall’art.9, lett.f), del bando, già richiamato, per un progetto di start-up (“ 1 Grant per start-up ”).
Al riguardo, nel verbale n.2 del 21 ottobre 2024, la Commissione ha rilevato che “ la candidata è vincitrice di un progetto per lo sviluppo e la validazione di un’iniziativa imprenditoriale basata sulla metodologia Lean Startup ”.
12.1. Anche tale censura è fondata, giacché, come evidenziato dalla ricorrente, il richiamato progetto, attinendo ad una start-up per una iniziativa imprenditoriale, non può ritenersi ascrivibile alla categoria dei “gruppi di ricerca nazionali e internazionali” la cui “ organizzazione, direzione e coordinamento […] o partecipazione agli stessi ” costituisce titolo valutabile, secondo quanto previsto dal richiamato art.9 del bando.
Né, sul punto, appare dirimente quanto osservato dalla Commissione, nella richiamata relazione depositata in atti, secondo cui l’attribuzione del punteggio “ non è derivata dalla semplice partecipazione a un’attività, ma dal ruolo di gestione e sviluppo che la candidata ha ricoperto all’interno di un progetto per lo sviluppo di una start-up, per il quale ha ottenuto un finanziamento competitivo dal MIUR. Inoltre, da CV presentato dalla candidata risulta responsabile; pertanto, rientra nei criteri per l‘attribuzione del punteggio stabiliti nel verbale 1 ”.
Ciò, infatti, non consente di superare l’esposto argomento in ordine alla riconducibilità della iniziativa imprenditoriale alla categoria dei “ gruppi di ricerca nazionali e internazionali ”.
13. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va parzialmente accolto, risultando infondata la domanda in materia di accesso e fondata quella demolitoria, salve le ulteriori, conseguenti determinazioni dell’amministrazione, in sede di riedizione del potere.
14. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO