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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASERTA MARINO, elettivamente domiciliato in VIA BRERA 6 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
LICCIARDO AB AR, AUTIERI ARROSARIA, OL EL, EL
MA, LU SA, ACCARDO TE elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed il suo legale rappresentante Parte_1 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il , proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2022 04305678992463739111 notificato dal in data 30 novembre 2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € Controparte_1
10.425,36 (di cui € 10.074,99 per indennità e la restante somma per interessi) a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 lett. A) del regolamento COSAP del di Milano. CP_1
Gli attori hanno primo luogo dedotto la nullità dell'atto di riscossione sia per carenza di motivazione, sia per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
pagina 1 di 5 In secondo luogo, gli attori hanno contestato i presupposti del pagamento dell'indennità, allegando la mancanza degli elementi costitutivi per dare luogo ad una controventatura permanente in quanto si era in presenza di una apposizione di teli della durata di qualche ora, non vietata da alcuna norma e finalizzata a proteggere gli avventori dalle avverse condizioni meteo.
In terzo luogo, gli attori hanno dedotto la erroneità del calcolo della indennità, sia in quanto era configurabile al più una occupazione temporanea da calcolarsi per trenta giorni, sia in quanto doveva essere dedotto l'importo di
€ 3875,00 corrisposto dalla società a titolo di canone.
L'opponente ha quindi chiesto l'accertamento della nullità e illegittimità dell'invito al pagamento ed in subordine la determinazione della indennità sulla base dei criteri indicati in citazione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto che l'ingiunzione opposta riguardava il pagamento dell'indennità per abusiva occupazione di suolo pubblico prevista dall'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21.2.2000, in attuazione della norma di cui all'art. 63 comma 2 lett. g) Dlgs 446/97.
Secondo la prospettazione della convenuta, la società . aveva occupato lo spazio pubblico in Parte_1 difformità dalla concessione, prevedente l'occupazione esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni in quanto,
a seguito del sopralluogo del 24 gennaio 2018 si accertava l'occupazione abusiva dell'area o mediante pendoni non autorizzati, realizzati a copertura di tutta l'area.
Il ha dedotto che non sussistevano i vizi di legittimità dell'atto, in quanto l'avviso indicava la tariffa CP_1 applicata e venivano ivi citate le normative di riferimento, oltre al dettaglio delle voci di debito di cui si componeva l'importo dovuto.
Con riferimento alla qualificazione dell'occupazione, il convenuto ha dedotto che i manufatti installati erano riconducibili alla categoria delle controventature permanenti in quanto mediante l'utilizzo dei pendoni non autorizzati, si creava un locale chiuso, del tutto diverso da quello consentito, che doveva invece necessariamente restare aperto su tutti i lati.
Infine, il convenuto ha dedotto la correttezza della determinazione dell'indennità, trattandosi di occupazione permanente e la non riconducibilità del manufatto realizzato all'occupazione consentita dalla concessione, con conseguente irrilevanza del pagamento del canone previsto
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto di riscossione oggetto di contestazione.
Invero l'atto individua il titolo della pretesa e indica l'ammontare del credito e gli importi addebitati per CP_2 interessi e sanzioni e richiama l'avviso di pagamento notificato il 6 aprile 2018.
pagina 2 di 5 A sua volta, tale avviso di pagamento indica il dettaglio delle voci di debito, specificando i criteri di calcolo per l'indennità da occupazione abusiva a mezzo di controventature e le maggiorazioni richieste.
Orbene, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella materia tributaria,
l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purchè questi ultimi siano allegati all'atto notificato o l'atto ne riproduca il contenuto essenziale oppure essi siano già conosciuti dal destinatario per effetto di precedente notificazione. (cfr.
Cass.civ. sez. 5, 25 luglio 2012 n. 13110). per occupazione abusiva per l'anno 2008.
Parimenti, sussistono i presupposti per il ricorso alla speciale procedura di riscossione.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, il credito fatto valere con la intimazione si riferisce al canone per l'occupazione abusiva del suolo pubblico relativo all'anno 2018.
L'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di «prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».
Ciò posto, risulta per tabulas che il Comune di Milano ha rilasciato a la concessione per Parte_1
l'occupazione del suolo pubblico, in corso di Porta Ticinese, mediante tavoli e sedie, con copertura costituita da ombrelloni e con occupazione della superficie di 30 mq (doc. 4 di parte attrice).
Nel corso del rapporto, a seguito di sopralluogo del 24 gennaio 2018, si è riscontrata l'occupazione abusiva di suolo pubblico in difformità dalla concessione e, in particolare, la occupazione di circa mq 30,00 mediante pendoni in plastica, laterali e frontali, lungo tutto il perimetro dell'area.
Successivamente, il ha emesso, a titolo di indennità ex art. 20, comma 3, lettera a) del Controparte_1
Regolamento , l'avviso di pagamento n. 32/2018. CP_2
Orbene, come emerge dai citati documenti e dalle fotografie prodotte dal vi è stata un'occupazione CP_1 dell'area oggetto della concessione realizzata in modo difforme in quanto, a fronte della concessione prevedente l'uso di soli ombrelloni, sono stati aggiunti dei pendoni trasparenti di plastica da terra fino agli ombrelloni, così da chiudere tutta l'area (cfr. fotografia di cui al doc. 3 di parte convenuta).
Venendo quindi alle censure svolte dalla attrice sui fatti costitutivi del credito, si rileva che non risultano fondate le doglianze degli attori in ordine alla insussistenza dei presupposti per applicare l'indennità.
Nel caso in esame la concessione riguardava l'occupazione di un'area totalmente aperta ai lati, non essendo prevista l'apposizione di alcun elemento laterale di chiusura, come paraventi, neanche per una altezza inferiore a quella degli ombrelloni.
Dall'esame delle fotografie prodotte, che mostrano la posa di pendoni costituiti da teli flessibili di plastica agganciati alla copertura, ed alla luce delle risultanze del verbale di accertamento, aventi efficacia di fede pagina 3 di 5 privilegiata, appare sussistere il requisito della difformità, in quanto la superficie occupata non corrisponde al titolo proprio per l'aggiunta di tali elementi non autorizzati.
Invero le fotografie prodotte mostrano che la società attrice ha impiegato gli elementi non autorizzati per chiudere su tre lati la struttura, agganciando i pendoni agli ombrelloni e coprendo gli spazi che dovevano rimanere aperti.
Si condivide quindi la prospettazione del secondo cui l'utilizzo dei citati elementi di arredo non CP_1 autorizzati, ovvero i pendoni, ha comportato la trasformazione dello spazio pubblico previamente consentito, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 20 del regolamento COSAP.
Non si reputa neppure fondata la contestazione sulla applicazione del canone per la occupazione permanente anziché di quello per la occupazione temporanea.
Al riguardo, l'art. 20 del regolamento COSAP prevede testualmente: “1.Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b)che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo cds approvato con D.Lgs.
30/04/92 n. 285”
Orbene, in primo luogo, poiché in base a tale disposizione l'indennità va determinata sulla base del canone che sarebbe stato dovuto in caso di autorizzazione, non si ritiene rilevante la dedotta temporaneità della posa dei pendoni, dovendosi avere riguardo all'occupazione originaria, che va ricondotta alla occupazione permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett.a) del regolamento, avendo ad oggetto la concessione dell'occupazione dell'area senza scadenza.
In secondo luogo, le risultanze istruttorie non appaiono comunque sufficienti a dare prova della natura temporanea dell'occupazione.
Invero i capitoli di prova dedotti dagli attori, oltre ad essere generici, sono volti a dimostrare che l'uso di tali pendoni non era circoscritto ad un solo giorno ma a tutti i casi di maltempo.
pagina 4 di 5 Inoltre, le fotografie prodotte dal Comune, tra cui la foto n. 7, sono in contrasto con la asserita temporaneità e sporadicità dell'uso in quanto mostrano come i teli siano stati collegati alla parte degli ombrelloni in modo da consentire il loro avvolgimento in vista del successivo riposizionamento, nonché la presenza, all'interno dell'area esterna, di un irradiatore di calore, il che appare indicativo dell'utilizzazione dei pendoni al fine di chiudere la struttura e consentirne la utilizzabilità da parte della clientela durante tutto il periodo invernale.
Si ritiene invece accoglibile la deduzione dell'attrice in ordine alla necessità di scomputare dal credito fatto valere dal la parte di indennità già pagata da per l'anno 2018. CP_1 Parte_1
Al riguardo, occorre considerare che una parte del canone versato, ovvero della somma di € 3881,00 (doc. 5 fascicolo attoreo) ha comunque remunerato l'occupazione di mq 30,00 attraverso la struttura aperta regolarmente autorizzata e che non vi è occupazione di porzioni di suolo eccedenti tale superficie.
Ne deriva che dall'indennità di occupazione abusiva relativa a tale porzione va dedotto la parte di canone versato per il 2018 dagli attori.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, va disposta la compensazione nella misura del
50% delle spese di lite, ponendo il residuo 50% delle spese a carico degli attori, data la loro prevalente soccombenza, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 55/2014, con riduzione dei compensi medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda svolta da e accerta che Parte_1 Parte_2
l'indennità di occupazione abusiva indicata nell'atto di riscossione contestato va ridotta della somma di
€ 3.881,00 e che la somma dovuta dagli attori a tale titolo ammonta a € 6.193,99;
- compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna gli attori al pagamento in favore del del residuo 50% delle spese di lite, che liquida, già al netto della compensazione, in Controparte_1 complessivi €1.693,25 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASERTA MARINO, elettivamente domiciliato in VIA BRERA 6 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
LICCIARDO AB AR, AUTIERI ARROSARIA, OL EL, EL
MA, LU SA, ACCARDO TE elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed il suo legale rappresentante Parte_1 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il , proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2022 04305678992463739111 notificato dal in data 30 novembre 2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € Controparte_1
10.425,36 (di cui € 10.074,99 per indennità e la restante somma per interessi) a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 lett. A) del regolamento COSAP del di Milano. CP_1
Gli attori hanno primo luogo dedotto la nullità dell'atto di riscossione sia per carenza di motivazione, sia per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
pagina 1 di 5 In secondo luogo, gli attori hanno contestato i presupposti del pagamento dell'indennità, allegando la mancanza degli elementi costitutivi per dare luogo ad una controventatura permanente in quanto si era in presenza di una apposizione di teli della durata di qualche ora, non vietata da alcuna norma e finalizzata a proteggere gli avventori dalle avverse condizioni meteo.
In terzo luogo, gli attori hanno dedotto la erroneità del calcolo della indennità, sia in quanto era configurabile al più una occupazione temporanea da calcolarsi per trenta giorni, sia in quanto doveva essere dedotto l'importo di
€ 3875,00 corrisposto dalla società a titolo di canone.
L'opponente ha quindi chiesto l'accertamento della nullità e illegittimità dell'invito al pagamento ed in subordine la determinazione della indennità sulla base dei criteri indicati in citazione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto che l'ingiunzione opposta riguardava il pagamento dell'indennità per abusiva occupazione di suolo pubblico prevista dall'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21.2.2000, in attuazione della norma di cui all'art. 63 comma 2 lett. g) Dlgs 446/97.
Secondo la prospettazione della convenuta, la società . aveva occupato lo spazio pubblico in Parte_1 difformità dalla concessione, prevedente l'occupazione esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni in quanto,
a seguito del sopralluogo del 24 gennaio 2018 si accertava l'occupazione abusiva dell'area o mediante pendoni non autorizzati, realizzati a copertura di tutta l'area.
Il ha dedotto che non sussistevano i vizi di legittimità dell'atto, in quanto l'avviso indicava la tariffa CP_1 applicata e venivano ivi citate le normative di riferimento, oltre al dettaglio delle voci di debito di cui si componeva l'importo dovuto.
Con riferimento alla qualificazione dell'occupazione, il convenuto ha dedotto che i manufatti installati erano riconducibili alla categoria delle controventature permanenti in quanto mediante l'utilizzo dei pendoni non autorizzati, si creava un locale chiuso, del tutto diverso da quello consentito, che doveva invece necessariamente restare aperto su tutti i lati.
Infine, il convenuto ha dedotto la correttezza della determinazione dell'indennità, trattandosi di occupazione permanente e la non riconducibilità del manufatto realizzato all'occupazione consentita dalla concessione, con conseguente irrilevanza del pagamento del canone previsto
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto di riscossione oggetto di contestazione.
Invero l'atto individua il titolo della pretesa e indica l'ammontare del credito e gli importi addebitati per CP_2 interessi e sanzioni e richiama l'avviso di pagamento notificato il 6 aprile 2018.
pagina 2 di 5 A sua volta, tale avviso di pagamento indica il dettaglio delle voci di debito, specificando i criteri di calcolo per l'indennità da occupazione abusiva a mezzo di controventature e le maggiorazioni richieste.
Orbene, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella materia tributaria,
l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purchè questi ultimi siano allegati all'atto notificato o l'atto ne riproduca il contenuto essenziale oppure essi siano già conosciuti dal destinatario per effetto di precedente notificazione. (cfr.
Cass.civ. sez. 5, 25 luglio 2012 n. 13110). per occupazione abusiva per l'anno 2008.
Parimenti, sussistono i presupposti per il ricorso alla speciale procedura di riscossione.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, il credito fatto valere con la intimazione si riferisce al canone per l'occupazione abusiva del suolo pubblico relativo all'anno 2018.
L'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di «prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».
Ciò posto, risulta per tabulas che il Comune di Milano ha rilasciato a la concessione per Parte_1
l'occupazione del suolo pubblico, in corso di Porta Ticinese, mediante tavoli e sedie, con copertura costituita da ombrelloni e con occupazione della superficie di 30 mq (doc. 4 di parte attrice).
Nel corso del rapporto, a seguito di sopralluogo del 24 gennaio 2018, si è riscontrata l'occupazione abusiva di suolo pubblico in difformità dalla concessione e, in particolare, la occupazione di circa mq 30,00 mediante pendoni in plastica, laterali e frontali, lungo tutto il perimetro dell'area.
Successivamente, il ha emesso, a titolo di indennità ex art. 20, comma 3, lettera a) del Controparte_1
Regolamento , l'avviso di pagamento n. 32/2018. CP_2
Orbene, come emerge dai citati documenti e dalle fotografie prodotte dal vi è stata un'occupazione CP_1 dell'area oggetto della concessione realizzata in modo difforme in quanto, a fronte della concessione prevedente l'uso di soli ombrelloni, sono stati aggiunti dei pendoni trasparenti di plastica da terra fino agli ombrelloni, così da chiudere tutta l'area (cfr. fotografia di cui al doc. 3 di parte convenuta).
Venendo quindi alle censure svolte dalla attrice sui fatti costitutivi del credito, si rileva che non risultano fondate le doglianze degli attori in ordine alla insussistenza dei presupposti per applicare l'indennità.
Nel caso in esame la concessione riguardava l'occupazione di un'area totalmente aperta ai lati, non essendo prevista l'apposizione di alcun elemento laterale di chiusura, come paraventi, neanche per una altezza inferiore a quella degli ombrelloni.
Dall'esame delle fotografie prodotte, che mostrano la posa di pendoni costituiti da teli flessibili di plastica agganciati alla copertura, ed alla luce delle risultanze del verbale di accertamento, aventi efficacia di fede pagina 3 di 5 privilegiata, appare sussistere il requisito della difformità, in quanto la superficie occupata non corrisponde al titolo proprio per l'aggiunta di tali elementi non autorizzati.
Invero le fotografie prodotte mostrano che la società attrice ha impiegato gli elementi non autorizzati per chiudere su tre lati la struttura, agganciando i pendoni agli ombrelloni e coprendo gli spazi che dovevano rimanere aperti.
Si condivide quindi la prospettazione del secondo cui l'utilizzo dei citati elementi di arredo non CP_1 autorizzati, ovvero i pendoni, ha comportato la trasformazione dello spazio pubblico previamente consentito, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 20 del regolamento COSAP.
Non si reputa neppure fondata la contestazione sulla applicazione del canone per la occupazione permanente anziché di quello per la occupazione temporanea.
Al riguardo, l'art. 20 del regolamento COSAP prevede testualmente: “1.Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b)che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo cds approvato con D.Lgs.
30/04/92 n. 285”
Orbene, in primo luogo, poiché in base a tale disposizione l'indennità va determinata sulla base del canone che sarebbe stato dovuto in caso di autorizzazione, non si ritiene rilevante la dedotta temporaneità della posa dei pendoni, dovendosi avere riguardo all'occupazione originaria, che va ricondotta alla occupazione permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett.a) del regolamento, avendo ad oggetto la concessione dell'occupazione dell'area senza scadenza.
In secondo luogo, le risultanze istruttorie non appaiono comunque sufficienti a dare prova della natura temporanea dell'occupazione.
Invero i capitoli di prova dedotti dagli attori, oltre ad essere generici, sono volti a dimostrare che l'uso di tali pendoni non era circoscritto ad un solo giorno ma a tutti i casi di maltempo.
pagina 4 di 5 Inoltre, le fotografie prodotte dal Comune, tra cui la foto n. 7, sono in contrasto con la asserita temporaneità e sporadicità dell'uso in quanto mostrano come i teli siano stati collegati alla parte degli ombrelloni in modo da consentire il loro avvolgimento in vista del successivo riposizionamento, nonché la presenza, all'interno dell'area esterna, di un irradiatore di calore, il che appare indicativo dell'utilizzazione dei pendoni al fine di chiudere la struttura e consentirne la utilizzabilità da parte della clientela durante tutto il periodo invernale.
Si ritiene invece accoglibile la deduzione dell'attrice in ordine alla necessità di scomputare dal credito fatto valere dal la parte di indennità già pagata da per l'anno 2018. CP_1 Parte_1
Al riguardo, occorre considerare che una parte del canone versato, ovvero della somma di € 3881,00 (doc. 5 fascicolo attoreo) ha comunque remunerato l'occupazione di mq 30,00 attraverso la struttura aperta regolarmente autorizzata e che non vi è occupazione di porzioni di suolo eccedenti tale superficie.
Ne deriva che dall'indennità di occupazione abusiva relativa a tale porzione va dedotto la parte di canone versato per il 2018 dagli attori.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, va disposta la compensazione nella misura del
50% delle spese di lite, ponendo il residuo 50% delle spese a carico degli attori, data la loro prevalente soccombenza, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 55/2014, con riduzione dei compensi medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda svolta da e accerta che Parte_1 Parte_2
l'indennità di occupazione abusiva indicata nell'atto di riscossione contestato va ridotta della somma di
€ 3.881,00 e che la somma dovuta dagli attori a tale titolo ammonta a € 6.193,99;
- compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna gli attori al pagamento in favore del del residuo 50% delle spese di lite, che liquida, già al netto della compensazione, in Controparte_1 complessivi €1.693,25 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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