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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9286/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca R. Pandetta, d'intesa con l'avv. Michele Giorgianni, ed elettivamente domicilio presso gli indirizzi pec: onsulentilegali. e Email_1 E_2
giusta comparsa di costituzione di nuovi Email_3
procuratori depositata in data 6.05.2025
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luzi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto, giusta procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 7.10.2022, in breve, ha Parte_1
impugnato:
- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299014 a mezzo della quale l' gli ha chiesto il CP_1 pagamento della somma 22.506,06, per la presunta violazione nell'anno 2011 dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali);
- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299015 a mezzo della quale l' gli ha chiesto il CP_1
pagamento della somma 27.006,06 per la presunta violazione nell'anno 2012 dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali);
- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299016 a mezzo della quale l' gli ha chiesto il CP_1 pagamento della somma 32506,06, per la presunta violazione nell'anno 2013 dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali);
- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299017 a mezzo della quale l' gli ha chiesto il CP_1 pagamento della somma 37.506,06, per la presunta violazione nell'anno 2014 dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali);
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che la pretesa sanzionatoria è prescritta;
- che le ordinanze – ingiunzioni impugnate non riportano alcuna valida motivazione circa l'iter logico-giuridico seguito per determinare l'importo delle sanzioni amministrative irrogate, con conseguenti gravi ripercussioni in ordine all'esercizio del proprio diritto difesa in violazione dell'art. 24 della Costituzione;
- che neppure è possibile comprendere quale criterio sia stato adottato per stabilire l'entità delle sanzioni amministrative oggetto di causa in quanto gli importi variano, di anno in anno, da un minimo di euro 22.506,06 per l'annualità 2011 ad un massimo di euro 37.506,00 per l'annualità 2014;
- che, in ogni caso, difetta la propria legittimazione passiva, dovendosi ritenere “In mancanza di ulteriori specificazioni, … che tali sanzioni si riferiscano, in realtà, al
Condominio di via Matteo Renato Imbriani n. 181/183 in Catania, con codice fiscale
, per il quale il ricorrente in passato ha ricoperto la carica di amministratore P.IVA_2
pro-tempore, ma, in ogni caso sino alla data del 9 ottobre 2010, giorno in cui l'assemblea dei
Pagina 2 condomini ha nominato al suo posto tale <<… sig. … (e) Nel corso degli Persona_1 anni … (lo stesso) ha più volte comunicato ai competenti uffici che lo stesso non rivestiva CP_1 più la carica di amministratore del suddetto Condominio …”;
- che con sentenza n. 4191/2015 pubblicata il 13.10.2015 l'intestato Tribunale di Catania ha accolto l'eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali notificate dall' relative ai CP_1
contributi previdenziali ricompresi dal 1998 al 2001.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “… dichiarare integralmente nulle, illegittime e/o inefficaci le Ordinanze Ingiunzioni impugnate e non dovuti gli importi richiesti dall' per tutte le motivazioni esposte in premessa o per qualunque altro motivo;
Con CP_1
piena vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidarsi ai sensi dei vigenti parametri ministeriali ed ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza delle domande dell' ”. CP_2
In data 2.04.2023 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1 memoria difensiva con la quale, dopo aver sollecitato la tempestività dell'impugnazione ed essersi soffermato sulla natura del giudizio de quo, in sintesi, ha dedotto:
- che l'eccezione di prescrizione è infondata;
- che, parimenti, è infondato l'assunto difetto di motivazione, in quanto l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'Amministrazione Pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;
- che, peraltro, è ammissibile la motivazione per relationem ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione dell'addebito;
- che l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente è priva di fondamento;
- che sono irrilevanti le statuizioni relative al pregresso giudizio intercorso tra le parti;
- che la competente Sede ha provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni CP_1
amministrative applicate in conformità al messaggio della Direzione n. 003516 del CP_1
27.09.2022.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha testualmente chiesto “… rinvio al fine di consentire al ricorrente di prendere in esame le sanzioni amministrative così come rideterminate dall' ed, eventualmente, di effettuarne il pagamento nel termine di 60 giorni CP_1 dall'udienza: - in caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di
Pagina 3 accertare l'avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall'udienza, definire il giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese;
- in caso di mancato pagamento, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese”.
Il presente giudizio è stato rinviato più volte per consentire all'ente previdenziale di produrre gli ulteriori provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative oggetto di causa in quanto, nelle more, è stata parzialmente riformata la normativa di riferimento secondo il disposto dall'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48 e, successivamente, per consentire alla parte ricorrente di ponderare se aderire o meno ad essi;
quindi, la controversia de qua è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e, all'udienza del
9.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela dell'esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le tante, Cass. 09.01.2019, n. 363).
In questa prospettiva, si prende atto che l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000299015 relativa all'assunta omissione contributiva relativa all'anno 2012 e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000299017 relativa all'assunta omissione contributiva relativa all'anno 2014 per stralcio ex lege n. 197/2022 delle poste contributive sottostanti agli atti di accertamento versati in atti, sicché è venuta meno per esse la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso
Pagina 4 processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Quanto all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299014 relativa all'assunta omissione contributiva relativa all'anno 2011 e all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000299016 relativa all'assunta omissione contributiva relativa all'anno 2013, in punto di fatto, va rilevato che in data 15.12.2024 l' ha prodotto nel fascicolo telematico i provvedimenti con i quali ha CP_1 rideterminato l'ammontare della pretesa sanzionatoria, alla luce del disposto dell'art. 9 comma
5 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, in euro 239,00 oltre spese del procedimento per l'anno 2011 e in euro 320,45 per l'anno 2013 oltre spese del procedimento, per cui, all'udienza dell'8.01.2025, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, la controversa è stata rinviata per consentire a se provvedere “Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della Pt_1 violazione … al pagamento in misura ridotta” per gli effetti di quanto meglio chiarito nel messaggio del 24.05.2023 n.1931. CP_1
In data 6.05.2025, parte ricorrente ha prodotto in atti telematici copia dei moduli F24 attestante l'avvenuto pagamento giorno 16.01.2025 della somma di euro 327,05 per l'anno
2013 e della somma di euro 245,60 per l'anno 2011, così restando accertato che siffatti versamenti sono avvenuti nel pieno rispetto dei termini prestabiliti dalla legge sì come spiegati in chiave applicativa dal messaggio Hermes del 27.09.2022 n.3516 e, poi, ribaditi nel messaggio del 24.05.2023 n.1931. CP_1
In considerazione di quanto precede rispetto alla pretesa sanzionatoria portata dalle ordinanze di ingiunzione n. OI-000299014 e n. OI-000299016, risulta perfezionata la fattispecie estintiva di cui al comma 6 dell'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, a tenore del quale “Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto, per un verso, di quanto affermato dai giudici di legittimità in dipendenza della definizione ope legis delle debenze contributive (v., tra le tante, Cass. n. 12075/2023 cit;
Cass. 09.06.2023, n. 16421; Cass.
28.06.2023, n. 18413; Cass.
7.06.2019 n. 15471) e, dall'altro, dei principi già affermati dalla
Corte di legittimità sia pure in tema di definizione agevolata (tra le varie, Cass. 27.04.2018 n.
10198), a fronte della ratio legis sottesa al richiamato art. 23 del d.l. n.48/2023 per come
Pagina 5 spiegata nella relazione illustrativa e recepita dall' nel richiamato messaggio del CP_1
24.05.2023 n.1931 infra par. 3 a cui per brevità si rinvia, nonché dell'applicazione retroattiva della disposizione normativa in parola affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza del
10.10.2023 n.199).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alle sanzioni portate dalle ordinanze di ingiunzione n. OI-000299015, n. OI-000299017, n. OI-000299014 e n. OI-000299016 e, per l'effetto,
DICHIARA estinti i procedimenti sanzionatori di cui alle predette ordinanze di ingiunzione
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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