Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1960, n. 38
Versione
9 marzo 1960
Art. 1. Articolo unico.

Nell' art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776 , i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:
"Tale premio non si corrisponde:
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";
c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre".
Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776 , il quart'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione".

Entrata in vigore il 9 marzo 1960