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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/04/2024, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 19/04/2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Fortunata Condello, per delega dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi e dell'Avv. Antonio Papalia, la quale si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Silvia Camera, per delega dell'Avv. Valeria Grandizio, per l' , la quale CP_1
chiede un rinvio rappresentando la circostanza che presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria, pendono diversi giudizi aventi lo stesso oggetto.
L'Avv. Condello si oppone al chiesto rinvio ed insiste nella decisione della causa.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG 2198 / 2022 , all'udienza di discussione del 19/04/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Francesca Parte_1
Sprizzi e dall'Avv. Antonio Papalia, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
- in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Valeria Grandizio, Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà e Dario
Adornato, giusta procura notarile.
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.20, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con il presente ricorso deduceva di aver svolto attività di bracciante agricolo presso l' negli anni 2015 e 2016 per 102 giornate di Org_1
lavoro in ciascun anno.
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia sono Org_1
state sottoposte ad indagini ispettive, volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse.
All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità CP_ della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni, l' riconduceva i rapporti di lavoro alla azienda , pur formalmente instaurati Organizzazione_2
con la azienda e provvedeva al disconoscimento di singole Organizzazione_3
giornate denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto della impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_2
Ai verbali di accertamento ha fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore, tra cui parte ricorrente, del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative.
Precisamente, alla ricorrente venivano cancellate dall' le seguenti giornate: CP_1
33 giornate lavorate nell'anno 2015; 25 giornate nel 2016.
La ricorrente agiva in giudizio eccependo l'infondatezza e l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazioni emessi dall' dal momento che aveva prestato CP_1
2 regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro, mentre la cancellazione si fondava su automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Chiedeva che venisse accertato che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della , per 102 giornate Controparte_3 per gli anni 2015 e 2016; per l'effetto, accertato e dichiarato nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconosciuto il suo diritto ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2015 e 2016), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
condannato l' a provvedere alla relativa iscrizione ed alla CP_1
liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la decadenza CP_1 dall'azione per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
Nel merito, richiamando in toto il contenuto dei verbali ispettivi, ha ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e nel merito il rigetto della domanda.
Ritenuta la causa istruita documentalmente, senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, la stessa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la stessa è stata trattenuta a sentenza all'odierna udienza.
Occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
3 CP_ Ed invero, l' non ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento del disconoscimento delle giornate svolte presso l' , Parte_3 sicchè è rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale.
Nel merito la domanda è fondata.
Nella fattispecie in esame non viene messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi è un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma vengono solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_2
Escludendo quindi l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali, limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, occorre verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori siano tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria.
Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminino in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori.
Di contro è documentata la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, ove i lavoratori potevano proseguire in loro lavoro in caso di intemperie che impedivano loro di lavorare all'aperto sui fondi.
Gli ispettori non hanno considerato tali serre né tanto meno hanno verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
CP_ Ancora, si rileva che i dati pluviometrici utilizzati da sono stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Sinopoli Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli ove la ricorrente svolgeva la sua attività sono distanti da tali zone, insistendo essi nei Comuni di Varapodio e . Persona_1
4 Peraltro, tali rilevazioni che, per come si legge nelle stesse tabelle, rappresentano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore, in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata sono addirittura al di sotto di tale valore.
E' dunque evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori hanno tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, è estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico è stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti quali, la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle
24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare.
Il ragionamento presuntivo degli ispettori appare inattendibile anche sotto un ulteriore profilo.
Ed invero, la Legge 8 agosto 1972, n. 457, ha previsto all'art. 8 che "agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione".
Con la circolare n. 178/1993 si è previsto che “Sono da riconoscere quali CP_1
cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”.
Quindi è verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata norma, CP_ richiamata dalla stessa circolare a meno che il lavoro non si svolgesse all'interno delle serre.
5 La stessa circolare prevede, infatti, che le avversità atmosferiche non CP_1
possono essere riconosciute quali cause di sospensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte al coperto, come è prevedibile succedeva nell'
[...]
, che possedeva delle ampie serre. Org_1
Ne consegue che, a fronte di dati così vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non può ritenersi operante.
Per tali ragioni, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente è stata ritenuta
CP_ ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a determinare un'inversione dell'onere probatorio.
Deve quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificatole. CP_ L' va quindi condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che verranno liquidate sulla base dello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, previsto dal
DM 55/2014, tenendo conto della serialità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra la ricorrente e la ditta Cucinotta Org_3
per 102 giornate per gli anni 2015 e 2016;
- Dichiara illegittimi i provvedimenti di disconoscimento impugnati e riconosce il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2015 e per l'anno 2016), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
- Condanna l' a provvedere alla relativa iscrizione;
CP_1
6 -Condanna l' alle spese di lite che liquida in favore della ricorrente in € 886,00, CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi il 19/04/2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
7
SEZIONE LAVORO
Il giorno 19/04/2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Fortunata Condello, per delega dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi e dell'Avv. Antonio Papalia, la quale si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Silvia Camera, per delega dell'Avv. Valeria Grandizio, per l' , la quale CP_1
chiede un rinvio rappresentando la circostanza che presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria, pendono diversi giudizi aventi lo stesso oggetto.
L'Avv. Condello si oppone al chiesto rinvio ed insiste nella decisione della causa.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG 2198 / 2022 , all'udienza di discussione del 19/04/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Francesca Parte_1
Sprizzi e dall'Avv. Antonio Papalia, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
- in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Valeria Grandizio, Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà e Dario
Adornato, giusta procura notarile.
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.20, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con il presente ricorso deduceva di aver svolto attività di bracciante agricolo presso l' negli anni 2015 e 2016 per 102 giornate di Org_1
lavoro in ciascun anno.
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia sono Org_1
state sottoposte ad indagini ispettive, volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse.
All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità CP_ della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni, l' riconduceva i rapporti di lavoro alla azienda , pur formalmente instaurati Organizzazione_2
con la azienda e provvedeva al disconoscimento di singole Organizzazione_3
giornate denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto della impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_2
Ai verbali di accertamento ha fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore, tra cui parte ricorrente, del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative.
Precisamente, alla ricorrente venivano cancellate dall' le seguenti giornate: CP_1
33 giornate lavorate nell'anno 2015; 25 giornate nel 2016.
La ricorrente agiva in giudizio eccependo l'infondatezza e l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazioni emessi dall' dal momento che aveva prestato CP_1
2 regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro, mentre la cancellazione si fondava su automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Chiedeva che venisse accertato che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della , per 102 giornate Controparte_3 per gli anni 2015 e 2016; per l'effetto, accertato e dichiarato nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconosciuto il suo diritto ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2015 e 2016), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
condannato l' a provvedere alla relativa iscrizione ed alla CP_1
liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la decadenza CP_1 dall'azione per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
Nel merito, richiamando in toto il contenuto dei verbali ispettivi, ha ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e nel merito il rigetto della domanda.
Ritenuta la causa istruita documentalmente, senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, la stessa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la stessa è stata trattenuta a sentenza all'odierna udienza.
Occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
3 CP_ Ed invero, l' non ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento del disconoscimento delle giornate svolte presso l' , Parte_3 sicchè è rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale.
Nel merito la domanda è fondata.
Nella fattispecie in esame non viene messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi è un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma vengono solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_2
Escludendo quindi l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali, limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, occorre verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori siano tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria.
Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminino in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori.
Di contro è documentata la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, ove i lavoratori potevano proseguire in loro lavoro in caso di intemperie che impedivano loro di lavorare all'aperto sui fondi.
Gli ispettori non hanno considerato tali serre né tanto meno hanno verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
CP_ Ancora, si rileva che i dati pluviometrici utilizzati da sono stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Sinopoli Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli ove la ricorrente svolgeva la sua attività sono distanti da tali zone, insistendo essi nei Comuni di Varapodio e . Persona_1
4 Peraltro, tali rilevazioni che, per come si legge nelle stesse tabelle, rappresentano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore, in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata sono addirittura al di sotto di tale valore.
E' dunque evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori hanno tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, è estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico è stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti quali, la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle
24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare.
Il ragionamento presuntivo degli ispettori appare inattendibile anche sotto un ulteriore profilo.
Ed invero, la Legge 8 agosto 1972, n. 457, ha previsto all'art. 8 che "agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione".
Con la circolare n. 178/1993 si è previsto che “Sono da riconoscere quali CP_1
cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”.
Quindi è verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata norma, CP_ richiamata dalla stessa circolare a meno che il lavoro non si svolgesse all'interno delle serre.
5 La stessa circolare prevede, infatti, che le avversità atmosferiche non CP_1
possono essere riconosciute quali cause di sospensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte al coperto, come è prevedibile succedeva nell'
[...]
, che possedeva delle ampie serre. Org_1
Ne consegue che, a fronte di dati così vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non può ritenersi operante.
Per tali ragioni, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente è stata ritenuta
CP_ ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a determinare un'inversione dell'onere probatorio.
Deve quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificatole. CP_ L' va quindi condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che verranno liquidate sulla base dello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, previsto dal
DM 55/2014, tenendo conto della serialità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra la ricorrente e la ditta Cucinotta Org_3
per 102 giornate per gli anni 2015 e 2016;
- Dichiara illegittimi i provvedimenti di disconoscimento impugnati e riconosce il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2015 e per l'anno 2016), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
- Condanna l' a provvedere alla relativa iscrizione;
CP_1
6 -Condanna l' alle spese di lite che liquida in favore della ricorrente in € 886,00, CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi il 19/04/2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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