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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6023/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Catania - Viale Della Liberta'137 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAG. n. OI002052645 OMESSO VERS. 2018
- INGIUNZ.PAG. n. OI002052645 OMESSO VERS. 2019
- INGIUNZ.PAG. n. OI001222709 RIT PREV 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni impugnate. Resistente/Appellato: Non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 25/09/2023 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – sede di Catania, avverso:
1. ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. OI- 002052645, afferente a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali-anno 2019;
2. ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. OI- 001222709, afferente a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali-anno 2018, per un totale pari ad € 20.013,2.
La ricorrente sostiene: la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità delle pretese creditorie;
la nullità dell'atto di irrogazione per intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa irrogata;
la omessa allegazione atti prodromici;
il difetto di motivazione – inosservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 2 D. Lgs. n. 472 del 1997.
Chiede, previa sospensione, di dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni impugnate e, per l'effetto, ordinare all'INPS convenuta la cancellazione di ogni eventuale iscrizione relativa;
in ogni caso, annullare le pretese relative agli interessi e alle sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale con conseguente rideterminazione degli importi creditori.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del giorno 06 dicembre 2023 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 5022/2023 depositata il
07/12/2023, dispone il non luogo a procedere, sussistendo il difetto di giurisdizione. Nulla sulle spese.
L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato notificato a detto Ente, come documentato in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Collegio procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna le sopra indicate Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento emesse dall'INPS di Catania.
Il Collegio evidenzia che già in sede di trattazione della istanza di sospensione è stato rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine agli atti impugnati.
All'odierna udienza il Collegio non può che ribadire il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle Ordinanze-Ingiunzione in oggetto, emesse dall'INPS di Catania nei confronti dell'odierna ricorrente per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - anno 2018 e anno 2019, trattandosi di materia di competenza del Giudice Ordinario, secondo quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dal decreto legislativo n. 150/2011.
In conseguenza questa Corte ritiene che debba essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59 della L.
69/2009, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nessuna statuizione sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara il proprio difetto di giurisdizione, con le precisazioni di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6023/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Catania - Viale Della Liberta'137 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAG. n. OI002052645 OMESSO VERS. 2018
- INGIUNZ.PAG. n. OI002052645 OMESSO VERS. 2019
- INGIUNZ.PAG. n. OI001222709 RIT PREV 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni impugnate. Resistente/Appellato: Non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 25/09/2023 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – sede di Catania, avverso:
1. ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. OI- 002052645, afferente a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali-anno 2019;
2. ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. OI- 001222709, afferente a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali-anno 2018, per un totale pari ad € 20.013,2.
La ricorrente sostiene: la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità delle pretese creditorie;
la nullità dell'atto di irrogazione per intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa irrogata;
la omessa allegazione atti prodromici;
il difetto di motivazione – inosservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 2 D. Lgs. n. 472 del 1997.
Chiede, previa sospensione, di dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni impugnate e, per l'effetto, ordinare all'INPS convenuta la cancellazione di ogni eventuale iscrizione relativa;
in ogni caso, annullare le pretese relative agli interessi e alle sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale con conseguente rideterminazione degli importi creditori.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del giorno 06 dicembre 2023 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 5022/2023 depositata il
07/12/2023, dispone il non luogo a procedere, sussistendo il difetto di giurisdizione. Nulla sulle spese.
L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato notificato a detto Ente, come documentato in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Collegio procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna le sopra indicate Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento emesse dall'INPS di Catania.
Il Collegio evidenzia che già in sede di trattazione della istanza di sospensione è stato rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine agli atti impugnati.
All'odierna udienza il Collegio non può che ribadire il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle Ordinanze-Ingiunzione in oggetto, emesse dall'INPS di Catania nei confronti dell'odierna ricorrente per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - anno 2018 e anno 2019, trattandosi di materia di competenza del Giudice Ordinario, secondo quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dal decreto legislativo n. 150/2011.
In conseguenza questa Corte ritiene che debba essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59 della L.
69/2009, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nessuna statuizione sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara il proprio difetto di giurisdizione, con le precisazioni di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo